Istituzione del Consiglio Militare di Sanità

Regio Brevetto, col quale S. M. stabilisce un superiore Consiglio Militare di Sanità.

(22 dicembre 1852.)
CARLO ALBERTO
per grazia di Dio
Re di SARDEGNA, ECC. ECC. ECC.
Fra le varie cure, che al miglioramento intente della nostra Armata in ogni sua parte, Ci sollecitavano all’emanazione di analoghi provvedimenti, più particolarmente d’ogni altra stavaci a cuore il ben essere dell’infermo soldato, ed a tale oggetto ordinammo sotto il 24 dicembre 1831 lo stabilimento degli Ospedali Militari Divisionarii.
Vogliosi Noi ora di perfezionare quanto più si può tale nostra instituzione, quelle vie seguendo che l’esperienza pratica Ci additò migliori, abbiamo riconosciuto qual utile cosa sia, a ben coordinarvi un tutto, lo stabilire la base su cui appoggi, ed il perno intorno a cui s’aggiri il servizio sanitario dell’Armata, su di un Consiglio Superiore, li di cui membri, ricchi di lumi acquistati negl’indefessi loro studi, avvalorati poscia da lunga pratica, siano specialmente incaricati e di proporre li mezzi tutti più acconci per riuscire nello scopo prefissoci, e di vegliare continuamente ed efficacemente alla retta uniforme esecuzione di quanto verrà di mano in mano stabilito a tale oggetto, sia negli Ospedali Militari Divisionari, come qualunque altro ove sia dal Governo trattata la salute del soldato, uniformandosi ad un tempo sempre a quei principii di generale economia che il comun bene e la volontà nostra esigono osservarsi a pro del Regio Erario, e che in questa delicata parte soltanto riesce vera e saggia, allorché rendendo più pronta e più perfetta la guarigione, minora il numero degli ammalati, e mentre sminuisce cosi le spese che per essi gravitano sul tesoro, guida al vero e principal scopo cui visa il cuor nostro, quello cioè di economizzare le preziose vite dei difensori del Trono e e dello Stato, sia in pace, come in guerra ; ordiniamo quindi quanto in appresso:
1. È creato un Superiore Consiglio Militare di Sanità, composto di un Presidente, di un Vice -Presidente e e di altri tre Membri ordinarii, uno dei quali disimpegnerà le funzioni di Segretario, e di due straordinarii.
Sono Membri ordinarii del Consiglio Superiore medesimo, Presidente- Il Medico generale d’Armata, cui a tale titolo assegniamo l’annua paga di lire novecento.
Vice- Presidente – Il Chirurgo generale d’Armata, cui a tale titolo concediamo quella di lire quattrocento.
Il Medico Ispettore, coll’annua paga di lire quattrocento.
Il Chirurgo Ispettore, con quella di lire quattrocento.
Il Segretario, cui fissiamo lo stipendio di lire novecento.
Facciamo facoltà a quelli fra li suddetti Membri che trovansi già provvisti di stipendio, o di pensione di ritiro, di potervi cumulare tale assegnamento per l’anzidetta loro nuova qualità.
Saranno Membri straordinarii dello stesso Consiglio Superiore, Il Chirurgo generale in secondo d’Armata, destinato ad assistere come membro alle sedute del Consiglio, e suoi incumbenti in caso d’impedimento del Chirurgo generale.
Un Chimico-farmaceutico, avente la capacità, e qualità tutte necessarie, che verrà da Noi destinato all’occorrenza, e specialmente nel caso che Ci piacesse d’ordinare lo stabilimento di un laboratorio
centrale Chimico- farmaceutico.
A proporzione delle circostanze e dei servizi che fossero a prestare
nel Consiglio, Ci riserviamo d’avere per essi quei riguardi che ci
sembreranno del caso.
2. Questo Consiglio è risponsale del servizio militare sanitario
nella nostra Armata tanto di terra, come di mare.
3. In dipendenza degli ordini del nostro Primo Segretario di Guerra e Marina verrà il Consiglio riunito dal Presidente in sedute ordinarie e straordinarie.
4. Il Segretario farà risultare da processo verbale di tutte le operazioni del Consiglio nelle sue sedute, copia del quale verrà trasmessa al Ministero di Guerra e e Marina.
5. Dovranno gl’Ispettori fare ogni anno due visite d’ispezione agli Ospedali Militari, una cioè in primavera e l’altra nell’autunno. E sempre quando lo crederemo conveniente per circo.
stanze che ci sembrassero gravi, saranno tenuti a fare straordinarie ispezioni anche il Medico ed il Chirurgo generale d’Armata.
6. Gli uni e gli altri ispetterranno pure il servizio sanitario reggimentale, sempreché occorrerà d’assicurarsi dell’esattezza del medesimo.
7. Gli aspiranti al servizio militare sanitario dovranno presentare le loro domande al Ministero di Guerra, che le trasmetterà occorrendo al Consiglio per averne il di lui parere. Non potrà il Consiglio ricevere domande né dirette, né da verun altro canale fuorché dal Ministero suddetto.
8. Chiunque venga proposto per occupare un posto di Medico, Chirurgo, o di Farmacista nella nostra Armata, dovrà subire un esame, il quale verrà loro dato dal Consiglio unito almeno nel numero di quattro dei Membri che lo compongono
9. Questo esame, diviso in due parti, verbale l’una, e l’altra in iscritto, verrà dato ai candidati totalmente gratis.
10. La pluralità dei Membri votanti deciderà della sorte del postulante stato esaminato.
Nel caso che il numero dei voti lasciasse qualche dubbio, il Presidente potrà dare un secondo voto.
11. Si occuperà il Consiglio immediatamente della formazione d’un progetto di regolamento pel servizio militare sanitario dell’Armata di terra in tempo di pace, sia reggimentario, come
per gli Ospedali divisionari, che trasmetterà al nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, per esserci sottoposto.
Indi si occuperà di formarne un altro pel servizio sanitario militare della nostra Marina, da venirci per lo stesso canale sottommesso.
12. Preparerà egualmente il Consiglio un progetto pel servizio militare sanitario in tempo di guerra, nel quale verrà compreso il servizio d’ambulanza, e quello degli Ospedali in seconda e terza linea.
13. Formerà pure il Consiglio, e presenterà nel più breve termine possibile al nostro Primo Segretario di Guerra e Marina, per essere offerto alla nostra approvazione, un progetto d’instruzioni particolarmente concernenti al servizio di Chirurgo maggiore, Chirurgo in secondo, e degli allievi militari, al quale unirà in titolo apposito quanto concernere può le persone addette al servizio sanitario degli Ospedali divisionari.
14. Il Consiglio renderà esatto conto una volta al mese al Ministero di Guerra del movimento degli ammalati reggimentarii, e di quello degli Ospedali divisionari, prescrivendo a tale effetto ai Chirurghi maggiori, ed ai Medici e Chirurghi degli Ospedali il modello d’uno stato indicativo delle malattie, e dell’esito loro, il quale verrà dai medesimi riempito, e sottoscritto, indi trasmesso al Consiglio.
15. Sarà speciale suo incumbente di proporre al Ministero li mezzi di prevenire gli abusi che possono aver luogo in ogni ramo del servizio militare sanitario, come pure di presentare quelle variazioni, ed addizioni che possono venire comandate dai casi particolari.
16. Venendo a a stabilirsi un deposito centrale di farmacia per il servizio militare sanitario, correrà strett’obbligo al Presidente, o Vice-Presidente, ed al Membro straordinario del Consiglio per la parte farmaceutica, d’inspettarlo il più frequente possibile in ogni sua parte, rendendo esatto conto ogni volta del risultato della di loro ispezione.
17. Sarà il Consiglio tenuto d’uniformarsi pienamente alle Sovrane disposizioni in vigore circa ai gradi della scienza Medico – Chirurgica di cui devono essere rivestiti coloro che aspirano al servizio militare sanitario.
18. Li Membri del Consiglio, i Medici, ed i Chirurghi addetti al servizio sanitario militare, sono tenuti a vestire l’uniforme voluto dal grado annesso al posto che occupano, sempre quando saranno in esercizio delle loro funzioni.
19. Le spese di trasferta degl’Ispettori saranno a carico della nostra Azienda Generale di Guerra.
Il nostro Primo Segretario di Guerra e Marina è incaricato della
retta e pronta esecuzione di queste nostre Determinazioni, tale essendo il nostro volere.


Dat. Torino il giorno 22 di dicembre 1832.
CARLO ALBERTO.

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