Legge austriaca del 1867 sugli oggetti comuni

Legge del 21 Dicembre 1867, concernente gli oggetti comuni a tutti i Paesi della Monarchia Austriaca ed il modo della loro trattazione.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia con Cracovia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo, il Vorarlberg, Gorizia e Gradisca, l’Istria e la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Consiglio del l’Impero trovo di emanare la seguente Legge, a complemento della Legge fondamentale dello Stato sulla Rappresentanza dell’Impero:
§ 1.
I seguenti oggetti sono dichiarati comuni ai Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero ed ai Paesi della Corona ungherese:
a) Gli affari esteri, compresa la rappresentanza diplomatica e commerciale all’estero, come pure i provvedimenti, che occorressero in riguardo ai trattati internazionali, salva però l’approvvazione dei trattati internazionali da parte dei Corpi rappresentativi delle due metà dell’Impero (del Consiglio dell’Impero e della Dieta ungherese), in quanto tale approvazione sia richiesta dalla Costituzione;
b) tutto ciò che concerne la guerra, compresa la Marina di guerra, eccettuato però la concessione delle reclute e la legislazione sul modo di soddisfare all’obbligo del servizio militare, nonché i provvedimenti risguardanti l’acquartieramento ed il mantenimento dell’esercito, e la regolazione dei rapporti civili e di quei diritti ed obblighi dei membri dell’esercito, che non si riferiscono al servizio militare;
c) le finanze rispetto alle spese da sostenersi in comune, in particolare la fissazione del bilancio e l’esame dei conti, che a quelle si riferiscono.
§. 2.
I seguenti affari inoltre non saranno amministrati in comune, ma bensì trattati secondo le massime eguali, da stabilirsi di tempo in tempo di comune accordo:
1. Gli affari commerciali, segnatamente la legislazione doganale;
2. la legislazione sulle imposte indirette, che sono strettamente connesse alla produzione industriale;
3. la fissazione del sistema monetario e del piede delle monete;
4. i provvedimenti concernenti quelle strade ferrate, che interessano ambedue le metà dell’Impero;
5. la fissazione del sistema militare.
§. 3.
Le spese per gli oggetti comuni (§. 1) saranno sostenute da ambedue le parti dell’Impero, giusta la proporzione, che sarà stabilita di tempo in tempo con una convenzione da stipularsi fra i rispettivi Corpi rappresentativi (Consiglio dell’Impero e Dieta ungherese) e da sanzionarsi dall’Imperatore. Qualora le due Rappresentanze non riuscissero ad un accordo, questa proporzione sarà stabilita dall’Imperatore, ma soltanto per la durata di un anno. Il provvedimento dei mezzi per sopperire ai paga menti per tal modo assegnati a ciascuna delle due parti dell’Impero, incomberà esclusivamente a ciascuna parte.
Per sopperire alle spese per gli oggetti comuni si potrà però anche assumere un prestito in comune, ed in questo caso tutto ciò che risguarda la stipulazione del prestito e le modalità dell’impiego e della restituzione del medesimo, sarà da trattarsi di comune accordo.
La decisione della questione, se si debba assumere un prestito comune, resterà però riservata alla legislazione di ciascuna delle due metà dell’Impero.
§. 4.
Il concorso agli oneri dell’attuale debito dello Stato sarà regolato mediante una convenzione da stipularsi fra le due metà dell’Impero.
§. 5.
L’amministrazione degli affari comuni sarà disimpegnata da un comune Ministero responsabile, al quale però non sarà lecito di dirigere, oltre gli affari comuni, anche gli affari speciali di governo di una delle due parti dell’Impero.
I provvedimenti, che risguardano la direzione, il comando e l’organizzazione interna del complessivo esercito spettano esclusivamente all’Imperatore.
§. 6.
Il diritto di legislazione, spettante ai Corpi rappresentativi d’ambe le metà dell’Impero (al Consiglio del l’Impero ed alla Dieta ungherese), in quanto si tratti di oggetti comuni, sarà esercitato col mezzo di Delegazioni deputate a tal uopo.
§. 7.
La Delegazione del Consiglio dell’Impero si compone di sessanta membri, dei quali un terzo scelto dalla Camera dei Signori e due terzi da quella dei Deputati.
§. 8.
La Camera dei Signori elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti i venti membri, che le sono assegnati.
I quaranta membri assegnati alla Camera dei Deputati saranno eletti dai Deputati delle singole Diete provinciali giusta il seguente riparto, restando in arbitrio dei detti Deputati di eleggerli nel proprio seno, oppure fra tutti i membri della Camera.
