Legge austriaca del 1867 che modificata la Legge fondamentale del 1861

Legge del 21 Dicembre 1867, colla quale è modificata la Legge fondamentale del 26 Febbrajo 1861 sulla Rappresentanza dell’Impero.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e Lodomiria con Cracovia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo, il Vorarlberg, l’Istria, Gorizia e Gradisca, nonché per la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Consiglio del l’Impero trovo di modificare la Legge fondamentale del 26 Febbrajo sulla Rappresentanza dell’Impero, la qual Legge suonerà come segue:
§. 1.
Il Consiglio dell’Impero è destinato a rappresentare collettivamente i Regni di Boemia, di Dalmazia, di Galizia e Lodomiria col Granducato di Cracovia, l’Arciducato d’Austria al di sotto ed al di sopra dell’Enns, i Ducati di Salisburgo, di Stiria, di Carinzia, di Carniola e di Bucovina, il Margraviato di Moravia, il Ducato dell’Alta e Bassa Slesia, la Contea Principesca del Tirolo e la Provincia del Vorarlberg, il Margraviato d’Istria, la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, e la Città di Trieste col suo territorio. Il Consiglio dell’Impero si compone della Camera dei Signori e della Camera dei Deputati.
Nessuno può essere contemporaneamente membro d’ambedue le Camere.
§ 2.
I Principi maggiorenni della Casa Imperiale sono per la loro nascita Membri della Camera dei Signori.
§ 3.
Sono Membri ereditarii della Camera dei Signori i capi maggiorenni di quelle famiglie nobili indigene, le quali nei Regni e Paesi rappresentati dal Consiglio dell’Impero sono cospicue per esteso possesso fondiario, ed alle quali l’Imperatore conferisce l’ereditaria dignità di Consigliere dell’Impero.
§ 4.
Sono Membri della Camera dei Signori in virtù della loro alta dignità ecclesiastica nei Regni e Paesi rappresentati dal Consiglio dell’Impero tutti gli Arcivescovi e quei Vescovi che hanno rango principesco.
§. 5.
È riservato all’Imperatore di chiamare nella Camera dei Signori quali Membri per tutto il corso di loro vita, dai Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero, uomini distinti, che siensi acquistati dei meriti verso lo Stato o verso la Chiesa, nelle scienze o nelle arti.
§ 6.
Nella Camera dei Deputati entrano per elezione 203 Membri, nel numero stabilito per i singoli Regni e Paesi giusta il seguente riparto:
per il Regno di Boemia . . . . . . . . 54
per il Regno di Dalmazia . . . . . . . . 5
per il Regno di Galizia e Lodomiria col Granducato di Cracovia . . . . . . . . . . 38
per l’Arciducato d’Austria al di sotto dell’Enns . . 18
per l’Arciducato d’Austriaal di sopra dell’Enns . . 10
per il Ducato di Salisburgo . . . . . . . 3
per il Ducato di Stiria . . . . . . . . . . 13
per il Ducato di Carinzia . . . . . . . 5
per il Ducato di Carniola . . . . . . . 6
per il Ducato di Bucovina . . . . . . . 5
per il Margraviato di Moravia . . . . . . 22
per il Ducato dell’Alta e Bassa Slesia . . 6
per la Contea Principesca del Tirolo . . . . . 10
per la Provincia del Vorarlberg . . 2
per il Margraviato d’Istria . . . . . 2
per la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca 2
per la Città di Trieste col suo territorio . . . . . 2
§ 7.
Ciascuna Dieta Provinciale invia mediante elezione diretta il numero di Diputati stabilito per la propria Provincia.
L’elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti in modo, che il numero di Membri della Camera dei Deputati, ch’è ripartito a termini dell’Appendice al Regola mento provinciale sopra determinati territorii, città e corporazioni, sia scelto fra quei Membri della Dieta provinciale, che provengono dai medesimi territorii, o dalle medesime città, o corporazioni.
Non si possono introdurre cambiamenti nella fissazione dei gruppi e rispettivamente dei territori, delle città o corporazioni e nella ripartizione dei Deputati da eleggersi nei singoli gruppi, se non sopra proposta della Dieta provinciale mediante una Legge dell’Impero.
È riservata all’Imperatore la facoltà di ordinare, che le elezioni si facciano direttamente dai territori, dalle città e corporazioni, qualora circostanze straordinarie impediscano l’invio dei Deputati alla Camera per parte di una Dieta provinciale.
Queste elezioni dirette si faranno per modo, che il numero di membri della Camera dei Deputati, che è ripartito a senso dei Regolamenti Provinciali su determinati gruppi, venga eletto dagli elettori della Dieta provinciale appartenenti a quei medesimi gruppi. Le speciali disposizioni per l’esecuzione di queste elezioni dirette e la circoscrizione dei distretti elettorali saranno stabilite con una Legge dell’Impero.
§. 8.
I pubblici impiegati e funzionari eletti alla Camera dei Deputati non hanno bisogno di congedo per l’esercizio del loro mandato.
§. 9.
L’Imperatore nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti della Camera dei Signori nel seno della medesima per tutta la durata della Sessione. La Camera dei Deputati elegge nel proprio seno il Presidente ed i Vice-Presidenti. Ciascuna Camera elegge essa stessa gli altri suoi funzionari.
§ 10.
Il Consiglio dell’Impero è convocato dall’Imperatore ogni anno, se è possibile nei mesi d’inverno.
§. 11.
La competenza del Consiglio dell’Impero abbraccia tutti gli oggetti, che si riferiscono ai diritti, agli obblighi ed agli interessi, che sono comuni a tutti i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero, in quanto tali oggetti, in seguito all’accordo conchiuso coi Paesi della Corona ungherese, non sieno da trattarsi in comune fra quelli e gli altri Paesi della Monarchia.
Appartengono quindi alla competenza del Consiglio dell’Impero:
a) l’esame e l’approvazione dei trattati di commercio e di quegli altri trattati, che importassero un onere all’Impero od a parte dell’Impero, od un obbligo a carico di singoli cittadini, o variazione di territorio dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio del l’Impero;
b) tutti gli oggetti, che riflettono le modalità, l’ordine e la durata dell’obbligo al servizio militare, ed in particolare l’approvazione annuale del numero di soldati da reclutarsi e le disposizioni generali sulla somministrazione degli attiragli (Vorspann), dei viveri e degli alloggi per l’esercito,
c) la fissazione dei bilanci preventivi dello Stato ed in particolare l’approvazione annuale delle imposte, contribuzioni e gabelle da riscuotersi; l’esame dei conti consuntivi dello Stato e dei risultati della gestione finanziaria, ed il relativo giudizio di liberazione;
l’assunzione di nuovi prestiti, la conversione degli attuali debiti dello Stato, l’alienazione, la permuta e l’aggravio dei beni immobili dello Stato, la legislazione sulle privative e sulle regalie, ed in generale tutti gli oggetti finanziari, che sono comuni ai Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero;
d) la regolazione dei rapporti pecuniari, monetari e dei viglietti di banca, gli oggetti concernenti le dogane ed il commercio, come pure il servizio dei telegrafi, delle poste, delle strade ferrate, della navigazione e delle altre comunicazioni dell’Impero;
e) la legislazione risguardante il credito, le banche, i privilegi e le industrie, ad eccezione della legislazione sui diritti di propinazione; in oltre la legislazione sui pesi e sulle misure, sulla protezione delle marche e dei modelli;
f) la legislazione medica e la legislazione riflettente la protezione contro le epidemie e le epizoozie;
g) la legislazione sui diritti di cittadinanza e di indigenato, sulla polizia circa i forestieri, sul servizio dei passaporti, e sulla anagrafe della popolazione;
