Gendarmeria lombarda del 1817

Regolamento della Gendarmeria costituita dalle autorità austriache in Lombardia

ORGANIZZAZIONE DELLA GENDARMERIA.

La gendarmeria forma nella Lombardia un reggimento che fa parte integrante dell’armata, e può in tempo di guerra essere al pari di ogni altro reggi mento adoprato contro il nemico, ovvero pel mantenimento della polizia dell’esercito, ed in tempo di pace poi è tenuto di proteggere in ogni cosa la pubblica sicurezza.
Le attribuzioni pertanto della gendarmeria si dividono in due, cioè in quelle che si riferiscono alla pubblica sicurezza dello stato nell’interno, ed in quelle che hanno rapporto alla guerra.

PARTE PRIMA. Servizio della gendarmeria in tempo di pace.

CAPITOLO PRIMO.
Delle funzioni ordinarie della gendarmeria,
Le funzioni ordinarie della gendarmeria in tempo di pace consistono nel mantenimento della polizia civile e militare.
Per rispetto alla polizia civile, la gendarmeria deve, 1.° Far delle perlustrazioni e delle pattuglie ogni giorno sulle strade maestre e traverse, e principalmente nei contorni della propria stazione, e farsi rilasciare di ciò gli opportuni atte stati dalle autorità comunali o da altra autorità pubblica qualunque;
2.° Procurare con ogni miglior modo di avere contezza di qualunque delitto e di qualunque grave trasgressione politica, e farne indilatamente rapporto alla pubblica autorità;
3.° Non trascurare verun mezzo per esplorare e scoprire le tracce dei malfattori;
4.° Arrestare i trasgressori della legge colti sul fatto, i ladri, gli assassini, i delatori delle armi proibite, i contrabbandieri, i violatori delle leggi sui boschi, ed i tagliaborse;
5.° Fermare tutte le persone sospette, gli accattoni, i vagabondi, ecc., ed indilatamente condurli innanzi alle rispettive autorità;
6.° Dissipare, in prima colle buone, e se queste non valgono, anche colla forza, qualunque tumulto ed attruppamento che minacci la quiete pubblica, ed arrestare gli autori ed i capi del disordine;
7.° Proteggere e difendere i sudditi, arrestando chi osasse di attentare alla persona ed alle proprietà dei medesimi;
8.° Dar braccio, all’evenienza, nell’esazione delle pubbliche imposte;
9.º Prestarsi alle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni, specialmente quando esse hanno bisogno della forza armata, sia per l’esecuzione delle loro sentenze, sia per far degli arresti;
10.° Trovarsi ai mercati, alle pubbliche feste ed ovunque si faccia luogo a concorso di molto popolo, onde mantenervi il buon ordine;
11.° Assumere le opportune informazioni sovra qualunque cadavere che venga rinvenuto sulle pubbliche strade e nelle acque, sui casi d’incendio e sovra qualunque altro delitto che mai venga commesso nel distretto, e spedirne immediatamente ai propri uffiziali un rapporto per iscritto unitamente alle deposizioni dei testimonj che si fossero trovati presenti al fatto;
12.° Scortare i delinquenti o condannati, ed usare la massima vigilanza perché non vengano a fuggire;
13.° Richiedere il passaporto agli stranieri che per un motivo qualunque si rendessero so spetti, esaminare attentamente se tali passaporti sono validi, accertarsi nel tempo stesso della identità della persona. Ognuno quindi è in dovere di esibire al gendarme il proprio passa porto ogni qual volta il mede simo lo ricerchi;
14.° Vegliare attentamente sui giocatori d’azzardo, sopra i ciurmatori, cerretani e venditori di merci proibite, e singolarmente sui venditori di medicinali, che, a seconda delle circostanze, verranno anche arrestati;
15.º non venga turbata la quiete, il buon Vegliare perché
ordine e la decenza nei teatri, nei pubblici passeggi, e particolarmente nelle osterie, nelle bettole e nei caffè, facendosi carico perché questi ultimi luoghi vengano chiusi alle ore prescritte;
16.° Scortare e prestar mano forte alle esecuzioni di ogni specie, e principalmente alle esecuzioni di morte;
17.° Scortare i viaggiatori, ma ciò soltanto in vista di un ordine per iscritto che ne ricevano dai loro superiori, o in caso di evidente pericolo dei viaggiatori medesimi;
18.° Tener bene di vista le persone indicate dalla polizia, ed arrestarle, se occorre;
19.° Scortare di brigata in brigata sino alla frontiera i forestieri espulsi ed i nazionali condannati allo sfratto;
20.° Oltre a tutti gli oggetti su esposti, dovrà finalmente vegliare la gendarmeria perché sieno osservate le leggi vigenti e quelle che potessero essere emanate dal principe e dalle civili e militari autorità, e man dare poi ad effetto le disposizioni date contro i trasgressori delle medesime.
Per rispetto alla polizia militare, la gendarmeria è tenuta.
21.° Di arrestare tutti i disertori, non che tutti quei militari che non fossero muniti di congedo o di permesso;
22.° Di far raggiungere le proprie bandiere a quei militari che si trovassero in permesso nelle giurisdizioni delle varie brigate, ed il permesso dei quali fosse spirato; al qual uopo tutti i congedi limitati dovranno essere vidimati, per quanto sarà possibile, dall’ufficiale di gendarmeria comandante nel di stretto, e registrati nel di lui libro; osservando però in questo caso che il latore del congedo non sarà egli stesso obbligato di presentarsi in persona all’ufficiale, essendo sufficiente che il congedo limitato o sia il per messo venga esaminato e vidimato dal comandante della brigata più vicina od anche dalle autorità politiche. Queste autorità e questi comandanti sono però tenuti a ragguagliarne l’ufficiale di gendarmeria comandante, affinché il medesimo possa registrare nel suo libro il nome del congedato;
23.° Di tener dietro in di stanza e di brigata in brigata a tutte le truppe che sono in marcia, mandare innanzi gli sbandati e farli raggiungere il loro corpo, impedire i disordini e gli eccessi contro gli abitanti, non che i saccheggi, ed opporsi a qualunque non competente requisizione per parte delle truppe.
24.° In tale caso però l’incumbenza della gendarmeria si limita a consegnare i militari colpevoli ai loro rispettivi comandanti, e gl’individui dello stato civile alle rispettive loro magistrature, accompagnando sì gli uni come gli altri con un processo verbale o sia una relazione per iscritto dell’occorso.
25° È pertanto obbligo di ogni soldato, dal sergente maggiore abbasso, di esibire alla gendarmeria, ogni qual volta ne sia richiesto, il suo foglio di via, il suo permesso ed ogni altra carta qualunque che serva a giustificare la sua assenza dal corpo, e mostrare, sopra tutto i suoi mandati pei mezzi di trasporto, poiché ogni gendarme ha il diritto di rimandare sul momento a casa quella vettura qualunque che colle minacce o colla violenza fosse stata incompetentemente requisita dal militare, ed arrestare poscia il colpevole autore.
26. Un pari diritto di far retrocedere ogni mezzo incompetentemente preso spetta al l’ufficiale di gendarmeria contro qualunque altro ufficiale senza distinzione di grado.
Circa poi a quei casi nei quali vi fosse luogo a procedere all’arresto del colpevole, l’ufficiale di gendarmeria dovrà attenersi alle prescrizioni del regolamento austriaco sul servi zio; in tutte quelle parti però i alle quali non sia portata variazione nel seguente capitolo.
27.° La gendarmeria dovrà in oltre vegliare perché le persone obbligate a prestare alloggio al militare non vengano aggravate con pretese ingiuste e molto meno maltrattate, ed in caso che tal cosa accadesse, la gendarmeria sarà in dovere, a se conda delle circostanze, di farne rapporto ai rispettivi comandanti di città, di piazza o di truppa, i quali sono obbligati di fare immediatamente le opportune indagini sovra i disordini di tal natura loro denunziati dalla gendarmeria, e nei casi importanti di far rapporto sì dell’esito delle praticate indagini, come eziandio delle pene state inflitte, ai loro superiori immediati e più vicini, facendolo pervenire, in quanto ai primi, sino al comando generale, e per gli ultimi, sino al comando di brigata o di di visione.
28.° In pari modo però dovrà la gendarmeria proteggere i militari contro qualsisia soperchie ria, truffa o rifiuto delle regolari competenze per parte del civile, spiegando in ciò tutta la sua energia ed il suo zelo, immediatamente arrestando i colpevoli, e consegnandoli alla rispettiva autorità unitamente ad un processo verbale del fatto (species facti).

