Editto del Regno di Sardegna sulla libertà della stampa del 1848

Editto Sovrano n. 657 sulla libertà della stampa

Torino 26 Marzo 1848.
CARLO ALBERTO PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

La libertà della stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni d’ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istrumento d ‘ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l’uso della libertà cessa dall’essere propizio allorché degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d’idee, si assoggetta all’impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.
Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà liberà, ma soggetta a leggi repressive,ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia da tenere nei Nostri Stati l’esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di re pressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l’elemento essenziale dell’opinione pubblica saggiamente rappresentata.
Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia,avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri,

ABBIAMO ORDINATO ED ORDINIAMO QUANTO SEGUE:

CAPO I. Disposizioni generali.

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atta a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie,oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.

Art. 2. Ogni stampato così in 81 caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l’anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.
La sottoscrizione dell’editore o dell’autore non è obbligatoria.

Art. 3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell’articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100 a 300.

Art. 4. Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l’autore, 2.° contro l’editore, se l’uno o l’altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l’uno sia sempre tenuto in sussidio dell’altro.

Art. 5. L ‘azione esercitata contro l’autore o l’editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch’egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

Art. 6. Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato d’appello, all’Uffizio dell’Avvocato Fiscale Generale, se nelle altre, all’Uffizio dell’Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; ciò tutto salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche.
La trasgressione del prescritto di questo arti colo verrà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell’art. 1 dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di quale siasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte, ed una alla Biblioteca dell’Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.
Lo stampatore o riproduttore che fossero in ritardo nell’eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito coll’ammenda di lire 50.
Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito dalle leggi relative all’acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà, condannato lo scritto.

Art. 10. È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.
È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Ca mera dei Deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà.
È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai Magistrati o Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.
La trasgressione del prescritto di questo articolo sarà punita con multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti d’istruttoria criminale o di battimenti pubblici per cause d’insulti o d’ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero, e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall’articolo 52.

CAPO II. Della provocazione pubblica a commettere reati.

Art. 13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell’art. 1 tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano,o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000, se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500,se di contravvenzione, con gli arresti, giuntavi l’ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire 100.

Art. 14. La provocazione per altro a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 183 e 184 del Codice penale sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 4000.

Art. 15. Sarà punito colle stesse pene l’impiego di qualunque dei mezzi indicati nell’art. 5 per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l’ordine della successione al Trono, l’autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPO III. Dei reati contro la Religione dello Stato,gli altri Culti, ed il buon costume.

Art. 16. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell’art. 1 di questo Editto commetta uno dei cri mini contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale sarà punito secondo i casi cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000.

Art. 17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell’art. 1 di questo Editto sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia secondo le circostanze.
Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire 1000.

Art. 18. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell’art. 1 deridesse od oltraggiasse alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con una multa estensibile a lire 500.

CAPO IV. Offese pubbliche contro la Persona del Re.

Art. 19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell’art. 1 si sarà reso colpevole di offesa verso la Sacra Persona del Re o Reale Famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1000 e non maggiore di lire 3000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l’offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

Art. 20. Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la risponsabilità degli atti del suo governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con una multa da lire 100 a 1000.

CAPO V. Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri,ed i Membri del Corpo diplomatico

Art. 21. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell’art. 1 di questo Editto oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati sarà punito colle pene di cui nell’art. 19.

Art. 22. Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi contemplati nell’art. 1 a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distinzione del l’ordine monarchico costituzionale.

Art. 23. Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare diretta mente ai nemici del medesimo.

Art. 24. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento,il rispetto, dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all’odio fra le varie condizioni sociali,e contro l’ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all’art. 17.

Art. 25. Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi Stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a lire 1000.

Art. 26. Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze Estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPO VI. Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche,e dei libelli famosi.

Art. 27. Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell’art. 1 del presente Editto, si renderà colpevole del reato contemplato nell’art. 617 del Codice penale, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire 200 a 2000.

Art. 28. Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nel detto art. 1, si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli articoli 616, 618 e 620 del Codice penale, sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000; e se si tratterà d’ingiurie, cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a lire 500.

Art. 29. Nei casi di offesa contro i depositarii o gli agenti dell’autorità pubblica per fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni, l’autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.
Questa prova libera l’accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPO VII. Disposizioni speciali.

Art. 30. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

Art. 31. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati.

Art. 32. Non darà luogo all’azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.
Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

Art. 33. In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

Art. 34. Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

CAPO VIII. Delle pubblicazioni periodiche.