h) la legislazione sui rapporti di confessione, sul diritto di associazione e di riunione, sulla stampa, e sulla protezione della proprietà letteraria ed artistica;
i) la fissazione delle massime fondamentali per l’istruzione nelle scuole popolari e nei ginnasi; inoltre la legislazione sulle università:
k) la legislazione sulla giustizia penale e sulle punizioni di polizia, nonché la legislazione civile, ad eccezione di quella che concerne l’ordinamento interno dei libri pubblici e gli oggetti appartenenti in virtù dei Regolamenti provinciali e della presente Legge fondamentale alla competenza delle Diete provinciali; inoltre la legislazione sul diritto commerciale, cambiario, marittimo, minierario e feudale;
l) la legislazione sui tratti fondamentali dell’organizzazione delle Autorità giudiziarie ed amministrative;
m) le leggi da emanarsi a termini ed in esecuzione delle Leggi fondamentali sui diritti generali dei cittadini, sul Tribunale dell’Impero, e sul potere giudiziario, governativo ed esecutivo:
n) la legislazione sugli oggetti riferibili agli obblighi ed ai rapporti dei singoli Paesi fra loro;
o) la legislazione sulla forma, con cui sono da trattarsi gli oggetti stabiliti quali oggetti comuni nell’accordo stipulato coi Paesi appartenenti alla Corona ungherese.
§ 12.
Tutti gli altri oggetti della legislazione, che nella presente Legge non sono espressamente riservati al Consiglio dell’Impero, appartengono alla competenza delle Diete provinciali dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero, e vengono esauriti in queste Diete provinciali e colla loro cooperazione.
Ove però una Dieta provinciale decidesse, che l’uno o l’altro degli oggetti di legislazione di sua competenza abbia ad essere trattato ed esaurito dal Consiglio dell’Impero, tale oggetto passerà per questo caso e relativamente a quella Dieta provinciale nella competenza del Consiglio dell’Impero.
§. 13.
I progetti di legge pervengono al Consiglio dell’Impero quali proposte governative. Il Consiglio dell’Impero ha però anch’esso il diritto di proporre leggi in oggetti di sua attribuzione.
Per ogni legge occorre il voto conforme delle due Camere e la sanzione dell’Imperatore.
Qualora le due Camere, malgrado una ripetuta discussione, non potessero riuscire ad un accordo fra loro sopra singole partite di una Legge di finanza, o sulla cifra del contingente in una Legge sulla Leva, s’intenderà per approvata la cifra minore.
§. 14.
§e nel tempo, in cui il Consiglio dell’Impero non è riunito, si presenta l’urgente necessità di siffatte disposizioni, per le quali giusta la Costituzione occorre l’approvazione del Consiglio dell’Impero, esse possono essere rilasciate mediante Ordinanze imperiali sotto la responsabilità del complessivo Ministero, in quanto non importino una modificazione alla Legge fondamentale dello Stato, od un onere durevole al Tesoro dello Stato, od un alienamento di sostanza dello Stato.
Cotali Ordinanze hanno provvisoriamente forza di legge se sono sottoscritte da tutti i Ministri e pubblicate con espresso fondamentale richiamo alla presente disposizione della Legge fondamentale dello Stato.
La forza di legge di queste Ordinanze cessa se il Governo ha tralasciato di presentarle per l’approvazione al Consiglio dell’Impero nella prossima sessione, in cui questo si riunisce dopo la loro pubblicazione, e ciò dapprima alla Camera dei Deputati entro quattro settimane dacché questa si è riunita, e così pure cessa se le Ordinanze non conseguono l’approvazione di una delle due Camere del Consiglio dell’Impero.
Il complessivo Ministero è responsabile, che tali Ordinanze sieno poste immediatamente fuori di attività, tostochè abbiano perduta la loro provvisoria forza di legge.
§. 15.
A render valide le deliberazioni del Consiglio dell’Impero è necessaria nella Camera dei Deputati la presenza di cento membri, nella Camera dei Signori la presenza di quaranta membri, e in ambedue le Camere la maggiorità assoluta dei voti dei membri presenti.
Le deliberazioni colle quali si portano modificazioni alla presente Legge fondamentale, od alle Leggi fondamentali dello Stato sui diritti generali dei cittadini pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero, sulla istituzione di un Tribunale dell’Impero, sul potere giudiziario, e sull’esercizio del potere governativo ed esecutivo, non possono essere prese se non alla maggiorità di almeno due terzi dei voti.
§ 16.
Non è lecito ai membri della Camera dei Deputati di ricevere istruzioni dai loro elettori.
I membri del Consiglio dell’Impero non sono mai sindacabili per ragione dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; quanto poi alle opinioni da loro emesse in tali funzioni, essi possono essere chiamati a risponderne sola mente dalla Camera a cui appartengono.
Nel tempo della sessione, fuori del caso di flagrante reato, nessun membro del Consiglio dell’Impero può essere arrestato, né tradotto in giudizio per un reato, senza il previo consenso della Camera.
Anche nel caso di flagrante reato il Giudizio è tenuto di dare immediatamente avviso del seguito arresto al Presidente della Camera.
Se la Camera lo richiede, si deve porre in libertà l’arrestato o sospendere l’azione penale per tutto il tempo della sessione. Questo diritto spetta alla Camera anche riguardo all’arresto od all’azione penale, cui fosse stato assoggettato uno dei suoi membri fuori del tempo della sessione.
§ 17.
Ogni membro del Consiglio dell’Impero deve esercitare in persona il proprio diritto di voto.
§. 18.
Le funzioni dei membri inviati da un Paese nella Camera dei Deputati cessano col giorno, in cui si raduna una nuova Dieta provinciale. Essi possono essere rieletti nella Camera dei Deputati.
§e un membro muore, o perde la capacità personale od è permanentemente impedito di far parte del Consiglio dell’Impero, o rinunzia al mandato di Deputato al Consiglio dell’Impero, o cessa di essere membro della Dieta provinciale, che lo ha inviato, si deve procedere ad una nuova elezione.
§ 19.
La prorogazione del Consiglio dell’Impero e lo sciogli mento della Camera dei Deputati seguono per ordine del l’Imperatore. Nel caso di scioglimento si procede a nuove elezioni a termini del § 7.
§ 20.
I Ministri ed i Capi delle Autorità centrali hanno la facoltà di prendere parte a tutte le discussioni e di difendere le loro proposte in persona od a mezzo di un delegato.
Ciascuna Camera può richiedere la presenza dei Ministri.
§. 21
Questi debbono essere sentiti sempreché lo richieggano.
Non hanno voto deliberativo nell’una o nell’altra Camera se non quando ne sono membri.
§. 21.
Ognuna delle due Camere del Consiglio dell’Impero ha il diritto di interpellare il Ministri, di assoggettare ad esame gli atti amministrativi del Governo in tutto ciò che è di sua competenza, di richiedere spiegazioni dal Governo sulle petizioni ricevute, di nominare Commissioni, alle quali i Ministri dovranno dare le occorrenti informazioni, e di esprimere le proprie opinioni in forma di indirizzi o di risoluzioni.
§. 22.
L’esercizio del controllo del debito dello Stato da parte dei Corpi rappresentativi sarà regolato da una Legge speciale.
§ 23.
Le sedute delle due Camere del Consiglio dell’Impero sono pubbliche.
Ad ogni Camera spetta il diritto di escludere in via di eccezione la pubblicità qualora il Presidente od almeno dieci membri lo domandino e la Camera, allontanati gli uditori, lo decida.
§. 24.
Le speciali disposizioni sulla corrispondenza delle due Camere fra loro e coi terzi sono contenute nella Legge sul Regolamento interno del Consiglio dell’Impero.


Vienna, addì 21 Dicembre 1867.
Francesco Giuseppe m. p.

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