CAPITOLO II.
Forza e ripartizione della gendarmeria in tempo di pace.
Il reggimento di gendarmeria è subordinato ad un ispettore generale. All’ispezione generale sono addetti un tenente in primo (attualmente un capitano pensionato) incaricato della corrispondenza più rilevante degli affari politici; un altro pari mente in primo incaricato della corrispondenza ordinaria e degli affari militari, oltre un sottotenente incaricato del protocollo, e di supplire in caso di malattia all’altro dei suddetti due tenenti;
più cinque caporali forieri perla trascrizione dei dispacci e rapporti.
Lo stato maggiore del reggimento consiste in un colon nello comandante il reggimento, in un maggiore, in un aiutante (col grado di tenente e di sottotenente), in un ragioniere ed in quattro caporali forieri.
La forza del reggimento intieramente dipende dalla ripartizione in brigate e sezioni proporzionate alla località, alla popolazione ed alla moralità del l’abitante, come dalla unita tabella, nel formare la quale si è avuto di mira il servizio tanto importante dei confini, la custodia de laghi e la divisione territoriale delle provincie.
A tenore pertanto di una siffatta ripartizione, il reggimento è composto di cinque squadroni o vero di dieci ale totalmente indipendenti l’una dall’altra, tranne il solo caso in cui venisse ordinata la riunione degli squadroni.
Uno squadrone completo è in massima composto di un primo capitano e di uno in secondo, di due tenenti in primo e di due sottotenenti, e delle sezioni e brigate di gendarmi a cavallo e a piedi di due provincie unita mente ai loro sottufficiali.
Un’ala è composta di un primo o vero di un secondo capitano, di un tenente, di un sottotenente e delle sezioni e brigate ripartite in una provincia unitamente ai sottufficiali che le comandano.
Ora, siccome le provincie debbono, a seconda del loro rapporti locali e di popolazione, essere guardate qual da maggiore e quale da minor numero di gendarmi; così ne segue che la forza dello squadrone e delle ale non può essere sempre eguale in tutte; ciò che risulta e dalla destinazione di quest’arma e dalle funzioni che essa disimpegna.
Le nove provincie della Lombardia saranno guardate da nove ale; ritenuto che i posti nella Valtellina devono essere aumentati. Una decima ala, la quale non ha nessun numero fisso di uomini, ma è però provvista del numero occorrente d’ufficiali e sottufficiali, forma la riserva, e nello stesso tempo serve qual deposito d’istruzione per gli alunni della gendarmeria. Nel personale di questa decima ala vengono annoverati altresì gli ufficiali addetti all’ispezione generale.
Un’ala o sia una compagnia consiste in due pelotoni; ogni pelotone in più sezioni, ed ogni sezione in due o tre brigate. In tempo di pace o vero sempre che gli squadroni non vengano riuniti, ciò che non avrà luogo che in casi straordinarissimi, un primo o secondo capita no comanda la sua ala del tutto indipendentemente, ed è incaricato dell’amministrazione economica della medesima ; il tenente comanda il primo pelotone, ed il sottotenente il secondo, il maresciallo d’alloggio comanda la sezione, ed un caporale od un vicecaporale comanda la brigata, composta di cinque, o, secondo le circo stanze, di quattro uomini, una delle quali per lo più deve risedere nella stazione del capitano, poiché questa come capoluogo e come residenza di una delegazione ha bisogno di un presidio più forte; inoltre perché fa d’uopo che su questo punto trovisi un maggior numero di gendarmi insieme raccolti, onde servire nei casi straordinari e ogni volta che occorra spedire rinforzi alle brigate isolate. Il personale completo sul piede di pace vedesi esposto nella ricapitolazione annessa alla tabella A, dalla quale si può altresì rilevare la forza di ogni singola ala.
L’ispezione generale risiede in Milano, ove risiede pur anche il comando del reggimento. Il maggiore ha la sua residenza in Como.
Nel corpo non possono esservi soprannumerari. Per gli avanzamenti (tranne i soli casi straordinarissimi) si fanno nel corpo stesso, come in tutti quei corpi il servizio dei quali esige cognizioni particolari e tali che nella linea non si ha alcuna opportunità di acquistare.

CAPITOLO III.
Delle attribuzioni e degli obblighi di ciaschedun individuo del corpo.
A. L’ispettore generale ha la direzione centrale di tutto: egli riceve i rapporti dei comandanti di squadrone e di ala, e dirige le sue proprie note alle autorità rispettive.
Egli si rivolge direttamente al comandante generale in capo, od anche, a tenore delle circostanze, al presidente del consiglio aulico di guerra per tutto ciò che ha rapporto al servizio militare del reggimento, come anche particolarmente alla polizia militare. Egli fa il suo rapporto giornaliero al signor governatore su quanto accade in Lombardia, invia uno simile alla direzione generale della polizia, ed uno al comandante generale per rispetto agli oggetti militari.
Nella sua qualità di brigadiere trasmette al comando generale tutti quegli atti e stati del reggimento, che debbon essere, a termini dell’organizzazione, rimessi al suddetto comando.
Egli eseguisce gli ordini che gli pervengono dal presidente del consiglio aulico di guerra, e dirama le disposizioni che il comando generale trovasse opportuno di emanare, e col di lui mezzo compartire al reggi mento in merito alla polizia militare ed al servizio.
Per la parte politica delle sue attribuzioni egli è totalmente subordinato al ministero aulico di polizia.
B. Il colonnello è investito del comando militare di tutto il reggimento, e lo visita partitamente ogni anno in tutte le sue stazioni: attende all’amministrazione economica del medesimo, giusta il piano qui annesso, a tenore del quale egli subentra all’antico consiglio di amministrazione: egli invigila alla regolare trasmissione di tutte le carte relative al servizio militare, e le inoltra alla ispezione generale, perché ne sia no vidimate, senzaperò punto immischiarsi nella parte del servizio politico del reggimento, la quale resta esclusivamente della competenza dell’ispettore generale.
Egli fa osservare la più esatta disciplina, ed invigila su qualunque abuso che potesse introdurvisi.
C. Il maggiore comanda perla parte militare lo squadrone di frontiera, ed ha particolare vigilanza sul servizio tanto importante dei confini. Egli sostiene per tal modo la carica di direttore di frontiera che altre volte esisteva in Lombardia, ed in tale qualità sta in diretta corrispondenza col signor governatore delle provincie lombarde; ed oltre a ciò viene incaricato dal colonnello o dal l’ispezione generale d’incumbenze e di ricerche particolari, a seconda delle circostanze.
I rapporti politici ordinari dei capitani ad esso lui subordinati vengono però direttamente spediti alla direzione generale. Egli si fa carico di quanto risguarda la tenuta del reggimento, ma non s’immischia in verun conto nel servizio politico del medesimo.
D. Il capitano è l’anima del tutto in ciascuna provincia. A lui sono direttamente inviati, secondo le circostanze, i rapporti giornalieri di ciaschedun tenente, maresciallo d’alloggio, ed anche, quando l’oggetto sia di tal natura che lo esiga imperiosamente, del comandante di brigata, ed egli poi ha cura d’inoltrarli all’ispezione generale ad ogni corso di posta.
Egli attende all’amministrazione economica della sua ala, seguendo perciò le norme prescritte sotto la lettera B nel d’amministrazione qui annesso. Egli veglia perché sia piano mantenuta la sicurezza, la quiete ed il buon ordine nella provincia; anche senza ordine altrui fa muovere le brigate, le sezioni ed i pelotoni, ed ha il diritto ne casi straordinarissimi di fare i suoi rapporti direttamente al presidente del ministero aulico di polizia.
Egli tiene un giornale circostanziato tanto sul servizio, quanto anche su tutti gli eventi che hanno luogo nella sua provincia, e sulla condotta dei suoi subordinati.
Egli riceve gli ordini delle delegazioni e della direzione generale di polizia, e li manda ad effetto, Egli si tiene ancora in corrispondenza col comando della piazza o della città, ove ha la sua residenza, ed invia al brigadiere od al generale divisionario, se alcuno di detti ufficiali generali risiede nella sua provincia, lo stato della forza della di lui ala, ed eseguisce gli ordini che da essi gli vengono compartiti per rispetto alla polizia militare.
E. Il tenente ed il mente comandano i loro pelotoni per la parte militare, e quindi visitano ogni bimestre le loro brigate, a fine di accertarsi della loro condotta, della loro regolare tenuta e dell’esatta compilazione del giornale per parte delle medesime.
Essi ricevono i parziali rapporti dei marescialli d’alloggio, ch’essi rifondono in uno generale da trasmettersi ogni giorno di posta al capitano; nei casi urgenti però hanno il diritto di spedirli direttamente all’ispezione generale.
Essi dirigono i movimenti del loro pelotone nella mezza provincia loro assegnata, raccolgono, ove fia d’uopo, o rinforzano le brigate isolate, vegliano su tutti i disordini contingibili, su quanto ha relazione colla polizia e sulla pubblica sicurezza, come anche sulla polizia mili tare, ecc. Essi assumono informazioni, si tengono in corrispondenza coi comandanti militari del loro distretto, come pure colle autorità politiche, coi commissari di polizia e coi cancellieri del censo per quella tanta parte che risulta necessaria dalla destinazione del loro corpo, e che viene chiaramente esposta nel capitolo seguente. Essi tengono altresì il giornale prescritto.
F. Il maresciallo d’alloggio comanda una sezione composta di due o al più di tre brigate, ovvero fa le veci di luogotenente ogni qual volta il mede simo sia assente. Egli riceve i rapporti dei brigadieri, e ridottili ad uno complessivo, lo invia al suo tenente: egli dirige le operazioni delle brigate, le fa riunire in caso di bisogno; in una parola egli ha cura nel di stretto della sua sezione di quanto riguarda le attribuzioni del suo corpo. Nei casi urgenti può spedire i suoi rapporti direttamente all’ispezione generale. Egli tiene eziandio il giornale di servizio.
Presso ogni capitano si trova mai sempre un maresciallo d’alloggio, il quale comanda al tempo stesso la truppa che si trova presso il medesimo.
G. Il caporale ed il vicecaporale, quali comandanti di brigata, sono in obbligo di tenere il giornale degli eventi che occorrono ogni dì nella loro brigata, e di tutto quello che viene loro riferito dai loro soldati o da altre persone, ed in questo giornale essi riportano altresì gli arresti, le perlustrazioni fatte, ecc., le riunioni delle brigate, ecc.
Il caporale ed il vicecaporale spediscono ai loro immediati superiori, a tenore delle circostanze, ovvero anche direttamente ai comandanti di squadrone, qualora dal percorrere le vie regolari risultar dovesse un troppo pernicioso ritardo, i loro rapporti su tutte le evenienze che occorrono, e colla loro truppa fanno, anche senza averne previamente ricevuto alcun superiore incarico, osservare il buon ordine nel distretto loro assegnato, disimpegnando del rimanente gli obblighi di cui al capitolo I.
H. Gli obblighi del singolo gendarme sono già stati esposti nel capitolo I. Oltre a ciò egli giura di osservare gli articoli di guerra, e deve quindi conformarsi ai doveri di ogni soldato;
egli viene considerato come sottuffiziale.
I. I trombettieri ed i tamburini, i quali solamente di rado vengono fatti servire in tale qualità, stantechè i gendarmi non si trovano quasi mai riuniti in corpo, fanno frattanto il servizio da soldati comuni.
K. Il ragioniere tiene i conti giusta le norme stabilite, ed ha sotto di sé il numero occorrente di caporali forieri.
Non è qui mestieri di far osservare ch’egli deve conoscere a fondo le due lingue tedesca ed italiana, giacché in questa ultima dev’essere stesa la contabilità della gendarmeria.
L. Oltre ai quattro caporali addetti alla contabilità generale del corpo, ogni capitano ne ha presso di sé uno, il quale attende alla contabilità particolare dell’ala, compila il giornale e si occupa della corrispondenza.

CAPITOLO IV. Servizio e polizia della gendarmeria.
Il primo servizio della gendarmeria è quello che riguarda il corpo stesso, e tale servizio consiste di preferenza nella più esatta controlleria di tutte le azioni dei vari individui che lo compongono. Le trasgressioni, gli abusi di potere, le soperchierie, le venalità, onde un gendarme si rende colpevole, non debbono rimanere ignoti a suoi compagni; e siccome i superiori punir debbono col massimo rigore la menoma trasgressione che venga loro denunziata, così ogni azione la quale in chiuda un mancamento al punto d’onore, quandanche non tragga seco pena del carcere o dei lavori forzati in una fortezza, trae però sempre seco l’espulsione del colpevole dal reggi mento. L’ammaestramento della gendarmeria forma pure una parte essenziale del servizio che disimpegnar deve questo corpo.
Tanto gl’individui tratti da altri reggimenti, quanto quelli reclutati o volontariamente presentatisi per servire nella gendarmeria non possono essere ammessi quai gendarmi effettivi, se prima non abbiano servito come alunni per lo spazio d’un semestre i primi, e di un anno intiero i secondi, e se correndo questo tempo non hanno dato prove di essere pienamente abili al servigio di gendarme.
Anche quei sottuffiziali che passano nella gendarmeria non possono esservi accettati che come semplici soldati (tranne i soli casi di straordinari riguardi), e debbono subire essi pure il loro sperimento presso il deposito dello squadrone di riserva, ma pel solo spazio di un trimestre, L’istruzione da darsi ai gendarmi consiste, oltre alle manovre militari, nella cognizione delle ordinanze relative al servizio generale e particolare del suo corpo, nel leggere e scrivere, e nel saper compilare piccoli rapporti ed atti, come pure nella ginnastica a lui cotanto necessaria in servizio: egli viene pertanto addestrato alla corsa, alla lotta, al volteggiare e saltare su e giù da cavallo, alla scherma, al bersaglio col fucile e colla pistola, ed al nuoto, giacché simili esercizi sono i soli che render lo possano atto a trarsi d’impaccio nelle frequenti mischie cogli assassini, che gli si offriranno non di rado nel l’esercizio delle sue funzioni.
Inoltre debb’egli, durante il suo alunnato, essere messo alla prova per riguardo alla sua moralità, intelligenza ed al suo coraggio, senza tralasciare per questo di adoprarlo in tutte le parti del servizio. Se durante il suo noviziato egli non corrisponde alle speranze che eransi di lui concepite, viene egli o congedato o rinviato al pristino suo corpo.
Ogni qual volta il comandante di pelotone fa la sua gita, le sezioni si raccolgono e vengono da lui passate a rassegna ed esercitate nelle manovre militari, Lo stesso ha pure luogo per rispetto all’intiero pelotone nelle gite degli ufficiali superiori. Le distanze troppo grandi fra i vari luoghi ove risiede la gendarme ria non permettendo che i vari rapporti vengano incamminati secondo la via regolare di servizio, ne viene che debbono essere diretti alle autorità nei modi accennati, ove si parlò dei doveri annessi a ciascun grado.
Siccome da un lato il servizio onde è incaricata la gendarmeria è di tanta importanza, e dall’altro la paga che le si dà assai ragguardevole; così l’impiegarla medesima in servizi estranei, i quali le facciano gettare il tempo senza necessità, e la distolgano dalle sue occupazioni correnti, sarebbe uno de più gravi abusi; perciò la gendarmeria ha da valersi per la sua corrispondenza della posta; e se poi non le può per nessun conto esser imposto né dalle autorità civili, né dalle militari di fare il servizio d’ordinanza, così non può neppure aver luogo a riguardo suo né un corso di ordinanze, né una guardia stabile, né alcun altro servizio che la distolga dalle pattuglie sue ordinarie, dalle esplorazioni, dallo inseguire i malfattori, ecc. ecc.
Gli ufficiali poi non dovranno mai, sotto pena di essere cassati, ritenere presso di sé alcun soldato comune in qualità di servitore.
La gendarmeria è obbligata a far osservare e mantenere persè medesima la polizia civile e militare in tutta la loro estensione. In tempo di pace consiste appunto in questo l’obbligo principale della gendarmeria. Il corpo medesimo è quello che vegliar deve per proprio istituto su tutt’i perturbatori del buon ordine e sopra i violatori delle leggi, ed è appunto perciò che sì gran divario passa fra questo corpo e qualunque guardia di polizia, la quale non può agire che dietro ordine di un terzo, e ben rare volte di proprio impulso.
La gendarmeria se ne sta, per così dire, quale avamposto della civile società non solamente a fronte degli assassini di strada, ma ben anche a fronte di tutti quelli che, col mostrarsi sprezzatori delle leggi, si danno a conoscere per nemici della società medesima.
E ufficio della gendarmeria non solamente di arrestare i delinquenti, ma ben anche di proteggere la pubblica quiete e sicurezza de’ suoi concittadini, ed è altresì obbligo della stessa di denunziare quei funzionari ed impiegati che ponessero in non cale i propri loro doveri. Tale è quindi l’aspetto sotto il quale ha da essere considerato ed in tutte le circostanze trattato questo corpo.
Da ciò conseguita natural mente che quand’anche la gendarmeria non fosse richiesta dai suoi servizi dalle autorità civili o militari, non ne verrebbe perciò menomamente arrestata la sua attività, poiché essa per proprio istituto e senza bisogno di eccitamenti altrui vegliar debbe mai sempre pel mantenimento della sicurezza generale.
Egli è a tal fine che si permette ai gendarmi di travestirsi (ciò che non deve però aver luogo a loro arbitrio, ma sol tanto dietro ordine per iscritto), avvertendo in oltre che in tale occasione non hanno i gendarmi da portare altre armi oltre le pistole tascabili, e che il tra vestimento non debba essere incongruo.
È strettissimo dovere degli ufficiali e dei soldati di sto sempre in giorno di tutti gli eventi occorribili nel loro di stretto, e di volgere l’attenzion loro non solo sugli effettivi delitti e sulle trasgressioni di polizia, ma ben anche sopra la pubblica tranquillità e su tutti quegli oggetti che utilmente in fluire possono non meno che far perniciose impressioni sopra la medesima.
Il vero scopo della gendarmeria consiste pertanto nella più scrupolosa vigilanza sopra di sé stessa, non che nel man tenimento di tutto ciò che ha rapporto alla pubblica sicurezza.

