Legge austriaca del 1867, sul diritto di associazione

Legge del 15 Novembre 1867, sul diritto di associazione

Categoria: Impero Austriaco

Legge del 15 Novembre 1867, sul diritto di associazione, Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e la Lodomiria con Cracovia, l’Austria superiore ed inferiore. Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo e il Vorarlberg, l’Istria, Gorizia e Gradisca, nonché per la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Mio Consiglio dell’Impero trovo di ordinare quanto segue:

Titolo Primo. Delle associazioni in generale.

§ 1.
Le associazioni sono permesse a norma delle disposizioni della presente legge.
§ 2.
Le associazioni e le società, che hanno mire di guadagno, come pure tutte le associazioni per affari di banco, di credito e di assicurazione, nonché gli stabilimenti di rendite, le Casse di risparmio, e gli stabilimenti di mutui sopra pegno, sono eccettuati dall’applicazione della presente Legge, e restano sottoposte alle Leggi speciali vigenti in loro riguardo.
§ 3.
La presente Legge non è nemmeno applicabile:
a) agli Ordini ed alle Congregazioni religiose, e in generale alle Società religiose, le quali sono da giudicarsi secondo le Leggi e prescrizioni per loro vigenti;
b) alle corporazioni ed alle Casse di soccorso degli esercenti industrie, instituite a norma delle Leggi sulle industrie;
c) ai consorzi minierarii ed alle Casse di confraternita, instituite conformemente alle Leggi minierarie.
§ 4.
Il progetto di formare un’associazione, che vada soggetta alle disposizioni della presente Legge, deve essere denunziato in iscritto dai suoi promotori all’Autorità politica della Provincia, prima che l’associazione entri in attività, e la denunzia deve essere accompagnata dagli statuti.
Gli statuti devono contenere:
a) lo scopo dell’associazione, i mezzi per conseguirlo, e il modo di raccogliere questi mezzi:
b) il modo con cui la società si costituisce e si rinnova:
c) la sede della società;
d) i diritti e gli obblighi dei soci:
e) gli organi della direzione;
f) i requisiti per la validità delle deliberazioni, spedizioni e pubblicazioni;
g) il modo di definire le controversie nascenti dai rapporti sociali;
h) chi abbia a rappresentare la società in confronto dei terzi;
i) le disposizioni sullo scioglimento della società.
§ 5.
Gli statuti devono essere presentati in cinque esemplari.
Sulla fatta denunzia sarà rilasciato immediatamente un certificato dietro richiesta. È lecito a chiunque di prendere ispezione e copia degli statuti deposti presso l’Autorità politica della Provincia.
§ 6.
Se la società, in vista del suo scopo e della sua organizzazione, fosse contraria alle leggi o al diritto, o pericolosa allo Stato, l’Autorità politica della Provincia potrà
proibirne la formazione.
Questo divieto dovrà essere rilasciato per iscritto e motivato, entro quattro settimane dopo la presentazione della denunzia (§§ 4 e 5).
§ 7.
Se entro questo termine non fosse rilasciato un divieto, oppure l’Autorità politica della Provincia dichiarasse ancor prima ch’essa non proibisce l’associazione, questa potrà cominciare la propria attività.
§ 8.
Contro un divieto rilasciato dall’Autorità politica della Provincia è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministero dell’Interno.
§ 9.
Qualora non sia stato rilasciato un divieto, o questo sia stato revocato in grado d’appello, l’Autorità politica della Provincia, sulla richiesta della società, dovrà certificarle ch’essa esiste a termini dei prodotti statuti, e questa certificazione proverà l’esistenza legale della società nei suoi rapporti pubblici e civili.
§ 10.
Le disposizioni dei §§ 4 a 9 della presente Legge, salva l’eccezione menzionata nel § 11, valgono anche per le modificazioni degli statuti, come pure per la creazione di società succursali (filiali) e per le unioni di più società fra loro, in quanto però tali unioni siano permesse dalla Legge (§ 33).
§ 11.
In ordine alle associazioni, la cui attività si estende mediante succursali a più Provincie, come pure riguardo alle unioni di più società che appartengano a diverse Provincie, le operazioni d’ufficio citate nei §§ 4 a 10 spetteranno al Ministero dell’Interno, al quale si dovranno indirizzare anche le rispettive denunzie.
§ 12.
La Presidenza della società deve denunziare all’Autorità il nome e il domicilio dei propri membri, entro il termine di tre giorni dopo la loro nomina, indicando in particolare quali di essi siano chiamati a rappresentare la società in confronto dei terzi, Questa denunzia deve essere indirizzata nei luoghi dove si trova una propria I. R. Autorità di pubblica sicurezza, a questa, e in altri luoghi all’Autorità politica distrettuale.
Per le società che sono suddivise in succursali (filiali), questa denunzia deve essere fatta separatamente per ogni succursale.
§ 13.
Ogniqualvolta una società distribuisce ai suoi soci resoconti o rapporti sulla sua gestione od altri simili atti, ne dovrà trasmettere tre esemplari all’Autorità determinata nel § 12; l’Autorità potrà costringere a ciò la società con multe estendibili a dieci fiorini, § 14.
