Legge austriaca del 1867, sul diritto di riunione

Legge del 15 Novembre 1867, sul diritto di riunione.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e la Lodomiria con Cracovia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo e il Vorarlberg, l’Istria, Gorizia e Gradisca, nonché per la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Mio Consiglio dell’Impero trovo di ordinare quanto segue:
§ 1.
Le riunioni sono permesse a norma delle disposizioni della presente legge.
§ 2.
Chi vuol organizzare una radunanza popolare, o in generale una radunanza accessibile al pubblico, senza limitazione a persone invitate, deve farne la denunzia in iscritto all’Autorità (§ 16) almeno tre giorni prima ch’essa abbia luogo, indicandone lo scopo, il luogo ed il tempo.
L’Autorità deve rilasciare immediatamente un certificato sulla fatta denunzia.
§ 3.
Per le radunanze all’aperto occorre il previo permesso dell’Autorità (§ 16).
Incombe a coloro che organizzano la radunanza di domandarne il permesso, e così nella domanda, come nel permesso, devesi indicare lo scopo, il luogo e il tempo della radunanza.
Ciò vale anche per le pubbliche processioni, delle quali si dovrà indicare anche il cammino.
Rifiutandosi il permesso, lo si farà per iscritto, adducendone i motivi.
§ 4.
Le riunioni degli elettori per discutere sulle elezioni, e per conferire coi deputati eletti, sono eccettuate dalle disposizioni della presente Legge, sempreché abbiano luogo al tempo delle prescritte elezioni e non all’aperto.
§ 5.
Sono inoltre eccettuati dalle disposizioni della presente Legge i pubblici trattenimenti, i cortei nuziali, le feste o processioni di consuetudine popolare, i convogli funebri, le processioni religiose, i pellegrinaggi, e le altre riunioni o processioni, che hanno per iscopo l’esercizio di un culto permesso dalle leggi, sempreché abbiano luogo nel modo finora usitato.
§ 6.
L’Autorità deve proibire le riunioni, al cui scopo si oppongono le leggi penali, o che possono compromettere la pubblica sicurezza, o il pubblico benessere.
§ 7.
Quando è riunito il Consiglio dell’Impero o è raccolta una Dieta Provinciale, non si può permettere alcuna radunanza all’aperto né nel luogo di loro residenza, né entro il circuito di cinque leghe.
§ 8.
Gli stranieri non possono fungere come promotori, direttori o presidenti di una radunanza destinata a discutere di cose pubbliche.
§ 9.
Alle radunanze menzionate nei §§ 2 e 3 non possono intervenire persone armate.
§ 10.
Gl’indirizzi e le petizioni provenienti da radunanze non possono essere presentati da più di dieci persone.
§ 11.
Il presidente e i direttori di una radunanza sono i primi chiamati a provvedere per l’osservanza della legge e pel mantenimento dell’ordine nella radunanza.
Essi devono immediatamente opporsi ad espressioni od azioni illegali, ed ove non si ottemperi ai loro ordini, il presidente deve sciogliere l’adunanza.
§ 12.
È facoltativo all’Autorità di delegare a ciascuna adunanza della specie indicata ai §§ 2 e 3 uno o più
Commissari, secondo le circostanze, ai quali si offrirà nel l’adunanza un posto conveniente di loro scelta, e si forniranno a loro richiesta informazioni sulle persone dei pro ponenti e degli oratori.
§ 13.
Qualora si organizzi un’adunanza contravvenendo alle prescrizioni della presente Legge, l’Autorità (§§ 16 e 17) deve proibirla, e all’uopo discioglierla.
Il Commissario governativo ed ove non ne sia stato delegato alcuno, l’Autorità, hanno parimenti il dovere di ordinare lo scioglimento di una adunanza, quand’anche legalmente convocata, tostochè vi avvengano atti illegali, od essa assuma un carattere pericoloso per l’ordine pubblico.
§ 14.
Tostochè un’adunanza è dichiarata sciolta, tutti gli astanti sono obbligati di allontanarsi immediatamente dal luogo dell’adunanza e di separarsi.
In caso di disobbedienza lo scioglimento può essere effettuato colla forza.
§ 15.
Le prescrizioni dei §§ 13 e 14 valgono anche per le pubbliche processioni.
§ 16.
Sotto il nome di Autorità in questa legge s’intende di regola:
a) nei luoghi, dove trovasi una I. R. Autorità di pubblica sicurezza, quest’Autorità;
b) nella sede dell’Autorità politica della Provincia, qualora non vi si trovi una I. R. Autorità di pubblica sicurezza, l’Autorità politica della Provincia;
c) in tutti gli altri luoghi l’Autorità politica distrettuale.
§ 17.
Però in caso d’imminente pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica sicurezza sarà facoltativo anche a qualunque altra Autorità, cui ne incombe il mantenimento, di proibire o disciogliere una riunione convocata o tenuta contro le prescrizioni della presente Legge, riferendone però immediatamente all’Autorità cui spetta giusta il disposto del § 16.
§ 18.
Contro qualunque provvedimento delle Autorità subalterne è ammesso il ricorso entro otto giorni all’Autorità politica della Provincia, e contro ogni provvedimento di questa, al Ministero dell’Interno.
§ 19.
Le infrazioni alla presente Legge in quanto non sia loro applicabile il Codice penale generale, saranno punite dai Giudizi come contravvenzioni con arresto estendibile a sei settimane, o con multe estendibili a 200 fiorini.
§ 20.
Nel caso di una guerra o di torbidi interni il Governo potrà sospendere per un dato tempo e luogo l’attività delle disposizioni della presente Legge.
§ 21.
I Ministri dell’Interno e della Giustizia sono incaricati della esecuzione della presente Legge.
Vienna, addì 15 Novembre 1867.


Francesco Giuseppe m. p.
i Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p.
Cavaliere di Hye m. p. Barone di Becke m. p.
Barone di John m. p., T. M.
Per ordine sovrano:
Bernardo Cavaliere di Meyer m. p.

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