Legge austriaca del 1862, tutela del diritto domiciliare

Legge del 27 Ottobre 1862, a tutela del diritto domiciliare

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per il Regno di Boemia, per il Regno Lombardo-Veneto, per il Regno di Dalmazia, per il Regno di Galizia e Lodomiria coi Ducati di Auschwitz e Zator ed il Granducato di Cracovia;
per gli Arciducati d’Austria sopra e sotto l’Enns; per i Ducati della Slesia superiore ed inferiore, Stiria, Carinzia, Carniola, del Salisburgo e della Bucovina: per il Margraviato di Moravia; per la Contea principesca del Tirolo e per il Paese di Vorarlberg;
per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; per il Margraviato d’Istria e la città di Trieste col suo territorio.

Sopra proposta d’ambe le Camere del Mio Consiglio dell’Impero, trovo di ordinare quanto segue, a tutela del diritto domiciliare contro l’arbitrio degli organi della pubblica forza:
§ 1.
Una perquisizione domiciliare, ossia la perquisizione dell’abitazione e di altri locali appartenenti alla casa, può di regola essere intrapresa solo in forza d’un ordine motivato del Giudice. Quest’ordine è da intimarsi alla parte interessata immediatamente o almeno entro le prossime 24 ore.
§ 2.
Per gli scopi della giustizia penale può in casi di pericolo in mora, anche senza decreto giudiziale, essere ordinata la perquisizione domiciliare da impiegati giudiziarii, da funzionarii di pubblica sicurezza e dai capi-comuni.
L’incaricato dell’esecuzione è da munirsi di un’autorizzazione in iscritto, che egli dovrà esibire alla parte interessata.
Per gli stessi scopi può essere praticata di proprio moto una perquisizione domiciliare anche dagli organi di pubblica sicurezza, quando contro qualcuno sia stato rilasciato un mandato di accompagnamento o di arresto, e quando taluno venga colto in flagrante, o sia inseguito come sospetto d’un reato, o venga indicato come tale dalla pubblica voce, oppure sia colto in possesso di oggetti, che fanno supporre la sua compartecipazione ad un reato.
In entrambi i casi è da estradarsi alla parte interessata, dietro sua ricerca, tosto o almeno entro le prossime 24 ore un’attestazione dell’intrapresa perquisizione domiciliare e dei motivi, che la determinarono.
§ 3.
Allo scopo della sorveglianza di polizia e di finanza possono i rispettivi organi praticare perquisizioni solo nei casi determinati dalla legge. Valgono però anche in questi casi le prescrizioni del precedente paragrafo, quanto al l’autorizzazione alla perquisizione domiciliare ed all’attestazione di sua effettuazione.
§ 4.
Qualunque perquisizione domiciliare praticata nel l’esercizio del proprio ufficio o servizio in contravvenzione alle premesse determinazioni è da punirsi in caso di prava intenzione quale crimine di abuso del potere d’ufficio (§ 101 Cod. pen.), e fuori di questo caso, quale contravvenzione contro i doveri d’un pubblico ufficio a tenore dei §§ 331 e 332 del Codice penale.
§ 5.
Le perquisizioni domiciliari allo scopo della sorveglianza di polizia, come pure per gli scopi della giustizia penale saranno eseguite secondo le prescrizioni del Regolamento di procedura penale.
L’esecuzione delle perquisizioni domiciliari per lo scopo della sorveglianza finanziaria avrà luogo secondo le determinazioni della legge penale di finanza.
§ 6.
In ogni caso di perquisizione domiciliare, nella quale non siasi rinvenuto alcun che di sospetto, deve rilasciarsi conforme attestazione alla parte interessata, che la ricerchi.
Il Dirigente del Mio Ministero della giustizia e i Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati del l’esecuzione della presente legge.


Francesco Giuseppe m. p.
Arciduca Raineri m. p.
Lasser m. p. Mecséry m. p. Plener m. p.
Per ordine sovrano:
Barone di Ransonnet m. p.

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