CAPITOLO V.
Dei rapporti della gendarmeria col militare.
Molti e vari sono i punti di contatto e le relazioni fra la gendarmeria, non escluso il semplice gendarme, e fra le autorità militari; il meno però che far si possa, debbono in massima tali relazioni non pre al servizio ordinario della medesima.
Come reggimento è soggetta la gendarmeria, al pari d’ogni altro, al consiglio aulico di guerra, con questa sola differenza che, tranne la contabilità, tutto ciò che per rispetto agli giudicare giammai altri reggimenti viene inviato al detto consiglio per mezzo dei vari comandi di divisione e di brigata, per riguardo alla gendarmeria viene inviato dal l’ispezione generale di essa al comando generale, e da questo inoltrato al suddetto eccelso consiglio.
Il reggimento è- pienamente subordinato al comando generale per quanto risguarda gli oggetti militari e l’amministrazione economica; in oltre detto comando può impiegare il reggimento a mantenere la polizia militare, ma ciò soltanto fino a quel segno che non ne venga a soffrire il servizio politico; e così pure le brigate non debbono essere rimosse dai loro distretti, se non ve ne sia il più stringente bisogno.
In vista della grande quantità delle scritturazioni che per sua natura porta seco il servizio politico del reggimento, non è esso tenuto di rimettere al comando generale tutti gli stati di servizio che sono in uso per gli altri reggimenti, ma dovrà il medesimo limitarsi a trasmettere soltanto al suddetto comando le situazioni della forza e quegli altri stati che in casi straordinari gli venissero addomandati sopra oggetti concernenti il servizio militare.
Nei casi ordinari e di minore entità, nei quali la gendarmeria venga comandata per eseguire un incarico o commissione qualunque, il comando generale impartisce gli ordini opportuni all’ispezione generale residente in luogo.
I gendarmi debbono inoltre come soldati adempire a tutte quelle prescrizioni di servizio militare che siano combinabili colle altre occupazioni d’istituto.
Essi sono soggetti ai comandanti di divisione e di brigata, i quali possono giovarsi della opera loro negli oggetti di polizia militare, senza però frammettersi in quanto risguarda il servizio interno dei gendarmi, o rimuovere le brigate dai loro distretti; ed all’entrar che fa ranno in comando, od in caso di altro cangiamento qualunque, non dovranno esigere né rapporti giornalieri, né altre note di sorta, tranne lo stato della forza ed i vari movimenti del personale, dagli ufficiali comandanti, qualora i medesimi si trovino nel della brigata o divisione; che se il comandante dell’ala e del pelotone non si ritrovasse nel capoluogo capoluogo, egli dovrà inviare le sue note o siano rapporti per mezzo del comandante che colà risiede, quand’anche fosse questi un semplice bassufficiale, ed in seguito poi sarà unicamente tenuto di fargli conoscere i movimenti e le variazioni che accadessero nella forza e nella ubicazione.
I comandi di città, di fortezza e di piazza sono in con tatto più immediato colla gendarmeria, poiché frequentissimi sono i casi ne quali essi hanno bisogno di ricorrere alla medesima pel mantenimento della polizia militare.
I rispettivi comandanti d’ala, di pelotone o di sezione sono obbligati di fare ai comandi suddetti sovra quanto ha relazione colla polizia militare dei rapporti, se l’ufficiale di gendarmeria non è rivestito di un grado maggiore oppure più anziano di servizio; essi devono però, anche nel caso che fossero di un rango maggiore o più anziano, riferire ai suddetti comandi per mezzo d’informazioni; parimente sono obbligati a prestarsi alle direzioni, e nel caso del rango inferiore, alle determinazioni degli accennati comandi.
S’intende però da per sé, e non si può ripetere quanto basti, che i suddetti comandi non debbono frammettersi per nulla nel servizio ordinario della gendarmeria, e che non dovranno mai occuparla in servizi straordinari, se pure il bisogno non sia stringentissimo;
tanto più che una parte nota bile del servizio della gendarmeria consiste principalmente in relazioni che la medesima far debbe ai detti comandi, e che i militari dalla stessa arre stati vanno loro immediatamente consegnati.
Quantunque poi abbiamo vi gore anche per la gendarmeria tutte le prescrizioni disciplinali ordinarie relative al rango di servizio nell’esercito, e quantunque l’inferiore di rango sia obbligato a prestare il debito rispetto e la voluta obbedienza ad un superiore anche non appartenente al corpo, pure nel caso presente non vuolsi di menticare che la gendarmeria, sì tosto che sorte, o che non è in riposo nel quartiere, o quando essa per qualsisia motivo accorre in un luogo, debbe essere considerata come una guardia in servizio.
In conseguenza di ciò nessuno può impedire il gendarme o frastornarlo nell’esercizio delle sue funzioni, che anzi ciascuno deve prestare obbedienza alle sue intimazioni, come fatte nel sacro nome del sovrano: la di lui persona è inviolabile; e quantunque i gendarmi dal maresciallo di alloggio abbasso non possano arrestare verun ufficiale, tranne il caso in cui questi commettesse in loro presenza un non equivoco delitto, pure ogni ufficiale sino al rango di maggiore è obbligato ad indicare per iscritto ai gendarmi, quando ne sian richiesti, il nome, il grado, il reggimento e la residenza loro, e dietro eccitamento dei gendarmi a partirsi istantaneamente dal luogo ove trovinsi fuori di servi zio; nel qual caso però anche il gendarme debbe notificare per iscritto all’ufficiale, qualora ghie lo chieda, il suo nome e la stazione della sua brigata, e resta del rimanente strettamente risponsabile di quanto ha operato.
Ogni ordine che qualsisia autorità militare diriga alla gendarmeria, allora soltanto può essere mandato ad effetto da quest’ultima quando l’ordine sia stato rilasciato per iscritto.
Il gendarme non riceve ordini verbali che dai soli immediati suoi superiori.
Ogni militare che usi del la forza contro un gendarme in attualità di servizio, verrà sottoposto ad un consiglio di guerra; il suo delitto sarà considerato eguale a quello di chi usa violenza contro una senti nella in fazione, e punito giusta quanto prescrive l’articolo 9 del codice penale militare.
Il gendarme dal canto suo viene poi ritenuto particolarmente risponsabile di qualunque abuso di potere ch’ei commetta, come già si è detto nelle prescrizioni disciplinali ad esso lui relative.
Non si può distaccare nessun gendarme come ordinanza, neppure presso il generale comandante in capo, non presso alcun comandante di città, fortezza, piazza, divisione o brigata, non in somma presso alcuna cancelleria militare, né per poco, né per molto tempo, né sotto qualunque pretesto.
Non dee quindi il gendarme prestarsi giammai a simili servigi.
Alla gendarmeria poi dovrà mai sempre accordarsi quella tanta truppa di linea, onde ella richiederà di venir sussidiata nei casi in cui consti che la propria di lei forza non giunga a sufficienza.

