Indizione di Comizi popolari per l’annessione delle Provincie dell’Emilia

Proclama del Governatore, e indizione di Comizi popolari per l’annessione delle Provincie dell’Emilia alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emmanuele o per la costituzione di esse in Regno se parato./h2>
10 marzo 1860,
AI POPOLI DELL’EMILIA
MANIFESTO
Il Re ha convocato i Collegi per la elezione dei Deputati.
Noi dobbiamo fare opera per la quale, se la volontà nazionale si manifesti costante nelle deliberazioni prese, anche i Deputati di queste Provincie possano essere legalmente eletti e ricevuti nel Parlamento nazionale.
Grande benefizio fu per l’Italia che il magnanimo Imperatore dei Francesi scendesse colle sue eroiche truppe a combattere, alleato del Re, la guerra dell’indipendenza. Né meno grande fu il beneficio di affermare e stabilire dopo le vittorie il principio del non intervento. Così fu in vantaggio nostro avverata quella memorabile sentenza che l’Italia doveva essere degli Italiani!
Nei momenti d’incertezza, fermi nella fede in Lui riposta, voi pigliaste consiglio solamente dall’onore, deliberando di resistere ad ogni costo alla restaurazione dei Governi caduti, ed acclamaste VITTORIO EMMANUELE, il quale da gran tempo imperava nel cuore delle moltitudini. La discordia, il disordine, i delitti emigrarono di qua in compagnia dei reggitori fuggenti. I popoli si vendicarono delle antiche e delle fresche ingiurie perdonando; coll’ordine, colla disciplina e colla costanza i popoli si mostrarono degni di vivere liberi.
Intanto fu apparecchiato un esercito, valido non solo a respingere i merce nari raccolti dai Pretendenti nei trivii d’Europa ma valido pure a disperderli.
I riguardi dovuti alle Potenze bene vole ed il senso pratico delle generali condizioni politiche consigliarono la longanimità a fronte della ipocrisia calunniatrice e delle temerarie provocazioni.
L’Europa acquistò la persuasione che i Governi caduti non avevano altro fondamento che quello della forza straniera; che senza forza straniera non potrebbero essere né restaurati né mantenuti; che i restauri sarebbero cagione di profonde e continue turbazioni; che contro di essi la coscienza pubblica si solleva così che ogni uomo d’onore sarebbe pronto a disperate prove.
Ma, nel mentre in Italia proclama vasi essere l’annessione il solo mezzo efficace per la soddisfazione dei popoli e per la quiete durevole, dubitavasi altrove che tal fine si potesse meglio raggiungere formando Regno separato di tutte o parte delle Provincie libere.
E fu pur creduto che, essendo cessate le preoccupazioni in mezzo alle quali le Assemblee avevano deliberato, sicuro il principio del non intervento, fermo l’ordine nella compostezza universale degli animi e delle menti, oggi fosse ragionevole e liberale consiglio il consultare di nuovo in modo più largo e solenne la volontà nazionale.
Noi, che stimiamo la autorità fondarsi legittimamente soltanto sulla ragione, sulla giustizia e sul volere e consentimento dei popoli, noi abbiamo creduto che si convenga a noi, liberi e franchi cittadini, il fare una prova la quale valga a mettere maggiormente in sodo il diritto dei Popoli e della Nazione.
Io posso far fede che, qualunque sia il vostro voto, il Re e il suo Governo sono risoluti a rispettarlo e farlo rispettare.
Quindi, in virtù dei pieni poteri che mi furono legalmente conferiti, pubblico un Decreto pel quale sottopongo a suffragio universale, diretto e segreto, le due Proposte – Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emmanuele – ovvero – Regno separato –Popoli dell’Emilia:
A voi piena ed intera la libertà del voto. Ogni cittadino si raccolga in sé stesso, ed in nome di quel Dio che signoreggia i re ed i popoli, nella rettitudine della sua coscienza e nella pienezza della sua libertà, scelga quello dei due partiti che stima più utile alla Patria.
Pronunziato il voto vostro, il mio mandato sarà compiuto, e lieto deporrò il Potere che la vostra fiducia mi ebbe confidato. Mi deste un mandato chiaro e schietto; lo accettai con fede nella giustizia di Dio, nel nostro diritto, nella virtù vostra: lo esercitai con fermezza: governai colla pubblica opinione, non coi partiti: governai col solo proponimento di raggiungere il fine dei vostri voti: l’onestà e la franchezza furono le sole guide della mia politica.

Bologna, 1° marzo 1860.
FARINI,

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE
IL GOVERNATORE DELLE REGIE PROVINCIE DELL’EMILIA
Visti i Decreti Dittatoriali coi quali furono promulgati lo Statuto costituzionale e la Legge elettorale del Regno di Sardegna nelle Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole;
Visto il Decreto di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, in data 29 febbraio, col quale sono convocati i Collegi elettorali del Regno per eleggere i Deputati al Parlamento nazionale;
Considerando che prima della riunione del Parlamento è necessario che queste Provincie abbiano un assetto definitivo;
Considerando che le Assemblee convocate a Modena, Parma e Bologna deliberarono a suffragio unanime l’annessione alla Monarchia costituzionale di Casa Savoia;
Considerando che giova ora il consultare direttamente il Popolo con ogni ampiezza di forme legali ed anche in confronto di un’altra proposta discussa in Europa, mentre si ha sigurtà che, qualunque sia il voto popolare, esso sarà rispettato e fatto rispettare;
Considerando che in questo modo si toglie ogni dubbio all’Europa sulla piena libertà dei voti precedenti e sulla sincerità e costanza della volontà nazionale;
In virtù dei pieni poteri conferitigli dalle Assemblee,

Decreta:
Art. 1. Il Popolo di queste Provincie è solennemente convocato nei Comizi i giorni 11 e 12 marzo 1860 per dichiarare la sua volontà sulle due seguenti Proposte: – Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II – ovvero – Regno separato. –
Art. 2. Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che hanno compiuti i 21 anni e che godono dei diritti civili.
Art. 3. I Sindaci o Capi del Comune e le Giunte o Amministrazioni comunali prima del giorno 11 dovranno aggiungere alle liste già esistenti degli elettori comunali i nomi di quei cittadini che non vi sono compresi e che da sei mesi abbiano il domicilio nel Comune o che vi si trovino per ragione d’impiego.
Art. 4. Coloro che, non essendo iscritti sulla lista, faranno constare di avere le condizioni contemplate negli articoli precedenti saranno ammessi alla votazione.
Art. 5. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati voteranno sotto la presidenza del Capo più elevato di grado nel luogo della loro residenza al momento del voto. Il risultato di questo scruti
mio sarà immediatamente comunicato all’Intendente generale della Provincia.
Art. 6. Il suffragio si darà per ischeda a scrutinio segreto.
Art. 7. Lo scrutinio sarà aperto nel Capoluogo di ogni Comune nei due giorni suindicati 11 e 12 marzo dalle ore 8 del mattino alle 5 della sera.
Art. 8. Nei Comuni che hanno più di 1000 elettori i Capi del Comune e le Amministrazioni comunali potranno per comodo dei votanti dividerli in Sezioni non minori di 500.
Art. 9. Le Amministrazioni comunali incaricheranno cinque Consiglieri comunali di presiedere ciascuna delle Sezioni. Tre almeno di questi si troveranno sempre presenti alla votazione.
Essi potranno farsi assistere da Segretarii da loro chiamati.
Art. 10. Ogni votante deporrà nell’urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà in questa formola: – Annessione alla Monarchia costituzionale del
Re Vittorio Emmanuele II – ovvero in quest’altra – Regno separato – Le schede portanti un’altra qualsiasi formola sono nulle.
Art. 11. Il votante, prima di deporre la sua scheda nell’urna, dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei Consiglieri componenti l’Uffizio o dal Segretario.
Art. 12. Alle ore 5 del giorno 11 l’urna sarà pubblicamente suggellata dai Consiglieri presidenti l’adunanza, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei sigilli.
Art. 15. Chiuso lo scrutinio del giorno 12, le urne suggellate saranno portate da due almeno dei Consiglieri al capoluogo di Mandamento e consegnate al Giudice, Pretore o Giusdicente, il quale insieme con essi e pubblicamente ne fa lo spoglio.
Art. 14. I Giudici, Pretori o Giusdicenti trasmetteranno immediatamente il processo verbale, da loro formato, che constata il risultato della votazione, all’Intendente generale della Provincia.
Art. 15. Il giorno 14 le Corti di cassazione o Tribunali di revisione esistenti in Bologna, Modena e Parma, ricevuti dagli Intendenti generali delle Provincie che sono nella loro giurisdizione i processi verbali portanti i risultati degli scrutinii parziali, ne faranno lo spoglio generale in seduta pubblica e li trasmetteranno al Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 16. Le leggi e discipline che regolano le convocazioni elettorali pei Consigli comunali e provinciali a fine di guarentire l’ordine e la libertà del voto sono applicate alle convocazioni presenti.


Bologna, 1° marzo 1860.
FARINI

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