Indizione dei Comizi per la elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente

Indizione dei Comizi per la elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente; norme relative a tale elezione.

8 agosto 1859.
IL GOVERNATORE GENERALE DELLE ROMAGNE
Considerando che alle popolazioni Romagnole spetta il diritto è il dovere di esprimere i loro voti sulle proprie sorti;
Considerando che di questa guisa soltanto esse potranno trovare uno stabile ordinamento e concorrere con le altre provincie italiane alla grandezza e prosperità dell’intera Nazione;
Considerando che un’Assemblea nominata su larghe basi di elezione sarà la legittima rappresentante di quel principio della volontà nazionale i cui si fondano i più prosperi e civili Governi d’Europa;
Vista l’urgenza, e ritenuto che le norme prescritte per la elezione dei Consigli comunali col Decreto del Regio Commissariato in data del 20 di luglio 1859 sono nella sostanza conformi a quanto è stato in argomento statuito dai Governi di Modena e Toscana;

Decreta:
Art. 1. Le liste elettorali formate in dipendenza del Decreto del 20 di luglio 1859 serviranno ancora per le elezioni dei Deputati all’Assemblea Nazionale.

Dei Collegi elettorali
Art. 2. Le elezioni si faranno nella proporzione di un Deputato per ogni 8,000 abitanti.
Art. 5. I Collegi elettorali saranno distribuiti secondo la tabella che sarà pubblicata e che farà parte di questa Legge.
Art. 4. Ogni Collegio elettorale e legge un solo Deputato.
Nei Comuni in cui per la cifra della popolazione, a termini del precedente articolo 2, si deve eleggere più di un Deputato vi sarà un Collegio per ogni Deputato da eleggere.
In tal caso le Commissioni comunali dovranno stabilire a quale Collegio appartengono gli elettori.
Art. 5. I Collegi elettorali sono con vocati dal Capo del Governo.
Art. 6. Gli elettori non possono farsi rappresentare.
Art. 7. Le Commissioni comunali potranno chiedere al Governo di dividere il Collegio in Sezioni quante volte circostanze locali lo rendano con veniente.
Art. 8. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi elettorali, sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, i membri delle Commissioni comunali per ordine di nomina.
Nei luoghi ove non bastino i membri delle Commissioni comunali, la presidenza provvisoria sarà sostenuta dagli elettori più avanzati in età.
I due elettori più avanzati in età e i due più giovani faranno inoltre le parti di Scrutatori provvisorii. L’Ufficio, composto del Presidente e dei quattro scrutatori provvisorii, nominerà il Segretario che non avrà se non voce consultiva.
Art. 9. La lista degli elettori del Collegio dovrà rimanere affissa nella sala dell’adunanza durante il corso delle operazioni elettorali.
Art. 10. Il Collegio elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l’Ufficio cosi composto nomina pure il Segretario definitivo, non avente ancor esso se non voce consultiva.
Art. 11. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pieno diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l’ultimo Scrutatore sarà colui che fra gli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.
Art. 12. Il Presidente del Collegio è incaricato egli solo della polizia dell’adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.
Le Autorità civili, le Autorità militari, ed i Comandanti la Guardia nazionale saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.
Tre membri almeno dell’Uffizio dovranno sempre trovarsi presenti.
Art. 13. L’Uffizio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficotà che si sollevano riguardo alle operazioni del Collegio.
Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutti i reclami insorti e delle ragionate decisioni proferite dal l’Uffizio: le note e carte relative a tali reclami saranno munite della firma dei membri dell’Uffizio ed annesse al verbale.
È riserbato all’Assemblea dei Deputati, nominati in conformità del presente Decreto, il pronunziare sui reclami il giudizio definitivo.
Art. 14. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali che gli potessero essere inflitte ove egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l’esercizio di ogni diritto politico.
Art. 15, Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, inalberando ed affiggendo segni di riunione, ed in qualsiasi altra guisa, sarà punito con multa da 51 a 200 lire e, se insolvibile, col carcere da 10 giorni ad un mese.
Art. 16. Chiunque, non essendo elettore né membro dell’Uffizio, si introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell’adunanza, sarà punito con una multa dalle lire 50 alle 100 e in difetto col carcere da tre giorni a quindici.
Art. 17. Accadendo che nella sala dove si fa la elezione uno o più degli assistenti diano in palese segno di approvazione o di disapprovazione od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all’ordine e, non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d’una multa da lire 51 alle 200.
Art. 18. I Presidenti di Collegi o di Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie cauzioni onde assicurare l’ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa la elezione e nelle
sue adiacenze.
Il presente articolo e gli articoli 14 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri bene leggibili.
Art. 19. Niun elettore può presentarsi armato all’adunanza elettorale.
Art. 20. La Commissione municipale rilascia ad ogni elettore un certificato comprovante la sua iscrizione sulle liste elettorali.
Niun elettore sarà ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenterà volta per volta il detto certificato.
Art. 21. Egualmente nessuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell’Uffizio definitivo sia per la elezione del Deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.
Art. 22. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bullettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bullettino, lo consegna al Presidente che lo pone nell’urna a tal uso destinata.
La tavola a cui siede l’elettore scrivendo il voto è separata da quella dell’Uffizio; quest’ultima, alla quale siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.
Art. 25. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti in mano del Presidente, uno degli Scrutatori ed il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascuno votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del Collegio.
Art. 24. Ad un’ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto.
Quest’operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.
Art. 25. Aperta quindi l’urna, e riconosciuto il numero dei bullettini, uno degli Scrutatori piglia successiva mente ciascun bullettino, lo spiega e lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro Scrutatore.
Il risultato di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico.
Art. 26. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bullettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l’Ufficio.
Art. 27. Nei Collegi che venissero divisi, come all’articolo 7, in più Sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L’Uffizio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto dai suoi membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all’Uffizio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell’intero Collegio.
Art. 28. I bullettini ne’ quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.
Art. 29. Sono altresì nulli i bullettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona.
Art. 30, L’Uffizio pronunzia sopra la nullità come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.
Art. 31. I bullettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.
Art. 32. Per essere eletto Deputato bisogna ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli elettori presenti alla votazione.
La maggioranza assoluta è costituita della metà più uno dei votanti.
S’intende eletto quel candidato che ha in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.
A parità di voti, il maggiore di età fra i concorrenti ottiene la preferenza.
Art. 35. Ove nel primo squittinio nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà nel giorno seguente ad una seconda votazione fra i due candidati che nel primo squittinio ottennero il maggior numero di voti.
Rimarrà in tal caso eletto quello fra i due che avrà la maggioranza relativa.
Art. 34. Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l’adunanza verrà sciolta immediata mente, eccettochè siansi proposti reclami intorno allo squittinio medesimo, sui quali dovrà essere statuito dall’Uffizio prima che sciolgasi l’adunanza in cui ebbe luogo.
Art. 35. I membri dell’Ufficio principale stenderanno il verbale dell’elezione prima di sciogliere l’adunanza, e lo indirizzeranno immediatamente al Governo per mezzo dell’Intendente
della rispettiva Provincia.

