Legge austriaca del 1862, tutela della libertà personale

Legge del 27 Ottobre 1862, a tutela della libertà personale

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per il Regno di Boemia, per il Regno Lombardo Veneto, per il Regno di Dalmazia, per il Regno di Galizia e Lodomiria coi Ducati di Auschwitz e Zator ed il Granducato di Cracovia; per gli Arciducati d’Austria sopra e sotto l’Enns; per i Ducati della Slesia superiore ed inferiore, della Stiria, Carinzia, Carniola, del Salisburgo e della Bucovina; per il Margraviato di Moravia: per la Contea principesca del Tirolo e per il Paese di Vorarlberg; per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; per I Margraviato d’Istria e la città di Trieste col suo territorio.
Sopra proposta d’ambe le Camere del Mio Consiglio dell’Impero, all’uopo di tutelare la libertà della persona contro l’arbitrio degli organi della pubblica forza, trovo d’ordinare quanto segue:
§ 1.
Nessuno può essere sottratto al Giudice per lui determinato dalla legge.
§ 2.
L’arresto d’una persona può seguire soltanto in forza di un ordine motivato del Giudice.
Quest’ordine deve essere intimato all’arrestato al l’atto dell’arresto, o almeno entro le prossime 24 ore.
§ 3.
Per il grave pubblico scandalo cagionato da un reato (Regolamento di procedura penale § 156, lett. d) e § 424)
non può essere ordinato né l’arresto preventivo, né l’arresto, inquisizionale.
§ 4.
Gli organi della pubblica forza a ciò autorizzati, possono bensì prendere in custodia una persona nei casi dalla legge determinati, ma devono però entro le prossime 48 ore o rimettere in libertà, o consegnare alla competente autorità qualunque arrestato.
Per l’Autorità competente è da intendersi quella, cui a seconda del caso spetta l’ulteriore procedimento rispetto alla persona presa in custodia.
§ 5.
Nessuno può essere obbligato alla dimora (internato, confinato) in un luogo o territorio determinato, senza un obbligo legalmente motivato.
Non può del pari alcuno essere sfrattato da un determinato luogo o territorio, fuori dei casi contemplati dalla legge.
§ 6.
Qualunque restrizione della libertà personale praticata nell’esercizio del proprio ufficio o servizio, in contravvenzione alle premesse disposizioni, è da trattarsi, in caso di prava intenzione, come crimine di abuso del potere d’Ufficio (§ 101 del Codice penale), e fuori di questo caso, come contravvenzione punibile con arresto sino a tre mesi, e in caso di recidiva con arresto rigoroso della stessa durata.
§ 7.
L’arresto preventivo o inquisizionale ordinato per sospetto di fuga (Reg. proc. pen. § 151, lett. a), § 156 lett. c), § 424) deve essere, sopra domanda, intralasciato, o deve farsi cessare verso cauzione o fideiussione per una somma da determinarsi dal Giudizio con riguardo alle conseguenze del reato, alle relazioni della persona arrestata
ed alla sostanza di chi presta la sicurtà. Dovrà tuttavolta l’imputato promettere col tocco di mano, di non allontanarsi o tenersi celato fino alla definitiva decisione, e di non procurare di render vana l’inquisizione.
La somma della cauzione o fideiussione sarà depositata giudizialmente o in denaro contante o in obbligazioni dello Stato austriaco intestate al presentatore, calcolate al corso di borsa al giorno del versamento, oppure dovrà essere assicurata mediante costituzione d’ipoteca sopra beni immobili, o mediante idonei fideiussori (§ 1374 Codice civile), che in pari tempo si obblighino quali pagatori.
§ 8.
La somma della cauzione o fideiussione sarà dichiarata dal Giudice caduta in commesso, se l’imputato si allontana senza permesso dal luogo di sua dimora, ovvero se dietro la fattagli citazione, la quale in caso d’irreperibilità sarà affissa alla sua abitazione, non si presenti in Giudizio entro tre giorni.
Tale decisione, tostochè sia passata in giudicato, ha forza esecutiva al pari di qualunque sentenza civile. Le somme cadute in commesso saranno versate nella cassa dello Stato; ma chi venne danneggiato dal reato, può chiedere, che anzi tutto sia soddisfatto con esse ai suoi diritti di risarcimento.
§ 9.
Se l’imputato, ottenuto che abbia il piede libero, fa preparativi di fuga o se emergono nuove circostanze, le quali richieggano il suo arresto, si procederà al medesimo ad onta della prestata cauzione; in questi casi, seguito che sia l’arresto, la somma data a cauzione o pieggiata si rende libera.
Ciò ha pure luogo, tostochè la decisione è passata in giudicato.
§ 10.
Sotto l’osservanza delle premesse disposizioni risguardanti la prestazione di cauzione o di fideiussione può essere lasciato a piede libero, o sciolto dall’arresto anche colui, che sia urgentemente indiziato d’un crimine, cui è comminata la pena di almeno cinque anni di carcere, però solo dietro concessione del Tribunale superiore.
Il Ministro della polizia e il Dirigente del Mio Ministero della giustizia sono incaricati dell’esecuzione della presente legge.


Francesco Giuseppe m. p.
Arciduca Raineri m. p.
Lasser m. p. Mecséry m. p.
Per ordine SOVRANO:
Barone de Ransonnet m. p.

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