Legge austriaca del 1867 sull’esercizio del potere governativo ed esecutivo

Legge fondamentale dello Stato del 21 Dicembre 1867, sull’esercizio del potere governativo ed esecutivo.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo e il Vorarlberg, Gorizia e Gradisca, l’Istria, e la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Consiglio del l’Impero trovo di emanare la seguente Legge fondamentale dello Stato sull’esercizio del potere governativo ed esecutivo, e di ordinare quanto appresso:
Articolo 1.
L’Imperatore è sacro, inviolabile ed irresponsabile.
Articolo 2.
L’Imperatore esercita il potere governativo col mezzo di Ministri responsabili e degli impiegati e funzionari da quelli dipendenti.
Articolo 3.
L’Imperatore nomina e revoca i Ministri, e nomina a tutte le cariche in tutti i rami del servizio dello Stato sulla proposta dei rispettivi Ministri, in quanto la legge non disponga altrimenti.
Articolo 4.
L’Imperatore conferisce titoli, ordini ed altre distinzioni dello Stato.
Articolo 5.
L’Imperatore ha il supremo comando della forza armata, dichiara la guerra e conchiude la pace.
Articolo 6.
L’Imperatore conchiude i trattati.
Per la validità dei trattati di commercio e di quegli altri trattati, che importassero un onere all’Impero od a parte dell’Impero, oppure un obbligo a carico di singoli cittadini, è necessaria l’approvazione del Consiglio dell’Impero.
Articolo 7.
Il diritto di monetazione viene esercitato in nome dell’Imperatore.
Articolo 8.
L’Imperatore assumendo il Governo, presta in presenza d’ambedue le Camere del Consiglio dell’Impero il giuramento:
”di osservare inviolabilmente le Leggi fondamentali dei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero e di governare in conformità delle medesime e delle Leggi generali.”
Articolo 9.
I Ministri sono responsabili, che gli atti di governo i quali cadono nella sfera della loro attività d’ufficio, sieno conformi alla Costituzione ed alle Leggi.
Una Legge speciale regola questa responsabilità, come pure la composizione della Corte di giustizia chiamata a giudicare i Ministri accusati, ed il procedimento davanti alla medesima.
Articolo 10.
Le Leggi vengono promulgate in nome dell’Imperatore, con richiamo all’approvazione dei Corpi rappresentativi costituzionali, e colla contrasegnatura di un Ministro responsabile. e, Articolo 1 1.
Le Autorità dello Stato hanno, entro i limiti delle loro attribuzioni, la facoltà di emanare decreti ed ingiungere ordini in base alle leggi, nonché di costringere chiunque ne abbia l’obbligo all’osservanza così di quelli, come delle disposizioni di legge.
Leggi speciali regolano il diritto di esecuzione spettante alle Autorità amministrative, come pure le attribuzioni della forza armata, stabilmente organizzata per il mantenimento della pubblica sicurezza, dell’ordine e della quiete, oppure requisita per questo scopo in casi speciali.
Articolo 12.
Tutti gl’impiegati dello Stato sono responsabili, entro i limiti delle loro attribuzioni, per l’osservanza delle Leggi, fondamentali dello Stato e per una gestione conforme alle Leggi dell’Impero ed alle Leggi provinciali.
L’obbligo di far valere questa responsabilità spetta al quegli organi del potere esecutivo, dai quali dipendono nei rapporti disciplinari i rispettivi impiegati.
La responsabilità civile dei medesimi per le lesioni di diritti cagionate da indebiti provvedimenti sarà regolata da una Legge.
Articolo 13.
Tutti i funzionari dell’Amministrazione dello Stato, prestando il giuramento di servizio, devono giurare anche di osservare inviolabilmente le Leggi fondamentali dello Stato.


Vienna, addì 21 Dicembre 1867.
Francesco Giuseppe m. p.

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