CAPITOLO VI.
Dei rapporti che ha la gendarmeria col civile.
Là dove si è parlato degli obblighi incumbenti all’ispezione generale, si è già indicato altresì il modo con cui la medesima tener si debba in relazione colle varie rispettive autorità; l’ispettore generale però è più particolarmente nella dipendenza del presidente del ministero aulico di polizia; egli fa al detto presidente il suo rapporto giornaliero su tutto ciò che accade nel territorio del governo lombardo; riceve gli ordini e le istruzioni del medesimo, e li manda a compimento.
Il signor governatore ripartisce altresì all’ispezione generale (dalla quale riceve ogni giorno il rapporto sui fatti occorsi nel distretto del governo) gli ordini opportuni per la conservazione della pubblica tranquillità e del buon ordine.
Il direttore generale di poli zia riceverà anch’egli le comunicazioni necessarie sugli avvenimenti del giorno.
I capitani stanno sempre in corrispondenza coi delegati e direttori di polizia, così i luogotenenti coi commissari di polizia e coi cancellieri del censo, e li tengono in giorno di quanto occorre nella loro provincia in merito agli oggetti politici. Essi poi ricevono da ciascun impiegato, e segnatamente dalle autorità di polizia, tutti gli schiarimenti necessari sugli eventi che occorrono giornalmente, Compete però ai soli delegati il diritto di far muovere nella loro provincia le brigate, i perlotoni e fin anche l’ala intiera, senza però mai oltrepassare i confini di essa, Essi rilasciano gli ordini agli ufficiali, ai marescialli d’alloggio ed ai comandanti delle brigate anche direttamente, ma ciò nel solo caso che ne sia più che urgente il bisogno, I direttori di polizia ed i commissari attuali di polizia (i quali vogliono però essere distinti dai così detti commessi di polizia attualmente esistenti) possono far marciare i primi i pelotoni, ed i secondi soltanto le sezioni, avvertendo però di non oltrepassare i confini del distretto loro assegnato.
Ai cancellieri del censo altresì compete il diritto di servirsi delle brigate o delle sezioni per mandar ad effetto gli ordini ricevuti dai loro superiori, ma non potranno farlo se prima non ne avranno interpellato l’ufficiale di gendarmeria più vicino, tranne i soli casi d’urgente bisogno.
E qui pure occorre di raccomandare vivamente che la gendarmeria venga men che sia possibile, e non mai senza positiva necessità, deviata dal suo ordinario servigio, in ispecie dalle pattuglie notturne, e che nemmeno venga destinata per guardie ecc., alle quali supplirvi possa la truppa di linea.
E quindi vietato di comandare la gendarmeria di guardia ai teatri, quantunque possa bensì disporsi di essa per simili luoghi, qualora un gran concorso o qualche altro motivo renda ivi necessaria la loro sorveglianza.
Dal delegato in fuori, nessun altro può rilasciare ordini al capitano. Il direttore di polizia residente nel capoluogo della de legazione gli dà delle note, alle quali è tenuto di conformarsi;
detto direttore può rilasciare ordini al luogotenente; i commissari di polizia però non dirigono al medesimo che semplici inviti, e rilasciano ordini formali ai soli marescialli d’alloggio ed ai comandanti delle brigate.
Qualora, in assenza del delegato, il vicedelegato disimpegni le funzioni di esso, ei subentra, come ben s’intende, in tutti i diritti del primo.
Quando che sia compatibile colle circostanze del momento, le brigate e le sezioni non debbono mai essere raccolte e di staccate fuori dei loro distretti, se prima non siasi proceduto alle opportune intelligenze col l’ufficiale, e per riguardo alle operazioni di un pelotone, col capitano stesso.
Le autorità giudiziarie si valgono della gendarmeria in appoggio delle esecuzioni civili, qualora perciò fia d’uopo ricorrere alla forza, I tribunali criminali fanno in seguire dalla gendarmeria i delinquenti a loro noti e stati come tali denunziati.
Il presidente del tribunale di prima istanza rilascia degli ordini al capitano ed agli ufficiali della provincia; i pretori rilasciamo inviti ed ordini al capitano, agli ufficiali, ai marescialli d’alloggio ed ai comandanti delle brigate, osservando però di con formarsi alla prescrizione, non mai abbastanza ripetuta, di non distogliere senza bisogno i gendarmi dal loro giornaliero servizio.
Nessuno dello stato civile potrà immischiarsi nel modo della militare esecuzione d’un incarico stato affidato ai gendarmi, poiché la pratica, la conoscenza del terreno e la fermezza che particolarmente posseder deve la gendarmeria fan sì che ad essa vuol essere esclusivamente affidata la succennata esecuzione.

CAPITOLO VII.
Dell’esecuzione degli ordini.
E massima fondamentale nel servizio della gendarmeria, che quando questa non agisce di sua posta ed in conseguenza sotto propria risponsabilità, non debba mai eseguire gli ordini che le pervengono dalle autorità civili o militari, se questi ordini non sono stesi per iscritto.
Questo principio vuol essere riguardato qual base dell’istituzione, dalla quale non si dovrà quindi deviare giammai.
Inoltre è dovere della gendarmeria non solo l’eseguire ciecamente gli ordini pervenutile, ma anche il ragguagliarne in seguito i propri uffiziali, come per es. dopo avere condotto alle carceri le persone state arrestate per ordine ricevutone, ragguagliarli delle disposizioni su di ciò state ulteriormente emesse.

CAPITOLO VIII.
Reclutamento della gendarmeria.
Siccome mancano tuttora 5o uomini alla forza completa dei gendarmi proporzionatamente al numero che si richiede per la Lombardia, verranno quindi tra scelti 16 uomini nei cavalleggieri Nostitz, e 34 nei 4 reggimenti di linea italiani, e fatti passare alla gendarmeria.
Oltre di ciò avendo molti fra i gendarmi fondati diritti al congedo, verranno i congedi accordati di mano in mano, e le perdite di uomini, che da tale misura verranno a risultarne, saranno compensate per una metà con uomini scelti nei reggimenti italiani, e per un’altra metà con uomini di buona condotta tra scelti dallo stato civile.
Onde evitare che in questo corpo sì distinto non vengano ad introdurvisi soggetti non degni di esso, o che per questa strada cerchino i reggimenti di disfarsi degli uomini inabili che esistono nel loro seno, avrà pieno vigore la seguente normale prescrizione relativamente all’accettazione dei medesimi.
1.° Nessuno può essere trasferito o arrolato nella gendarmeria se non passata l’età di 24 anni, e se non è al di sotto dei 36; se non è alto 5 piedi e 5 pollici; se non sa leggere e scrivere; se mai ha subita qualche punizione ai reggimenti o processura criminale; se mai è disertato ed indi riammesso al servizio in virtù di una amnistia generale; se non è nato nel regno lombardo-veneto;
se non è di complessione robusta e sana, e singolarmente poi se non ha sempre tenuta una condotta distinta. I comandanti dei reggimenti sono resi risponsabili personalmente del la presentazione di tali individui.
2.° Siccome ogni gendarme deve servire in qualità di alunno prima di entrare in attività, così qualora il candidato durante questo tempo di sperimento desse a conoscere d’avere dei difetti, i quali prima d’allora non potessero essere stati noti, ovvero se venisse in esso riconosciuta la cattiva condotta già da lui tenuta nel suo reggi mento, egli verrà inviato a spese del comandante di esse reggimento, e dovrà inoltre i colonnello il soprappiù in paghe percepite, ecc. dal suddetto candidato.
3.° Le reclute provenienti dallo stato civile sono obbligate ad equipaggiarsi totalmente a proprie spese, e quelle che vogliono servire a cavallo debbono in oltre pagare la spesa di montatura, per la quale essi non possono più pretendere al cuna rifusione, qualora dopo l’anno di prova venissero rinviati come inabili a servire. Pel tratto successivo la perdita di uomini, che può mai essere tanto ragguardevole, verrà riparata con uomini tratti dai reggimenti o battaglioni italiani, e le persone provenienti dallo stato civile non verranno accettate che nei casi che meritino dei riguardi speciali.

CAPITOLO IX.
Divisa ed armatura della gendarmeria.
La divisa della gendarmeria, quale fu già proposta, vedesi nell’annesso figurino, e quindi quella attualmente esistente debb’essere aggiustata conforme a questo figurino, la fattibilità della qual cosa viene pienamente di mostrata nel figurino della divisa attuale pure qui annesso. Anche per l’avvenire il panno e la biancheria saranno della finezza medesima come lo è al presente. La bardatura verrà invece di mano in mano cangiata e ridotta simile a quella dei dragoni. L’armatura verrà cangiata;
alla carabina attuale, per dardi piglio a cui troppo tempo si esige all’uopo, verrà sostituita la corta carabina degli ussari; ed al luogo dello spadone attuale verrà sostituito il palosso leggiero, poiché l’esperienza ha dimostrato che il gendarme, quando (come spesso accade nel territorio lombardo intersecato da fossi) deve balzare da cavallo, si trova assai impacciato dall’attuale sua armatura nell’inseguire i malfattori. Tanto ai gendarmi a piedi, quanto a quelli a cavallo viene assegnata l’istessa nuova divisa, cosicché in occasione di passaggio di alcuno di essi dalla fanteria nella cavalleria e vice versa non occorre altra nuova aggiustatura.

CAPITOLO X.
Della disciplina e giurisdizione della gendarmeria.
La gendarmeria viene trattata secondo i regolamenti militari austriaci; ma siccome ogni sola dato comune viene considerato qual sottuffiziale, così viene ad essere da per sé tolta l’applicazione della pena del bastone.
I casi non preveduti dai codici criminali e dai regolamenti austriaci emergenti dalla natura stessa del servigio della gendarmeria, e dai rapporti in cui sta colle autorità superiori po litiche, e i casi aventi relazioni col civile vengono trattati giusta le norme severe attualmente in vigore, finché non venga su di ciò emanata una decisa ulteriore prescrizione. Ogni cattivo trattamento usato ai cittadini, e sopra tutto ogni abuso di potere commesso dai gendarmi, verrà assoggettato e giudicato non altrimenti che da un consiglio di guerra sopra ogni qualificata delazione che ne venga fatta.

PARTE II. Del servizio della gendarmeria in tempo di guerra.

In tempo di guerra si fa marciare all’esercito uno squadrone del reggimento di gendarmeria.
Attesa la forza attuale della gendarmeria non può questa servire per ora che presso un solo corpo d’armata, poiché per ima piegarla presso un’armata intiera farebbe di mestieri che questa arma venisse introdotta in tutti quanti gli stati ereditari della monarchia, Lo squadrone che entra in campagna è sul piede di guerra, Il comandante dello squadro ne risiede sempre presso il quartier generale, ed è addetto allo stato maggior generale, Presso il comando di ciascun corpo risiede un ufficiale con un riparto di gendarmi, e così pure, se è possibile, anche presso ogni divisione, e ciò pel mantenimento della polizia;
poiché nel quartier generale non debb’essere ritenuta che quella tanta gendarmeria che sia nel più stretto senso indispensabile pel mantenimento del buon ordine e per la guardia del medesimo.
Nessun comandante di un di staccamento può abbandonare con esso il posto che gli è stato assegnato, se pure non è per proseguire la marcia insieme colla divisione o brigata, o vero se non ne ha ricevuto ore dine dal generale da cui dipende immediatamente, poiché egli non deve ricevere ordini da nessun altro.
A. I gendarmi debbono vegliare attentamente presso al corpo a cui sono addetti su tutte le spie e persone sospette che tentassero di avvicinarsi al l’esercito, e debbono pure vegliare su quegli abitanti dei paese, del quali si sospettasse che tengano corrispondenza col nemico.
B. Essi tutt’i saccheggiatori e predoni, debbono arrestare o vero disperderli.
C. In marcia essi debbono stare alla coda delle brigate, raccoglierne gli sbandati e farli proseguire innanzi;
D. Rinviare addietro tutte le bagaglie proibite ed in opposizione al disposto dai regolamenti;
E. Allontanare dall’esercito tutte le persone che non appartengono ad esso.
F. Anche in campo essi debbono fare esatte pattuglie di giorno e di notte, ed impedire la marauderie; come pure arrestare tutt’i soldati isolati che trovassero vaganti senza permesso, e consegnarli ai rispettivi loro corpi;
G. Allontanare tutte le donne che sono inutili alla truppa, i vivandieri e trecconi non approvati, ecc., ed anche arrestarli a seconda delle circostanze;
H. Proteggere i cittadini ed ogni classe di abitanti e le loro proprietà da qualunque insulto, ed impedire qualunque guasto di giardini, prati, campi, ecc. fatto per mero capriccio;
I. Scortare, sussidiati dalla truppa di linea, i prigionieri di guerra, e risparmiare con ciò l’opera di tanti ufficiali e sottufficiali;
K. Usare della massima cura per impedire più che fia possibile la diserzione, e per rinvenire poi ed inseguire i disertori;
L. Far osservare il buon ordine alle distribuzioni di vino ed altre vittovaglie, e quindi assistere nei magazzini tanto ci vili, quanto militari come salvaguardie e conservatori del buon ordine.
M. Ove le località dell’esercito il permettano, le brigate debbono stare in continua corrispondenza fra di loro intorno agli oggetti di polizia, e segnatamente comunicarsi con reciproci ragguagli i connotati delle persone sospette.
N. I gendarmi sono obbligati d’impedire ogni giuoco d’azzardo, O. Presso ogni convoglio da carri militari, e che sia di qual che importanza, verrà distaccato, se fia fattibile, una brigata di gendarmeria, all’oggetto ch’ella faccia conservare il buon ordine al convoglio stesso su per le strade e principalmente nelle ritirate, e tenere poi in singolar modo a freno ed in buon ordine i carrettieri e la salmeria dell’esercito.
P. La gendarmeria deve prender notizia di tutti gli eccessi che mai commettesse uno o più militari senza distinzione di rango, come eziandio di tutte le requisizioni illecite ed incompetenti che mai avessero luogo, e le dovrà sì tosto denunziare a suoi capi, ed avvisare il comando generale dell’armata.
Q. I trecconi e merciai di ogni specie stanno sotto la vigilanza della gendarmeria.
R. In giorno di battaglia i distaccamenti di gendarmeria tengono dietro alle colonne che vanno al fuoco.
I comandanti di distaccamento distribuiscono le loro brigate nel miglior modo dietro la linea durante l’azione. I gendarmi così distribuiti impediscono ai soldati di ritirarsi isolatamente dalle loro file, rimandano al fuoco quei soldati che in maggior numero del prescritto si fanno a ricondurre indietro i feriti, fanno di tutto per procurare in caso di bisogno i carri necessari alla ambulanza, accompagnano quelli che sono carichi di feriti, non permettendo però che quel sol dati che hanno accompagnati i feriti si fermino all’ambulanza o che si disperdano, ma rimandandoli immediatamente al fuoco.
S. Dopo la battaglia un di staccamento stato espressamente lasciato in riserva percorre il campo a fine di raccogliere gli sbandati, prestare soccorso ai feriti, e finalmente far gli opportuni rapporti al generale comandante.
T. Se occorre di assicurare la corrispondenza fra vari corpi di esercito, si collocano sulla strada del picchetti di gendarmi, i quali non solamente sono in caricati del trasporto di questa corrispondenza, ma inoltre man tengono il buon ordine e la polizia ne’ luoghi ove sono stazionati, e procurano di avere tutte quelle notizie che possono maggiori sui movimenti del nemico e sopra altri accidenti, non che sul nostro esercito mede simo; attesa poi la tenue forza della gendarmeria, dovrà esserle dato in sussidio l’occorrente in cavalleria leggiera pel servizio di tali picchetti.
U. I gendarmi vengono impiegati nella esazione delle requisizioni e contribuzioni, come anche in tutte le esecuzioni con tre persone dello stato civile, come p. e. leva di ostaggi, ecc.
In tali occasioni debbono essi vegliare perché siano esatta mente percepite le prime, e perché non isfugga nessuno dei secondi, ed in ogni caso farne immediatamente opportuno rapporto.
Siccome quanto si è finora esposto mal si otterrebbe senza una considerazione straordinaria ed una quasi cieca obbedienza per parte degli altri soldati verso la gendarmeria, la quale agisce qui in nome del generale comandante e della legge, e che senza questa opportuna misura mal si potrebbero adempire tutti gli obblighi del corpo in mo menti nei quali le passioni tutte del soldato sono in orgasmo, e quindi mal potrebbe la gendarmeria far osservare (ciò che è pur tanto da desiderarsi) il buon ordine nell’esercito nei giorni ordinari, e molto meno poi in un giorno di batta glia; così è necessario che ai gendarmi comandi quel sole ufficiale a cui sono essi immediatamente soggetti, e che nessuno si opponga loro quando stanno mandando ad effetto gli ordini che furono loro impartiti.
V. Ogni gendarme, cui venga fatta violenza da qualunque sol dato semplice o sottufficiale, può ucciderlo sul fatto; che se il gendarme nol potesse da sé, un tal delinquente, qualora venga fatto di averlo nelle mani, verrà trattato colle norme del giudizio statario e fucilato.
Se una truppa non obbedisce alle intimazioni di un gendarme, i colpevoli vengono trattati, giusta le circostanze, a seconda delle prescrizioni degli articoli di guerra 9 e 10, ovvero 17 e 26; che se prima si fosse anche venuto a vie di fatto, in allora viene fucilato un uomo per ogni dieci della truppa in discorso.
Ogni ufficiale che molesta la gendarmeria mentre questa sta esercitando le sue funzioni, vie ne giudicato da un consiglio di guerra e cassato.
V. All’incontro ogni gendarme che si fa lecito di usare violenze, o che in generale abusa del potere di cui è investito dalla legge, o che in guerra commette mancanze le quali non siano annoverabili fra le trasgressioni leggiere della disciplina, verrà giudicato da un consiglio di guerra, ed il colpevole sarà
nella maggior parte dei casi punito colla pena di morte. Un gendarme poi che venga sotto posto ad una militare processura, al minimo indizio che si abbia contro di lui, verrà allontanato dal corpo quand’anche non fosse stato positivamente riconosciuto qual reo convinto.

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA GENDARMERIA.
Il reggimento di gendarmeria è composto di dieci ale o sia di cinque piccoli squadroni, i quali sono ripartiti nelle varie provincie della Lombardia giusta la pianta A approvata nell’organizzazione, ed oltre a ciò dell’ispezione generale, la quale è compresa nella forza del reggimento, forza che si può rilevare dagli annessi prospetti sommarj.
Questo reggimento viene formato dal corpo attuale della gendarmeria ridotto a numero con soldati tratti dagli altri reggimenti e battaglioni, e con volontari provenienti dallo stato civile.
Soldo e competenze in natura.
Il reggimento di gendarmeria riceve il soldo e le competenze in natura indicate nel qui annesso prospetto.
Gli stipendi dell’ufficiale gli vengono pagati alla fine di ogni mese, e la paga del soldato a mese anticipato.
I compensi per ispese di cancelleria e per ispese di reggi mento vengono pagate a mese anticipato.
L’indennità per le girate in occasione di rivista, le diete ed i supplimenti non vengono pagati che finita la girata.
Le taglie pei disertori, giusta le normali austriache, vengono pagate immediatamente; quella per l’arresto fatto di un delinquente, dopo pronunciata la sentenza; i premi per fermi di contrabbandi, dopo la vendita degli oggetti di contrabbando.
Le ordinarie competenze in danaro del soldato si dividono in paga netta ed in massa.
Colla paga il gendarme deve fare le spese a sé stesso inclusivamente al pane e alle forniture (Service).
La massa è destinata,
1.° Per la prima compra de vari oggetti di abbigliamento e di fornimento;
2.° Per rimettere gli oggetti di abbigliamento e di forni mento logoratisi, e per eseguire le piccole e grandi aggiustature di vestiario, del fornimento e dell’armatura;
3.° Per la ferratura e perla cura dei cavalli, ecc.
La massa è composta,
1.° Col deposito primitivo;
2.° Con un deposito mensuale.
Il deposito primitivo di un gendarme a cavallo consiste in 88 fiorini; quello d’un gendarme a piedi in 57.
Pei soldati che dagl’imperiali regj reggimenti e battaglioni verranno fatti passare alla gendarmeria, il deposito primitivo verrà sovvenuto dall’erario, qualora i medesimi non fossero in grado di sostenerlo.
I volontari provenienti dallo stato civile pagano la detta somma all’istante del loro arrolamento.
Il deposito di massa d’un sottufficiale e d’un gendarme a cavallo monta a 4 fiorini e 10 carantani il mese; quello di un sottufficiale e di un gendarme a piedi, a 2 fiorini e 54 carantani il mese.
La massa è proprietà privata di ciascun soldato, ma viene amministrata in comune, in modo però che non se ne possa distrarre la benché menoma parte a pro esclusivo di un se condo o di un terzo.
Se il gendarme è provveduto degli oggetti d’abbigliamento e di fornimento prescritti dalla tariffa, e se oltre a ciò il gendarme a cavallo ha di credito sulla massa la somma di 12 o fiorini, e quello a piedi un fondo di 62 fiorini, in allora ha luogo il pagamento dell’eccedenza di massa.
La massa viene aumentata,
1.° Colla vendita degli effetti dei morti, disertati, con dannati ed espulsi;
2.° Colle masse degl’individui nominati nel precedente §1.°;
3.° Colla ritenuta del quarto del soldo netto dei gendarmi che sono agli arresti;
4.° Colla metà delle taglie, de premi e delle tasse per fermo di disertori e di delinquenti, per iscoperta di contrabbandieri, ecc., le quali vengono pagate, a seconda delle circostanze, o dalla polizia del militare o dalla finanza;
5.° Colla vendita del letame;
6.° Coi depositi spontanei del soldato;
7. Per le indennizzazioni straordinarie che accorderà l’era rio in causa di perdita di oggetti di vestiario e fornimento.
Le indennità agli ufficiali e i supplimenti di paga competono a quell’individuo il quale è obbligato a star lontano più di 24
ore dal luogo di sua residenza per affari di servizio, e che quindi non può in conseguenza far ordinario in comune.
Quando però i signori uffiziali prendono a fare le riviste annuali d’obbligo, compete loro per ogni rivista compiutamente eseguita della divisione, dello squadrone o della luogotenenza l’indennità portata dall’annesso delle senza nessun altro supplimento;
prospetto competenze, nel qual caso però essi non debbono far uso de mezzi di trasporto militari.
Per le piccole spese del reggimento sono accordati 162 fiorini e 30 carantani per anno.
Non sono a carico di questo fondo né le competenze ordinarie, né quelle straordinarie dell’auditore e del quartiermastro o sia ragioniere. Ogni risparmio che venga fatto su questo fondo torna a profitto del colonnello.
Ogni comandante d’ala riceve 9 fiorini al mese per le spese di cancelleria.
L’ispezione generale emette il conto delle spese che deve sostenere per ispese di stampe, per oggetti di cancelleria e per candele, e riceve sei Rlafter di legna da fuoco per la sua cancelleria.
Il soldato deve procacciarsi da sé il pane, la legna, i lumi e la paglia pel letto dei cavalli.
Dagl’imperiali regi magazzini delle strano di quattro in quattro giorni alla gendarmeria le razioni d’avena e di fieno della misura e del peso prescritti per contro quitanza reciproca, e apposta sul giornale delle sussistenze o delle razioni in natura (Natural Journal).
In quei luoghi ove non esistono imperiali regi magazzini di sussistenze, le somministrazioni dei foraggi vanno fatte, giusta il i quali mese il calmiere consueto, dai comuni, ne ripeteranno ogni rimborso a prezzo di dal magazzino di sussistenze militari più vicino.

Alloggi.
Rispetto all’alloggio nelle caserme, nei locali pubblici e presso gli abitanti, la gendarmeria verrà trattata, al pari delle altre truppe imperiali e reali stazionate in Italia, colle norme prescritte dal regola mento relativo.
Soltanto per rispetto a quei luoghi ove (come per esempio sul lago di Como) non è combinabile l’alloggio presso gli abitanti contro la retribuzione del carantano per l’alloggio, senza cagionar loro insopportabile peso a motivo della somma ristrettezza delle case, e per rispetto ad ogni simile paese dovrà generalmente continuare ad aver vi gore il sistema attualmente in corso per gli alloggi.

