Editto sull’organizzazione dei Domini Pontifici del 1850

Editto sull’organizzazione dei Domini Pontifici

Categoria: Domini Pontifici

LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, in sequela del suo Moto-proprio 12 Settembre 1849 art. 3 ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge sul governo delle provincie e sull’amministrazione provinciale.

CAPITOLO I. Devisione territoriale.

§. 1. Lo Stato Pontificio è diviso in quattro legazioni, oltre il circondario della capitale: le legazioni si dividono in provincie o delegazioni; le provincie in governi, i governi in comuni.
§. 2. Il circondario della capitale è formato dalla capitale medesima con la sua comarca, e dalle provincie di Viterbo, Civitavecchia, Orvieto, divise anch’esse in governi e comuni.
§. 3. Le provincie appartenenti a ciascuna delle quattro legazioni sono:
1. Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna;
2. Urbino e Pesaro, Macerata con Loreto, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino:
5. Perugia, Spoleto, Rieti;
4. Velletri, Frosinone, Benevento.
§. 4. È mantenuta l’attuale divisione delle provincie, governi e comuni, fintantoché una nuova legge non l’abbia riformata.
§. 5. La nuova legge sarà prepara !a dal ministro dell’interno di concerto con la presidenza del censo presso le osservazioni degli altri ministeri: sarà quindi rimessa all’esame del Consiglio di Stato e sotto posta alla sanzione sovrana.

CAPITOLO II. Legazioni.

§. 6. Il governo di ciascuna legazione è affidato ad un Cardinale col titolo di Legato della santa Sede; il luogo di residenza sarà determinato da SUA SANTITÀ.
§. 7. Il Cardinale legato rappresenta il Sovrano nella sua legazione; provvede al mantenimento dell’ordine pubblico per mezzo di efficaci misure, anche di alta polizia, valendosi a questo effetto della forza pubblica di qualunque arma prese ove occorra le debite intelligenze col superiore governo.
§. 8. Trasmette gli ordini superiori e gli ordini proprii ai delega ti, governatori ed altre autorità o funzionarii della legazione affinché siano eseguiti.
§. 9. Esercita l’alta sorveglianza per la esecuzione delle leggi e sulla condotta dei magistrati, funzionarii od impiegati in ogni ramo di pubblico servizio e ne fa rapporto all’autorità sovrana, indicandole quei soggetti che potrebbono aversi in considerazione per essere impiegati o promossi.
§. 10. Propone a Sua SANTITÀ col proprio avviso i progetti che gli siano presentati per grandi opere pubbliche, non che i miglioramenti ch’esso reputi utili o necessarii alla prosperità del commercio, dell’industria, dell’agricoltura ed ai bisogni della legazione.
§. 11. Nell’interesse provinciale o comunale risolve le controversie che insorgano fra più provincie o fra più comuni appartenenti a diverse provincie della sua legazione.
§. 12. Prende i disamini gli atti dei singoli consigli provinciali con le deliberazioni dei Delegati e loro congregazioni governative: li approva e rettifica in quanto è di sua competenza: sottopone col suo parere quelli che né abbisognano all’approvazione Sovrana.
§. 13. Rivede in via di ricorso le sentenze sindicatorie su i conti consuntivi comunali e provinciali e le altre risoluzioni concernenti interessi dei comuni: tale ricorso è devolutivo, sempre che il Cardinale legato non ordini con suo rescritto che la esecuzione rimanga provisoriamente sospesa.
§. 14. Accorda alle provincie ed ai comuni con piena cognizione di causa e nei limiti prescritti dalla legge la facoltà di alienare, di transigere o di contrarre debiti, ed esercita la superiore tutela per gl’interessi dello une e degli altri.
§. 15. Il Cardinale legato è assistito da un Consiglio composto di quattro consiglieri, da un segretario generale, da un direttore di polizia e da quel numero d ‘impiegati subalterni che corrisponda al bisogno: tutti di nomina Sovrana.
16. Il consiglio di legazione è presieduto dal Cardinale legato:
si raduna presso di lui, periodicamente due volte per ogni settimana, e straordinariamente ogni volta che lo richiegga la moltiplicità o la urgenza degli affari.
§. 17. Allorché si tratta di affari concernenti i preventivi ed i consuntivi ogni consigliere ha il voto decisivo: la maggioranza dei voti costituisce la deliberazione; nel caso di parità il voto del Cardinale le gato è preponderante.
Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge il consiglio può essere consultato, ma il solo voto del Cardinale è decisivo.
§. 18. Sono chiamati all’officio di consigliere i soggetti più ragguardevoli per cognizioni amministrative e coloro segnatamente che abbia no esercitato con lode le funzioni di consultore presso i Delegati, di gonfaloniere o di consigliere provinciale.
§. 19. Il consiglio di legazione si rinnova per metà in ogni triennio; al finire del primo col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turno di anzianità nell’officio.
I sortiti possono essere rieletti.
§. 20. Il Cardinale legato per gli affari della sua legazione corrisponde ordinariamente col Cardinale segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri.
§. 21. La nomina del Cardinale legato si fa per mezzo di breve, ove è determinato il tempo della legazione.
La legazione indicata nel numero 4 del §. 3 si conferisce sempre al Cardinale decano del sacro collegio che la ritiene durante la sua vita.
Per questa legazione i provvedimenti di alta polizia ed il movimento delle truppe dipendono dai ministeri competenti.
§. 22. L’autorità del Cardinale legato non si estende agli affari che appartengono alla giurisdizione ecclesiastica e giudiziaria, salvo il di sposto nel §. 9.

CAPITOLO III. Provincie o delegazioni.

§. 23. A ciascuna provincia presiede, dipendentemente dal Cardinale legato, un funzionario nominato dal SANTO PADRE per mezzo di breve, col titolo di Delegato: la provincia prende il nome di delegazione.
§. 24. II Delegato esercita nella sua provincia l’autorità governativa ed amministrativa.
§. 25. Nell’esercizio della polizia ordinaria è incaricato del disco dei delitti, di raccoglierne le traccie e ricercarne gli autori sino al loro arresto, rimettendo ai giudici o tribunali quelli che sono di loro competenza.
§. 26. Fa pubblicare ed eseguire nella provincia le leggi e le disposizioni superiori.
§. 27. Provvede alla sicurezza, alla salubrità ed al buon regola mento delle prigioni, alla custodia, alla disciplina ed ai bisogni dei detenuti.
§. 28. Riferisce al Cardinal legato lo stato ed i bisogni della provincia, del commercio, dell’industria e dell’agricoltura e suggerisce i processarii provvedimenti.
§. 29. Esercita la ordinaria tutela nei limiti determinati dalla legge per gli interessi della provincia e dei comuni che ne fanno parte, e l’autorità disciplinare sugli impiegati provinciali ó municipali: visita in ogni biennio i comuni stessi per conoscere l’andamento della amministrazione locale, rilevare e correggere i difetti e gli abusi e farne rapporto all’autorità Superiore.
§. 50. Dispone della forza politica stazionata nella provincia perla esecuzione degli ordini superiori; nei casi di vera urgenza dispone pure delle altre forze militari, facendone immediato rapporto al Cardinale legato ed al ministero competente. ‘
§. 31. Rimane da ultimo nelle attribuzioni dei Delegati tuttocciò che loro appartiene per le leggi e regolamenti in vigore, ove non sia derogato o modificato dalla presente legge.
§. 32. Il Delegato è assistito da un segretario per gli affari di polizia, da un segretario di delegazione coi necessarii subalterni, e da una congregazione governativa composta di quattro consultori, tutti di nomina Sovrana.
§. 33. Uno dei consultori deve essere sempre nativo e possidente del capo-luogo o almeno ivi domiciliato da dieci anni, ed uno egual mente nativo e possidente o domiciliato da un decennio in altro comune della provincia: ambidue della età non minore di anni trenta compiuti, distinti per la buona condotta politica e religiosa, per cognizioni amministrative o legali o per aver sostenuto impieghi governativi o rappresentanze provinciali o municipali.
Gli altri due sono scelti fra i consiglieri provinciali, cessando immediatamente di appartenere al consiglio.
§. 34. La congregazione governativa sotto la presidenza del Delegato si aduna ordinariamente due volte per settimana e straordinariamente ogni volta che al Delegato piaecia di convocarla.
§. 35. Nell’esame o giudizio dei conti preventivi o consuntivi e ne gli affari che li riguardano ogni consultore ha il voto decisivo, e la deliberazione è costituita dalla pluralità dei voti.
Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge il voto dei consultori è meramente consultivo, e la risoluzione spetta al Delegato.
§. 36. Il segretario della delegazione è sempre chiamato a dare il voto consultivo o decisivo nei casi di parità o di mancanza del numero dei consultori necessario per deliberare: il numero dei votanti non può essere minore di tre, compreso il Delegato.
§. 37. La congregazione governativa si rinnova in ogni triennio con la stessa norma ch’è prescritta pel consiglio di legazione nel §. 19.
§. 38. Il §. 22 su i limiti della autorità del Cardinale legato è applicabile anche al Delegato.
§. 39. Il Delegato per gli affari della sua delegazione corrisponde ordinariamente col Cardinal legato.