Art. 35. Qualunque suddito del Re il quale sia maggiore d’età e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in commandita,qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purché si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

Art. 36. Chi intende pubblicare in giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corre data degli opportuni documenti, dai quali risulti:
1.° Il concorso delle qualità richieste dall’articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente;
2.° La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo;
3.° Il nome e la dimora del gerente risponasabile.

Art. 37. Ogni giornale dovrà avere un gerente risponsabile.

Art. 38. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell’interno, a diligenza del gerente o de’ suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto,eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.
In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.
Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall’articolo seguente.

Art. 39. Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore risponsale all’Avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magi strati d’appello, nei capi-luoghi di provincia agli Ave vocati Fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.
Tale provvisoria incumbenza non potrà pro trarsi al di là di due mesi.
Eguale facoltà viene accordata alla vedova a successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 40. Chiunque, senza avere adempito al prescritto dell’art. 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

Art. 41. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.
La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 42. Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all’uffizio dell’Avvocato Fiscale Generale, o dell’Avvocato Fiscale, o del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell’art. 39.
Quest’obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.
La contravvenzione a quest’articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

Art. 43. I gerenti saranno tenuti d’inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nello loro pubblicazioni. L’inserzione della risposta deve essere intiera e gratuita.
Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell’articolo al quale è diretta, l’eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o pubblicazione,Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi sarà corrisposto per l’eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiciali.
Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di lire 100, e non maggiore di lire 1000.

Art. 44. Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l’articolo a cui si sarà risposto.

Art. 45. Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qual siasi titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell’interesse del Governo che gli venisse mandato da un’autorità legalmente costituita.
L’inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.
L’inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell’art. 43.
Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

Art. 46. In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 47. Tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.
La condanna pronunciata contro l’autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

Art. 48. In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

Art. 49. I gerenti saranno tenuti a pubblicare,,non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l’intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto.
In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

Art. 50. L’azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli arti coli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell’interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPO IX. Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.

Art. 51. Ogni oggetto contemplato nell’art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizi indicati all’art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 52. L’avvocato Fiscale Generale, l’Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell’intervallo sovra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto, nel quale caso, entro il termine di 24 ore si dovrà da loro promuovere l’opportuno procedimento.

Art. 53. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al di sposto dal presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

CAPO X. Della competenza, della composizione del Magistrato, e del procedimento.

Art. 54. La cognizione dei reati previsti dagli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al Magistrato d’appello, coll’aggiunta dei Giudici del fatto.

Art. 55. La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie.

Art. 56. L’azione penale per i reati 95 contemplati in questo Editto sarà esercitata d’uffizio colle avvertenze seguenti:
Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l’azione penale non sarà esercitata se non precede l’autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l’offesa.
Nel caso di offesa contro i Sovrani od i Capi dei Governi esteri, l’azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi.
Nei casi di offesa contro i Magistrati, Tribunali, o altri Corpi costituiti l’azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale.
Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell’autorità pubblica, o contro gl’inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re ed il Governo, è contro privati, l’azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

Art. 57. Il pubblico Ministero nelle sue instanze, quando esercita l’azione penale d ‘ufficio, o il querelante nella sua querela sono tenuti di specificare le provocazioni, gl’insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatori o ingiurie che danno luogo all’istanza o querela, sotto pena di nullità.

Art. 58. Immediatamente dopo l’istanza o querela, l’istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

Art. 59. L’ordine di sequestro ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Art. 60. Il procedimento, ritenuto l’ordine delle competenze, di cui alli articoli 54 e 55, avrà luogo nelle forme prescritte dal Codice di procedura cri minale colle modificazioni di cui infra.

Art. 61. Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, il Magistrato o Tribunale dovrà sulla domanda dell’imputato, e sentito il pubblico Ministero, concedere all’inquisito la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l’esecuzione della sentenza in conformità degli articoli 190, 192 e seguenti del Codice di procedura criminale sino al 204 inclusivamente.

Art. 62. Il pubblico Ministero potrà far citare direttamente gl’inquisiti a comparire nel termine di tre giorni davanti al Magistrato o Tribunale quando anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi.
In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all’inquisito del verbale di sequestro.

Art. 63. I giudizi per reati di stampa di competenza del Magistrato di appello saranno portati da vanti alla Classe incaricata degli appelli dalle sentenze in materia correzionale.
Saranno inoltre alla medesima aggiunti dodici giudici del fatto.

