Guardia di polizia di Genova

Istituzione e ordinamento di una Guardia di polizia

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

8 giugno 1814.
GOVERNATORI E PROCURATORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA
Decretano:
Art. 1. Sarà organizzata una forza armata destinata per la polizia, e porterà il nome di Guardia di Polizia.
2. Ogni individuo di essa avrà un uniforme che verrà designato in appresso, e sarà armato di carabina o fucile corto, sciabola, e due pistole; dovrà sapere leggere e scrivere, e non potrà essere ammesso senza la presentazione del certificato di moralità e del criminale e correzionale.
3. La forza della Guardia di polizia ascenderà a 410, e sarà divisa in altrettante brigate di sette individui per ciascheduna, portanti ognuna il suo numero d’ordine, e comandata da un Capo compreso nel detto numero di sette; e questo avrà il nome di Brigadiere o Capo brigata.
4. Le suddette brigate saranno distribuite e divise nello Stato a proporzione del bisogno, si per il territorio che per la popolazione.
5. Sarà comandata la Guardia di polizia da otto Capitani: uno di essi resterà in Genova, e sette presso li rispettivi Governa tori dello Stato. In Genova resteranno pure due Sergenti maggiori, la di cui inspezione sarà di portare ed eseguire gli ordini del Senatore deputato di polizia.
6. Ognuno di detti Capitani avrà il carico d’invigilare al buon ordine delle brigate esistenti nel territorio del Governo a cui saranno destinati; di far eseguire gli ordini che gli verranno rimessi, secondo le attribuzioni che la legge loro concede, dal Deputato di polizia o dal Governatore cui sarà addetto, per mezzo delle brigate che avrà dipendenti.
7. Le Autorità civili e giudiziarie potranno altresì richiedere il servizio delle brigate situate nella loro giurisdizione; la requisizione dovrà farsi in iscritto, enunziare la legge o il decreto del Governo, dell’Amministrazione o di altra Autorità costituita, in virtù de’ quali si richiede il servizio delle brigate.
La requisizione deve essere indirizzata al Capo della brigata. Dopo che la requisizione è stata fatta, l’Autorità civile e giudiziaria non può in alcun modo frammettersi nella direzione delle operazioni susseguenti, che è riservata al Capitano o Capo della brigata; ella ha solamente il diritto di richiedere rapporto di ciò che si è operato in conseguenza della sua requisizione.
8. Sì li detti Capitani che tutta la nuova Guardia di polizia dipenderanno diretta mente dal Deputato e Magistrato di Polizia generale e dai rispettivi Governatori e Deputati nelle Giurisdizioni.
9. I suddetti Capitani dovranno rimettere al rispettivo Governatore o al Deputato di polizia in Genova rapporto di tutto ciò che rileveranno da giornali rapporti che riceveranno dai Capi brigata della rispettiva Giurisdizione.
10. Sarà stabilita per ogni Governo una corrispondenza fra le brigate ed il Capitano e Governatore, e di questi col Deputato di polizia in Genova, per mezzo della quale ogni brigata al suo Governatore e Capitano ed ogni Governatore e Capitano al Deputato di polizia generale rimetterà rapporto giornale di tutto ciò che succede nel territorio della Repubblica.
11. Le brigate non potranno stazionare nello stesso Cantone per molto tempo; ma dovranno fare un giro di Cantone in Cantone, secondo che verrà stabilito da rispettivi superiori.
12. Dovrà esservi presso ogni Capo brigata un registro nel quale dovranno essere inscritti i processi verbali di qualunque operazione fatta o eseguita da ciascheduno della Guardia, sia ex officio che ordinata da superiori, e dal quale dovranno essere ricavati i giornali rapporti che devono farsi dai Capi brigata al Governatore e al Capitano, e da questi al Deputato di polizia ed al Governo.
13. Il soldo mensuale degl’individui componenti la nuova Guardia di polizia viene determinato dal Governo, e sarà
1° per ognuno degli otto Capitani, . . . . . . . . lire 150
2° per ognuno de Sergenti maggiori, . . . . . . . . lire 65
3° per ognuno de’ Capi brigata, . . . . . . . . lire 55
4° per ogni individuo de’ comuni della Guardia, . . . . . . . . lire 32
compreso la razione ed il deconto.
Potranno inoltre li Capi brigata e gli individui partecipare degl’incerti leciti e permessi, provenienti dalle catture civili, arresti di frodi in danno della finanza, o dalle condanne che venissero fatte contro de’ particolari; quali proventi dovranno versarsi in una Cassa comune e distribuirsi fra tutti gl’individui componenti il distaccamento o divisione della rispettiva Giurisdizione a giudizio de’ Governatori, anche circa le spese che occorreranno in occasione dell’esecuzione.
Lo stesso si praticherà in Genova a giudizio del Magistrato.
14. Nelle sopradette brigate due saranno a cavallo; ogni Brigadiere avrà trentacinque lire mensuali, e i Capi brigata sessanta cinque. La compra e mantenimento del cavallo saranno a carico del Governo.
15. Qualunque altro Corpo di polizia è soppresso.


Dal Palazzo del Governo, li 3 giugno 1814.
Il Presidente
SERRA

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