Editto del 1850 sul Consiglio di Stato pontificio

Editto di Giacomo, della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX, Pro Segretario di Stato ec.
In virtù dell’articolo 1o. del moto-proprio 12 settembre 1849 la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo la seguente legge sul Consiglio di Stato.

CAPITOLO I. Disposizioni preliminari.

§. 1. Il Consiglio di Stato è composto di nove consiglieri ordinarii e di sei consiglieri straordinarii: ha un presidente cardinale, un vice-presidente prelato, un segretario coi subalterni necessarii al disimpegno del servizio.
§. 2. La presidenza è attribuita al cardinale Segretario di Stato presidente del consiglio dei mini stri: egli è rappresentato dal vice-presidente allorché non interviene al consiglio.
§. 3. Se il consiglio è presieduto dal cardinale, il vice-presidente ha sede e voto fra i consiglieri.
§. 4. I consiglieri ordinarii ed i consiglieri straordinarii debbono avere la età non minore di anni trenta compiuti: gli uni e gli altri debbono essere sudditi pontificii sia per decennale, col pieno nascita, sia per domicilio e libero esercizio dei diritti civili.
§. 5. I consiglieri straordinarii non hanno funzioni abituali: sono chiamati al consiglio dal cardinale presidente secondo l’ordine della loro ammissione per supplire alle mancanze o per aumento di voti in casi speciali.
§. 6. Il segretario del consiglio ritiene i regi stri, custodisce gli atti e redige i processi verbali:
è applicabile a questo funzionario il disposto nel § 4 quanto alla sudditanza pontificia ed all’esercizio libero dei diritti civili.
§. 7. Il vice-presidente, i consiglieri ordinarii, i consiglieri straordinarii, il segretario del consiglio e gli impiegati subalterni sono nominati da Sua Santità per mezzo del cardinale Segretario di Stato S. 8. Le funzioni di consigliere di Stato ordinario e di segretario del consiglio sono incompatibili con quelle di avvocato o procuratore esercente.
Da questa regola sono eccettuati gli avvocati concistoriali per ciò che nel sacro Concistoro.
riguarda le loro funzioni e loro divisione.

CAPITOLO II. Affari da trattarsi nel Consiglio di Stato.

§. 9. Gli affari da trattarsi pel Consiglio di Stato sono distinti in due classi: la prima di quelli che hanno per oggetto materie governative o meramente amministrative: la seconda di quelli che appartengono all’amministrativo contenzioso.
§ 10. Per gli affari della prima classe il consiglio si divide in due sezioni, l’una per le materie di legislazione e di finanza, l’altra per gli affari in terni.
§ 11. Sotto il nome di legislazione e finanza sono comprese tutte le materie che dipendono dai dipartimenti ministeriali delle finanze e della giustizia.
La denominazione di affari interni comprende tutte le materie dipendenti dagli altri dipartimenti ministeriali.
§. 12. Gli affari di maggiore che appartengono alla prima entità fra quelli classe sono riservati esclusivamente alla adunanza generale del consiglio:
gli altri rimangono alle sezioni.
§. 13. Sono affari di maggiore entità,
1. i progetti delle nuove leggi generali e dei sistemi organici amministrativi o giudiziarii;
2. la interpretazione autentica, ove occorra, delle leggi o disposizioni sovrane;
3. le questioni di competenza fra i diversi ministeri;
4. l’esame dei regolamenti municipali da sottoporsi alla sanzione sovrana in virtù della legge da emanarsi sui municipii;
5. l’approvazione degli atti dei consigli provinciali nella parte riservata a Sua Santità;
6. tutti gli affari che sieno rimessi da Sua Santità direttamente all’esame del Consiglio.
§. 14. Gli affari contemplati nei numeri 1 e 2 del § precedente sono rimessi all’esame del Consiglio allorché sieno stati discussi preliminarmente nel consiglio dei ministri, come è prescritto nei §§ 11 e 48 dell’ordinamento dei ministeri.
§. 15. Se nasce dubbio sulla competenza delle sezioni o della adunanza generale, esso è risoluto dal cardinale presidente.
§. 16. Anche gli affari che non sono compresi nella riserva del § 13 possono essere esaminati dalla adunanza generale, semprecchè dal cardinale presidente sulla dimanda di un ministro o della sezione competente le sieno rimessi.
§. 17. Nei casi preveduti dai precedenti §§ 13 al 16 incombe alle sezioni di far l’esame preventivo degli affari e prepararne la discussione nell’adunanza generale.
§. 18. Le funzioni del Consiglio di Stato negli affari non contenziosi sono meramente consultive:
esso non può deliberare né in adunanza né diviso in sezioni che nella forma di generale semplice opinamento, ed allorquando venga consultato sia dal Sovrano, sia dal consiglio de’ ministri, sia da ciascuno di loro singolarmente.
§. 19. Negli affari che appartengono al contenzioso amministrativo il consiglio esercita le funzioni di magistrato nel modo e nei limiti che saranno determinati da un regolamento particolare.

