Incorporazione degli eserciti emiliano e toscano in quello sabaudo del 25 marzo 1860

Incorporazione degli eserciti emiliano e toscano in quello sabaudo

VITTORIO EMANUELE II ECC. ECC.
Visti i nostri decreti del 18 e 22 di marzo corrente con cui le provincie dell’Emilia e della Toscana vengono annesse ai nostri stati;
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di stato per gli affari della guerra.
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1. L’esercito delle provincie dell’Emilia e della Toscana, cosi attivo come sedentario, sono ambidue incorporati nel modo appunto in cui si trovano costituiti nell’esercito nostro, col quale d’or innanzi s’intenderanno fare un solo e stesso esercito.
Art. 2. Le leggi penali militari, quelle sull’avanzamento, sullo stato degli ufficiali, sulle giubilazioni e sulle riforme, e i regolamenti di disciplina e di servizio, di esercizio e di amministrazione, ed ogni altro qualsiasi provvedimento in vigore nel l’esercito nostro si intenderanno quindi comuni ai due eserciti anzidetti, i quali dovranno essere pareggiati nelle paghe, nei vantaggi, ed in ogni altro trattamento al mentovato nostro esercito.
Art. 3. L’attuazione però nei corpi già appartenenti alla Toscana ed all’Emilia pei regolamenti amministrativi o relativi alle paghe e vantaggi loro spettanti avrà luogo alle epoche e secondo le norme che verranno ulteriormente determinate per cura del detto nostro ministro della guerra.
Art. 4. Gli ufficiali di qualunque grado i sotto ufficiali ed altri conservano, ciascuno nella rispettiva loro attuale posizione, il grado ed impiego di cui si trovavano regolarmente provveduti nel di dell’annessione.
L’anzianità di ciascuno farà tempo dal di della nomina.
Art. 5. Le brigate, i reggimenti, e corpi conservano le divise, le denominazioni ed i numeri loro attuali.
Art. 6. Se non che per quanto riguarda i corpi reali di stato maggiore, d’artiglieria e del genio, il corpo dei carabinieri reali, corpi del treno d’armata e degli infermieri, e la compagnia di correzione sia della Toscana, sia dell’Emilia, saranno essi riuniti rispettivamente ai corpi reali di stato maggiore, d’artiglieria e del genio, al corpo dei carabinieri reali di terraferma, ai corpi del treno d’armata e d’amministrazione, e dei cacciatori franchi del nostro esercito, secondo quelle più particolari disposizioni che farà a tal fine il nostro ministro della guerra, il quale determinerà l’epoca di tale riunione e le norme da osservarsi.
Art. 7. Gl’istituti militari cosi dell’Emilia come della Toscana sono per ora conservati quali sono, finchè per via di appropriate disposizioni siasi potuto provvedere ad un ordinamento generale di tutti gli istituti militari del regno.
Il Ministro predetto è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.


Dat. a Torino, addi 25 Marzo 1860.
VITTORIO EMANUELE.
M. FANTI.

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