Emendazione allo Statuto della Banca di Venezia

Emendazione allo Statuto della Banca di Venezia

27 luglio 1848.

Per approfondire: Cronologia di Venezia

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA
Avvenuta una ommissione nell’articolo 32 dello Statuto per la Banca di Venezia pubblicato col Decreto 26 luglio corrente, n° 10807,
Dichiara:
L’articolo 32 dello Statuto dev’essere ed è del seguente tenore:
I reggenti ed i censori prima di entrare in carica dovranno far constare la proprietà di quaranta azioni della Banca, le quali dovranno essere libere ed inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.
Fino a che però il fondo capitale della Banca costituito dalle azioni non arriverà ai tre milioni, basteranno venti azioni.
Raggiunti i tre milioni, e fino a che non si arrivi ai quattro milioni, basteranno trenta azioni.
I reggenti ed i censori che si troveranno in carica vi resteranno, ancorché sopravvengano cambiamenti nel fondo suddetto che esigessero un maggior numero di azioni.

Venezia, 27 luglio 1848,
CASTELLI Presidente
CAMERATA – PAULUCCI – MARTINENGO
CAVEDALIS
Il segr. J. ZENNARI

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