CAPITOLO IV. Disposizioni speciali pel circondario di Roma.

§. 40, II circondario di Roma è presieduto da un Cardinale no minato per breve da SUA SANTITÀ col titolo di presidente.
§. 41. Il Cardinale presidente esercita nel circondario di Roma le attribuzioni dei Cardinali legati, eccettuate quelle che riguardano la parte politica ed il movimento della forza pubblica; queste sono riservate ai ministeri competenti.
§. 42. Ha un Consiglio per gli affari della presidenza ed un segretario generale: il consiglio è organizzato come quelli di legazione.
§. 43. La comarca di Roma si amministra da un Prelato scelto pure da Sua SANTITÀ per mezzo di un breve col titolo di Delegato: questi esercita le attribuzioni degli altri Delegati, con la sola eccezione contenuta nel §. 41 rapporto al Cardinale presidente.
Ha un Consiglio amministrativo organizzato come le congregazioni degli altri Delegati, ed è assistito da un segretario.
§. 44. A ciascuna delle altre provincie comprese nel circondario di Roma presiede un Delegato con l’assistenza di una congregazione governativa o di un segretario in conformità del capitolo precedente.
§. 45. Per tutto il resto si osservano nel circondario di Roma le disposizioni della presente legge in ordine al governo delle provincie ed alla amministrazione provinciale.

CAPITOLO V. Governi.

§. 46. Nel capo luogo di ciascun Governo risiede un magistrato di nomina Sovrana col titolo di Governatore.
§. 47. Tutti 1 Governatori hanno eguali attribuzioni nei governi rispettivi, abbenchè appartenenti a classi diverse.
§. 43, I Governatori conservano l’esercizio del potere giudiziario ci vile e criminale nei limiti determinati dalle leggi, e quello pure del le funzioni di polizia dipendentemente dai Delegati.
§. 49. Cessano le ingerenze ordinarie ed abituali dei Governatori negli affari amministrativi, salvi i casi di speciali commissioni date loro dai Delegati.
§. 50. Nella parte politica è affidato ai Governatori il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sanità a forma delle leggi e disposizioni vigenti, non che la superiore ispezione dei pubblici spettacoli, e delle fiere o mercati.
§. 51. È accordata inoltre ai Governatori la giurisdizione per rivedere in grado di ricorso le decisioni delle magistrature municipali relative alla polizia urbana e rurale.
§. 52. Un particolare regolamento determina i confini delle attribuzioni dei Governatori nelle materie indicate nel §. 50, affinché siano poste in armonia con le facoltà che si concedono ai capi delle magistrature municipali, e stabilisce le norme relative agli affari di cui nel §. precedente.

CAPITOLO VI. Amministrazione provinciale.