Ne avranno ad eleggere a maggioranza assoluta di voti i Deputati
del Regno di Boemia….. 10
del Regno di Dalmazia….. 1
del Regno di Galizia e Lodomiria col Granducato di Cracovia….. 7
dell’Arciducato d’Austria al di sotto dell’Enns….. 3
dell’Arciducato d’Austria al di sopra dell’Enns….. 2
del Ducato di Salisburgo….1
del Ducato di Stiria….. 2
del Ducato di Carinzia….. 1
del Ducato di Carniola…… 1
del Ducato di Bucovina…… 1
del Margraviato di Moravia….. 4
del Ducato dell’Alta e Bassa Slesia….. 1
della Contea Principesca del Tirolo….. 2
della Provincia del Vorarlberg…… 1
del Margraviato d’Istria…….1
della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca…… 1
della Città di Trieste col suo territorio….. 1
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§. 9.
In pari modo ciascuna delle due Camere del Consiglio dell’Impero eleggerà Delegati supplenti; il numero di questi Supplenti sarà di dieci per la Camera dei Signori e di venti per la Camera dei Deputati.
Il numero dei Supplenti da eleggersi dalla Camera dei Deputati sarà ripartito sui Delegati, ch’essa deve inviare, per modo che sopra uno sino a tre Delegati ricada un Supplente e sopra quattro o più Delegati ne ricadano due.
Ogni Supplente sarà eletto separatamente.
§. 10.
L’elezione dei Delegati e dei loro Supplenti sarà rinnovata in ogni anno da ambedue le Camere del Consiglio dell’Impero.
Fino a quel punto i Delegati ed i Supplenti rimarranno in uffizio.
I membri della Delegazione che cessano dalle loro funzioni sono rieleggibili.
§. 11.
Le Delegazioni sono convocate in ogni anno dall’Imperatore: il luogo di riunione è stabilito dall’Imperatore.
§. 12.
La Delegazione del Consiglio dell’impero elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente, come pure i segretari e gli altri funzionari.
§. 13.
La competenza delle Delegazioni abbraccia tutti gli oggetti, che risguardano gli affari comuni.
Altri oggetti sono esclusi dalla competenza delle Delegazioni.
§. 14.
Le proposte del Governo pervengono separatamente a ciascuna delle due Delegazioni per mezzo del Ministero comune.
È anche facoltativo ad ogni Delegazione di fare proposte in oggetti di sua competenza.
§. 15.
Per tutte le Leggi in oggetti di competenza delle Delegazioni è necessario il voto conforme delle due Delegazioni, od, in difetto di conformità di voto, una deliberazione approvativa presa in una seduta plenaria promiscua d’ambedue le Delegazioni, ed in ogni caso la sanzione dell’Imperatore.
§. 16.
Il diritto di sindacare il Ministero comune è esercitato dalle Delegazioni.
Nel caso di violazione di una legge costituzionale in vigore per gli oggetti comuni, ciascuna Delegazione potrà proporre un atto di accusa contro il Ministero comune o contro un singolo membro del medesimo, e tale proposta sarà quindi comunicata all’altra Delegazione.
L’atto d’accusa passerà in giudicato, tostochè sia stato deliberato da ciascuna Delegazione separatamente od in una seduta plenaria promiscua d’ambedue le Delegazioni.
§. 17.
Ciascuna Delegazione propone fra i cittadini indipendenti e giurisperiti dei Paesi ch’essa rappresenta, ma non fra i proprii membri, ventiquattro Giudici, dodici dei quali possono essere ricusati dall’altra Delegazione. Anche l’accusato, o se vi hanno più accusati, tutti collettivamente hanno il diritto di ricusare dodici dei proposti candidati in modo però che siano ricusati altrettanti candidati dell’una come dell’altra Delegazione.
I rimanenti Giudici compongono la Corte di Giustizia per il processo di cui si tratta.
§. 18.
Una Legge speciale sulla responsabilità del Ministero comune stabilirà le norme sull’accusa, sulla procedura e sulla sentenza.
§. 19.
Ciascuna delle due Delegazioni tratta, discute e delibera da per sé in sedute separate.
Il §. 31 ne contiene la sola eccezione.
§. 20.
A render valide le deliberazioni della Delegazione del Consiglio dell’Impero è necessaria la presenza di almeno trenta membri e la maggiorità assoluta di voti dei membri presenti.
§. 21.
Non è lecito ai Delegati e supplenti del Consiglio dell’Impero di ricevere istruzioni dai loro elettori.
§. 22.
I Delegati del Consiglio dell’Impero esercitano in per sona il loro diritto di voto. Il §. 25 determina quando debba entrare un Supplente.
§. 23.
I Delegati del Consiglio dell’Impero godono in questa loro qualità della stessa inviolabilità ed irresponsabilità, che spetta loro come membri del Consiglio dell’Impero in virtù del §. 16 della Legge fondamentale sulla Rappresentanza dell’Impero.
I diritti concessi nel succitato paragrafo alla rispettiva Camera spettano, per ciò che concerne i Delegati, alla Delegazione, in quanto però non sia contemporaneamente riunito il Consiglio dell’Impero.
§. 24.
Chi esce dal Consiglio dell’Impero, cessa anche dal far parte della Delegazione.
§. 25.
Se viene a mancare un membro della Delegazione od un Supplente, si procede ad una nuova elezione.
Ove il Consiglio dell’Impero non sia riunito, terrà luogo del Delegato che manca, il suo Supplente.
§. 26.
Sciogliendosi la Camera dei Deputati, cessa anche l’attività della Delegazione del Consiglio dell’Impero.
Il nuovo Consiglio dell’Impero elegge una nuova Delegazione.
§. 27.
La sessione della Delegazione, ultimati gli affari, è chiusa dal suo Presidente col consenso o per ordine del l’Imperatore.
§. 28.
I membri del Ministero comune hanno la facoltà di prendere parte a tutte le discussioni della Delegazione e di difendere le loro proposte in persona ed a mezzo di un loro rappresentante.
Essi debbono essere sentiti sempreché lo richieggano.
La Delegazione ha il diritto di interpellare il Ministero comune od i suoi singoli membri e di esigere da essi loro risposta e schiarimenti, nonché di nominare Commissioni alle quali i Ministeri dovranno dare le occorrenti in formazioni.
§. 29.
Di regola le sedute delle Delegazioni sono pubbliche.
La pubblicità può essere esclusa in via di eccezione, qualora il Presidente od almeno cinque membri lo richieggano, e l’assemblea, allontanati gli uditori, lo decida.
Una deliberazione non potrà però essere presa che in pubblica seduta.
§. 30.
Le due Delegazioni si comunicano vicendevolmente le loro deliberazioni, all’uopo in uno ai motivi.
Questa corrispondenza ha luogo per iscritto, da parte della Delegazione del Consiglio dell’Impero in lingua tedesca, da parte della Deputazione della Dieta ungherese in lingua ungherese, e d’ambo le parti allegando una traduzione autentica nella lingua dell’altra Delegazione.
§. 31.
Ciascuna Delegazione ha il diritto di proporre, che la questione sia decisa mediante votazione in comune e, qualora un triplice scambio di scritture sia rimasto infruttuoso, l’altra Delegazione non potrà rifiutare una tale proposta.
I due Presidenti stabiliranno d’accordo il luogo ed il tempo di una seduta plenaria delle due Delegazioni, perché diano in comune il loro voto.
§. 32.
Nelle sedute plenarie presiedono alternativamente i Presidenti delle Delegazioni.
Sarà deciso a sorte quale dei due Presidenti debba presiedere la prima volta. In tutte le seguenti sessioni presiederà la prima ordinanza plenaria il Presidente di quella Delegazione, il cui Presidente non aveva presieduta l’ultima adunanza.
§. 33.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri di ciascuna Delegazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Qualora intervengano più membri dell’una che dell’altra Delegazione, si asterranno dal votare altrettanti membri della Delegazione intervenuta in maggior numero, quanti ne dovranno scadere affinché i votanti siano d’ambo le parti in pari numero.
Chi debba astenersi dal votare sarà determinato per sorte.
§. 34.
Le sedute plenarie delle due Delegazioni sono pubbliche.
Il processo verbale è esteso in ambe le lingue dai segretarii delle due parti ed è autenticato in comune.
§. 35.
Le speciali disposizioni sul modo di trattare gli affari presso la Delegazione del Consiglio dell’Impero saranno stabilite dal Regolamento interno, che sarà fatto dalla stessa Delegazione.
§. 36.
L’accordo intorno a quegli oggetti, che non vanno trattati in comune, ma bensì regolati secondo massime uguali, lo si consegue in due modi, cioè: od i Ministeri responsabili elaborano di comune intelligenza un progetto di legge e lo sottopongono alla deliberazione dei Corpi rappresentativi delle due parti, e quindi le disposizioni conformi delle due Rappresentanze sono rassegnate per la sanzione all’Imperatore; oppure i due Corpi rappresentativi eleggono, ciascuno nel suo seno, una Deputazione, e queste Deputazioni, composte ciascuna d’un ugual numero di membri, elaborano sotto l’influenza dei rispettivi Ministeri una proposta, che è quindi trasmessa dai Ministeri ai singoli Corpi rappresentativi e da questi regolarmente discussa, su di che le risoluzioni conformi delle due Rappresentanze sono sottoposte alla sanzione dell’Imperatore. Il secondo metodo è da osservarsi specialmente quando si tratta dell’accordo sul concorso alle spese per oggetti comuni.
§. 37.
La presente Legge entra in vigore contemporanea mente alla Legge colla quale è modificata la Legge fondamentale del 26 Febbrajo 1861 sulla Rappresentanza dell’Impero, nonché alle Leggi fondamentali sui diritti generali dei cittadini, sul potere governativo ed esecutivo, sul potere giudiziario e sulla istituzione di un Tribunale dell’Impero.


Vienna, addì 21 Dicembre 1867.
Francesco Giuseppe m. p.

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