Legge bancaria piemontese del 1850

Legge n. 1054 del 1850, la prima legge bancaria del Regno di Sardegna

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.
Niuna Banca di circolazione potrà d’ora innanzi attivarsi nello Stato, né quelle che esistono confondersi con altre, se non in forza di una Legge.
Art. 2.
Gli articoli primo e secondo del Decreto Reale del 14 dicembre 1849 concernente alla unione delle Banche di Genova e di Torino sotto il titolo di Banca Nazionale, ed all’approvazione dell’annessovi Statuto, avranno forza di Legge, salvo ciò che dalla presente viene altrimenti disposto.
Art. 3.
La durata della Società anonima costituente la Banca Nazionale suddetta sarà d’anni trenta computandi dal 1.° gennaio del corrente anno 1850, tranne il caso di scioglimento previsto dall’articolo 62 dello Statuto di essa Banca.
Art. 4.
Quando però accadesse che il capitale della Banca si trovasse ridotto alla metà, essa dovrà sciogliersi, eccetto che gli azionisti si sottomettano a reintegrare il capitale entro il termine di tre mesi. Qualora poi alla scadenza di questo termine il capitale non sia reintegrato, sarà provveduto immantinenti alla liquidazione della Banca.
Art. 5.
L’autorizzazione della Banca Nazionale potrà essere rivocata per Legge in caso di violazione od ineseguimento del suo Statuto, e salvo sempre il diritto dei terzi.
Art. 6.
La Società non potrà essere né prorogata né rinnovata, né potrà recarsi alcuna modificazione al suo Statuto senza un’apposita autorizzazione emanata per Legge.
Art. 7.
Sono conservati presso le rispettive sedi della Banca Nazionale gli Ufficii di Commissario e Vice-Commissario governativo, già stabilito presso le banche di Genova e di Torino.
Per questi Uffizii dovrà la Banca versare nelle casse del pubblico Erario un’annua somma di L. 16,000, ed i Commissarii e Vice-Commissarii riceveranno dalle casse medesime gli stipendii che loro furono o verranno assegnati.
Il Commissario governativo di ciascuna sede veglierà all’osservanza delle Leggi e dello Statuto della Banca.
Nessuna deliberazione sia delle adunanze generali, sia dei consigli di reggenza, sarà valida senza il suo intervento.
Art. 8.
L’amministrazione di ciascuna sede dovrà rimettere al Commissario governativo al fine di ogni settimana uno specchio di situazione indicante il montare delle somme esistenti in cassa in numerario ed in Biglietti, dei Biglietti in circolazione e delle partite dovute in conti correnti tanto disponibili, quanto non disponibili, col bilancio del dare ed avere.
Lo specchio ebdomadario della situazione complessiva della Banca Nazionale da formarsi dalla sede centrale, sarà vidimato dal Commissario, e pubblicato nel giornale Uffiziale del Regno.


Art. 9.
È fatta facoltà a ciascun Commissario governativo d’accertarsi dell’esattezza dei documenti di contabilità e della regolarità di qualunque operazione, mediante quelle verificazioni che crederà necessarie, sia dei registri che delle casse e dei portafogli, ed in Torino del magazzino delle sete.
Art. 10.
Qualora risultasse ai Commissarii governativi che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dal suo Statuto, o non ne fossero esattamente osservate le regole, sarà loro debito di fare instanza presso gli amministratori della Banca perché sia rettificto l’operato, ovvero adempiuto alle regole prescritte; ed ove gli amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, essi dovranno sospendere gli effetti, e riferirne al Ministero delle Finanze, il quale provvederà, sentito il parere de Consiglio di Stato.
Art. 11.
Il montare dei Biglietti in circolazione cumulato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti e pagabili ad ogni richiesta, non potrà eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.
Art. 12.
I fabbricatori di Biglietti falsi e quelli che falsificassero i Biglietti della Banca Nazionale, e coloro che introducessero nello Stato Biglietti falsi o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dall’articolo 346 del Codice penale.
Art. 13.
Non potrà rilasciarsi, né verrà ammesso verun sequestro sulle somme effettivamente versate in conto corrente presso la Banca.
Art. 14.
A datare dal 1.° agosto prossimo cesserà l’abbuonamento cui era ammessa la Banca Nazionale in forza delle Lettere Patenti del 20 maggio 1845, e 16
ottobre 1847, richiamate nel Decreto Reale del 14 dicembre 1849, e si farà luogo all’unica percezione a di lei carico dei seguenti dritti di bollo, cioè:
1.° Di centesimi 15 per foglio del libro giornale e dell’inventario;
2.° Di centesimi 50 per ogni cento lire sui titoli costitutivi delle azioni della Banca, da rinnovarsi soltanto ad ogni periodo di vent’anni;
I trapassi delle azioni della Banca non vanno però soggetti a dritto di bollo;
3.° Di centesimi 50 per ogni mille lire sulla circolazione media de’ suoi Biglietti, ragguagliata sulla circolazione dell’anno precedente, da pagarsi per semestre.
S’intendono compresi in questo paragrafo i Biglietti a ordine, di cui all’articolo 17 dello Statuto della Banca.
Art. 15.
Le operazioni contemplate nell’articolo 15 dello Statuto della banca s’intenderanno soggette alle autorizzazioni e formalità prescritte dalle Leggi.
Art. 16.
La Banca potrà
1.° Ammettere allo sconto i Buoni del tesoro nel caso che venissero emessi dal Governo per Legge;
Non saranno però ammissibili allo sconto i Buoni, la cui scadenza eccede i tre mesi;
2.° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti Buoni di qualunque scadenza;
3.° Fare anticipazioni sopra il deposito di Cedole di tutte le Città dello Stato, con le stesse norme stabilite per quelle di Torino e di Genova.
Art. 17.
La Banca potrà impiegare una porzione del suo capitale, non eccedente però il decimo, nell’acquisto di palazzi per collocare gli Uffizii delle sue sedi e le dipendenze dei medesimi.

