Esenzione da pena ai non iscritti al P.N.F.

Decreto Legislativo. del Duce 19 giugno 1944-XXII, n. 299. Esenzione da pena ai non iscritti al P.N.F. colpevoli dei reati di cui all’art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1943-XXII.

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 143)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Visto il decreto legislativo 11 novembre 1943-XXII sull’istituzione dei tribunali provinciali straordinari; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 269 del 18 novembre 1943-XXII;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 1944-XXII, n. 6 sull’istituzione del consiglio di revisione delle sentenze dei tribunali provinciali straordinari;
Su proposta del Ministro della Giustizia;
Decreta:

Art. 1.
I non iscritti al P.N.F. alla data del 25 luglio 1943-XXI, che si siano resi colpevoli di alcuno dei reati previsti dall’articolo 1 lett. b) e c) del decreto legislativo 11 novembre 1943-XXII pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia n. 269 del 18 novembre 1943-XXII, sono esenti da pena.
Se vi è stata condanna, ne cessano l’azione e gli effetti penali.
Qualora i reati di cui al precedente comma siano connessi con altri, l’esecuzione da pena non si estende a questi.
Art. 2.
L’applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria, che vi provvede d’ufficio. I tribunali provinciali straordinari comunicano al Procuratore di Stato competente per territorio gli atti dei procedimenti sia in corso d’istruzione, ovvero in attesa o in corso di giudizio, sia definiti con sentenza di condanna, relativi alle persone indicate nel precedente articolo. Allo stesso modo provvede il Consiglio di revisione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 1944-XXII, n. 6.
Art. 3.
Nel caso che ai reati di cui all’articolo 1 siano connessi altri di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, questa procede all’istruzione e al giudizio, in deroga alla norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio 1944-XXII, n. 6.
Qualora per tali reati sia stata già pronunciata sentenza da parte del tribunale provinciale straordinario e sia pendente il giudizio di revisione, questo giudizio non ha più corso. In sua vece l’autorità giudiziaria ordinaria provvede in camera di consiglio all’esame degli atti del procedimento e, se ritiene in tutto o in parte giustificata l’istanza di revisione, ordina il rinnovamento del giudizio avanti a sé; altrimenti respinge l’istanza, ordinando l’esecuzione della sentenza.
I provvedimenti pronunciati ai sensi del precedente comma dall’autorità giudiziario ordinaria, sia in camera di consiglio sia in giudizio, non sono soggetti ad impugnazione.
Art. 4.
Il Ministro della Giustizia emanerà le norme per l’esecuzione di questo decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti; entrerà in vigore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Dal Quartier Generale, addì 19 giugno 1944-XXII.
MUSSOLINI
Il Ministro della Giustizia: PISENTI
Visto il Guardasigilli: PISENTI

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *