Lega doganale fra l’Austria e Modena del 1857

Trattato di Lega doganale fra l’Austria e Modena 15 ottobre 1857

Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri

Sua Maestà M. R. Apostolica l’Imperatore d’Austria ecc. ecc ecc,
e
Sua Altezza R, l’Arciduca d’Austria Duca di Modena ecc. ecc. ecc.
considerando che col 31 ottobre 1857 va a cessare la Lega doganale stipulata col Trattato 9 agosto 1852 fra l’Impero Austriaco ed i Ducati di Modena e di Parma, animati dal desiderio di conservare a favore dei loro sudditi i vantaggi derivanti al commercio da una Unione doganale, senza mantenere ciò non ostante un’assoluta e generale uguaglianza di legislazione daziaria, hanno determinato di continuare fra i rispettivi loro Stati la Lega doganale sopra altre più semplici basi, ed a questo fine nominarono a Plenipotenziari, cioè:
S. M. l’Imperatore d’Austria, il signor Dottore Carlo Cavaliere de Hock, Capo-sezione e Vice-Presidente della Commissione doganale nell’I. R. Ministero delle Finanze, Cavaliere dell’Ordine austriaco di Leopoldo, Ufficiale della Legione d’onore francese, Cavaliere di se conda Classe dell’Ordine prussiano dell’Aquila rossa, Commendatore degli Ordini della Corona di Baviera e di Würtemberg, dell’Ordine Albertino di Sassonia, dell’Ordine di Guglielmo di Assia elettorale, dell’Ordine di Lodovico di Assia granducale, dell’Ordine Badese del Leone di Zähringen, e degli Ordini parmensi Costantiniano e di S. Lodovico ; e sua Altezza Reale il Duca di Modena, il signor Conte Teodoro Bayard de Volo, Ciamberlano di Sua Altezza R. il Duca, Cavaliere del R. Ordine dell’Aquila estense, e dell’Ordine Imperiale austriaco della Corona di ferro, Cavaliere di seconda Classe dell’Ordine russo di S. Stanislao, Commendatore dell’Ordine portoghese di Nostra Signora della Concezione, Cavaliere di prima classe dell’Ordine Costantiniano, e decorato della Croce di seconda classe di S. Giorgio di Parma, Ministro residente di Sua Altezza R. il Duca di Modena presso Sua Maestà I. R. Apostolica, i quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuto nei seguenti Articoli.

Art. I.
Continuerà a sussistere una Lega doganale fra l’intero territorio del Ducato di Modena ed il territorio doganale austriaco, compresovi il Principato di Liechtenstein.
Questa Lega seguiterà ad essere per rispetto al Ducato di Modena ed al Regno Lombardo-Veneto più stretta di quello che col rimanente territorio doganale austriaco e suavvertito Principato.
E una linea daziaria segnerà anche per l’avvenire la separazione dei territori collegati dagli altri Stati confinanti, dal mare e dai territori estradoganali austriaci.

Art. II.
Esisterà altresì una Tariffa daziaria generale della Lega, e fino a che non siasi disposti ad adottarne una nuova, avrà a considerarsi tale la Tariffa daziaria austriaca del 5 dicembre 1853 colle variazioni che di mutuo accordo sonovi o vi saranno accadute fino al 31 ottobre 1857.
Una revisione di questa Tariffa generale non potrà intraprendersi se non di comune accordo, come del pari non potrannosi se non di concerto di ambe le parti collegate fare le occorribili variazioni alle Avvertenze preliminari, all’ordine sistematico ed alle denominazioni di tariffa.
Cionnonostante per avere riguardo alle particolari circostanze dei preindicati due Stati potrà ognuno di essi adottare una tariffa speciale per merci:
a) che sono unicamente destinate al suo territorio;
b) che dal suo territorio vengono immediatamente tradotte all’estero;
c) che attraversano solo il suo territorio senza toccare quello dell’altro Stato.
Anzi conoscendosi fin d’ora la relativa Tariffa estense di recente predisposta, si starà pel Ducato alla medesima nel suo complesso, rispettivamente però ai casi succontemplati.
Questa Tariffa speciale verrà posta in attività col 1° novembre 1857. L’Autorità si atterrà per ora nei detti casi alla Tariffa generale.
Sarà poi in facoltà di ognuno dei due Stati di adottare in appresso per tali casi, e ciascuno in quanto lo riguarda, una nuova Tariffa speciale o di modificare la sussistente, con che tre mesi innanzi di attivare ogni variazione ne avverta l’altro Stato collegato.

