Istituzione di una Commissione consultiva residente a Palermo

Istituzione di una Commessione consultiva residente in Palermo destinata a dare il suo parere negli affari che si giudicherà commettere all’esame della medesima.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE MINISTRI.
Napoli 2 maggio 1831.
Il Re nostro Signore nel Consiglio ordinario di Stato di questo dì si è degnato di approvare il progetto, che in adempimento dell’articolo 20 delle Istruzioni date a S. A. R. il Luogotenente generale in Sicilia, è stato rassegnato dal Ministro Segretario di Stato presso il medesimo pei casi di dovere supplire allo avviso della Consulta da sentirsi prima della risoluzione degli affari, che ne han d’uopo, o pei casi di dover supplire alle forme di Real Decreto, di Real Rescritto, e di Real Cedola ove gli atti di risoluzione lo esigano.
Quindi S. M. ha ordinato l’istituzione di una Commessione Consultiva residente in cotesta Capitale, e destinata a dare il suo parere negli affari che si giudicherà di commettere allo esame della medesima. Essa sarà composta di cinque funzionari dell’ordine giudiziario, ed amministrativo;
cioè del Presidente, e del Vice-Presidente della Corte Suprema di Giustizia, del Presidente, e del Vice-Presidente della Gran Corte dei conti, e di un Giudice della Gran Corte Civile residente in Palermo, da destinarsi da S. A. R. il Luogotenente Generale. Il più elevato di rango, cioè il Presidente della Corte Suprema di Giustizia eserciterà le funzioni di Presidente della Commissione, e l’ultimo quelle di Segretario.
Il numero di tre membri presenti sarà sufficiente a deliberare. Gl’impiegati necessari presso la Commessione saranno presi dal numero degli esuberanti, che ricevono sussidi dalla Tesoreria Generale da destinarsi da S. A. R. il Luogotenente Generale, inteso la Commessione medesima.
Quanto poi alle forme da adottarsi nella emanazione degli atti Sovrani, vuole il Re, che dove sia necessario un decreto questo porti la data, e la solita intitolazione di S. M. dopo la quale seguirà la Formola.
“Noi Leopoldo Conte di Siracusa Luogotenente Generale di S. M. in Sicilia
Facendo uso delle facoltà da S. M. conferiteci
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato presso di Noi destinato
Abbiamo risoluto quanto segue”
Tutto il resto sarà redatto nel consueto modo del Reali Decreti, e l’atto sarà infine munito della Firma di S. A, R. il Luogotenente Generale contrasegnata dal Ministro Segretario di Stato presso il medesimo, giusta il presentato modello.
N° 1° Ne casi, che richieggono la forma di Real Rescritto sarà la determinazione emanata da S. A. R. il Luogotenente Generale a Nome di S. M. e sarà partecipata dal Ministro Segretario di Stato nel Real Nome, e d’ordine di S. A. R. e colle altre solite formalità convenienti ai Reali Rescritti, giusta il presentato modello.
N° 2° Per le Reali cedole sarà adoperata una forma somigliante a quella dianzi stabilita pei Reali Decreti, cioè colla intitolazione di S. R. M. colla enunciazione di S. A. R. il Luogotenente Generale colla solita disposizione del contesto, salve le variazioni necessarie a distinguere i detti due rapporti, e colla firma di S. A. R. il Luogotenente Generale, contrasegnata dal Ministro giusta il modello.
N° 3° Quanto poi a dritti di tariffa annessi alla spedizione delle Cedole, S. M. approva ciò, ch’è stato proposto dal Ministro, di potersi quelli incassare dall’Uffiziale Capo di Ripartimento degli affari Ecclesiastici di quel Ministero, che sarà all’uopo destinato, il quale ne terrà registro, e ne darà conto per versarsi opportunamente, ed impiegarsi a quegli usi medesimi, cui sono stati destinati i dritti finora qui percepiti.
Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione per l’uso che convenga.

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