Legge 17 maggio 1900, n. 173. Disposizioni sul credito comunale e provinciale

Legge 17 maggio 1900, n. 173. Disposizioni sul credito comunale e provinciale

(GURI n. 117, 18 maggio 1900)

UMBERTO I
por grazia di Dio e por volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Il disposto dell’articolo 1832 del Codice Civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti di cui nell’articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2 dell’articolo 1833 del Codice Civile, nonché il comma 1° dell’articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l’interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.
Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sarà dato con manifesto inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli annunzi giudiziari della Provincia.

Art. 2.
La Cassa depositi e prestiti e la Sezione di credito comunale e provinciale potranno accettare, in garanzia dei prestiti rispettivamente concessi, anche delegazioni sul Tesoro dello Stato, por riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purché il debito dello Stato sia liquido, purché non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro, e infine purché non sia altrimenti vincolato l’uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.
Può esigere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi a prestiti.

Art. 3.
Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.
La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, basterà, a tendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.
La convocazione delle adunanze dei creditori sarà fatta dalla Commissione con avviso da inserire, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai Ministri dell’Interno e del Tesoro.

Art. 4.
La Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti dello proprie disponibilità, potrà fare, nei modi del suo istituto, prestiti con ammortamento estensibili a 50 anni, a Comuni, Provincie e loro Consorzi, a Consorzi di bonifica e d’irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, per solo riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899.
Sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di Comuni insolventi, obbligati, a transigere cogli altri creditori, che siano in eccedenza al limite legale della sovrimposta e che non abbiano da delegare per ammortamento del prestito crediti verso lo Stato e rendita consolidata ai termini dell’articolo 2.

Art. 5.
È instituita presso il Ministero dell’Interno una Commissione composta:
di due consiglieri di Stato, il più anziano dei quali funzionerà da presidente;
di un consigliere della Corte dei conti;
di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti;
di due funzionari superiori del Ministero dell’Interno;
di un funzionario superiore del Ministero delle Finanze;
di un funzionario del Ministero dell’Interno, segretario, con voto consultivo.
I componenti della Commissione saranno nominati per decreto Reale su proposta del Ministro dell’Interno, udito il Consiglio dei Ministri.
Non potranno far parte della Commissione i membri del Parlamento.
Le funzioni della detta Commissione sono gratuite.

Art. 6
Le domande di prestiti,. trasformazioni : ed unificazioni non potranno essere deferite alla Cassa depositi e prestiti o alla sezione autonoma, se non con il previo parere favorevole della Commissione stessa.
La Commissione dovrà determinare, agli effetti della precedenza, a quale fra le categorie previste dall’articolo 3 della legge 24 aprile 18998, n. 132, debba ascriversi il prestito chiesto.

Art. 7.
Per le Provincie e i Comuni che dopo opportuna istruzione della Commissione stessa risultino nelle condizioni previste dall’articolo 3, la Commissione dovrà:
1° Compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario ed amministrativo dell’ente stesso, e di assicurare, inoltre, che il provento del prestito sarà esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell’articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, accrescendo, ove occorra, oltre i limiti legali la sovrimposta e .quelle fra le tasse locali cui massimi e minimi non siano specificati per legge riducendo lo spese tutte, comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive: e vincolando alle delegazioni anche la totalità della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano. Il bilancio stabilito a norma della presente disposizione servirà di base alle trattative di cui all’articolo 3, senza pregiudizio pero delle eventuali responsabilità personali;
2° La Commissione dovrà, ai finì sovraccennati e nell’intento di assicurare l’equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i Regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziarie nei Comuni chiusi, udito il parere dell’intendente di finanza sugli argomenti di sua competenza, operandone, ove occorra, o promuovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle Autorità locali, o di Autorità superiori.
Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilancio, alle tariffe daziarie e ai Regolamenti sulle tasse comunali dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta -giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-proposte.
La Commissione deciderà con ordinanze motivate.

Art. 8.
Per gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 7, dovrà inoltre la Commissione sorvegliare l’esatta erogazione, agli scopi destinati, del prestiti concessi, e per un periodo di cinque anni dal versa mento integrale del prestito all’ente debitore, la conservazione -del bilancio consolidato.
Per il medesimo periodo le variazioni al bilancio, che si credessero necessarie dopo il consolidamento di esso, dovranno essere approvate dalla Commissione.
Per le Provincie ed i Comuni di cui nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che siano nelle condizioni previste dall’articolo 3 della presente legge, la Commissione stessa eserciterà le proprie funzioni a mano a mano che verranno a cessare quelle della Commissione istituita con l’articolo 2 della legge medesima.

Art. 9.
Le maggiori spese dipendenti dall’applicazione della presente legge graveranno sul provento della quota di centesimi venti per ogni cento lire di capitale, che rimane a mutuo, stabilita dall’articolo 8 della, legge 24 aprile 1898, n. 132.

Art. 10.
Per sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re avrà facoltà di pubblicare con decreto Reale un Regolamento, allo scopo di determinare il funzionamento della Commissione di cui sopra, diretto ad assicurarne l’efficacia, trasferendo, in quanto occorra, alla Commissione stessa, limitatamente agli enti sottoposti alla sua sorveglianza, i poteri attualmente affidati dalle leggi e dai Regolamenti ad altre Autorità.

Art. 11.
Entro il primo semestre di ciascun anno, il Ministro dell’Interno presenterà al Parlamento una relazione compilata dalla Commissione sul proprio operato nell’anno precedente.

Art. 12.
La somma di 15 milioni assegnata dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, è elevata alla somma di L. 26 milioni.

Art. 13.
Agli effetti della presente legge, rimane abrogata ogni contraria disposizione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 17 maggio 1900,
UMBERTO.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *