Istituzione dei Monti frumentari in Sicilia

Istruzioni per l’istituzione dei Monti frumentari nei comuni de Reali domini oltre il faro.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Ministero degli Affari Interni.
Napoli 6 giugno 1838.

Da’ rapporti di alcuni fra gl’Intendenti delle provincie di cotestì Reali domini circa l’uso attuale, e l’esistenza dei fondi dipendenti dai per culi frumentari, scorgo in molte comuni esservi dei depositi dei generi la di cui destinazione per meglio intesa economia erasi come per pratica invertita a soccorrere come semenza i poveri agricoltori mediante il compenso di tumoli due per ogni salma. L’impero delle cose è così potente, che si fa strada da se stesso a traverso degli ostacoli, e si apre la via a quei miglioramenti che la natura di esse reclama. L’agricoltura che per la Sicilia è il primo mezzo di produzione, esige dei capitali come ogni altro ramo d’industria onde salire a certo grado di perfezione. E la mancanza di essi era certamente il più forte ostacolo a farla progredire. Sarà quindi rendere a cotesto suolo il più grande dei benefizi procurandogliene, e facendo emergere da una misura anti-economica la più utile delle instituzioni.
Cooperiamo quindi d’accordo a portarlo al suo più alto lustro. Convertiamo in monti frumentari di proprietà comunale, ciò che può con tutti gli sforzi salvarsi dai peculi annonari. Io mi affido quindi alla di lei enorgia per procurare ai comuni di cotesta provincia il bene inestimabile di veder soccorsi gli agricoltori a tempo, e senza esser soggettati a disastrosi impegni.
E però conviene dare a siffatte istituzioni regole e forme amministrative da renderne stabile la esistenza, e da promuoverne l’incremento.
Con queste vedute io le comunico le seguenti istruzioni, che avrà cura di fare eseguire sotto la sua vigilanza ed alle quali darà col giornale d’Intendenza la più estesa pubblicità. Quando le cose saran venute a tale da potersi dire ordinate, io mi propongo di rassegnare il tutto a S. M. per la sua superiore sanzione.
1. Sarà fatto in ogni comune esatto inventario dei grani, sia esistenti in magazzini, sia da riscuotersi, colla giunta di due tomoli a salma da diversi coloni.
2. Il genere sarà conservato in magazzino ben condizionato sotto tre chiavi.
3. Il decurionato di ciascun comune nella prima decade di agosto si riunirà a fine di scegliere sotto la più stretta responsabilità solidale di ciascun decurione sei cittadini della classe dei più ricchi del comune ne’ quali concorra ancora la più costante non equivoca opinione di probità.
Questa doppia terna sarà immancabilmente rimessa dal sindaco al l’Intendente nella seconda decade del mese istesso, onde questi possa in Consiglio d’Intendenza nominare tra essi due, cui affidare l’amministrazione dell’anno. Questa nomina dee pure immancabilmente aver luogo ed essere spedita nel corso di detto mese. L’anno colonico dal 1° settembre finisce a 31 agosto.
4. Gli amministratori nominati debbono entrar quindi in esercizio il 1° settembre e terminare il 31 agosto dell’anno successivo.
5. Niuna conferma avrà luogo: l’amministratore potrà essere rieletto però dopo un anno d’intervallo, e dove i suoi conti sieno stati resi e discussi in regola.
6. Le tre chiavi di cui è parola nel n.° 2 saran consegnate una a ciascun amministratore, la terza rimarrà presso il sindaco.
7. Il sindaco e gli amministratori si riuniranno ogni dieci giorni onde ispezionare il grano depositato perchè resti ben conservato, e si tengano lontani tutti gli accidenti da cui possa ricevere detrimento.
8. La distribuzione del grano sarà fatta dagli amministratori ai coloni del proprio comune o domiciliati in esso.
9. Per la esecuzione del presente articolo nel mese di agosto di ogni anno si riuniranno il parroco, il sindaco, e gli amministratori: forme ranno lo stato di distribuzione da farsi, avuto riguardo alle circostanze dei coltivatori, alla estenzione dei terreni ch’essi coltivano, ed a quanto altro sia necessario aversi presente in simili casi.
10. La distribuzione dovrà essere fatta a tutto il mese di ottobre, scorso il quale, resta inibita ogni ulteriore distribuzione.
Il grano che avanzerà dalla distribuzione verrà accredenzato.
11. Il grano sia che sarà distribuito, sia che sarà accredenzato lo dovrà essere sotto l’obbligo strettissimo, e garentia solidale, della quale saranno solidalmente responsabili gli amministratori di renderlo nel seguente agosto coll’aumento corrispondente a due tumoli a salma e di qualità seminabile, scevro, cioè di carbone, di golpa, di gioglio, di veccia e di ogni altro corpo estraneo.
12. Qualunque accredenzamento resta vietato sotto la stretta responsabilità degli amministratori ed a pena d’un doppio carico di accredenzare il genere, sia direttamente sia indirettamente a negozianti, ed incettatori.
13. Gli obblighi di coloro, a cui si distribuiscono o si accredenzano i grani, saranno ricevuti dal conciliatore. Essi saranno scritti in un registro foliato, e cifrato dal giudice del circondario, e firmato dal debito re, se saprà scrivere, dal garante solidale, dal conciliatore e dal cancelliere presso lo stesso. Essi conterranno la descrizione dei nomi e cognomi degli agricoltori, del loro domicilio, della qualità del terreno preparato coll’indicazione della contrada dove e sito, e del proprietario a cui appartiene, della qualità del grano somministrato, e dell’epoca precisa in cui è segnata la somministrazione, da ultimo il nome e cognome del garante solidale, e l’obbligo di entrambi di soggettarsi alle coazioni dei piantoni, e dell’arresto personale.
14. Gli amministratori procederanno economicamente alla esazione dei capitali e degli aumenti riportati nel libro degli obblighi, di che è parola nell’articolo precedente. In caso di ripugnanza spediranno al debitore la intimazione ai termini delle forme prescritte nell’art. 67 della legge del 30 gennaio 1817 sull’amministrazione dei beni dello Stato. Dove, elassi i cinque giorni dal dì della ricevuta intimazione, trascurassero i debitori di pagare il loro debito, saranno soggetti alle coazioni dei piantoni. Per questi gli amministratori si rivolgeranno al Sottintendente del distretto, onde avere quel numero che bisogni, e la facoltà di servirsene. Essi non potranno mai richiederli se non dopo cinque giorni dalla spedizione dell’intimazione.
15. Gli amministratori, nell’uscire di carica e propriamente in fine di settembre d’ogni anno, dovranno consegnare i generi distribuiti ed accredenzati nell’anno precedente coll’aumento, e per la quantità mancante gli atti coattivi in regola giusta il prescritto di sopra fatti contro i debitori. Dove manchino a ciò, o sieno in colpa per altro, saranno tenuti di proprio.
16. Gli amministratori all’ingresso del loro esercizio sono nell’obbligo di far tenere all’Intendente la nota firmata del grano esistente nel deposito. In ogni fine di ottobre quella della distribuzione eseguita o per lo accredenzamento, o per nota per ogni fiata entro gli otto giorni alla eseguita operazione coll’indicazione de nomi e cognomi dei debitori, quantità del genere, ed obbligo solidale del garante.
17. Gli amministratori che subentrano al 1° di settembre di ogni anno saranno tenuti a farsi consegnare il genere ed i conti in regola del l’amministrazione tenuta dai loro predecessori, sotto la più stretta loro responsabilità: i conti debbono essere dati nel termine di un mese ed i novelli amministratori saranno tenuti a rimetterli all’Intendente tra quattro giorni dopo scorso il mese suddetto, perché siano discussi dal Consiglio d’Intendenza.
18. Gli amministratori, che tra il mese dopo essere usciti di carica non avranno curato di esibire il loro conto, saranno multati a giudizio del Consiglio medesimo irremisibilmente ai termini della legge del 12 dicembre 1816.
19. Le spese di conservazione, ed il premio di esazione, saranno le sole permesse. Esse verranno ritenute dall’aumento del grano, e dovranno esser discrete senza che mai possano eccedere il quinto di detto aumento.
Per ciò che riguarda poi i monti, sieno in denaro, sieno in generi istituiti da pii testatori per soccorso dei coloni, mi farà ella tenere le notizie circa le disposizioni testamentarie, lo stato attuale del capitale lasciato dai testatori a quest’uso e quanto altro occorre, ed attenderà le ulteriori disposizioni di questo Real Ministero e Segreteria di Stato.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *