Istruzioni sulla Polizia del Regno delle Due Sicilie del 1817

Istruzioni sulla Polizia Approvate da S. M. il 22 Gennaio 1817.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Art. 1. La polizia si divide in polizia giudiziaria, in polizia ordinaria ed in polizia amministrativa.
2. La polizia giudiziaria fa parte della giustizia penale. Essa scovre e verifica i reati; ne investiga gli autori, e li rimette ai Tribunali incaricati dalla legge della loro punizione.
3. La polizia ordinaria ha per oggetto la prevenzione del reati; ed è sotto questo aspetto la coadiutrice della giustizia penale.
Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di alta polizia, quando si propone specialmente la prevenzione del seguenti reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato.
1° Reità di Stato.
2° Riunioni settarie.
3° Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura possono compromettere la quiete di uno o più comuni.
4. La polizia amministrativa ha per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed accorre quando sieno avvenute per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia, secondo le leggi vigenti;
e particolarmente quegli oggetti, che nella legge del 12 dicembre 1816 sono classificati sotto il nome di polizia urbana, e polizia rurale.
5. La polizia giudiziaria procede nell’esercizio delle sue funzioni, se condo le regole, le forme, e le leggi stabilite per le istruzioni de processi, e la persecuzione de rei.
6. La polizia ordinaria ed amministrativa ha la facoltà di emanare, in ordinanze o regolamenti di polizia, le misure di prevenzione ch’essa crede opportuno di adottare. Ma le pene che nelle medesime ordinanze o regolamenti si possono comminare, non possono essere né più gravi, né di diversa natura di quelle stabilite dalle leggi per le contravvenzioni di semplice polizia, L’applicazione di tali pene per le violazioni commesse alle ordinanze o regolamenti suddetti appartiene sempre all’autorità giudiziaria, la quale procederà colle forme stabilite pe’ giudizi penali.
7. È vietato alla polizia ordinaria ed amministrativa di procedere al l’arresto delle persone, eccetto i seguenti casi:
1° nella flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia;
2° per mandato di arresto del collegi giudiziari;
3° per mandato di deposito o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, ai quali la legge accorda la facoltà di spedirlo.
4º per evasione del detenuti dal luogo della pena o della costodia;
5° per vagabondità, ai termini dell’art. 270 del codice penale provvisoriamente in vigore;
6° per infrazione all’obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio;
7º per mancanza di passaporto in regola, o altra carta di garantia per viaggiare, quando l’individuo da sospetto di sua condotta;
8° per diserzione o rifiuto a marciare degl’individui chiamati al servizio militare;
9° per associazioni interne di malfattori, a termini del codice penale provvisoriamente in vigore:
10° per le scorrerie in campagna di persone armate, ad oggetto di commettere misfatti contro le persone o le proprietà.
8. È vietato ancora agli agenti della polizia ordinaria ed amministrativa di porre in libertà le persone che essi avranno arrestate in forza dell’articolo precedente. È inoltre vietato ad essi di ritenere gli arrestati a loro disposizione, oltre le 2 ore, dovendo in questo termine rimetterli all’autorità giudiziaria.
9. Può nondimeno la polizia ordinaria per una eccezione all’articolo precedente ritenere gli arrestati oltre le 2 ore, ed ordinarne anche la liberazione ne casi e nel modo qui appresso enunciati.
1° Nel caso di arresto per mancanza di passaporto, o di carta di garantia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell’arrestato, dirigendosi, se lo crede opportuno, anche all’autorità giudiziaria. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all’arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione. Ma se le medesime fanno sorgere del sospetti di reità, l’arrestato verrà rimesso all’autorità giudiziaria. Per tal rinvio però le 2 ore fissate dall’articolo pre
cedente, non decorreranno che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni sui passaporti e carte di garantia per viaggia re, avranno luogo finché S. M. non avrà provveduto sulla materia con provvedimenti generali.
2° Allorché per ordine del Ministro di giustizia i forzati che hanno terminato la pena, sono stati rimessi per le misure di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che avrà adempito l’oggetto pel quale l’invio ha avuto luogo.
3° Allorché per ordine del Ministro della giustizia i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione dopo che avrà adempito a questo incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione
de forzati avranno luogo fintantoché S. M. non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.
4° Allorché i vagabondi, i quali hanno terminata la pena, sono dall’autorità giudiziaria rinviati alla polizia ordinaria, ai termini dell’art. 273 del codice penale provvisoriamente in vigore, può la medesima liberarli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da questo articolo.