Disposizioni transitorie.
Art. 18.
Il Governo è autorizzato ad emettere una terza serie di Obbligazioni dello Stato al portatore per un capitale nominale di diciotto milioni di lire sulle stesse basi e nella stessa forma di quelle emesse in forza del Regio Editto 27 maggio 1834, e della Legge 26 marzo 1849, con decorrenza dal primo agosto 1850.
Art. 19.
L’alienazione delle suddette diciotto mila Obbligazioni sarà fatta con pubblicità e concorrenza, in quel numero di lotti che sarà creduto più conveniente, da seguire entro il periodo di un anno dalla data della presente Legge.
Art. 20.
Il prodotto di tale alienazione è esclusivamente destinato a rimborsare la Banca di Genova, ora Nazionale, del residuo prestito di venti milioni da essa fatto alle Finanze dello Stato in forza del Regio Decreto 7 settembre 1848.
Art. 21.
A tale effetto il versamento delle somme provenienti dall’alienazione delle Obbligazioni avrà luogo direttamente nelle casse della Banca Nazionale, e le quitanze da essa rilasciate serviranno di titolo pel ritiramento delle Obbligazioni.
Art. 22.
Le somme provenienti dall’alienazione dei detti titoli, e che risultassero in eccedenza sul credito della Banca verso le Regie Finanze, rimarranno presso la stessa in conto corrente a favore di esse.
Art. 23.
Fino a tanto che la somma di diciotto milioni restante in corso sul prestito di venti milioni di lire fatto dalla Banca di Genova alle Finanze non venga ulteriormente ridotta, la Banca Nazionale non potrà avere in circolazione, indipendentemente dal detto prestito, una somma di Biglietti eccedenti i venti due milioni, e sarà detta Banca tenuta di ritirare l’eccedente entro tre mesi dalla della presente Legge.
A misura poi che sarà effettuata la riduzione, la Banca potrà accrescere i suddetti venti due milioni in Biglietti di una somma eguale alla metà di ciascuna restituzione che le Finanze andranno facendo, coll’operare soltanto il ritiramento dell’altra metà dalla circolazione; ritiramento che la Banca dovrà effettuare entro tre mesi dalla data di ogni restituzione, cosicché in definitiva la circolazione non oltrepassi la somma di trent’un milione.
Art. 24.
S’intenderà inoltre che la somma dei Biglietti in circolazione, indipendentemente dal detto prestito, debba essere sempre proporzionata all’entità del fondo che avrà la Banca, a mente dell’articolo undecimo.
Art. 25.
La limitazione della quantità dei Biglietti in circolazione stabilita dallo articolo vigesimo terzo, cesserà di avere effetto, quando i Biglietti cessino d’aver corso obbligatorio.
Art. 26.
Rimane ferma la disposizione dell’articolo settimo delle Regie Lettere Patenti del sedici marzo 1844, e del sedici ottobre 1847, concernenti la falsificazione dei Biglietti delle già Banche di Genova e di Torino, finché i biglietti delle medesime non saranno legalmente ritirati dalla circolazione.
Art. 27.
Il numero e l’ammontare dei lotti, e le epoche dei versamenti delle somme provenienti dall’alienazione delle Obbligazioni, e quanto altro concerne l’esecuzione della presente Legge, verrà determinato con Regio Decreto.
Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell’esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì nove luglio 1850.
VITTORIO EMANUELE
V.° SICCARDI.
V.° GALVAGNO.
V.° COLLA.
NIGRA.

/ 5
Grazie per aver votato!