Legge austriaca del 1867 sulla responsabilità dei Ministri

Legge del 25 Luglio 1867, sulla responsabilità dei Ministri pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e Lodomiria con Cracovia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo, il Vorarlberg, l’Istria, Gorizia e Gradisca, nonché per la città di Trieste col suo territorio.

Coll’adesione d’ambedue le Camere del Mio Consiglio dell’Impero trovo di ordinare quanto segue:
§. 1.
Ogni atto di governo dell’Imperatore ha bisogno, per essere valido, della contrassegnatura di un Ministro responsabile.
§. 2.
I membri del Consiglio dei Ministri possono essere citati dal Consiglio dell’Impero a rispondere di tutte le azioni ed ommissioni imputate a loro carico entro la loro sfera d’attività d’ufficio, colle quali violano intenzionalmente o per grave trascuranza la costituzione dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero, lo statuto provinciale di uno dei medesimi, oppure un’altra legge.
§. 3.
Questa responsabilità abbraccia segnatamente:
a) tutti gli atti del supremo potere governativo che cadono nell’epoca della loro amministrazione, e principalmente le ordinanze imperiali emanate sulla loro proposta, o da essi loro contrassegnate o poste in esecuzione, benché prive della contrassegnatura di un Ministro;
b) le istruzioni e gli ordini ch’essi medesimi hanno rilasciati entro la loro sfera d’attribuzioni;
c) l’appoggio prestato con intenzione ad un altro Ministro in una grave lesione dei suoi doveri (§. 2).
§. 4.
Gl’impiegati incaricati della direzione autonoma di un ministero sono assimilati ai Ministri riguardo alla loro responsabilità.
§. 5.
Il procedimento per azioni od ommissioni punibili giusta il codice penale generale, imputate ad un Ministro, spetta di regola ai Giudizi ordinari (§. 8).
§. 6.
Ogni Ministro può essere convenuto dinanzi ai Giudizi ordinari per il risarcimento del danno ch’egli ha recato allo Stato o ad un privato con una amministrazione riconosciuta illegale dall’Alta Corte di Giustizia.
Questa azione civile è quindi inammissibile in quanto fu mossa e fino a tanto che viene proseguita l’accusa contro il Ministro per il fatto dal quale emerse la violazione.
§. 7.
Il diritto di accusa spetta a ciascuna delle due Camere del Consiglio dell’Impero.
La relativa mozione deve essere presentata per iscritto e firmata da 20 membri nella Camera dei Signori, da 40 in quella dei Deputati.
La mozione deve indicare esattamente i fatti sui quali è basata, nonché la violazione del dovere che forma l’oggetto dell’accusa.
§. 8.
Ciascuna delle due Camere del Consiglio dell’Impero può fondare l’accusa anche su quei reati dei Ministri, che sono punibili secondo il codice penale generale, in quanto sieno in connessione colle pubbliche funzioni del Ministro.
In questo caso spetterà alla sola Alta Corte di Giustizia (§. 16) il conoscere di tali reati, e se fosse già pendente l’inquisizione presso il Giudizio ordinario, questo la dovrà cedere all’Alta Corte di Giustizia.
§. 9.
Il Presidente della rispettiva Camera porrà la mozione sull’ordine del giorno entro otto giorni dacché fu presentata, la Camera si limiterà a deliberare se voglia passare all’ordine del giorno, o deferire la mozione ad una giunta per la discussione preparatoria.
§. 10.
La Giunta eletta a tal uopo assumerà i rilievi preliminari occorrenti per verificare l’accusa; essa potrà interrogare testimoni e periti, e sentire in esame anche il Ministro, contro il quale è diretta la mozione, oppure ricevere la sua giustificazione scritta, in uno ai documenti che potessero servire alla sua difesa.
§. 11.
È facoltativo al Ministro di assistere alla discussione sul rapporto fatto dalla giunta e di darvi schiarimenti.
Per ammettere l’accusa occorre un conchiuso preso con una maggioranza di due terzi dei voti.
§. 12.
Se la Camera decide di porre il Ministro in istato d’accusa, questi deve cessare dalle sue funzioni d’ufficio.
Il conchiuso di accusa sarà portato a notizia dell’Imperatore mediante un indirizzo.
§. 13.
Il presidente della Camera che muove l’accusa trasmetterà il conchiuso di accusa al Presidente dell’Alta Corte di Giustizia (§. 16) coll’invito di convocarne tosto i membri a Vienna.
§. 14.
Fino a tanto che non sia cominciata la trattazione da vanti all’Alta Corte di Giustizia (§. 16), è facoltativo alla Camera del Consiglio dell’Impero che mosse l’accusa, di desistere dalla stessa con una maggioranza di due terzi dei voti.
§. 15.
La Camera dalla quale si diparte l’accusa destinerà tre dei suoi membri per sostenere l’accusa davanti all’Alta Corte di Giustizia.
§. 16.
Procede e decide sull’accusa l’Alta Corte di Giustizia.
L’Alta Corte di Giustizia sarà composta in modo che ciascuna delle due Camere del Consiglio dell’Impero elegga a membri della medesima per un sessennio dodici cittadini indipendenti e giurisperiti, i quali appartengano ai Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero e non siano membri di alcuna delle due Camere del Consiglio dell’Impero. I membri così eletti scielgono nel proprio seno il Presidente.
§. 17.
Una volta che l’accusa mossa contro un Ministro da una delle due Camere è stata comunicata all’Alta Corte di Giustizia, questa nomina nel proprio seno per l’istruzione del processo un giudice inquirente, investito di tutte le attribuzioni devolute nel procedimento penale ordinario al giudice inquirente.
Questi può quindi sentire in esame con giuramento testimonii e periti, oppure può disporre che sieno esaminati dal Giudizio. Gl’impiegati sono sciolti per questo esame dall’obbligo del segreto d’ufficio.
L’inquisizione è da condursi a termine al più tardi entro sei mesi.
§. 18.
Quando il giudice inquirente considera chiusa l’inquisizione, il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia rende pubblicamente noto il giorno del dibattimento e lo partecipa tanto all’accusatore, quanto all’accusato ogni accusato ha il diritto di scegliersi uno o più difensori.
§. 19.
All’accusato – e se ve ne hanno parecchi, a tutti collettivamente – come pure ai sostenitori dell’accusa spetta il diritto di ricusare ciascuno sei membri dell’Alta Corte di Giustizia, senza addurre motivi, in modo però che nel numero dei membri che rimangono i Giudici eletti da ciascuna Camera risultino eguali di numero.
Se questo diritto non è esercitato, o non lo è completa mente, si diminuisce il numero dei Giudici mediante estrazione a sorte per modo che rimanga un numero complessivo di dodici Giudici ed in questo sia uguale il numero dei Giudici eletti da ciascuna Camera.
Il Presidente può essere ricusato, ma non escluso a sorte. Nel primo caso i Giudici che compongono la Corte giudicante eleggono nel loro seno il Presidente.
§. 20.
Il dibattimento davanti all’Alta Corte di Giustizia è pubblico ed orale.
A rendere valida la sentenza è necessaria la presenza non interrotta di almeno dieci membri.
I Giudici sentenziano secondo il loro convincimento e non sono vincolati a prescrizioni positive sulla prova.
Il Presidente deve dare in ogni caso il suo voto.
La votazione è segreta e si fa mediante ballottazione.
§. 21.
La sentenza deve esprimere se l’accusato sia colpe vole o non colpevole, adducendone i motivi. Nel primo caso è necessaria una maggioranza almeno di due terzi dei voti, e si devono indicare nella sentenza i fatti ammessi come provati, qualificandone la punibilità.
§. 22.
L’Alta Corte di Giustizia deve osservare le prescrizioni del Regolamento generale di procedura penale in quanto la presente Legge non disponga diversamente.
§. 23.
La conseguenza legale della condanna è sempre la rimozione del condannato dal Consiglio della Corona; ma a seconda delle circostanze aggravanti si può pronunciare anche il licenziamento del condannato dal servizio dello Stato e la perdita temporanea dei diritti politici.
Se l’accusato è imputato anche di un’azione od ommissione prevista dal codice penale generale l’Alta Corte di Giustizia deve applicargli anche le disposizioni di quel codice.
§. 24.
L’Alta Corte di Giustizia deve pronunciare anche l’obbligo del condannato di prestare risarcimento, qualora si possa determinare con certezza così la somma da risarcirsi, come la persona cui dessa compete.
Se ciò non è possibile, allora si può pronunciare nella sentenza l’obbligo al risarcimento, riservando al foro ordinario di determinarne la somma.
§. 25.
Contro la sentenza dell’Alta Corte di Giustizia non è ammissibile alcun rimedio legale.
§. 26.
Il processo sopra un conchiuso d’accusa riconosciuto ammissibile non può essere impedito né dalla prorogazione o chiusura del Consiglio dell’Impero, né dallo scioglimento della Camera dei Deputati.
§. 27.
Il processo contro un Ministro davanti all’Alta Corte di Giustizia cessa di essere ammissibile, se l’accusa non è mossa nella sessione del Consiglio dell’Impero che segue immediatamente al fatto illegale, e nel caso che questo fatto giunga a notizia del Consiglio dell’Impero soltanto per mezzo del conto finale dello Stato, se non è mossa nella sessione in cui si assoggetta ad esame questo conto, finale.
§. 28.
L’azione civile (§. 6) si estingue in forza della prescrizione giusta le norme del codice civile generale.
La prescrizione è interrotta dalle pratiche avviate sull’accusa contro il Ministro:
§. 29.
L’Imperatore non eserciterà il diritto di grazia a favore di un Ministro trovato colpevole che sulla proposta di quella Camera del Consiglio dell’Impero dalla quale è partita l’accusa.
§. 30.
La dimissione dell’accusato prima della fine del processo non può essere accettata.
La circostanza che il Ministro sia retrocesso già prima o non sia più impiegato al servizio dello Stato, non osta all’accusa.
§. 31.
La presente Legge entra in attività col giorno della sua pubblicazione.


Vienna, addì 25 Luglio 1867.
Francesco Giuseppe m. p.
Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p.
Barone di John m. p., T.M. Barone di Becke m. p.
Cavaliere di Hye m. p.
Per ordine sovrano:
Bernardo Cavaliere di Meyer m. p.

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