§. 53. L ‘amministrazione provinciale comprende i beni, i diritti, le rendite di qualunque specie e gli interessi attivi e passivi della provincia.
§. 54. Sono principalmente interessi della provincia:
1. le strade provinciali e la loro manutenzione;
2. I locali per la residenza dell’autorità governativa e giudiziaria, per gli uffizi del censo e per le caserme della forza politica, i mobili per questi locali e per quelli che servono all’abitazione del Delegato ed alla sua segreteria;
3. la quota delle spese di eguale natura pei locali delle legazioni, dei tribunali di appello e degli uffizi rispettivi: tali spese sono ripartite tra le provincie della Legazione;
4 il mantenimento degli ospedali ed altri pubblici stabilimenti che sono in tutto o in parte a carico della provincia, salva l’autorità de gli ordinarii;
5. quelle parti di pubblico servizio che la provincia deve soste nere in conformità della legge 6. la regolarità della esigenza ed il riparto proporzionato delle imposte, onde erogarle nelle spese ordinarie ed in quelle che possono essere reclamate dal bisogno o dal vantaggio della provincia.
§. 55. L’amministrazione provinciale è regolata da un Consiglio ed esercitata esclusivamente da una commissione amministrativa.
§. 56. La commissione amministrativa e con posta di tre individui nominati dal Consiglio provinciale nella classe dei possidenti eligibili a consiglieri.
La nomina del consiglio è sottoposta alla conferma del Delegato e della sua congregazione con voto decisivo.
I membri della commissione rimangono in officio per un solo biennio: al finire di ciascun biennio sono confermati o rinnovati.
§. 57. Sono addetti alla commissione un segretario-contabile, uno o più ingegneri, un esattore e gli altri impiegati che il Consiglio giudicherà necessarii: questi sono nominati, confermati od esclusi dal Consiglio stesso in ogni biennio.
§. 58. La commissione presi i concerti necessarii con l’ingegnere quanto ai lavori pubblici, presenta al consiglio il conto preventivo de gli introiti e delle spese annuali: presenta pure il consuntivo annuale della sua gestione.
§. 59. Il preventivo è diviso in due parti: l’una per le spese ordinarie, quelle cioè l’inquisito della amministrazione provinciale e la esecuzione dei contratti già approvati rendono indispensabili; l’altra per le spese nuove e straordinarie, quelle cioè che si riferiscono a lavori nuovi proposti, alla approvazione del Consiglio.
§. 60. La commissione non può fare alcuna spesa, se non pei titoli ed entro i limiti del preventivo approvato: i mandati debbono essere sottoscritti da due membri della commissione e dal segretario-contabile, ed enunciare il titolo del preventivo a cui la spesa si riferisce.
È vietato all’esattore provinciale sotto la sua più stretta responsabilità di pagare mandati che non siano rivestiti delle forme prescrite.
§. 61. Nei casi di assoluta urgenza può la commissione deliberare la spesa occorrente: ma non può farla eseguire se non viene approvata dal Delegato e sua congregazione con voto decisivo.
Il mandato che si rilascia in questi casi esprime l’urgenza, la deliberazione e l’approvazione della spesa.
§.62. I mezzi per far fronte alle spese sono le rendite proprie della provincia, e le imposte deliberate dal Consiglio provinciale.
§. 63. La commissione rappresenta la provincia nelle liti attive e passive e nelle stipulazioni dei contratti: non può introdurre alcuna lite né innanzi i magistrati giudiziarii né innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se non venga autorizzata dal consiglio provinciale, e nei casi di urgenza, dal Delegato col voto decisivo della sua congregazione; eseguisce le deliberazioni del Consiglio quando siano legalmente approvate.
§. 64. I membri della commissione amministrativa sono individualmente, e solidalmente responsabili della amministrazione provinciale.
§. 65. Il Consiglio provinciale è composto di tanti consiglieri, quanti sono i Governi della provincia.
§. 66. I consiglieri sono nominati da SUA SANTITÀ sulle proposte dei consigli municipali: a questo effetto ogni consiglio dei diversi comuni che compongono ciascun Governo presenta una terna al Delegato.
Per Benevento, e per le provincie che hanno meno di tre Governi il numero de consiglieri non può essere mai minore di quattro.
67. I candidati descritti nella terna debbono essere ‘nati o domiciliati nella provincia da un decennio; avere la età di anni 30 compiuti, il pieno e libero esercizio dei diritti civili, le cognizioni necessarie al disimpegno dell’officio ed il requisito della buona condotta po litica e religiosa.
§. 68. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi:
1. delle persone più distinte per nobiltà o possidenza nella provincia che abbiano in fondi rustici od urbani un valore per lo meno di scudi seimila;
2. di proprietarii di stabilimenti d’industria o di primarii commercianti, che posseggano un valore almeno di mille scudi in fondi rustici ed urbani;
