Legge n. 1097 del 18 novembre 1850, Costituzione definitiva della Cassa depositi e prestiti in Piemonte
VITTORIO EMANUELE II
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Il Senato e la camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
CAPO PRIMO Dei Depositi.
Art. 1. La Cassa dei depositi e dei prestiti che a titolo di esperimento venne con Regio Brevetto dell’11 aprile 1840 instituita presso la Direzione generale del Debito Pubblico, è definitivamente stabilita, e continuerà ad essere affidata alla stessa Amministrazione.
Art. 2. Dovranno depositarsi in detta Cassa:
1.° Le somme in numerario o rappresentate da effetti del Debito Pubblico di cui l’Autorità giudiziaria abbia prescritto il deposito nei casi previsti dalle Leggi;
2.° Le somme delle indennità fissate dalle competenti Autorità amministrative nei casi preveduti dalle Leggi d’espropriazione per causa d’utilità pubblica, qualora gl’interessati ricusino o non sieno in grado di ritirarle;
3.° Le somme dovute da Divisioni, Provincie, Comuni o Istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori, o per causa d’opposizioni o per non aver questi la libera amministrazione dei loro averi;
4.° Le somme provenienti da successioni di regnicoli deceduti all’estero, finché gli aventi diritto possano assumere il possesso;
5.° Le somme delle malleverie che i Tesorieri ed altri contabili saranno autorizzati a prestare in numerario dopo la pubblicazione della presente Legge.
Art. 3. La Cassa dovrà ricevere i fondi disponibili delle Divisioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di carità e di beneficenza.
Questi depositi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione che spieghi se si intendano operati per un tempo determinato, ovvero si vogliano rimborsabili a richiesta nella mora infra spiegata.
Art. 4. La Cassa è pure autorizzata a ricevere le somme che i particolari e gli stabilimenti non compresi nell’articolo precedente volessero depositarvi.
Art. 5. La Cassa corrisponderà l’interesse del 4 010, a contare dal sessantunesimo giorno dalla data dell’eseguito versamento, per le somme introitate con una mora determinata pel loro rimborso, sempre che la medesima non sia minore di tre anni.
Essa corrisponderà pur sempre cominciando dal 61° giorno dalla data dell’eseguito versamento lo interesse del 3 0|5 0|0 per i depositi fatti con mora minore di anni 3.
Per i depositi volontari, però, fatti dai particolari e per quelli dei fondi provinciali sarà soltanto corrisposto l’interesse del 2 0|0.
Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di 60 giorni o che saranno inferiori a lire 200 per qualunque tempo siano depositate.
Art. 6. Trattandosi di somme di cui la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica abbia ordinato il deposito, il fattone versamento nella Cassa libererà il deponente in corrispondenza alla somma versata, a senso della legge 6 aprile 1839.
Per altro, ove si tratti di somme per cui a termini della legge medesima si debbano corrispondere interessi, questi, nei casi previsti dall’articolo precedente, saranno a carico del deponente verso gli interessati.
Art. 7. Per cadun deposito verrà rilasciata una cartella, giusta quanto è stato sin qui praticato, dipendentemente al regio brevetto dell’11 aprile 1840 e successive disposizioni.
Pei depositi fatti nell’interesse collettivo di diverse comunità di una provincia, la cartella potrà essere intestata al nome pure collettivo delle comunità di quella stessa provincia.
Art. 8. Nel caso di deposito ordinato, si dall’autorità giudiziaria che dalla amministrativa, il rimborso verrà a cura della Cassa fatto nel luogo del consegnamento a coloro che giustificheranno avervi diritto, a meno che gl’interessati presentino domanda di un rimborso diretto dalla Cassa medesima.
Art. 9. Il rimborso delle somme depositate per conto delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, sarà eseguito in seguito all’autorizzazione delle rispettive competenti autorità.
Art. 10. Il rimborso delle malleverie dei contabili non potrà aver luogo fuorché sulla presentazione dell’atto della loro definitiva liberazione, ovvero, nel caso che la malleveria in numerario sia stata surrogata con altra di diversa natura, sulla presentazione del decreto di svincolamento.
Art. 11. Nei casi di deposito volontario il rimborso sarà fatto all’autore del deposito, od al suo procuratore, o causa avente, sull’esibizione dei titoli occorrenti.
Art. 12. La Cassa non è tenuta ad operare il rimborso dei depositi delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati eseguitisi senza determinazione di tempo, se non che due mesi dopo la fattane documentata domanda, e mediante la restituzione della cartella avuta dalla Cassa.
Di tutti gli altri depositi a tempo indeterminato non sarà tenuta alla restituzione che trenta giorni dopo la fattane consimile richiesta.