Art. 64. Tosto aperta la seduta il Presidente leggerà ai giudici del fatto la seguente formola di giuramento:
“Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse portate contro N. N., di non tra » dire i diritti dell’accusato, né quelli della Società e dello Stato che lo accusa; di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto né all’odio, né ad altro malvagio sentimento, né al timore, né all’affetto; di decidere solamente allo stato della accusa e delle sfatte difese secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento coll’imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero.”
Chiamerà quindi ciascuno dei detti giudici se condo l’ordine della estrazione loro, e questi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponderà lo giuro.

Art. 65. Terminato il dibattimento, il Presidente farà un riassunto della discussione, farà notare ai giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro l’accusato, e rammenterà loro i doveri che sono chiamati ad adempiere.

Art. 66. Formolerà in iscritto le questioni, alle quali sono chiamati a rispondere, nel modo seguente:
Le parole (saranno indicate) ovvero lo scritto od altro oggetto che è presentato, contiene esso il reato (specificandolo) indicato nella istanza?

Art. 67. Se l’accusato ha meno di sedici anni, il Presidente aggiungerà la seguente interrogazione:
“L’accusato ha egli agito con discernimento?”
Trattandosi di reato commesso in un periodico, la risposta: negativa dei giudici del fatto su tale questione non potrà mai diminuire l’imputabilità del gerente per gli effetti di cui nell’art. 47.

Art. 68. Il Presidente farà ritirare l’inquisito e leggerà ai giudici del fatto la seguente dichiarazione:
“La legge non domanda dai giudici del fatto veruna discussione o esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno d’essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro di interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull’animo loro il complesso dello scritto incriminato.
I giudici del fatto non devono trascorrere col pensiero all’applicazione della pena, alle conseguenze di essa. L’oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale.
Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pronunciare nella loro coscienza se credano o non l’accusato colpevole del reato che gli è imputato.”
Copia di questa dichiarazione dovrà essere affissa scritta in grandi caratteri nella camera delle deliberazioni dei giudici del fatto.

Art. 69. I giudici del fatto entreranno tosto nella camera delle loro deliberazioni.
Nessuno avrà ingresso in essa durante la de liberazione salvo in forza di ordine in iscritto del Presidente della Classe che deve giudicare.
Quest’ordine verrà ritirato dall’usciere posto a custodia dell’entrata della camera.

Art. 70. I giudici del fatto non ne potranno uscire che dopo che avranno terminata la loro deliberazione.

Art. 71. Il capo dei giudici del fatto interrogherà ciascuno di essi, ed il rispondente dirà:
Sì l’accusato è colpevole, ovvero no l’accusato non è colpevole.
E nei casi in cui sarà aggiunta l’interrogazione portata dall’art. 67, ciascuno risponderà:
Sì l’accusato ha agito con discernimento, ovvero no l’accusato non ha agito con discernimento.

Art. 72. La deliberazione dei giudici del fatto in favore o contro l’inquisito sarà presa a maggioranza di voti, e in caso di parità di voti, prevarrà l’opinione favorevole all’accusato.

Art. 73. Se tuttavia l’accusato sarà dichiarato colpevole alla maggioranza di un solo voto, i giudici del diritto delibereranno tra loro sul punto medesimo; e se l’opinione della minoranza dei giudici del fatto viene adottata dalla maggioranza dei giudici di diritto, in guisa che, congiungendo il numero dei voti, questo superi quello della maggioranza dei giudici del fatto, prevarrà l’opinione favorevole al l’accusato,La maggioranza s’intenderà acquistata a favore dell’accusato colla sola metà dei voti dei giudici del diritto, a mente dell’art. 435 del Codice di procedura criminale.
Ciò terminato, i giudici del fatto rientreranno nella sala dell’udienza, e riprenderanno il loro posto.


Art. 74. Il Presidente della Classe domanderà loro quale è il risultamento della loro deliberazione.
Allora il capo dei giudici del fatto si alzerà in piedi, e tenendo la mano sul cuore, dirà: = Sul mio onore e sulla mia coscienza, avanti a Dio, e avanti agli uomini, la dichiarazione dei giudici del fatto è: Si ‘accusato è ecc., ovvero no l’accusato non è ecc.
Dichiarerà pure, in caso che l’accusato sia stato dichiarato colpevole, se la deliberazione fu presa alla semplice maggioranza.

