Editto sul Consiglio di Stato dei Domini Pontifici del 1850

Categoria: Domini Pontifici

Giacomo, della Santa Romana Chiesa, Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro – Segretario di Stato ec.

Coerentemente all’articolo 2 del Moto-proprio 12 Settembre 1849 la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE Ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge sulla Consulta di Stato per le finanze.

CAPITOLO I. Disposizioni preliminari.

§ 1. La Consulta di Stato per le finanze è composta di consultori scelti da Sua SANTITÀ sulle proposte dei consigli provinciali: il loro numero è uguale al numero delle provincie.
Questo numero è accresciuto di una quarta parte col mezzo di altri consultori direttamente nominati dal SANTO PADRE.
§ 2. Il SANTO PADRE affida ad un Cardinale la presidenza della Consulta.
§ 3. La Consulta ha un vice-presidente prelato di nomina sovrana Allorché il Cardinale presidente non interviene alle adunanze il Prelato vice-presidente ne esercita le funzioni.
Intervenendo il Cardinale, il vice-presidente ha voto e sede fra i consultori.
§ 4. Assistono la Consulta un segretario, un capo-contabile e gli impiegati corrispondenti al bisogno: tutti nominati dal Santo PADRE.
§ 5. Il segretario ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali e le deliberazioni.
Il capo-contabile è incaricato dei rapporti e di tutte le operazioni che riguardano l’azienda dei conti.

CAPITOLO II. Elezione dei Consultori.

§ 6. Ogni consiglio provinciale propone una lista di quattro candidati per la elezione di un consultore.
§ 7. I candidati debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale col pieno e libero esercizio dei diritti civili; avere la età di anni trenta compiuti, le cognizioni necessarie ad esercitare l’officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.
§ 8. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi:
1. di coloro che posseggono in proprietà fondi rustici od urbani pel valore di scudi diecimila;
2. di quelli che abbiano un valore di scudi dodicimila, dei quali un terzo in beni immobili ed il resto in effetti pubblici ovvero in capitali impiegati nel commercio, nella industria o nell’agricoltura;
3. dei rettori, professori o membri dei collegi delle pubbliche università dello Stato esercenti o giubilati che posseggano pure in beni immobili scadi duemila.
§ 9. La possidenza in beni immobili per un valore eccedente la metà deve essere situata nella provincia alla quale appartiene il candidato.
Il valore dei beni si desume dall’estimo censuario.
§ 10. La sola metà dei candidati può essere tratta dalle due classi indicate nei numeri 2 e 3 del § 8: l’altra metà deve essere sempre tratta dalla classe dei possidenti.
§ 11. Non sono eligibili all’officio di consultore i debitori liquidi dello Stato, gli appaltatori e tutti coloro che hanno contratti o interessi col Governo o conti da rendere; quelli infine che per legge sono incapaci degli offici civili.
§ 12. Sul rapporto del ministro dell’interno, il SANTO PADRE nomina fra i candidati un consultore per ciascuna provincia.
§ 13. Fra i consultori di nomina diretta del SANTO PADRE, si terranno in ispeciale considerazione i Prelati chierici di Camera, avuto riguardo all’interesse della Camera Apostolica.

CAPITOLO III. Rinnovazione dei Consultori.

§ 14. I consultori si rinnovano per la terza parte in ogni biennio; nei due primi biennii dopo la pubblicazione della presente legge col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turni di anzianità nell’officio.
§ 15. Quelli che cessano dalle loro funzioni al finire di ciascun biennio sono rimpiazzati con le norme prescritte nel capitolo precedente.
§ 16, Cessando alcuno per morte o per qualunque causa durante il biennio, il SANTO PADRE gli surroga un altro fra i candidati pro posti per la di lui elezione, ovvero ordina che dal consiglio provinciale sia rinnovata la lista.
Nell’uno e nell’altro caso il surrogato continua a rimanere in officio finché vi sarebbe rimasto l’antecessore.
§ 17. I consultori cessano immediatamente e di fatto dalle loro funzioni appena siasi verificato uno dei casi pei quali non sarebbono eligibili, come al 11.
§ 13. Allorché Sua Santità reputi opportuno di sciogliere la Consulta, si procede alla rinnovazione intiera dei consultori, osservando le norme stabilite nel capitolo precedente.

CAPITOLO IV. Affari da trattarsi nella Consulta.

§ 19. Gli oggetti principali delle deliberazioni della Consulta sono l’esame e la revisione dei conti preventivi e dei conti consuntivi dello Stato.
§ 20. All’esame e discussione della Consulta si sottopongono non solo i conti preventivi delle spese ordinarie, quelle cioè, che il sistema organico del Governo rende indispensabili, ma i preventivi ancora delle spese variabili a norma delle circostanze.
§ 21. Nel principio di ogni sessennio la Consulta procede all’esame dei conti preventivi delle spese ordinarie per sottoporli all’approvazione sovrana, onde abbiano vigore nel sessennio intiero della sua periodica durata.
Procede in ogni anno all’esame dei preventivi delle spese straordinarie.
§ 22. L ‘esame e la revisione dei conti preventivi e consuntivi comprende non solo il conto generale, ma inoltre i conti parziali delle singole amministrazioni anche cointeressate, degli appalti, affitti, enfiteusi ed altri contratti: sui conti consuntivi la Consulta pronunzia il suo giudizio col mezzo delle sentenze sindicatorie, come sarà prescritto nel seguente capitolo V.
§ 23. La Consulta è richiesta del suo parere allorché si tratta di creare od estinguere debiti, imporrendovi dazi, togliere o diminuire gli esistenti, adottare nuovi metodi di riparto e di esigenza, far nuovi appalti ed altri contratti che riguardino l’interesse della pubblica amministrazione.
§ 84. E richiesta egualmente del suo parere sulle innovazioni o correzioni nelle tariffe doganali, sui mezzi più efficaci per far rifiorire l’agricoltura, l’industria ed il commercio e sui trattati commerciali da conchiudersi, quanto ai soli articoli concernenti le finanze.

