Legge 14 agosto 1862 n. 800

Legge 14 agosto 1862 n. 800 Legge per l’istituzione della Corte dei conti del Regno d’Italia

TITOLO I DELL’ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

1. È istituita la Corte dei conti del Regno d’Italia.
2. La Corte ha sede nella città capitale del Regno; è divisa in tre sezioni e composta di:
un presidente;
due presidenti di sezione;
dodici consiglieri;
un procuratore generale;
un segretario generale;
venti ragionieri.
Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.
3. Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, né collocati d’uffizio in riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
La Commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell’intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
5. Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della corte e dei suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite.
6. I funzionari indicati nell’art.2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.
Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l’amministrazione centrale.
7. La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.
Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidnete lo reputa opportuno.
8. Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.
Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minori di nove.
La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.
9. I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

1 Si riporta integralmente la L. n. 800 del 1862, che oggi presenta un interesse meramente storico, in quanto essa costituisce l’atto di nascita della Corte dei conti dello Stato italiano ed inoltre può offrire utili elementi per una migliore conoscenza dell’Istituto e del suo evolversi.

2 Con L. 11 dicembre 1864 n. 2032, la Capitale del Regno d’Italia fu trasferita da Torino a Firenze e, successivamente, con L. 3 febbraio 1871 n. 33, da Firenze a Roma.
Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che siano assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.
Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due, nelle singole sezioni, né di tre nelle sezioniriunite.
TITOLO II DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
10. La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:
Fa il riscontro delle spese dello Stato;
Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;
Veglia perché la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;
Accerta e confronta i conti dei ministeri col conto generale dell’Amministrazione delle finanze prima che siano presentati alle Camere;
Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.
11. La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in casi di richiamo ne giudica finitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.
12. Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.
13. Tutti i decreti reali, qualunque sia il ministero da cui emanano e qualunque ne sia l’obietto, sono presentati alla Corte perché vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
14. Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuni degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.
Se esso risolverà che l’atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il visto con riserva.
15. La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.
16. La Corte ha diritto di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all’esercizio delle sue attribuzioni.
17. La Corte prende nota e dà avviso ai ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell’amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.
18. La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffizi di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l’elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
19. Sono presentati alla Corte di conti, perché vi apponga il visto e li faccia trascrivere ne’ suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d’impiegati, e quelle coi quali si dànno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.
Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le L. 2.000.
20. I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e dal visto della Corte dei conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere. Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffizi
da essa dipendenti o de’ suoi delegati.
21. La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applicano alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, eperché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
CAPITOLO II DELLA VIGILANZA SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E SUI VALORI IN DENARO E IN MATERIA
22. I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell’esercizio.
23. Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
24. Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl’ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.
25. Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.

CAPITOLO III DELLA VIGILANZA DELLA CORTE IN ORDINE ALLE CAUZIONI

26. Per l’esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l’elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l’elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.
27. Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al visto della Corte.
È parimenti necessario il visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione dellecauzioni stesse.

CAPITOLO IV DELL’ESAME DEI CONTI DEI MINISTRI
28. Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generaledell’amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all’approvazione delle Camere, sonodal Ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.
29. La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell’amministrazione generale dellefinanze, e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quando per le spese, ponendoli a riscontrocolle leggi del bilancio.
Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari diciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.
Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda idocumenti dei quali ha bisogno.
30. La Corte trasmette al ministro delle finanze i conti con la sua deliberazione.
31. Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progettodi legge per l’assetto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:
Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate allediscipline d’ordine amministrativo o finanziario; Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamentisull’amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
32. La verificazione e l’accertamento dei conti dei ministri e del conto dell’Amministrazionegenerale delle finanze e la deliberazione per l’assesto definitivo del bilancio, come pure la relazionedi cui all’articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite.

CAPITOLO V DEL GIUDIZIO SUI CONTI
33. La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, deicassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaropubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.
Giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spettia termine di leggi speciali.
34. La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell’amministrazione dello Stato.
Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno aigiudizi dei conti di loro competenza.
35. La presentazione del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.
Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della Corte, danotificarsi all’agente dell’amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto neicasi:
a) di cessazione degli agenti dell’amministrazione dal loro ufficio;
b) di deficienze accertate dall’amministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
36. Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l’agente dell’amministrazione, ad istanzadel pubblico ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, nonmaggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando essonon goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma nonmaggiore di L. 2.000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro da cuidipende la sospensione ed anche la destituzione.
Queste disposizioni s’intenderanno applicabili senza giudizio dei provvedimenti d’ordine divigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
Nel caso che l’agente persista nella sua reticenza a dare il conto, questi, per decreto della Corte, adistanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell’agente.
37. Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all’agente al domicilio reale o nelluogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capodell’amministrazione da cui dipende.
Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento diprocedure dei giudizi della Corte.
38. Se nell’esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, difrode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l’amministrazione o l’agente, affinché si proceda, secondo leleggi, per la punizione del reo.
39. I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il pubblico ministero.
40. Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell’agentedell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, dellacauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell’agente, epronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.
41. L’agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione inpersona o al suo domicilio per mezzo dell’amministrazione da cui dipende. Non si ammettono opposizioni allorché la condanna riguardi partite del conto, alle quali siriferiscono le osservazioni notificate all’agente nel modo indicato all’art. 37.
Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l’esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali lasospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico ministero, prima di passare al giudizio delmerito.
42. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:
a) del ricorso per annullamento;
b) del ricorso per revocazione.
Essi si possono sperimentare tanto dall’agente, quanto dal pubblico ministero.
In nessun caso sospendono l’esecuzione delle decisioni impugnate.
43. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, od’incompetenza per ragioni di materia.
Esso si presenta al consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, conle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul consiglio di Stato.
La decisione del consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.
Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal consiglio.
44. L’agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:
a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
b) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
d) il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.
Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull’ammissione delricorso, sentito il pubblico ministero.
Negli ultimi tre casi, scorsi i tre anni, il ricorso in revocazione dovrà presentarsi nel termine digiorni 30 dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti,o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia glieffetti della prescrizione trentennaria.
45. Nei casi e nel termine indicati nell’articolo precedente, la revocazione potrà anche aver luogod’ufficio, o sull’istanza del pubblico ministero, in contraddittorio dell’agente contabile.
46. La revocazione della decisione non ha effetto per la parte del conto dichiarata erronea e per leconseguenti rettificazioni.
47. Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione, al ministro dal quale dipende l’agente.
48. Per l’esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzie le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.
Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

49. Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:
a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
b) le norme da seguirsi per la verificazione e per l’accertamento dei conti dell’amministrazione.
50. La Corte dei conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell’esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all’emanazione di una legge sulla materia. Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d’ufficio e a quanto altro sarà necessario per l’esecuzione della presente legge.
51. Le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo, sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle Sezioni del contenzioso-amministrativo in Napoli ed in Palermo, finché non sia provveduto con legge generale sulla materia.
52. Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.
Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.
Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.
La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino, sarà, senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge. 53. finché non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.
54. La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione.
TABELLA DEGLI STIPENDI
Presidente …………….L.15.000
Presidenti di sezioni………>>12.000
Consiglieri e procuratore generale …>> 9.000
Segretario generale ………>> 8.000
di 1° classe …………..>> 6.000
Ragionieri
di 2° classe ………..>>5.000

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