Legge austriaca del 1867 sul potere giudiziario

Legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867 sul potere giudiziario.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo col Vorarlberg, Gorizia e Gradisca, l’Istria e la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Consiglio del l’Impero trovo di emanare la seguente Legge fondamentale dello Stato sul potere giudiziario e di ordinare quanto appresso:
Articolo 1.
La giurisdizione nello Stato è esercitata in nome del l’Imperatore.
Le sentenze e le decisioni sono estese in nome del l’Imperatore.
Articolo 2.
L’organizzazione e la competenza dei Giudizi sono regolate da leggi speciali.
Non possono essere creati Giudizi straordinari se non nei casi previsti dalle leggi.
Articolo 3.
La sfera d’attribuzioni dei Giudizi militari è stabilita da leggi speciali.
Articolo 4.
La giurisdizione rispetto alle contravvenzioni alle leggi penali di polizia e di finanza è regolata da leggi speciali.
Articolo 5.
I Giudici sono nominati definitivamente ed a vita dal l’Imperatore od in suo nome del 21 Dicembre 1867.
Articolo 6.
I Giudici sono autonomi ed indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Essi non possono essere destituiti dal loro impiego, salvo nei casi previsti dalla legge ed in base ad una formale decisione giudiziaria; la loro sospensione dall’impiego non può seguire, che per ordine del Capo del Giudizio, oppure dell’Autorità giudiziaria superiore, deferendo con temporaneamente la cosa al Giudizio competente; né possono essere tramutati ad altro posto o collocati a riposo contro il loro volere, fuorché in base ad una risoluzione giudiziaria nei casi previsti dalla legge e secondo le forme in essa prescritte.
Queste disposizioni non sono però applicabili ai tra mutamenti ed ai collocamenti a riposo, che sono resi necessarii dai cambiamenti introdotti nell’organizzazione dei Giudizi.
Articolo 7.
I Giudizi non hanno facoltà di esaminare la validità delle Leggi regolarmente pubblicate. All’incontro i Giudizi hanno a pronunziare in tutte le istanze sulla validità delle Ordinanze.
Articolo 8.
Tutti gl’impiegati dell’ordine giudiziario, prestando il giuramento di servizio, devono giurare anche di osservare inviolabilmente le Leggi fondamentali dello Stato.
Articolo 9.
Lo Stato od i suoi impiegati dell’ordine giudiziario possono essere convenuti con una azione civile per le violazioni di diritti, cagionate da quelli nell’esercizio delle loro funzioni, salvi anche gli altri rimedi di legge ammessi nel procedimento giudiziario. Questa azione è regolata da una legge speciale.
Articolo 10.
Le pertrattazioni davanti al Giudice, che conosce della causa, sono orali e pubbliche tanto in materia civile, come in materia penale.
Le eccezioni sono determinate dalla legge. Nelle cause penali si osserva il processo accusatorio.
Articolo 11.
Pei crimini comminati da gravi pene ed espressamente designati dalla legge, come pure per tutti i crimini e delitti politici o commessi col tenore di uno stampato, decidono i giurati della reità dell’accusato.
Articolo 12.
Pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero esiste la suprema Corte di giustizia e di cassazione in Vienna.
Articolo 13.
L’Imperatore ha il diritto di concedere amnistia, di condonare od attenuare le pene pronunziate dai Giudizi e di condonare le conseguenze legali delle condanne, salve le restrizioni contenute nella Legge sulla responsabilità dei Ministri.
La regolazione del diritto di ordinare, che per un reato non s’istruisca un processo penale o si desista dal processo penale già iniziato, resta riservata alle prescrizioni del Regolamento di procedura penale.
Articolo 14.
L’amministrazione della giustizia sarà separata in tutte le istanze dall’amministrazione politica.
Articolo 15.
In tutti i casi, in cui un’Autorità amministrativa giusta le leggi vigenti attualmente od emanate in avvenire, dovrà risolvere le controversie di persone private, sarà libero alla parte, che fosse pregiudicata nei suoi diritti privati da questa decisione, di domandar ajuto contro la parte avversaria davanti l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Se poi qualcuno sostenesse di essere leso nei suoi di ritti da una decisione o da un provvedimento di un’Autorità amministrativa, sarà in suo arbitrio di far valere le sue ragioni davanti il Tribunale amministrativo in un processo pubblico ed orale contro un rappresentante dell’Autorità amministrativa.
Una legge speciale determinerà i casi, in cui spetterà di decidere al Tribunale amministrativo, e regolerà la composizione di questo Tribunale ed il procedimento da vanti al medesimo.


Vienna, addì 21 Dicembre 1867.
Francesco Giuseppe m. p.

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