Dei Deputati
Art. 36. Ogni elettore è eleggibile quando abbia raggiunto l’età di 25 anni.
Art. 37. I Deputati rappresentano le Provincie delle Romagne in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti.
Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.
Art. 38. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà convocato per fare una nuova elezione.
Art. 39. Le funzioni di Deputato non dànno luogo ad alcuna retribuzione.
Art. 40. Durante il tempo in cui l’Assemblea sta radunata nessun Deputato può essere arrestato se non in caso di flagrante delitto, né tradotto in giudizio per causa criminale senza il previo consenso dell’Assemblea.

Dell’Assemblea
Art. 41. L’Assemblea si riunisce per costituire il Potere esecutivo e per esprimere i voti delle Romagne sulle sorti loro future.
Art. 42. Le sedute e le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se la maggioranza assoluta de’ suoi membri non è presente.
Art. 45. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza di voti.
Art. 44. L’Assemblea si riunisce per la prima volta sotto la presidenza del Decano e assume come Segretarii i due membri più giovani.
Art. 45. L’Assemblea è essa sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei singoli membri.
Art. 46. Fatta la verificazione dei poteri, l’Assemblea nomina nel proprio seno i Presidenti, i Vice-presidenti, i Segretari ed i Questori, i quali rimangono in carica durante tutta la Sessione.
Art. 47. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche: ma quando dieci membri ne facciano domanda al Presidente, i essa può deliberare in segreto.
Art. 48. Ogni proposta debbe essere prima esaminata dalle Commissioni che saranno dall’Assemblea nominale pel lavori preparatorii.
Art. 49. L’Assemblea ha essa sola il diritto di ricevere la dimissione de suoi membri.

Fatto in pieno Consiglio oggi, 8 agosto 1859.
Il Governatore Generale
L. CIPRIANI
Il Gerente la Sezione delle Finanze
G. N. PEPOLI
Il Gerente la sezione dell’Interno e di pubblica Sicurezza
A. MONTANAR!
Il Gerente la Sezione di Grazia e Giustizia
Avv. FILIPPO MARTINELLI
Il Gerente la Sezione dei Lavori pubblici
IPPOLITO GAMBA
II Gerente la sezione dell’Istruzione e pubblica Beneficenza
CESARE ALBICINI
n gerente la sezione della Guerra
F. PINELLI
F. BORGATTI
segr. Gen. del Consiglio di Governo

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *