Istituzione della Direzione generale di statistica

Regio Decreto n. 4288 10 febbraio 1878, col quale è istituita la Direzione generale di statistica del Regno

(GURI 25 febbraio 1878, n. 16)

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D ‘ITALIA
Visto il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4220, in virtù del quale la statistica è passata nelle attribuzioni del Ministero dell’interno;
Visti i reali decreti 25 febbraio 1872, n. 708 e 16 novembre 1873, n. 1696 (serie 2°), relativi alla giunta centrale di statistica;
Visti i reali decreti 9 ottobre 1861 e 3 luglio 1862 nella parte relativa all’ordinamento del servizio comunale e provinciale di statistica;
Considerato l’opportunità di dare maggiore unità d’indirizzo e più efficace impulso ai lavori statistici, così al centro come negli uffici provinciali e comunali;
Sulla proposta del ministro dell’interno;
Sentito il consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E istituita la direzione generale di statistica del Regno. Essa dipende dal ministro dell’interno, e si varrà di tutte le amministrazioni dello Stato per la raccolta dei materiali.
Art. 2.
La giunta centrale istituita col regio decreto 25 febbraio 1872 e riordinata col regio decreto 16 novembre 1873 costituisce il consiglio speciale della direzione di statistica, ed alla sua approvazione dovranno essere sottoposti tutti i lavori che si intraprenderanno e si pubblicheranno dalla direzione stessa col carattere di statistiche ufficiali.
Art. 3.
La giunta centrale si compone di dodici membri nominati per decreto reale fra i più noti cultori delle discipline statistiche ed economiche.
Inoltre, ciascun Ministero delegherà annualmente a far parte della giunta centrale un suo ufficiale superiore pei lavori e per le materie statistiche relative alla sua speciale amministrazione. Anche le direzioni generali od altre amministrazioni dello Stato potranno, quando il ministro da cui dipendono lo reputi opportuno, essere rappresentate da un loro delegato per le statistiche che le riguardano.
Art. 4.
Presiede la giunta il ministro dell’interno. Vi intervengono, con diritto di voto, il segretario generale del Ministero dell’interno ed il direttore generale della statistica.
Ove il ministro non presieda in persona, la giunta è presieduta dal vice-presidente eletto ogni anno dal Re fra i membri della giunta.
Il segretario della giunta dovrà essere versato nello studio della statistica. Esso dovrà essere nominato con decreto reale.
Art. 5.
Per la validità delle deliberazioni della giunta centrale si richiede la presenza di cinque fra i membri nominati dal Re.
Per le materie contemplate nel secondo comma dell’articolo 3, la giunta non potrà deliberare se non coll’intervento e sentito il voto del delegato ministeriale.
Art. 6.
Ai membri della giunta centrale di statistica, che abbiano residenza fuori della capitale, sarà data una indennità di viaggio.
A tutti gli intervenuti si concederà una medaglia di presenza di lire 15 per ogni tornata.
Art. 7.
Al direttore generale della statistica, che sarà il relatore ordinario presso la giunta centrale, spetterà l’esecuzione delle deliberazioni di questa quando abbiano ottenuto l’approvazione del ministro.
Art. 8.
La giunta centrale si rinnova per un terzo ogni anno. I membri uscenti per anzianità o per sorte sono rieleggibili.
Art. 9.
La giunta centrale si raccoglie in sessioni ordinarie due volte all’anno; in novembre per esaminare le proposte e l’ordinamento degli studi statistici a cui intende por mano la direzione generale in corrispondenza al bilancio annuale, e in giugno per riscontrare quali lavori sono stati eseguiti, e per approvare le pubblicazioni da farsi.
Il ministro indicherà i giorni in cui devono riunirsi le sessioni ordinarie, e potrà convocare la giunta centrale anche in sessioni straordinarie.
Le convocazioni saranno fatte con preavviso di dieci giorni e coll’indicazione degli argomenti che si dovranno tratare.
Art. 10.
Le giunte comunali e provinciali di statistica sono mantenute col numero di membri e colle attribuzioni stabilite dal regio decreto 3 luglio 1862.
Le giunte comunali saranno nominate ogni anno dai rispettivi consigli.
Quando il consiglio non vi abbia provveduto, il prefetto potrà delegare tra i consiglieri chi debba far parte della giunta comunale di statistica. I membri uscenti di carica sono sempre rieleggibili.
Quando non sia stato nominato uno speciale segretario della giunta comunale di statistica, il segretario del comune sarà obbligato a farne gli uffici.
In ogni prefettura sarà un ufficiale addetto ai lavori statistici, il quale compierà gli uffici di segretario presso le giunte provinciali, e curerà l’esecuzione dei lavori commessi alla giunta.
Art. 11.
Si pubblicheranno ogni mese gli atti della giunta centrale di statistica, e le notizie di tutti i lavori delle statistiche ufficiali. Questa pubblicazione che porterà il nome di Annali di Statistica del Regno, compilata per cura del direttore generale, conterrà altresì le notizie bibliografiche sulle statistiche pubblicate per conto delle provincie, dei municipi, dei corpi scientifici ed anche di privati studiosi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma addì 10 febbraio 1878.
UMBERTO

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