Istituzione dell’Assemblea dei Deputati delle Provincie a Roma (1847)

Circolare del cardinal Gizzi con cui si crea l’Assemblea dei Deputati delle Provincie a Roma.

CIRCOLARE AI DELEGATI
Ill.mo e R.mo Signore In mezzo alle gravi cure del sommo Pontificato, la santità DI NOSTRO SIGNORE non cessa di occuparsi con paterna sollecitudine di que’ miglioramenti, dei quali possono aver bisogno i diversi rami della pubblica amministrazione. Quanto abbia già operato il SANTO padre per raggiungere questo importantissimo scopo, io non debbo qui rammentarlo. Tutte le persone savie, che amano il vero bene dello Stato, e che formano certamente l’immensa maggioranza dei sudditi, lo riconoscono e ne esprimono la loro gratitudine al benefico e generoso Sovrano.
La santità sua, confidando nell’assistenza del Signore, continuerà nell’adottato sistema di miglio rare successivamente la cosa pubblica, dentro quei giusti confini, che nell’alta Sua sapienza si è prefissi, e con quella maturità di consiglio che in tale opera si richiede. E una prova novella di queste benefiche intenzioni del SANTO PADRE V. S. Ima la troverà nella comunicazione che vengo a farle.
Le dirò pertanto, che la santità sua, desiderosa sempre di regolare l’andamento delle amministrazioni dello Stato nel modo più soddisfacente, si propone di scegliere e chiamare a Roma da ogni Provincia un soggetto, che, distinto per la sua posizione sociale, per possidenza, per cognizioni, riunisca in se la qualità di suddito affezionato al Pontificio Governo, goda della pubblica estimazione, ed abbia la fiducia de’ suoi concittadini. Intende il SANTO padre di servirsi dell’opera di tali soggetti, pe’ modi da stabilirsi in appresso, tanto per coadjuvare la pubblica amministrazione, quanto per occuparsi di un migliore ordinamento dei Consigli Comunali, e simili materie. Le persone che ora, ed in seguito verranno da sua santità prescelte, dovrebbero risiedere nella Capitale, almeno per due anni.
Ella comprenderà facilmente di quanta importanza sia lo scegliere soggetti, i quali corrispondano pienamente alle intenzioni di SUA BEATITUDINE: altro movente essi non debbono avere, che l’amore del pubblico bene, né altro scopo prefiggersi, che il comune vantaggio. Si compiacerà pertanto V. S. Ima d’indicare due o tre di tali soggetti, appartenenti a codesta Provincia, affinché il SANTO PADRE possa tra essi prescegliere il più adattato.
L’illuminato zelo di V, S. Ilma, la sagace sua operosità e le prove da Lei già fornite della premura, con cui si studia di secondare le benefiche intenzioni della SANTITÀ SUA, danno la certezza di vedere corrisposte le Sovrane disposizioni anche nella presente circostanza, in cui trattasi di predisporre una misura, che può apportare grandi vantaggi allo Stato ed a ciascuna Provincia.
Intanto con distinta stima mi confermo.


Roma li 19 Aprile 1847.
Affmo per servirla P. CARD. GIZZI

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