Art. 75. La dichiarazione dei giudici del fatto sarà dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del Presidente della Classe.
Il Presidente la sottoscriverà e la farà sotto scrivere dal Segretario.

Art. 76. Rispetto all’appello ed al ricorso per cassazione nei giudizi dipendenti da questo Editto, si seguiranno le norme stabilite dalle leggi in vigore per tutti gli altri giudizi.

Art. 77. Il Magistrato o Tribunale potrà, ogni qualvolta lo creda opportuno, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese pronunziate dai difensori.

CAPO XI. Dei giudici del fatto.

Art. 78. I giudici del fatto in numero di 200 per ogni distretto dei Magistrati di appello saranno tratti a sorte dalle liste degli elettori politici.

Art. 79. L’estrazione si farà ogni sei mesi dal l’Intendente della provincia, dove risiede il Magistrato di appello, alla presenza del Consiglio di credenza.
Si stenderà verbale di questa estrazione.

Art. 80. L’Intendente ne trasmetterà la nota al Primo Presidente del Magistrato di appello. La lista rimarrà affissa nel pubblico uditorio.

Art. 81. Il Primo Presidente nella prima udienza pubblica d ‘ogni mese farà l’estrazione di cinquanta nomi tra i compresi nella lista suddetta, i quali designeranno i giudici del fatto che dovranno prestare servizio durante detto mese.

Art. 82. L’avviso per le sedute in cui dovrà intervenire ciascun giudice del fatto, sarà a questo recato individualmente per cura del Primo Presi dente cinque giorni prima della seduta.

Art. 83. Il Primo Presidente del Magistrato di appello 24 ore prima dell’udienza farà dare al Ministero pubblico ed all’accusato comunicazione dell’intiera nota dei 50 giudici del fatto di servizio in quel mese.

Art. 84. Le persone state estratte a sorte a giudici del fatto, ove senza giusta causa, legalmente provata, si rifiutassero di assumere l’incarico o non intervenissero all’udienza saranno punite con una multa non minore di lire 300 estensibili alle lire 1000 da infliggersi dalla Classe nella medesima seduta prima di aprire il dibattimento.

Art. 85. Le cause di dispensa dal servizio inqualità di giudici del fatto saranno le medesime che quelle ammesse per dispensa dal servizio della milizia comunale, meno quelle provenienti dall’età e dalle fisiche imperfezioni.

Art. 86. Prima che incominci l’udienza il Presidente, previo appello nominale, imbussolerà i nomi di tutti i giudici del fatto presenti.
Ritiratisi poscia essi giudici in luogo a parte s ‘introdurranno il pubblico Ministero e l’accusato assistito dal proprio difensore, e si procederà all’estrazione a sorte dei 14 giudici del fatto necessari per quel giudizio.

Art. 87. Tanto il Ministero pubblico quanto l’imputato potranno ricusarli sino al numero di sei per ciascheduno.
La ricusazione dovrà essere fatta al momento dell’estrazione.

Art. 88. Il primo estratto non ricusato sarà capo dei giudici del fatto, i due ultimi saranno supplementari, ed assisteranno al dibattimento, onde surrogare nella deliberazione quello o quelli che per qualche improvvisa causa fossero nell’impossibilità di continuare.

Disposizioni transitorie.

Art. 89. Fino al 1. di maggio prossimo, nella qual epoca sarà posto in vigore il Codice d’istruzione criminale, e si assumerà dal Magistrato di cassazione l’esercizio delle sue attribuzioni, la cognizione dei reati mentovati nell’art. 54 del presente Editto apparterrà ai nostri Magistrati di appello, i quali dovranno intanto uniformarsi per le forme dei giudizi alle regole di procedura attualmente vigenti,non ritardata per altro l’esecuzione delle disposizioni di questo stesso Editto circa i giudici del fatto.

Art. 90. Sino all’attivazione della nuova legge comunale l’estrazione dei giudici del fatto sarà eseguita in Torino ed in Genova dai Sindaci alla presenza della Ragioneria, e nelle altre residenze dai Magistrati d’appello, dall’Intendente, in presenza del Consiglio civico.

Art. 91. Ci riserbiamo di proporre nella prossima sessione delle Camere una legge concernente l’introduzione dall’estero di libri e stampe, la quale soddisfacendo alle condizioni dei tempi risponda al particolare importantissimo bisogno di favorire l’unione italiana.
Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto del presente Editto.

Dato in Torino il ventisei del mese di marzo mille ottocento quarantotto.
C. ALBERTO.

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