CAPITOLO III. Esame e discussione degli affari.<\h3>
§. 20. Il cardinale presidente presenta al consiglio gli affari che gli sono rimessi dal Santo Padre.
§ 21. Allo stesso cardinale presidente si rivolgono i ministri sia collegialmente, sia singolarmente coi loro rapporti sugli affari da discutersi nel consiglio: vi uniscono le carte relative.
§ 22. Il segretario del consiglio presso gli ordini del cardinale presidente distribuisce gli affari alle sezioni per l’opinamento o per gli effetti contemplati nel § 18.
§ 23. I ministri possono intervenire alle sezioni o alle adunanze generali: essi non hanno voto.
§ 24. Nell’adunanza generale allorché il cardinale presidente o il prelato vice-presidente dichiara che la discussione è compiuta, si passa immediatamente ai voti.
§ 25. L’adunanza generale non può deliberare se non sono presenti almeno sei consiglieri, cinque dei quali debbono essere ordinarii, oltre il cardinale presidente od il prelato vice-presidente.
Le sezioni non possono deliberare se sono presenti in ciascuna di esse almeno tre non consiglieri, due dei quali sempre ordinarii.

CAPITOLO IV. Opinamenti.<\h3>
§ 26. L’opinamento contiene lo stato dell’affare rimesso all’esame delle sezioni o dell’adunanza generale, ed i motivi, sui quali è fondato, i pareri dei dissenzienti e le ragioni del dissenso: è sottoscritto da tutti i membri presenti nell’adunanza generale od in ciascuna sezione.
§ 27. Il cardinale mento al Santo presidente Padre, quando consiglio l’esame umilia l’opina abbia rimesso al dell’affare, ovvero lo trasmette al consiglio dei ministri od al ministero competente.
§ 28. Sul rapporto del ministro sentito ove occorra il consiglio dei competente, e ministri Sua Santità decide, se e come debba adottarsi l’opinamento.
§ 29. Il cardinale presidente fa inserire negli atti del consiglio la decisione sovrana.

CAPITOLO V. Disposizioni generali.<\h3>
§. 30. Le sedute ordinarie dell’adunanza generale hanno luogo una volta per settimana; due volte quelle di ciascuna sezione.
Le sedute straordinarie dell’una e delle altre hanno luogo ogni volta che sieno ordinate dal cardinale presidente § 31. I consiglieri ordinarii, il consiglio e gli impiegati subalterni godano di trattamento fisso a carico del hanno diritto alle segretario del un pubblico erario, cd giubilazioni e pensioni in conformità della legge.
§ 32. I consiglieri tanto ordinarii che straordinarii, ed il segretario del consiglio prestano giura mento nelle mani del cardinale presidente secondo la formola approvata da Sua Santità.
§ 33. La disciplina interna del consiglio di Stato sarà regolata dal Cardinale Presidente.

Dato in Roma 10 settembre 1850.
dalla Segreteria di Stato il G. CARD. ANTONELLI

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *