Lega politica-militare tra Modena e Toscana

Costituzione di una Lega politica e militare fra il Governo delle Provincie Modenesi e quello della Toscana

Per approfondire: Cronologia di Modena Dal 1815 ai giorni nostri

Categoria: Storia di Modena

10 agosto 1859.
Il Governo della Toscana e quello delle Provincie Modenesi, desiderosi di stringere i loro rapporti con tutta la intimità voluta dalle presenti circo stanze, hanno risoluto di stipulare una Convenzione preordinata a questo fine, ed hanno a tale effetto munito di loro plenipotenze, il Governo della Toscana, il marchese Ginori Lisci, e quello delle Provincie Modenesi, il marchese Ercole Coccapani Imperiali:
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e valida forma, sono convenuti negli articoli seguenti:
Art. 1. È conchiusa una Lega fra la Toscana e lo Stato Modenese a) per conservare la propria libertà e indipendenza contro le aggressioni di Leopoldo secondo, già Granduca di Toscana, e sua Dinastia, e di Francesco quinto, già Duca di Modena, e suoi attinenti o pretendenti affini;
b) per mantenere l’ordine contro qualsivoglia turbamento;
c) per istabilire il principio della unità dei pesi, delle misure e della moneta sulla base del sistema decimale, e togliere ogni impedimento alla libera circolazione fra Stato e Stato delle merci e delle persone.
Art. 2. Al primo ed al secondo fine gli Stati contraenti si obbligano di fornire un contingente di truppa regolare, la Toscana, di diecimila uomini, lo Stato Modenese, di quattromila.
Art. 3. I Governi Toscano e Modenese nomineranno di comune accordo il Generale della Lega.
Art. 4. Ciascuno dei due Governi pagherà mano a mano la respettiva truppa, ma l’ammontare totale della spesa dovrà definitivamente esser di viso per sei decimi a carico della Toscana e per quattro decimi a carico di Modena.
Art. 5. La Lega dovrà durare finché i due Stati non abbiano ricevuto un assetto politico definitivo, che assicuri la libertà politica e civile delle popolazioni e sia conforme al diritto nazionale.
Art. 6. Il protocollo della presente Convenzione resterà aperto per l’accessione alla medesima di tutti gli Stati d’Italia che si trovassero in posizione identica o analoga a quella della Toscana e di Modena.
Art. 7. La presente Convenzione sarà ratificata nello spazio di dieci giorni, e più presto se sarà possibile.
In fede di che i Plenipotenziarii hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro mani.

Dato in Modena, il giorno 10 agosto 1859.
Marchese LORENZO GINORI LISCI
Marchese ERCOLE COCCAPANI IMPERIALI

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