Cavalli, vestiario, fornimenti ed armamento.
I capitani in secondo, i luogotenenti, come anche i gendarmi destinati a servire a cavallo giusta il prospetto della forza del reggimento ricevono dall’erario un cavallo di truppa.
Quale esser debba il trattamento di questo cavallo, viene indicato dal regolamento sul servi zio degl’imperiali regi eserciti.
I gendarmi dal maresciallo d’alloggio abbasso non ricevono in oltre dall’erario che le sole armi; tutti gli oggetti di vestiario specificati nell’annessa tariffa, sì dell’uomo che del cavallo, vengono comprati e riattati coi danari della I massa, L’ispezione generale del reggimento determina la durata che far debbono i vari effetti, ed il maximum del prezzo di compera dei medesimi.

Assegni pecuniari.
Le competenze in danaro vengono assegnate dall’imperiale regio commissario di guerra in via di anticipazione. A tal uopo il reggimento rimette al mede simo lo stato della forza dello stato maggiore e delle varie ale.
Sovra tale stato viene basato un esatto fabbisogno delle competenze occorrenti nel mese prossimo avvenire per le ale acquartierate in Lombardia e per lo stato maggiore.
Tale fabbisogno viene diviso nelle varie rubriche occorrenti, e vi si additano le somme occorrenti pel mantenimento, in modo che sia chiara a vedersi l’occorrenza di ciascuno squadrone separatamente, e che rilevar si possa quanto debba essere pagato a ciaschedun’ala.
Siccome lo stato maggiore ha l’amministrazione del danaro di massa, così il deposito mensuale per la massa viene dedotto dalle indennità competenti ad ogni squadrone in particolare, e tale deposito viene dato in rimessa allo stato maggiore.
Agli squadroni viene soltanto accordato di tempo in tempo la somma occorrente per le piccole compre, aggiustature, ecc., ed a tal uopo debbe il comando del reggimento farne sempre la proposizione di domanda.
Gli stati del fabbisogno (Geldauffas) vengono poi spediti dall’imperiale regio commissariato di guerra all’imperiale regio comando generale in Milano.
Lo squadrone ovvero l’ala che risiede nel luogo ove trovasi l’amministrazione della cassa militare sarà pagata delle sue competenze dall’anzidetta cassa dietro ordine dell’imperiale regio comando generale; le ale resi denti nelle altre provincie sa ranno pagate delle loro competenze dalle casse provinciali di finanza, sovra mandato del governo.
A tal uopo verranno a questo ultimo comunicati dal comando generale gli stati dell’occorrente, come anche il grado e il nome dell’ufficiale stato autorizzato ad esigere presso ciascuna cassa provinciale.
Sì tosto che il governo ha diramato i relativi assegni alle casse provinciali, e che ha ragguagliato il comando generale delle disposizioni da esso date in proposito, dirige questi a ciascun comandante d’ala l’ordine di andar ad esigere la somma dal governo assegnata, rilasciandone quitanza e presentando la debita autorizzazione.
Il comando generale avvisa in oltre il comandante del reggi mento dei vari assegni che hanno avuto luogo.
Le autorizzazioni per esigere vengono rilasciate mensualmente dal comando del reggimento ai comandanti d’ala, in modo però ch’essi le ricevano quasi con temporaneamente all’ordine per esigere.
Il governo dà le opportune disposizioni perché il comando generale, e per di lui mezzo l’imperiale regia contabilità di guerra per gli affari occorrenti venga al più presto possibile ragguagliata dei vari pagamenti che saranno stati fatti alla gendarmeria dalle casse civili.

Rendiconto.
Ogni comandante d’ala emette un conto mensuale delle somme percepite e dell’impiego fattone, e ciò per mezzo di un ruolo di sostentamento (Berpflegungs-Lifie) compilato giusta la modula che trovasi nel regolamento di servizio per gl’imperiali regi corpi di truppa, il quale non subisce cangiamento, fuorché in parte, nei punti che risguardano le varie competenze accordate in particolare al reggimento di gendarmeria.
Tutti i documenti relativi ad aumenti o perdite, e le altre situazioni della truppa circa alle somme ed ai viveri ricevuti, ed all’uso fattone vengono annessi al ruolo di sostentamento e spediti in fascio ogni primo giorno del mese all’ufficio di contabilità del ragioniere.
La cassa del reggimento è chiusa con una triplice serra tura; una delle tre chiavi vien tenuta dal comandante del reggimento, e le altre due dai due ufficiali più anziani residenti in luogo. Il giornale di cassa verrà tenuto nelle forme usitate presso gli altri corpi dell’esercito austriaco.
L’ufficio di contabilità del ragioniere compila la tabella mensuale, gli stati di sostenta mento ed il conto generale, seguendo in ciò i metodi prescritti dall’istruzione generale del 23 ottobre 1811. Tutti però gli atti suddetti subiranno alcune modificazioni in vista delle diverse competenze del nuovo reggi mento.
Il conteggio del danaro di massa viene tenuto per mezzo di libretti di soldo attualmente in uso presso il corpo della gendarmeria, e per mezzo dei registri che aver dovranno i comandanti degli squadroni e delle ale, e la ragioneria o sia ufficio di contabilità del ragioniere.
Nel libretto di soldo debb’essere inscritto il nome del gendarme, non che la di lui affigliazione ed i suoi connotati, cogli avanzamenti dal medesimo ottenuti, l’esatta minuta di tutte le indennità in danaro, la nuova tariffa di vestiario col tempo della sua durata, il maximum del prezzo di compra, e finalmente ogni partita di oggetti di natura qualunque che al gendarme vengono somministrati.
I registri di massa, che verranno tenuti che dal ragioniere, saranno pure circostanziati giusta quanto fu detto circa i libretti di soldo.
Nel libretto di soldo vengono registrate tutte le partite che riceve il gendarme e che sono certificate dalla firma di testimonj.
All’epoca della rassegna l’imperiale regio commissariato di guerra esamina se i libretti di soldo ed i registri di massa siano esattamente tenuti, e se si trovino in perfetta armonia fra loro.
Amministrazione economica.
A cominciare dal giorno in cui viene eretto il reggimento della gendarmeria, il comandante di esso assume le funzioni degli attuali consigli d’amministrazione ora esistenti nella gendarmeria, e con esse tutta l’economica amministrazione e responsabilità.
Già più sopra si è dimostrato il metodo da osservarsi nella riscossa dei danari e nella percezione degli oggetti in natura.
Tutti i fondi di massa vengono regolarmente versati nella cassa del reggimento, e da questa poi sono sostenute tutte le spese per acquisti ed aggiusta ture di oggetti di vestiario e di fornimento.
Quando occorre far delle compre, il comando del reggimento fa pubblicare degli avvisi, che diffonde ovunque per mezzo dei comandanti d’ala.
Il general comando militare e l’ispezione generale vengono poi ragguagliati immediatamente della cosa.
I campioni e le offerte vengono esattamente esaminate dal comando del reggimento e dagli ufficiali superiori o da tre dei più anziani ufficiali subalterni del reggimento coll’intervento del commissario di guerra, e , previa l’approvazione del signor ispettore generale, si passa alla stipulazione del contratto con quegli offerenti che somministrano gli oggetti di miglior qualità ed a miglior conto.
I campioni vengono muniti dei sigilli dell’offerente, del comando del reggimento e del commissario di guerra: allorché le merci stipulate dal contratto giungono al corpo, ne vengono aperti i recipienti alla presenza degli ufficiali superiori e subalterni sopra nominati, non che del commissario di guerra, e si osserva attentamente e con iscrupolosa esattezza se mai in qualche parte fossero men che conformi gli oggetti alle condizioni del contratto ; nel qual caso rimaner debbono a disposizione e carico del fornitore.
Le stesse considerazioni aver si debbono ogni qual volta occorra di rinnovare il vestiario, di fare racconciamenti di qual che importanza, ecc.; e tutta la trattativa poi dovrà essere giustificata mediante un processo verbale, col quale poi e cogl’inventari di vestiario documentarsi dovrà il conto del danaro di massa.
Gl’individui addetti alla contabilità non hanno influenza al cuna sull’amministrazione economica, e sono soltanto tenuti a rispondere della verità ed esattezza dei loro conti.
Questa nuova organizzazione del reggimento della gendarmeria sanzionata da S. M. I. e R. deve dal giorno d’oggi avere il pieno suo effetto.


Milano, il 1.º novembre 1817.

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