Istituzione di una Guardia nazionale in Romagna

Istituzione di una Guardia nazionale

20 luglio 1859.
COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LE ROMAGNE

Considerando che in un paese governato a libertà incombe ai cittadini il difendere le persone, le proprietà, le leggi, i magistrati;
Decreta:
Art. 1. È instituita la Guardia nazionale in tutti i Comuni compresi nelle Provincie delle Romagne.
Art. 2. La Guardia nazionale, quando sia in attività di servizio, avrà tutte le prerogative ed i caratteri della Forza pubblica: lo ingiuriarla, il disobbedirla, il resisterle sono delitti punibili delle stesse pene che le leggi in vigore minacciano in caso di ingiurie, disobbedienza o resistenza agli Agenti della Forza suddetta.
Art. 3. La Guardia nazionale si comporrà di persone nate nelle Romagne o ivi domiciliate da dieci anni e che nella rispettiva Comunità siano possidenti di beni stabili o esercenti professioni e arti liberali o capi di negozio o bottega, la cui opera giornaliera però non sia assolutamente essenziale al mantenimento della famiglia.
Art. 4. La età richiesta pel servizio della Guardia nazionale è dai 18 ai 50 anni compiuti.
Si richiede pure che le persone che debbono appartenere a questa nobile istituzione siano immuni da ogni condanna criminale per delitti veri e proprii e da ogni sottoposizione alla vigilanza di polizia.
Art. 5. Il servizio della Guardia nazionale è obbligatorio: ne sono però esentati
a) gli ecclesiastici;
b) i militari in attività permanente;
c) i Consoli e Vice-consoli dei Governi esteri nelle Romagne;
d) i Giudici ordinarii di qualunque Tribunale;
e) i funzionarii del pubblico Ministero;
f) i Gerenti le Sezioni governative, i Consiglieri di Stato, gl’Intendenti coi loro Consiglieri e Segretarii, i Sotto-Intendenti;
g) i Segretarii di Governo, delle Sezioni e del Consiglio di Stato;
h) i Giusdicenti civili e criminali ed i loro Cancellieri, i Commissarii o Delegati di pubblica sicurezza, e generalmente tutti quelli che pel loro ufficio hanno diritto di requisire la
forza pubblica;
i) i Gonfalonieri e Priori coi Segretarii municipali nel territorio della rispettiva Comunità;
k) i medici e chirurghi condotti, i farmacisti addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove sia un’unica farmacia;
l) i maestri di pubbliche scuole giornaliere, ove non abbiano un sostituto;
m) le Guardie di finanza e quelle di sanità;
n) gli impiegati nei telegrafi e nelle strade ferrate, e gli addetti al Corpo dei Pompieri.
Art. 6. Non appartengono alla Guardia nazionale i coloni, le persone di condizione servile, gli esercenti mestieri sordidi od abbietti, e i braccianti.
Art. 7. Il servizio della Guardia nazionale è personale; è proibita ogni sostituzione, salvo che fra padre e figlio, fratello e fratello, previa per altro la necessaria permissione dell’Uffiziale superiore locale in attuale comando.
Art. 8. La Guardia nazionale avrà o l’uniforme o il distintivo prescritto nel Regolamento da farsi dal Gerente la Sezione dell’Interno: ciascun individuo ad essa addetto dovrà provvedersi a sue spese l’uniforme o il distintivo, e dovrà rispettivamente portarli ogni qualvolta sia in attività di servizio. L’armamento sarà fornito a carico dei rispettivi Comuni.
Art. 9. La Guardia nazionale dipende dal Gerente la Sezione dell’Interno.
Essa non potrà prendere le armi e riunirsi senza l’ordine dell’Autorità governativa locale.
Art. 10. La bandiera della Guardia sarà la nazionale.
Art. 11. Gli Uffiziali della Guardia nazionale dal Capitano in su saranno nominati dal Commissario straordinario dietro proposta del Gerente la Sezione dell’Interno; gli altri Ufficiali e tutti i Sott’ufficiali saranno eletti dalle rispettive compagnie a voti segreti.
Art. 12. È vietato alla Guardia nazionale il fare indirizzi o petizioni e il deliberare e riunirsi illegalmente.
Art. 13. Il Gerente la Sezione dell’Interno potrà sospendere o nei casi più gravi sciogliere la Guardia nazionale, ove non obbedisca agli ordini delle Autorità locali, s’immischi negli atti proprii delle Autorità governative, municipali, amministrative o giudiziarie, ovvero si riunisca illegalmente o deliberasse per fare indirizzi o petizioni.
Art. 14. Al Gerente la Sezione dell’Interno, cui è demandata la esecuzione di questo Decreto, si commette inoltre di presentare un Regolamento organico per le ulteriori norme e discipline contenute nel presente Decreto.


Dato il 20 di luglio 1859,
Pel Regio Commissario Straordinario
Il Colonnello FALICON
Il Gerente la Sezione dell’Interno e di pubblica Sicurezza
ANTONIO MONTANARI

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