Legge austriaca del 1867 sul Tribunale dell’Impero

Legge fondamentale dello stato del 21 Dicembre 1867, sulla istituzione di un Tribunale dell’Impero.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo col Vorarlberg, Gorizia e Gradisca, l’Istria e la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Consiglio del l’Impero trovo di emanare la seguente Legge fondamentale dello Stato e di ordinare quanto appresso:

Articolo 1.
Per la decisione dei conflitti di giurisdizione e delle controversie in materie di diritto pubblico è istituito un Tribunale dell’Impero pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero.
Articolo 2.
Il Tribunale dell’Impero risolve definitivamente i conflitti di giurisdizione:
a) fra le Autorità giudiziarie ed amministrative sulla questione se un affare sia da definirsi nella via giudiziaria od amministrativa, nei casi determinati dalla legge;
b) fra una Rappresentanza provinciale e le supreme Autorità governative, quando ciascuna di loro reclami il diritto di disporre e di decidere in una materia amministrativa;
c) fra gli Organi provinciali autonomi di diverse Provincie in affari deferiti alla loro cura od amministrazione.
Articolo 3.
Spetta inoltre al Tribunale dell’Impero il pronunciare definitivamente:
a) sulle pretese elevate dai singoli Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero verso la totalità dei medesimi e viceversa; inoltre sulle pretese di uno di questi Regni e Paesi verso l’altro; ed infine anche sulle pretese mosse da comuni, corporazioni o singole persone contro uno dei suddetti Regni e Paesi, o contro la totalità dei medesimi, qualora tali pretese non siano adatte ad essere definite dall’Autorità giudiziaria ordinaria;
b) sui reclami mossi dai cittadini per causa di lesione dei diritti politici guarentiti loro dalla Costituzione, dopo che l’oggetto sia stato definito nella via amministrativa prescritta dalla legge.
Articolo 4.
Sulla questione, se spetti al Tribunale dell’Impero il decidere in un dato caso, pronunzia unicamente lo stesso Tribunale dell’Impero; le sue decisioni sono inappellabili e precludono la via giudiziaria.
Ove il Tribunale dell’Impero rimetta un oggetto davanti al Giudice ordinario od all’Autorità amministrativa, questi non possono respingerne la decisione per titolo d’incompetenza.
Articolo 5.
Il Tribunale dell’Impero ha la sua sede in Vienna e si compone di un Presidente e di un Vice-Presidente nominati a vita dall’Imperatore, inoltre di dodici membri e di quattro membri supplenti nominati anch’essi a vita dal l’Imperatore sulla proposta del Consiglio dell’Impero, dei quali sei membri e due membri supplenti scelti fra le persone proposte dalla Camera dei Deputati, e sei membri e due membri supplenti scelti fra le persone proposte dalla Camera dei Signori.
La proposta sarà fatta in modo, che per ogni posto vacante siano designate tre persone esperte.
Articolo 6.
Una legge speciale stabilirà le disposizioni sull’organizzazione del Tribunale dell’Impero, sul procedimento dinanzi al medesimo e sulla esecuzione delle sue decisioni e dei suoi provvedimenti.


Vienna, addì 21 Dicembre 1867.
Francesco Giuseppe m. p.

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