Art. III.
1. Siccome per tal modo potranno sussistere dazi diversi d’introduzione nei due Stati, si conviene che le merci estere, le quali penetrassero nell’uno e po scia nell’altro Stato collegato, non abbiano a soddisfare se non il più elevato fra i due dazi e non la somma d’entrambi; in guisa che le merci, le quali alla prima introduzione o fossero state trattate come merci esenti da dazio, o avessero pagato il dazio minore, dovrebbero procedendo oltre nell’altro Stato o soddisfarne l’intero dazio maggiore o rispettivamente il compimento fino all’importare di questo o del dazio della Tariffa generale, quando l’eccezionale maggiore non lo superi.
2. Le suddette merci estere daziate non potranno nemmeno colpirsi nel loro commercio intermedio con dazi di uscita, 3. Le merci estere poi, che per giungere ad uno dei due Stati pel quale sono destinate, devono attraversare l’altro Stato collegato, non saranno in quest’ultimo tenute a soddisfare dazio veruno.
4. E le merci estere, le quali attraversano i territori di entrambi gli Stati col legati, avranno a pagare una volta soltanto il dazio di transito, e ciò nei casi e nella misura prescritti dalla Tariffa generale della Lega.
5. Le merci nazionali di uno dei due Stati o merci in esso daziate, uscendo all’estero attraverso il territorio dell’altro Stato, non saranno in questo assoggettate a dazio di transito e se dalla Tariffa generale è portato un dazio di uscita, sarà il medesimo soddisfatto nello Stato di partenza.
6. E le merci nazionali di uno dei due Stati, spedite per consumo nell’altro Stato collegato, non soggiaceranno di regola né a dazio di uscita nell’uno, né d’introduzione nell’altro.
7. Le presenti stipulazioni sono altresì applicabili a quelle merci le quali non immediatamente, ma attraverso un territorio straniero intermedio o per mare, però sotto la procedura del ricapito di scorta, passeranno dall’uno all’altro degli Stati collegati.

Art. IV.
Affinché le merci estere daziate in uno dei due Stati possano godere per la loro entrata nell’altro Stato collegato l’esenzione del dazio, o sieno tenute a soddisfare solo la differenza fra il dazio eccezionale minore di uno Stato e quello generale della Lega o maggiore dell’altro Stato, è necessaria la concorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) Che trattisi di merci di qualsiasi specie le quali senza essere uscite dai magazzini d’uffizio vengono immediatamente da questi, dopo di aver pagato il dazio e munite di opportuni regolari ricapiti di scorta, introdotte da uno nell’altro degli Stati collegati.
b) Che trattisi di quelle merci di indubitata estera provenienza le quali sono enumerate nell’allegato A.
c) Che sieno merci munite di un bollo di daziato, il quale comprova a seconda delle prescrizioni vigenti nello Stato di partenza l’effettuato pagamento del dazio.
d) Che sieno pani di zucchero procedenti da fabbriche nazionali, le quali si occupano unicamente di raffinare lo zucchero coloniale, ed ogni qual volta siano muniti della rispettiva marca prescritta.
I suddetti bolli e marche dovranno essere fatti conoscere dall’uno all’altro Stato collegato, sempre un mese prima della loro attivazione. I già sussistenti si ritengono reciprocamente noti.
Le merci estere daziate in uno dei due Stati collegati, che non sono contemplate in questo Articolo, saranno nel passaggio all’altro Stato soggette al paga mento del rispettivo dazio d’importazione.

Art. V.
1. La diversità dei rispettivi dazi speciali pei casi contemplati dall’Articolo II rendendo necessarie parecchie eccezioni alla regola, che le merci prodotte in uno dei due Stati abbiano nella loro introduzione all’altro Stato collegato da essere esenti da dazio; per ciò trovasi opportuno di far risultare dall’Allegato B quali merci verranno trattate secondo tale regola.
2. Gli oggetti invece enumerati nell’Allegato C fruiranno dei dazi di favore nel medesimo contrassegnati; questi non potranno essere elevati se non di comune accordo.
3. E se lo Stato, per le cui procedenze devono aver vigore i suddetti dazi convenuti, volesse sulle merci similari accordare generalmente, o per un tratto di confine verso il mare, o verso gli altri paesi italiani, oppure ad uno Stato non collegato, facilitaziani maggiori, verrebbero queste da sé medesime e senza corrispettivo contemporaneamente estese alle consimili merci dell’altro Stato collegato.
4. Anzi ogni qualvolta le merci similari per l’importazione dall’estero nello Stato collegato di partenza venissero ad essere trattate più favorevolmente che non porta la tariffa generale della Lega o in confronto d’un maggior
dazio eccezionale, che nello Stato di destinazione siasi attivato col primo novembre 1857; a questo Stato sarà facoltativo, salva un’apposita intelligenza, di sottoporre dette merci ad un dazio intermedio in luogo dell’esenzione, e rispettivamente di aumentarne il convenuto dazio intermedio, ed in entrambi i casi per un importo corrispondente al ribasso di dazio fattosi dall’altra parte.
Chi farà uso di questa facoltà, dovrà pubblicare la modificazione quattro settimane prima della sua attivazione.
5. In quanto agli oggetti, pei quali non si verificherà l’esenzione od il tratta mento di favore, il loro passaggio dall’uno all’altro degli Stati collegati soggiacerà al dazio d’introduzione rispettivamente vigente comune alle merci procedenti dall’estero. Ma quei favori che per detti oggetti uno degli Stati ravvisasse opportuno di accordare in appresso ad altri Stati esteri, verranno da sé stessi estesi all’altro Stato collegato, sempreché:
a) i dazi d’introduzione in quest’ultimo fossero non minori del dazio della tariffa generale della Lega, o del dazio maggiore attivato nello Stato concedente col M.° novembre 1857, ovvero b) lo Stato collegato, cui dovrebbe essere estesa la concessione, applichi all’entrata nel suo territorio delle merci di cui si tratta, dazi tali, che sommati col dazio ribassato di introduzione dell’altro Stato collegato formino un ammontare non minore del dazio eccezionale non ridotto dal l’altro Stato, e mancando questo, del dazio della tariffa generale della Lega.

Art. VI.
La seta, gli stracci, il legname da lavoro ed il marmo di Carrara non lavo rato sono soggetti anche nel commercio intermedio ai medesimi dazi di uscita come nel commercio cogli Stati italiani non collegati.

Art. VII.
Anche per gli oggetti contemplati ai precedenti
Art. IV e V, i quali nel commercio intermedio sono sottoposti ad un dazio di introduzione, si accorderanno da una parte e d’altra esenzione:
a) Per le merci (ad eccezione degli oggetti di consumo) che suscettibili di sta bile contrassegno o di descrizione che garantisca l’identità, si trasportano dall’uno dei due territori sulle fiere e sui mercati dell’altro per commercio di ventura; e per quelle suscettibili sempre di stabile contrassegno o della suddetta descrizione, che senza essere poste in libera circolazione ma restando depositate nei magazzini sotto la custodia dell’Autorità doganale, sono spedite da uno degli Stati nell’altro pel commercio di ventura e che in entrambi i casi si riconducono invendute entro un termine da stabilirsi in precedenza secondo l’Allegato D.
b) Pel bestiame che viene condotto ai mercati dell’altro Stato e di là ricondotto senza essere venduto;
c) Pei grani da macinare, pel risone da pilare, per la cera da imbiancare, e per le campane da rifondere;
d) E per oggetti suscettibili di un contrassegno stabile che ne accerti indubbia mente l’identità, i quali siano trasportati nell’altro Stato affine di subirvi riparazione, lavorazione e perfezionamento, e che dopo conseguito quello scopo vengano ricondotti sotto l’osservanza delle prescrizioni stabilite per tale riguardo.
Contuttociò le esenzioni da accordarsi alle merci ed agli oggetti enumerati sotto a, b, d sono vincolate alla condizione che non si cambi l’essenziale loro qualità e che sia posta fuor di dubbio l’identità degli oggetti spediti e ritornati.