Ogni società può tenere pubblicamente le sue adunanze. Pertanto chi non è socio o invitato non può prendere parte alla discussione.
Nelle adunanze sociali non possono comparire armati né i soci, né gli uditori, al che deve vegliare il Presidente dell’adunanza.
§ 15. e Ogni adunanza sociale deve essere notificata almeno 24 ore prima dalla Presidenza all’Autorità determinata nel § 12, indicandone il luogo ed il tempo, ed ove sia pubblica, adducendo anche questa circostanza.
§ 16.
Tanto questa notifica, quanto le denunzie e gli atti, di cui ai §§ 12 e 13, godono l’esenzione dal bollo.
§ 17.
Il Presidente dell’adunanza è il primo chiamato a provvedere per l’osservanza della legge e pel manteni mento dell’ordine nell’adunanza.
Egli deve immediatamente opporsi ad espressioni od azioni illegali, ed ove non si ottemperi ai suoi ordini, deve chiudere l’adunanza.
§ 18.
È facoltativo all’Autorità di delegare un Commissario ad ogni adunanza di una società. A questi devesi offrire nell’adunanza un posto conveniente di sua scelta, e gli si devono dare a sua richiesta informazioni sulle persone dei proponenti e degli oratori.
Egli può anche esigere che si assuma un protocollo verbale sugli oggetti discussi e sulle prese deliberazioni.
Il delegare un Commissario spetta di regola all’Autorità determinata nel § 12, ma l’Autorità politica della Provincia può anche riservarsene l’esclusiva facoltà.
Il Governo può prendere ispezione quandoché sia dei protocolli delle adunanze sociali.
§ 19.
Le predette disposizioni sulla notifica delle adunanze sociali (§ 15) e sulla delegazione di un Commissario governativo (§ 18) non sono applicabili alle sedute della Presidenza e delle cariche sociali, che fossero chiamate a sorvegliare la gestione.
§ 20.
Nessuna società può prendere deliberazioni od emettere rescritti, che sieno contrarii alle leggi penali, o coi quali la società, sia per il loro contenuto, sia per la loro forma, si arroghi un’autorità in un ramo della legislazione o del potere esecutivo.
§ 21.
Qualora si convochi un’adunanza sociale contravvenendo alle prescrizioni della presente legge, l’Autorità deve proibirla e all’uopo chiuderla.
Il Commissario governativo, ed ove non ne sia stato delegato alcuno, l’Autorità hanno parimenti il dovere di chiudere un’adunanza, quand’anche legalmente convocata.
tostoché vi avvengano atti illegali, o vi si discutano oggetti estranei alla sfera d’azione della società stabilita negli statuti, oppure l’adunanza assuma un carattere pericoloso per l’ordine pubblico.
§ 22.
Tostoché un’adunanza è dichiarata chiusa, tutti gli astanti sono tenuti di allontanarsi immediatamente dal luogo dell’adunanza e di separarsi.
Nel caso che quest’ordine resti infruttuoso, l’allontanamento può essere effettuato colla forza.
§ 23.
Le petizioni e gl’indirizzi provenienti da una società non possono essere presentati da più di dieci persone, § 24.
qualunque società può essere disciolta se prende risoluzioni od emette rescritti contrarii al disposto del § 20 di questa Legge, se oltrepassa i limiti della sua sfera d’attività, o se in generale non soddisfa più alle condizioni della sua legale esistenza.
§ 25.
La decisione sullo scioglimento di una società spetta di regola all’Autorità politica della Provincia, ma nei casi previsti dal § 11 al Ministero dell’Interno, al quale può essere anche interposto il ricorso entro 60 giorni contro una decisione di scioglimento emanata dall’Autorità politica della Provincia.
Le Autorità subalterne (§ 28) hanno però la facoltà di sospendere, fino alla decisione definitiva sullo sciogli mento, l’attività di una società, nella quale siensi verificati i motivi di scioglimento citati nel § 24.
§ 26.
Lo spontaneo scioglimento di una società deve essere notificato immediatamente all’Autorità politica della Provincia dalla Presidenza sociale che va a cessare, e deve essere da questa pubblicato nella gazzetta ufficiale.
§ 27.
Ogni scioglimento di una società, ordinato dall’Autorità, sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale. In questo caso le Autorità dovranno disporre anche gli opportuni provvedimenti legali intorno alla sostanza sociale.
§ 28.
Sotto il nome di Autorità, laddove in questa Legge non ne sia contenuta una espressa determinazione, s’intende di regola l’Autorità politica distrettuale, e nei luoghi dove si trova una propria I. R. Autorità di pubblica sicurezza, questa Autorità.
Però in caso d’imminente pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica sicurezza sarà facoltativo anche a qualunque altra Autorità, cui ne incombe il mantenimento, di proibire o chiudere un’adunanza sociale convocata o tenuta contro le prescrizioni della presente Legge, oppure di so spendere l’attività di una associazione formata senza soddisfare alle condizioni prescritte dalla Legge o nella quale si verifichino i motivi di scioglimento citati nel § 25. Di ciò si dovrà sempre dar tosto notizia alla competente Autorità.

Titolo Secondo. Delle associazioni politiche.

§ 29.
Per le associazioni politiche avranno vigore, oltre le disposizioni generali del Titolo Primo, anche le seguenti disposizioni speciali.
§ 30.
Gli stranieri, le donne e i minorenni non possono essere ammessi come soci di associazioni politiche.
§ 31.
La Presidenza deve comporsi almeno di cinque e tutt’al più di dieci membri.
§ 32.
Le Società politiche hanno l’obbligo di notificare al l’Autorità determinata nel § 12 i nomi dei loro soci nel termine di tre giorni dopo l’attivazione della società, e rispettivamente dopo l’ammissione di ogni nuovo socio, nonché di presentare ogni anno un prospetto del numero dei loro soci.
Questi atti vanno esenti da bollo.
§ 33.
È proibito alle società politiche di creare società succursali (filiali), di formare unioni fra loro, o di mettersi in rapporto con altre società, sia mediante corrispondenze in iscritto, sia col mezzo di delegati.
Inoltre nessun membro della Presidenza può far parte della Presidenza di un’altra società politica.
§ 34.
È proibito di portare distintivi sociali.
§ 35.
Se una società non politica vuole estendere la sua attività anche ad affari politici, essa deve assoggettarsi alle disposizioni della presente Legge riflettenti la formazione di una società politica.
Il decidere se una società sia da considerarsi come politica spetta all’Autorità politica della Provincia, e nei casi del § 11, come pure in caso di ricorso, spetta al Ministero dell’Interno.

Titolo Terzo. Disposizioni penali e finali.

§ 36.
Le infrazioni alla presente Legge, in quanto non sia loro applicabile il Codice penale generale, saranno punite dai Giudizi come contravvenzioni con arresto estendibile a sei settimane, o con multe estendibili a duecento fiorini.
§ 37.
Nel caso di una guerra o di torbidi interni il Governo potrà sospendere per un dato tempo e luogo, totalmente o in parte, l’attività della presente Legge.
§ 38.
Per le associazioni alle quali è applicabile la presente Legge cessano di aver vigore la Legge sulle associazioni del 26 Novembre 1852, Bollettino delle Leggi dell’Impero Nr. 253, e tutte le altre Leggi ed Ordinanze, che sono, in contraddizione colla presente Legge.
§ 39.
I Ministri dell’Interno e della Giustizia sono incaricati della esecuzione della presente Legge.


Vienna addì 15 Novembre 1867.
Francesco Giuseppe m. p.
Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p.
Cavaliere di Hye m. p. Barone di Becke m. p.
Barone di John m. p., T. M.
Per ordine sovrano:
Bernardo Cavaliere di Meyer m. p.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *