Legge austriaca sui diritti generali dei cittadini

Legge fondamentale dello Stato del 21 Dicembre 1867, sui diritti generali dei cittadini pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero.

Categoria: Impero Austriaco

Valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Galizia e Lodomiria con Cracovia, l’Austria superiore ed inferiore, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la Bucovina, la Moravia, la Slesia, il Tirolo e il Vorarlberg, l’Istria, Gorizia e Gradisca, nonché per la città di Trieste col suo territorio.
Coll’adesione d’ambedue le Camere del Consiglio del l’Impero trovo di emanare la seguente Legge fondamentale dello Stato sui diritti generali dei cittadini, e di ordinare quanto appresso:

Articolo 1.
Per tutte le persone pertinenti ai Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero esiste un diritto generale di cittadinanza austriaca.
La legge determina sotto quali condizioni si acquisti si eserciti e si perda il diritto di cittadinanza austriaca.
Articolo 2.
Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge.
Articolo 3.
I pubblici impieghi sono egualmente accessibili a tutti i cittadini.
L’ammissione degli stranieri ai pubblici impieghi di pende dall’acquisto del diritto di cittadinanza austriaca.
Articolo 4.
Il libero passaggio delle persone e delle sostanze da un luogo all’altro del territorio dello Stato non soggiace ad alcuna restrizione.
Tutti i cittadini, che dimorano in un comune, e vi pagano le imposte sui loro beni stabili, sulle loro industrie o sui loro redditi, godono il diritto di elettorato e di eleggibilità nella rappresentanza comunale sotto le stesse con dizioni come le persone pertinenti al comune.
La libertà di emigrare non è limitata per parte dello Stato, che dagli obblighi del servizio militare.
Non si possono riscuotere tasse di esportazione delle sostanze se non per ragione di reciprocità.
Articolo 5.
La proprietà è inviolabile. L’espropriazione contro la volontà del proprietario non può aver luogo, che nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Articolo 6.
Ogni cittadino può prendere dimora e domicilio in qualunque luogo del territorio dello Stato, può acquistarvi immobili d’ogni specie e disporne liberamente, e può esercitarvi sotto le condizioni prescritte dalle leggi qualsiasi ramo d’industria.
Per le mani morte il diritto di acquistare immobili e di disporne può essere limitato dalla legge per causa di pubblica utilità.
Articolo 7.
Ogni vincolo di sudditela inerente al possesso fondiario è per sempre abolito. Qualunque obbligazione o prestazione inerente ad un immobile per titolo di divisa proprietà è redimibile, ed in avvenire niun immobile potrà essere gravato da una tale prestazione, che non sia redimibile.
Articolo 8.
La libertà personale è guarentita.
La vigente Legge del 27 Ottobre 1862 a tutela della libertà personale (Bollettino delle leggi dell’Impero, N. 87) è dichiarata parte integrale della presente Legge fonda mentale dello Stato.
Ogni arresto fatto o prolungato illegalmente obbliga lo Stato a risarcire il danno alla persona offesa.
Articolo 9.
Il diritto di domicilio è inviolabile.
La vigente Legge del 27 ottobre 1862 a tutela del diritto di domicilio (Bollettino delle leggi dell’Impero N.88) è dichiarata parte integrale della presente Legge fonda mentale dello Stato.
Articolo 10.
Il segreto delle lettere è inviolabile, e le lettere, fuori del caso di legale arresto o visita domiciliare, non possono essere sequestrate, che in casi di guerra od in base ad un mandato giudiziario conformemente alle leggi vigenti.
Articolo 11.
Il diritto di petizione spetta a chicchessia.
Le corporazioni e società riconosciute dalla legge hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.
Articolo 12.
I cittadini austriaci hanno il diritto di radunarsi e di formare delle società. L’esercizio di questo diritto è regolato da leggi speciali.
Articolo 13.
Chiunque ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, entro i limiti prescritti dalla legge, a voce, in iscritto, colla stampa o con immagini.
La stampa non può essere assoggettata a censura, né limitata dal sistema di concessione. I divieti postali emanati dalle Autorità amministrative non sono applicabili agli stampati nazionali.
Articolo 14.
È guarentita ad ognuno la piena libertà di fede e di coscienza.
Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla confessione religiosa; però la confessione religiosa non deve derogare agli obblighi inerenti alla cittadinanza.
Nessuno può essere costretto ad un atto religioso o ad intervenire a funzioni ecclesiastiche, in quanto egli non sia soggetto all’autorità di un terzo che abbia per legge il diritto di costringervelo.
Articolo 15.
Ogni Chiesa ed ogni Società religiosa riconosciuta dalla legge ha il diritto di esercitare pubblicamente ed in comune la propria religione, regola ed amministra da sé i propri affari interni, rimane in possesso ed in godimento dei propri istituti, fondazioni e fondi destinati a scopi di culto, d’istruzione e di beneficenza, ma soggiace, come ogni altra società, alle leggi generali dello Stato.
Articolo 16.
A coloro che professano una confessione religiosa non riconosciuta dalla legge è permesso l’esercizio domestico della loro religione, in quanto tale esercizio non sia contrario alla legge od ai buoni costumi.
Articolo 17.
La scienza ed i suoi insegnamenti sono liberi.
Ogni cittadino ha il diritto di fondare istituti d’istruzione e di educazione e di impartirvi l’istruzione, quando ne abbia provata la sua capacità nei modi prescritti dalla legge.
L’istruzione domestica non soggiace a questa re strizione.
Per l’istruzione religiosa nelle scuole deve provvedere la rispettiva Chiesa o Società religiosa.
Allo Stato spetta il diritto di suprema direzione e sorveglianza su tutto il ramo dell’istruzione e dell’educazione.
Articolo 18.
È libero a ciascuno di scegliere il proprio stato e di istruirsi pel medesimo come e dove gli piaccia.
Articolo 19.
Tutte le nazioni dello Stato hanno eguali diritti, ed ogni singola nazione ha l’inviolabile diritto di conservare e di coltivare la propria nazionalità ed il proprio idioma.
La parità di diritto di tutti gl’idiomi del paese nelle scuole, negli uffici e nella vita pubblica è riconosciuta dallo Stato.
Nei paesi, in cui abitano diverse nazioni, gl’istituti di pubblica istruzione devono essere regolati in modo, che ognuna di queste nazioni trovi i mezzi necessari per istruirsi nel proprio idioma, senza l’obbligo di imparare un altro idioma del paese.
Articolo 20.
Una legge speciale determinerà sotto quali condizioni l’Autorità governativa responsabile possa sospendere per un dato tempo e luogo i diritti citati negli articoli 8, 9, 10, 12 e 13.


Vienna, addì 21 Dicembre 1867.
Francesco Giuseppe m. p.
Barone di Beust m. p. Conte Taaffe m. p.
Barone di John m. p., T.M. Barone di Becke m. p.
Cavaliere di Hye m. p.
Per ordine sovrano:
Bernardo Cavaliere di Meyer m. p.

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