3. di persone distinte per sostenute cariche amministrative, di professori di scienze o arti liberali che abbiano in fondi rustici od urbani un valore almeno di scudi cinquecento.
Il valore dei fondi si desume dall’estimo censuario.
§. 69. Sono esclusi dalla candidatura i membri della commissione amministrativa durante il loro esercizio, o se dopo il biennio non abbiano reso il conto della gestione ed ottenuta la sentenza assolutoria, i debitori della provincia, gli appaltatori, e tutti coloro che abbiano contratti, conti da rendere o qualunque interesse con l’amministrazione provinciale, quelli infine che la legge esclude dagli officii civili.
§. 70. Non possono sedere in uno stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti, e due o più fratelli od altri parenti che vivano ‘in perfetta communione.
§. 71. Il Delegato, appena ricevute le terne dei Consigli municipali le trasmette al Cardinale legato che le sottopone col proprio avviso all’autorità Sovrana per la nomina dei consiglieri.
§. 72. I membri del Consiglio provinciale si rinnovano per la terza parte in ogni biennio, cosicché in ogni sessennio siano rinnovati per intiero.
Nei primi due bienni si rinnovano con la estrazione a sorte: quindi per turno di anzianità.
§. 73. Le funzioni di Consigliere provinciale sono meramente gratuite.
§. 74. Il Consiglio si riunisce una volta l’anno sotto la presidenza e previa la convocazione del Delegato: la sessione non può durare per un tempo maggiore di venti giorni.
La convocazione si fa con lettera d’ufficio diretta ai singoli membri dieci giorni almeno prima di quello che sarà stabilito per l’adunanza.
Si può riunire straordinariamente per ordine q con permesso Sovrano.
§. 75. La riunione del Consiglio non è legale se non vi siedono due terzi dei consiglieri disponibili: non sono disponibili né gli assenti, né coloro che siano legittimamente impediti.
§. 76. Le sedute si tengono a porte chiuse: le risoluzioni si prendono a pluralità di voti e per iscrutinio segreto.
§. 77. Nella prima seduta il consiglio nomina nel suo seno un segretario ed un sotto-segretario.
Determina il numero, le attribuzioni, i soldi e la disciplina degli impiegati presso la commissione amministrativa c procede alla loro nomina.
§. 78. Coerentemente ai §§ 6 e segg. della legge sulla consulta di Stato per le finanze, ove occorra di presentare a Sua SANTITÀ la li sta dei candidati per la nomina di un consultore, il Consiglio prima di ogni altra operazione forma la nota dei quattro individui aventi i requisiti prescritti dalla suddetta legge.
Tale nota è rimessa immediatamente al Cardinale legato col mezzo del Delegato: il Cardinale, qualora vi siano inclusi individui che non abbiano i necessarii requisiti, la ritorna al Consiglio affinché la riformi, se ancora sia radunato, ovvero la sottopone a SUA SANTITÀ col le sue osservazioni a forma del §. 12 della citata legge.
§. 79. Gli altri affari da trattarsi e deliberarsi nel Consiglio sono in generale tutti quelli che riguardano o possono riguardare gli oggetti della amministrazione interna della provincia indicati nel §. 53, e principalmente il conto preventivo ed il conto consuntivo.
§. 80. In ordine al conto preventivo il Consiglio discute, ciascuno separatamente, gli articoli dei quali è composto: delibera sulle nuove intraprese di strade, ponti od altra opera pubblica necessaria o vantaggiosa alla provincia e se debbano essere condotte per appalto o per economia, nel quale secondo caso delega uno o più Consiglieri a prenderne cura; sulla convenienza di aggiungere o di togliere alcuna stra da dal novero delle provinciali; sui consorzi stradali e sul modo di regolarli; sulla statistica della provincia attenendosi alle norme prescritte dal ministero; sui reclami delle magistrature municipali in ciò che concerne i loro interessi con la provincia; e finalmente sulla somma che dovrà contribuirsi dai Comuni della provincia col mezzo delle imposte autorizzate dalle leggi in vigore.
§. 81. Le norme della contribuenza dei singoli Comuni alle spese tanto ordinarie quanto straordinarie sono deliberate dal Consiglio colli una giusta graduazione, avuto riguardo alla utilità rispettiva. i Le spese necessarie per nuovi pubblici stabilimenti provinciali si attribuiscono dal Consiglio in una quota maggiore a quel Comune in cui sono istituiti.
§. 82. Il riparto delle contribuzioni imposte su i fondi rustici od urbani si eseguisce dai cancellieri del censo: quello delle altre contribuzioni si commette alle magistrature municipali.
§. 83. Rispetto al conto consuntivo, il Consiglio nomina nel suo se no un’apposita commissione per esaminarne gli articoli coi loro allegati: sul rapporto di questa commissione il Consiglio intero ne pronunzia il sindacato.
Il giudizio definitivo ed esecutivo sul conto appartiene al Delegato ed alla sua congregazione, salvo il disposto del §. 13.