5° Può la polizia ordinaria ordinare la libertà di quel detenuti, che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal Ministro della giustizia.
In tutti i casi di liberazione enunciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all’autorità giudiziaria.
6° Gl’individui arrestati per diserzione o per rifiuto di marciare al servizio militare, saranno rimessi all’autorità militare.
10. Oltre le facoltà espresse ne due articoli precedenti, la polizia ordinaria ne fatti di alta polizia indicati nell’articolo 3° è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all’arresto delle persone prevenute del suddetti misfatti, anche fuori il caso della flagranza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua disposizione oltre le 24 ore, e può compilare essa medesima le istruzioni su tali reati.
Ciò però non impedisce agli altri agenti di polizia giudiziaria di occuparsi anch’essi allo scovrimento del reati medesimi, e perseguitarne gli autori.
11. Nel caso di arresto eseguito dalla polizia ordinaria per fatti di alta polizia ai termini dell’articolo precedente, essa dovrà uniformarsi alle seguenti disposizioni.
1° Immediatamente dopo seguito l’arresto, l’agente di polizia che l’avrà ordinato, ne darà avviso al Procuratore Generale presso la Corte criminale della Provincia, alla quale l’arrestato appartiene, ed a quello della Provincia, ove si fa detenere. Nel caso che la prudenza non per metta di svelare il motivo preciso dell’arresto, basterà indicare in tale avviso il titolo di reità, che sarà uno di quelli annunciati dall’articolo 3°. I Procuratori Generali ne passeranno notizia al Ministero della giustizia.
2° L’agente medesimo di polizia dovrà far rapporto al Direttore Generale di polizia, o ad altro suo superiore gerarchico di polizia dello arresto seguito, de motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza.
3° La polizia ordinaria negli stessi fatti di alta polizia procederà colla massima celerità, e col carattere di polizia giudiziaria, alla compilazione delle indagini, e degli altri atti d’istruzione stabiliti dalle leggi.
4° La polizia medesima rimetterà l’arrestato all’autorità giudiziaria tra 24 ore dopo che il Direttore Generale di polizia avrà dato gli ordini per tale invio.
5° La polizia ordinaria ne’ fatti di alta polizia non potrà in alcun caso ordinare essa medesima la liberazione delle persone arrestate, ma dovrà rimetterle all’autorità giudiziaria. Se però il bisogno consiglierà la loro liberazione senza un giudizio, questa sarà preceduta da una particolare Sovrana determinazione, che sarà promossa dal Ministro di Giustizia, e dal Direttore Generale di polizia.
12. In tutti i casi espressi negli articoli precedenti delle presenti istruzioni, il Ministro di Giustizia sui richiami delle parti o delle autorità, potrà prender conto delle disposizioni date dalla polizia.
13. Ogni arresto di persona, ogni liberazione, ogni detenzione, oltre le 2 ore, eseguiti in contravvenzione degli articoli precedenti, saranno perseguitati in giudizio come arresti illegali, liberazione o detenzione arbitraria, a norma delle leggi.
14. Nella Provincia di Napoli cumulandosi nella persona de’ Commessari ed Ispettori-commessari di polizia le funzioni della polizia ordinaria, della polizia amministrativa, e della polizia giudiziaria, essi per l’esercizio delle due prime dipenderanno dalla Direzione Generale di polizia, secondo la gerarchia del funzionari stabiliti per questo ramo. Per l’esercizio della polizia giudiziaria dipenderanno esclusivamente da Tribunali penali, e dai Procuratori Regi presso i medesimi. Per effetto di tal dipendenza dirigeranno in ogni giorno ai Regi Procuratori i rapporti giornalieri
de fatti criminosi, che avvengono ne rispettivi quartieri o circondari; invieranno loro gli arrestati, le carte, e gli altri oggetti relativi alle imputazioni per cui l’arresto ha avuto luogo e seguiranno scrupolosamente gli ordini e le istruzioni, che emaneranno da medesimi funzionari, e dai Tribunali ai quali essi sono attaccati.
15. Nelle Provincie cumulandosi nello stesso modo nella persona dei giudici di pace i medesimi poteri, essi corrisponderanno solamente cogli Intendenti per gli oggetti di polizia ordinaria o amministrativa; e per gli oggetti di polizia giudiziaria dipenderanno da Tribunali penali e da Procuratori Regi presso i medesimi.

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