CAPITOLO V. Esame e discussione degli affari.

§ 25. Il ministro delle finanze nel mese di settembre anteriore al principio di ciascun sessennio trasmette al Cardinale presidente i conti preventivi delle spese ordinarie: trasmette pure nel mese di settembre di ciascun anno i preventivi delle spese straordinarie; gli uni e gli altri corredati dalle sue osservazioni.
Il Cardinale presidente ordina alla contabilità i lavori preparatorii per la revisione, affinché la Consulta possa occuparsene nella prossima adunanza.
§ 26. Lo stesso ministro delle finanze e tutti gli altri ministri, ove sia luogo ad interpellare la Consulta del suo parere, trasmettono i loro rapporti al Cardinale presidente con le carte relative.
§ 27. Il Cardinale presidente. avuto riguardo alla importanza degli affari, destina un relatore o li rimette ad una commissione di tre o cinque consultori nominati da lui, per preparare la discussione e fare i rapporti all’adunanza.
§ 28. Se la Consulta abbisogna di maggiori schiarimenti, ne fa richiesta al ministro rispettivo per mezzo del Cardinale presidente.
§ 29. I conti consuntivi sono sottoposti ad un doppio sperimento:
l’uno preliminare, l’altro definitivo.
§ 30. L’esame preliminare si fa col mezzo di una commissione composta di cinque membri scelti nel seno della Consulta dal Cardinale presidente ed assistita dalla contabilità: essa fa il suo rapporto motivato.
A questo effetto i membri della commissione saranno chiamati alla capitale tre mesi prima della convocazione della Consulta.
§ 31. L ‘esame ed il giudizio definitivo appartiene al corpo intiero dei consultori, compresi anche i membri della commissione: la Consulta emana il suo opinamento e lo fa comunicare alle parti interessate, affinché presentino le loro deduzioni nel termine perentorio di venti giorni; quindi pronuncia la sentenza sindicatoria.
§ 3. I ministri possono intervenire alle adunanze; essi non hanno voto.
Allorché si tratta dell’esame e giudizio dei conti consuntivi interverrà per le opportune osservazioni il commissario generale della Camera Apostolica, esso pure senza voto.
§ 33. La Consulta non può deliberare, se non sono presenti due terzi dei consultori, oltre il Cardinale presidente od il vice-presidente.
§ 51. Le discussioni della Consulta si fanno a porte chiuse; i voti si raccolgono per iscrutinio segreto.

CAPITOLO VI. Deliberazioni della Consulta.

§ 35. La Consulta delibera a maggiorità di voti: le deliberazioni sono consultive ed emanate nella forma degli opinamenti, ad eccezione delle sentenze sindicatorie.
§ 36. Le sentenze sindicatorie sono definitive: quanto però agli effetti, il fisco se ne varrà innanzi i magistrati competenti a termini di legge:
§ 37. Le deliberazioni di qualunque specie contengono i motivi: sono sottoscritte da tutti i membri presenti e dal segretario: si riferiscono al SANTO PADRE dal Cardinale presidente per ottenerne l’approvazione, salvo il disposto nel § seguente.
§ 38. Le deliberazioni emanate sulle interpellazioni dei ministri, come al § 26 sono rimesse al ministro rispettivo: questi ne farà rapporto al SANTO PADRE, osservato il disposto nel § 17 dell’ordinamento dei ministeri.

CAPITOLO VII Disposizioni generali.

§ 59. La disciplina e polizia della Consulta, della segreteria, della contabilità e degli impiegati subalterni appartiene al Cardinale presidente: egli per tale effetto proporrà alla sanzione sovrana un apposito regolamento.
§ 40. Le adunanze ordinarie della Consulta hanno luogo tre volte per settimana: quelle straordinarie hanno sempre luogo quando lo esiga la quantità e qualità degli affari, a giudizio e con invito del Cardinale presidente.
§ 41. La durata delle sessioni nel primo anno del sessennio è di quattro mesi: negli anni successivi è limitata ad un solo trimestre.
§ 42. Il SANTO PADRE e si riserva la facoltà di sospendere le sessioni e quella pure di sciogliere intieramente la Consulta anche in pendenza dei termini assegnati nel § precedente.
§ 43. In caso di sede vacante sono sospese di pieno diritto le adunanze della Consulta, qualora il Sacro Collegio non disponga diversamente.
Le spese relative a tale circostanza sono ordinate dal Sacro Collegio e rimangono soggette alle antiche disposizioni.
§ 44. Nel caso di scioglimento della Consulta prima che venga discusso ed approvato il nuovo preventivo, continueranno provisoriamente ad osservarsi le prescrizioni contenute nel preventivo ordinario antecedente.
§ 45. Le funzioni dei consultori sono gratuite: nondimeno ai consultori eletti sulle proposte dei consigli provinciali si accorda sui fondi delle provincie rispettive un compenso proporzionato alle spese pei viaggi e pel soggiorno nella capitale.
Un eguale compenso si accorda al consultori nominati direttamente da Sua SANTITÀ sui fondi dell’erario, quante volte non abbiano altro soldo governativo.
§ 46. Sarà pagato egualmente dall’erario il soldo da assegnarsi al segretario, al contabile ed agli impiegati della Consulta.
§ 47. Le funzioni della Consulta incominciano dall’esercizio del 1851, due mesi dopo nominati i consultori.


Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 28 Ottobre 1850.
G. Card. ANTONELLI

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