Art. VIII.
Le alte Parti collegate permetteranno che tanto le merci estere non daziate, quanto le merci nazionali dell’altro Stato, che non avessero per anco adempite le prescrizioni daziarie, possano lasciarsi in deposito a tempo indeterminato nei magazzini d’ufficio di tutte le Dogane e delle Ricevitorie specialmente autorizzate, sotto l’osservanza delle discipline e verso il pagamento delle tasse proprie di ogni Stato, e che non sieno né le une né le altre più rigorose delle attuali. Ciononostante quando trattisi di favori eccezionali accordati a singoli propri Uffici, starà nell’arbitrio di ogni Stato di revocarli.
Così pure si obbligano di provvedere onde soltanto verso l’opportuna sorveglianza e senza aggravio di sorta possa di tali merci assegnate aver luogo lo scarico e ricarico e l’interinale giacenza fuori del circuito di un Ufficio doganale, ogniqualvolta e dove il Governo lo reputa richiesto dai bisogni del commercio pel cambiamento del mezzo di trasporto.

Art. IX.
1.° Le merci tanto nazionali che estere già daziate, che secondo gli Art. IV e V passano da uno Stato all’altro con esenzione da dazio o con trattamento di favore, non possono colpirsi da altri diritti accessori, tranne che dalle tasse di suggellazione e di magazzinaggio.
2. Per altre merci si pagheranno i diritti accessori che saranno rispettivamente in vigore negli Stati collegati.
3.° Pei transiti, che toccano entrambi gli Stati, i diritti accessori non saranno maggiori e le relative prescrizioni non più rigorose di quanto ora sussiste.
4.° E sempre a titolo di dazi accessori, le provenienze dell’altro Stato collegato non saranno mai aggravate di più di quelle che sono meglio favorite in derivazione immediata dall’estero.

Art. X.
1.° I Governi collegati manterranno in regia dello Stato le privative dei tabacchi, del sale e delle polveri ardenti, e si daranno premura perché sieno possibilmente conservati nei rapporti ora esistenti i prezzi relativi.
Ed ove uno di essi Governi indottovi dalla tutela del proprio interesse amasse di introdurre per reprimere il contrabbando un qualche ribasso, dovrebbe tre mesi innanzi la relativa attivazione darne avviso all’altro Governo collegato, o sospenderne per altrettanta tempo l’attivazione stessa per una zona di quattro miglia dal confine.
2.° Il sale, le foglie ed i preparati di tabacco, e le polveri ardenti, che entrassero nel territorio collegato per conto di uno degli Stati contraenti, resteranno esonerati da qualunque diritto di dazio e non saranno vincolati a licenza, qualora vengano accompagnati da regolari ricapiti, che dimostrino le suaccennata appartenenza erariale, e si attengano alla osservanza della procedura comune del ricapito di scorta.
3.° Così pure potrà il Ducato di Modena acquistare ed estrarre tabacchi del l’Ungheria senza uopo di licenza o pagamento di qualunque diritto, osservate però le cautele a cui in tali casi si attiene il Governo austriaco.
4.” Le esportazioni di generi di privativa di uno dei due Stati, che per andare all’estero attraverseranno l’altro Stato collegato, saranno bensì soggette alla procedura del ricapito di scorta, ma il loro passaggio non potrà essere né vietato né vincolato a licenza preventiva, né colpito da veruna tassa.
5.° Le licenze di consumo a favore dei privati per oggetti di privativa non potranno essere concesse da veruno dei due Stati collegati se non per introduzione nel proprio territorio ed a favore di abitanti di esso, o di viaggiatori, colle limitazioni che prescrivono le leggi in proposito rispettivamente vigenti.
È ritenuto l’obbligo di licenza speciale relativamente ai transiti di generi di privativa, per quelli che toccheranno entrambi gli Stati collegati, la licenza verrà rilasciata dalla competente Autorità del primo Stato transitato, e sarà valevole anche per l’altro.
L’Autorità finanziaria di quest’ultimo avrà per altro ad esserne in tempo de avvisata.

Art. XI.
Le facilitazioni scambievoli convenute all’Art. II ammettono che fra il Regno Lombardo-Veneto ed il Ducato di Modena si attivi una linea doganale intermedia.
Questa servirà:
a) Per constatare il momento del passaggio delle merci estere dall’uno nell’altro degli Stati collegati, e per esigere sulle medesime, se fosse il caso, il compimento del dazio o la relativa garanzia, qualora desse alla prima introduzione nell’altro Stato non avessero soddisfatto il dazio maggiore o quello generale della Lega.
b) Per constatare del pari il momento del passaggio di quelle produzioni dei due Stati collegati, che nel commercio intermedio non sono esenti da dazi di uscita e rispettivamente di entrata, e per esigere i suddetti dazi o la loro garanzia, se a ciò non si fosse già adempito o non rimanesse ad adempire presso l’Ufficio destinatario.
La fissazione delle strade doganali assegnate al commercio fra l’uno e l’altro Stato, non meno che la collocazione e gli attributi degli Uffici doganali della linea intermedia (nel mentre resta libero a ciascuno dei due Stati di stabilire di E. questi l’organismo) formano soggetto dell’Allegato E, riservandosi ulteriori con certi per riunire in un medesimo locale i rispettivi Uffici di confine tutte le volte che opportune circostanze lo permettano.

Art. XII.
Tanto l’Impero d’Austria che il Ducato di Modena in tutto quanto non viene espressamente determinato dal presente Trattato rimangono perfettamente liberi ed indipendenti, sia nella scelta ed adozione delle loro leggi ed istituzioni doganali, della legge penale di Finanza e delle misure per la difesa dei loro confini, sia nell’organismo e nella erezione dei propri Uffici esecutivi verso l’estero, e nella determinazione dei loro attributi, e sia finalmente nella nomina e tratta mento dei propri impiegati e funzionari doganali e di Finanza.
Contuttociò vorranno i due Stati collegati comunicarsi reciprocamente non più
tardi del 1 novembre 1857 le disposizioni legislative e regolamentarie interessanti la Lega stipulata col presente Trattato, le quali intenderanno di mantenere od introdurre col detto 1.” novembre, e segnatamente un prospetto di tutti i rispettivi Uffici doganali, che si attiveranno o seguiteranno a funzionare alla suddetta epoca, e dei loro attributi.
Così del pari darannosi reciproca comunicazione in seguito, e prima di mandarle ad effetto, delle variazioni che intendessero introdurre nelle suddette leggi, disposizioni ed istituzioni.
nel Non Ducato ostante di Modena la suespressa disposizioni libertà comuni esisteranno di manipolazione nel Regno daziaria: Lombardo-Veneto a e e nel Ducato di Modena disposizioni comuni di manipolazione daziaria:
a) sugli essenziali requisiti delle dichiarazioni e dei ricapiti di daziato;
b) sulle discipline relative ai ricapiti di scorta in genere e sulla procedura facilitata per merci sotto suggello degli ambienti o sotto suggello perfettamente assicurativo.
Queste disposizioni risultano dall’Allegato F.

Art. XIII.
Colla presente Lega doganale i due Stati contraenti assumono l’obbligo di provvedere alla reciproca tutela dei prodotti daziari e delle privative dello Stato.
A tale oggetto è stipulato il Cartello daziario che qui è unito in Allegato G.

Art. XIV.
I.° Non esisterà comunione di prodotti doganali fra i due Stati collegati. Ognuno di essi farà conseguentemente propri i dazi che andasse ad esigere per suo conto col mezzo dei di lui Uffizi, dei quali sosterrà la spesa ed il manteni mento non meno che dei suoi funzionari.
2.° Ogni qualvolta per merci estere daziate in uno Stato e passate nell’altro il dazio pagato nello Stato di partenza fosse maggiore di quello vigente nello Stato destinatario, a quest’ultimo verrà dal Governo del primo bonificato l’importo del dazio vigente in esso Stato destinatario. Se all’incontro il da zio pagato nello Stato di partenza fosse minore od eguale di quello vigente nello Stato destinatario, a quest’ultimo il Governo dello Stato di partenza bonificherà l’intero importo del proprio dazio.
3.° Siccome un deposito in denaro a titolo di cauzione doganale fatto in uno dei due Stati collegati, dovrà essere restituito alla parte, quando se ne verifichino gli estremi, anche da Ufficio dell’altro Stato; così il Governo di quest’ultimo avrà ad esserne corrispondentemente rimborsato dal primo.
4.° E poiché si stabilisce per massima che il dazio di transito appartiene allo Stato dove il transito si consuma; così se lo Stato dove il transito ha avuto principio, ne avesse percepito il dazio, sarà tenuto a rimborsarlo all’altro Stato.
5.° Pei casi contemplati nei precedenti capoversi 2, 3, 4 il solo fatto del passaggio delle merci comprovato a mezzo dei corrispondenti estratti dalle registrazioni degli Uffizi intermedi, costituirà il debito e rispettivo credito dei due Stati collegati.
6.° Incassi e spese, i quali a base del Cartello daziario si facessero da uno dei due Stati per conto dell’altro Stato collegato, dovranno anche essere compresi nelle vicendevoli liquidazioni.
7.° E queste seguiranno di semestre in semestre a mezzo di corrispondenza officiale tra il Ministero delle Finanze di Modena e la I. R. Prefettura delle Finanze in Milano, sull’appoggio degli estratti già menzionati e delle rispettive scritturazioni d’Ufficio. La prima liquidazione risguarderà il lasso di mesi 8.
8.° Le module concertate tanto pei registri degli Uffici intermedi, da cui si desumeranno gli estratti sopra indicati, quanto pel conto semestrale, figureranno in Allegato H.
9.° I pagamenti si faranno a spese della parte debitrice nelle valute e al corso dello Stato che ne emerge creditore.
I pagamenti di importi liquidi, che siano per essere dovuti dall’uno all’altro Stato a termini del presente Trattato, dovranno farsi entro un mese dalla data del concorde riconoscimento del debito e non potranno essere sospesi o ritardati per qualsiasi causa e neppure per opposta compensazione.

Art. XV.
Ognuno degli Stati contraenti comunicherà all’altro tutti gli schiarimenti desiderabili concernenti la contabilità doganale e la statistica del movimento delle merci e farà ragione ai reclami, che dall’altra venissero inoltrati contro l’inesattezza degli Uffizi, Impiegati e Guardie di Finanza, o contro qualunque inosservanza del presente Trattato, dando luogo però a quelle giustificazioni che fossero del caso.
E per qualunque emergenza che non potesse venire risoluta col mezzo delle rispettive Autorità subalterne o non fosse demandata alle loro facoltà, i Ministeri delle Finanze dei due Stati collegati si porranno in immediata corrispondenza fra loro, ed i punti sopra i quali venissero ad accordarsi, diverranno obbligatori come se fossero convenuti nel presente Trattato.

Art. XVI.
Le merci di uno dei due Stati, le quali o esenti da dazio o col pagamento del dazio intermedio entrassero nel commercio dell’altro Stato collegato, verranno quivi in ogni rapporto parificate alle merci nazionali.
Nessuno dei due Stati collegati potrà adottare per rispetto al proprio territorio disposizioni, che limitino o restringano il reciproco commercio più di quanto è
convenuto nel presente Trattato. E seguiterà del pari a mantenersi, come al presente, la più estesa scambievole libertà pel traffico dei grani e delle altre vettevaglie, la quale vuolsi mantenuta anche in tempo di carestia, eccettuato solo il caso in cui i due Governi collegati, per ciò che riguarda il Regno Lombardo Veneto ed il Ducato di Modena, non potessero concertarsi nell’adozione di misure comuni contro l’estero.
Resta poi nel diritto degli Stati collegati di proibire pel caso di guerra o di politici movimenti l’importazione o l’esportazione, tanto verso l’estero che nel commercio intermedio, di cavalli, armi e munizioni, e di materiali atti alla fabbricazione dei due ultimi oggetti.
E sempre coi debiti riguardi alla maggiore possibile libertà del commercio, e premessi gli opportuni concerti, potrà ciascuno degli Stati contraenti adottare sul proprio confine verso l’altro Stato collegato quei regolamenti e divieti d’importazione e di esportazione che ritenesse indispensabili alla sua interna sicurezza, nei riguardi di polizia, di censura e di salute pubblica.
Ogni qualvolta però uno Stato trovasse necessario di adottare consimili divieti in rapporto all’estero, non saravvi d’uopo dei preavvertiti concerti, È applicabile anche alle spedizioni dall’uno all’altro Stato collegato il divieto di uscita degli oggetti d’arte di autori defunti, secondo le disposizioni rispettivamente vigenti.

