Istituzione del Consiglio nazionale di ricerche

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2895 Istituzione ed erezione in Ente morale del «Consiglio nazionale di ricerche» e della «Unione accademica nazionale».

(GURI n.13, 16 gennaio 1924)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Riconosciuta la opportunità che l’Italia partecipi ai lavori indetti dal «Consiglio internazionale di ricerche» e dalla «Unione accademica internazionale»;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
Sono istituiti in Roma, ed eretti in Enti morali:
il «Consiglio nazionale di ricerche» aderente al «Consiglio internazionale di ricerche» sedente in Bruxelles;
la «Unione accademica nazionale» aderente alla «Unione accademica internazionale» pure residente a Bruxelles.
Scopi delle due istituzioni sono quelli previsti dagli statuti delle due istituzioni internazionali cui aderiscono.

Art. 2
Del «Consiglio nazionale di ricerche» fanno parte i presidenti ed i segretari generali dei comitati nazionali, nominati secondo i relativi regolamenti, un delegato della Accademia nazionale dei Lincei, un delegato del Ministero degli esteri ed uno del Ministero dell’istruzione.
Tale Consiglio formulerà il proprio statuto che dovrà essere approvato dal Ministro per l’istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.

Art. 3
L’«Unione accademica nazionale» sarà composta dei rappresentanti nominati dalle accademie nazionali aderenti alla «Unione accademica internazionale» e formulerà il proprio statuto, che dovrà essere pure approvato dal Ministro per l’istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.

Art. 4
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, in apposito capitolo della parte ordinaria, sarà stanziata, dall’esercizio 1923-24, la somma annua di 275,000 lire. Su tale somma L. 175,000 sono assegnate quale contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche, e L. 100,000 per il funzionamento della Unione accademica nazionale.
Con tali somme si dovrà provvedere a tutte le spese dipendenti dalla adesione al Consiglio internazionale di ricerche ed alla Unione accademica internazionale, ed a qualsiasi altra spesa per lavori e ricerche disposti rispettivamente dal Consiglio nazionale e dalla Unione nazionale.

Art. 5
I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei due Enti dovranno essere approvati dal Ministero dell’istruzione.

Art. 6
Gli stanziamenti del capitolo 90 del bilancio passivo del Ministero dell’istruzione saranno ridotti della somma di lire 25,000 nell’esercizio 1923-24 ed in quelli successivi.

Art. 7
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.

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