§. 84. È tenuto inoltre il Consiglio di rispondere col suo parere alle interpellazioni che potesse ricevere dal Cardinale legato nell’interesse della provincia.
§. 85. Il Consiglio non può deliberare che sugli affari contempla ti nei §§. precedenti.
Nondimeno è autorizzato a proporre in via di semplice petizione da umiliarsi a Sua SANTITÀ, e sempre nel solo interesse della provincia, tuttocciò che reputa opportuno per incoraggiare e migliorare l’agricoltura, il commercio, l’industria, le arti e i mestieri, per la conservazione dei boschi, per prevenire le malattie derivanti dalla insalubrità dell’aria e del suolo, per provvedere al sano nutrimento della classe agricola, alla educazione ed al lavoro della classe indigente.
3. Gli atti del Consiglio che non siano limitati ai soli oggetti d ‘interesse della provincia o siano deliberati in una adunanza non legale a termini del §. 74, ovvero eccedano le facoltà che gli vengono attribuite dalla presente legge, sono nulli di pieno diritto o di niun valore.
87. È vietato al Consiglio di porsi in corrispondenza con altri Consigli provinciali.
Se nondimeno si tratti di lavori pubblici di comune interesse o di misure utili all’agricoltura od al commercio che richieggono il concorso delle provincie finitime facienti parte della legazione, la corrispondenza può aver luogo per mezzo del Delegato.
So alcuna speciale circostanza richiedesse il concorso delle provincie di altra legazione; può aver luogo la corrispondenza per mezzo del Cardinale legato.
§. 88. È vietato pure al Consiglio di pubblicare notificazioni, ordini, proclami od altro atto di eguale natura, qualunque ne sia lo scopo.
Sono eccettuate le ordinarie pubblicazioni di avvisi pei bisogni del l’amministrazione che si fanno dalla commissione amministrativa, sempre sotto la responsabilità individuale e solidale dei membri che la compongono.
§. 89. Ogni deliberazione presa dai consiglieri riuniti in una forma illegittima è nulla di pieno diritto: i consiglieri che vi hanno partecipato soggiacciono alle disposizioni delle leggi contro gli assembra menti illegali.
§. 90. La disciplina delle adunanze consiliari appartiene al Delegato o a chi presiede in sua vece: egli è anche in facoltà di sospendere la sessione, dandone parte al Cardinale legato per le ulteriori provvidenze.
§. 91. È riservato a SUA SANTITÀ di sciogliere intieramente il Consiglio, ordinando la nuova elezione dei consiglieri.
§. 92. Se un Consigliere non interviene a due sessioni consecutive senza allegare una giusta causa o legittimo impedimento, il Delegato col parere della sua congregazione ne fa rapporto al Cardinale le gato, il quale dopo aver sentito il consiglio di legazione può dichiararlo dimissionario ed implorare da Sua SANTITÀ la scelta di un nuovo consigliere.
La scelta in questo caso, come in quelli di morte o destituzione, può essere fatta tra gli altri individui descritti nelle liste presentate dai consigli municipali.
§. 93. Avvenendo che il consiglio non si adunasse o non potesse adunarsi legalmente, ovvero, abbenché legalmente adunato, rifiutasse di deliberare sul conto preventivo e sulla contribuenza dei Comuni, in tale caso il conto stesso quanto alle spese ordinarie e la contribuenza dei Comuni, dovranno deliberarsi dal Delegato col voto decisivo della sua congregazione.
§. 94. Gli atti della sessione del Consiglio sottoscritti dai membri che lo compongono sono rimessi alla Delegazione.
Il Delegato con la sua congregazione esamina e discute tuttocciò che venne deliberato o proposto dal Consiglio tanto in ordine alla validità, quanto in ordine al merito, è sottopone il motivato parere, unitamente agli atti al giudizio del Cardinale legato.
§. 95. A forma del §. 12 della presente legge il Cardinale legato unitamente al suo consiglio decide sull’approvazione definitiva degli atti, eccettuati quelli che a termini del §. seguente debbono essere approvati da Sua Santità, e li rimette al Delegato col suo decreto, perché li faccia eseguire.
§. 96. È riservata a Sua SANTITÀ sul rapporto del Cardinale le gato e del Consiglio dei ministri l’approvazione:
1. delle spese concernenti opere pubbliche provinciali che abbiano stretta connessione con le opere pubbliche dello Stato;.
2. dei contratti coi quali si alienano volontariamente fondi rustici od urbani di un valore eccedente gli scudi cinquemila;
3. dei debiti da contrarsi per una somma egualmente maggiore dei cinquemila scudi.
§. 97. Tosto che il SANTO PADRE avrà emanata la sua decisione intorno agli atti di cui nel §. precedente, il Cardinale legato li ritorna al Delegato con l’incarico di farli eseguire nelle forme prescritte dal la legge.
§. 98. È derogato alle vigenti disposizioni relative all’amministrazione provinciale in quanto siano contrarie alla presente legge.


Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 22 novembre 1850.
G. Card. ANTONELLI

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