Art. XVII.
Per ciò che concerne il dazio consumo e le tasse interne, che nel Regno Lombardo-Veneto e nel Ducato di Modena vengono percette o per conto delle Comunità o di altri corpi morali, nell’atto della introduzione nello Stato o nei Comuni dichiarati murati, della produzione, della preparazione o della vendita convengono le alte Parti collegate che in nessuno dei due Stati potranno le merci nel medesime prodotte essere ommesse ad un trattamento di favore in confronto di quelle daziate per introduzione o prodotte nell’altro degli Stati medesimi, e che i diritti dovranno essere regolati in maniera da non poterne venire nocumento né alla produzione dei singoli Stati, né al loro commercio reciproco.

Art. XVIII.
Si procurerà di venire ad una intelligenza fra i due Stati per adottare una Legge comune di garanzia per le materie e per i lavori d’oro e d’argento. In
pendenza di ciò è ammesso che in ciascuno dei due Stati si continui a procedere secondo le rispettive Leggi, e che la garanzia del titolo di fino da esse prescritto sussista soltanto per gli oggetti muniti dell’impronto del rispettivo Stato, ma ciò non ostante dopo soddisfatti gli obblighi doganali pel commercio intermedio, gli oggetti d’oro e d’argento nazionali od esteri daziati provenienti dall’altro Stato dell’Unione, potranno passare in consumo non garantiti secondo le leggi dello Stato destinatario, senza soggiacere a nuovo assaggio, a nuova bollatura, né al pagamento di altri diritti di garanzia.

Art. XIX.
I navigli e le merci appartenenti ai sudditi del Ducato di Modena godranno ai porti ed approdi austriaci, come pure i navigli e le merci appartenenti ad individui austriaci godranno alle spiaggie di Modena i diritti accordati ai navigli ed alle merci della nazione rispettivamente più favorita.
I navigli delle alte Parti contraenti potranno navigare anche in quei con
fluenti del Po e tratti di confluenti, che scorrono non in confine, ma per entro alcuno dei due territori collegati, godendo delle medesime facilitazioni accordate ai navigli nazionali. –

Art. XX.
Nel territorio di uno dei due Stati verranno i sudditi dell’altro Stato colle gato parificati ai nazionali circa al pagamento delle gabelle alle barriere, ai ponti, alle chiuse, ai passi, ai canali, ai fiumi, ai torrenti ed altre acque, o riguardo al compenso per l’uso di pubblici magazzini, bilancie, argani ed altri edifizi ed apparati.
Non potrà però esigersi alcun diritto se non allorquando siasi effettivamente fatto uso di tali costruzioni o stabilimenti, salve le disposizioni contrarie risguardanti i fari, i fanali ed il pilotaggio.
I diritti di barriera per i trasporti, che attraverseranno la frontiera sulle strade destinate a porre direttamente o indirettamente in comunicazione gli Stati contraenti fra loro o coll’estero, non potranno a seconda della distanza percorsa essere determinati in un importo maggiore di quello stabilito pel traffico interno del paese.
Le comunicazioni reciproche mediante strade ferrate godranno tutte le facilitazioni che le alte Parti collegate useranno in confronto di qualsivoglia estero Stato.

Art. XXI.
I sudditi di uno dei due Stati collegati, che si recassero nel territorio del l’altro Stato con mostre o campioni, o per cercare lavoro, o per acquistare merci ad uso dei loro esercizi, o per trafficare ai mercati ed alle fiere, saranno parificati ai sudditi dello Stato in cui entrano, senza che quindi abbiano ad essere assoggettati a nuova tassa, ogni qualvolta per l’esercizio del loro commercio, mestiere od arte l’avessero già corrisposta allo Stato cui appartengono.
Con ciò ben s’intende per altro di favorire unicamente il commercio ed il domicilio precario, poiché ove si trattasse di attivare nel territorio dell’altro Stato negozi stabili di vendita all’ingrosso od al minuto, o fabbriche od officine di qualunque specie, tornerebbe indispensabile conseguire il permesso dell’Autorità locale ed assoggettarsi alle discipline amministrative vigenti nello Stato medesimo.
Così pure non vengono con ciò alterate le esistenti disposizioni di polizia, cui potessero andar soggetti gl’individui suenunciati nella loro qualità di viaggiatori e stranieri.

Art. XXII.
In quei luoghi dove il Governo di Modena non avesse Consoli propri, assumeranno i Consoli austriaci la protezione dei sudditi estensi ed eserciteranno sui medesimi la giurisdizione in eguale estensione e nella stessa guisa come sopra individui austriaci, corrispondendo i primi col Ministero degli affari esteri di Modena.
Le spese e gli sborsi, che nel suavvertito caso dovessero incontrare. Consoli austriaci a favore di sudditi estensi, avrebbero ad essere regolati su misura con simile a quella prescritta pei sudditi austriaci e verrebbero rimborsati dal Governo ducale di Modena.

Art. XXIII.
Il Governo ducale di Modena dichiara di rimanere in quei rapporti che furono fondati tra esso per una parte ed il Piemonte e gli Stati dell’Unione doganale germanica per l’altra mediante i Trattati 18 ottobre e 22 novembre 1851, e 19 febbraio 1853, ed inoltre si dichiara pronto ad accedere alla Convenzione o Trattato che l’Austria stipulasse colla S. Sede, affinché la convenzione del 22 marzo 1838, relativa allo svincolo dei transiti, venga estesa anche alla linea daziaria modenese che prospetta il Pontificio.

Art. XXIV.
Gli Stati collegati si obbligano di non stipulare se non di comune intelligenza Trattati di Lega doganale con altri Stati qualunque, od anche Trattati di commercio e di dogane con Stati, i quali confinino ad amendue essi Stati collegati.
Ed ogni qualvolta per giungere alla conclusione di una Lega doganale ammessa in massima dall’altra Parte potessero servire di ostacolo alcuni patti del presente Trattato, le Parti collegate fin d’ora s’impegnano di intendersi con apposite negoziazioni per variarli e sopprimerli di comune accordo.
Ed in qualunque altro Trattato e Convenzione commerciale, doganale o di navigazione non cadente nella restrizione sopra espressa, e che uno dei due Stati andasse a concertare o concludere durante gli effetti del presente Trattato, vorrà sempre mantenere riservata all’altro Stato collegato la facoltà di prendervi parte.
Attesa ciononostante la tenuità del commercio fra gli Stati germanici ed il Ducato di Modena, aderisce quest’ultimo fin d’ora ai Trattati di Lega doganale che si stipulassero frà i primi e l’Austria, a condizione che:
a) Non ne venga pei medesimi al Ducato di Modena l’obbligo di accordare ai suddetti Stati germanici facilitazioni maggiori di quelle che nel presente Trattato conviene di accordare al territorio doganale austriaco;
b) ottenga lo Stato di Modena presso i suddetti Stati germanici il correspettivo delle medesime facilitazioni che col presente Trattato vengongli assicurate per parte dell’Austria;
c) non siano per contenere disposizioni che si oppongano agli effetti del presente Trattato.

Art. XXV.
Il Trattato presente viene stipulato per la durata di sei anni e due mesi, cioè dal M.° novembre 1857 fino a tutto dicembre 1863. – e Ove non venga disdetto da uno dei due Stati collegati avanti il 1° gennaio 1863, s’intenderà prolungato per 6 anni, cioè fino a tutto dicembre 1869, e così di seguito si avrà per confermato nell’avvenire per altri sei anni, se prima del cominciamento dell’ultimo dei 6 anni di prorogazione non sia disdetto da uno dei due Stati collegati.

Art. XXVI.
Gli Allegati che sono annessi al presente Trattato, come anche le determinazioni che saranno concertate in via ministeriale, ne formano parte integrante, ed hanno la stessa forza come il Trattato medesimo.

Art. XXVII.
Da parte di ciascuno dei due Governi verrà il presente Trattato coi suoi Al legati pubblicato non più tardi del primo novembre 1857.

Art. XXVIII.
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate entro quindici giorni da oggi decorrendo, e più presto se sarà possibile.
In ſede di che i Plenipotenziari delle alte Parti contraenti lo hanno sottoscritto e vi hanno apposto il sigillo delle Loro armi.
Fatto a Vienna questo giorno quindici ottobre mille ottocento cinquantasette.

Dott. Carlo Cav. de Hock
Conte Teodoro de Volo

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