Relativamente poi ai depositi eseguitisi per un tempo determinato, il loro rimborso si farà dalla Cassa alla scadenza del termine, sempre che vi preceda un avviso dato un mese prima nell’interesse del deponente.
In difetto di tale avviso s’intenderà il deposito progressivo ancora di anno in anno, ridotto però in tal caso lo interesse alla sola quota di 1|2 per 100 minore dell’interesse antecedentemente pagato.
Art. 13. Nel caso per altro in cui venissero intimate alla Cassa opposizioni o sequestri sulle somme in essa depositate, il rimborso non potrà effettuarsi salvo che coll’appoggio dell’atto della loro risoluzione o revoca.
In questo caso dal termine del periodo per il quale è stato fatto il deposito sino allo svincolo del sequestro non sarà pagato alcun interesse.
Art. 14. Venendo a smarrirsi la cartella comprovante un deposito, il deponente dovrà tosto darne avviso e diffidamento all’amministrazione della Cassa con apposita memoria.
Tale diffidamento sarà inserito nella Gazzetta piemontese a spese e diligenza di chi lo diede.
Due mesi dopo simile pubblicazione, se non sarà stato presentato all’amministrazione alcun richiamo, la Cassa sarà validamente esonerata, rimborsando a suo tempo l’importare del deposito, dietro la domanda che siale fatta giusta i precedenti articoli, nella quale saranno riferiti e documentati i fatti della denuncia dello smarrimento della cartella e della analoga seguita pubblicazione, ed espresso inoltre l’obbligo di restituire alla Cassa la cartella qualora venga a rinvenirsi, per essere in tal caso annullata.
Ogniqualvolta poi che in seguito alla detta pubblicazione sia presentato alla Cassa qualche richiamo di terzi, avrà luogo anche in tal caso il disposto nel precedente articolo 13.
CAPO SECONDO. Dell’impiego dei fondi della Cassa.
Art. 15. L’amministrazione della Cassa, conformemente alle deliberazioni della Commissione di vigilanza di cui in appresso, potrà impiegare i fondi provenienti dai varii depositi avanti menzionati, tanto in prestiti alle divisioni ed alle provincie, comunità e corpi amministrati, per l’eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate e per l’estinzione di loro debiti, come nell’acquisto di rendite ed effetti del debito pubblico.
Art. 16. I detti prestiti dovranno essere autorizzati da decreto reale in cui saranno prefissate le epoche e le rate del rimborso di detti prestiti non che le more, che per altro non potranno eccedere lo spazio d’anni dieci dall’epoca del pagamento della prima rata.
Art. 17. La quota dell’interesse da corrispondersi alla Cassa pei prestiti suddetti sarà quella della ragione legale, e decorrerà dall’epoca dei mandati delle rate.
Art. 18. Le rendite del debito pubblico che saranno come sopra acquistate dovranno essere iscritte a nome della Cassa, e non potranno essere alienate se non in seguito a deliberazione della Commissione di vigilanza.
Art. 19. Verificandosi per la Cassa un urgente bisogno di fondi, in seguito ad imprevisti rimborsi di depositi, ovvero di ritardi nella restituzione dei prestiti, senza che si possa o convenga supplirvi coll’alienazione di rendite di sua spettanza, la Commissione di vigilanza di cui in appresso autorizzerà l’amministrazione a chiedere un temporario sussidio dal pubblico erario, il quale potrà essere concesso per via di reale decreto.
Tale sussidio dovrà poi essere restituito all’erario coi primi fondi disponibili della Cassa.
Art. 20. Le rendite del Debito Pubblico che saranno come sopra acquistate dovranno essere iscritte a nome della Cassa, e non potranno essere alienate se non in seguito a deliberazione della Commissione di vigilanza.
Art. 21. Verificandosi per la Cassa un urgente bisogno di fondi, in seguito ad imprevisti rimborsi di depositi, ovvero di ritardi nella restituzione dei prestiti, senza che si possa o convenga supplirvi coll’alienazione di rendite di sua spettanza, l’Amministrazione potrà con l’assenso della Commissione di vigilanza chiedere un temporario sussidio dal Pubblico Erario, da concedersi per Decreto Reale, sinché la Cassa non abbia verso le Finanze un debito eccedente in complesso le L. 200 m.
I sussidi in eccedenza di questa somma saranno conceduti per Legge.
Il termine del rimborso sarà fissato dalla Legge o Decreto che autorizzerà il sussidio.
CAPO TERZO. Dell’amministrazione della Cassa.
Art. 20. La Cassa continuerà ad essere compresa nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici a termini dell’articolo 3 delle regie patenti 7 dicembre 1847, salvi i concerti coi Ministeri dell’interno e delle finanze, nei casi preveduti dalla presente legge, e continuerà parimente ad essere affidata come di presente all’amministrazione del debito pubblico.
Art. 21. Detta Cassa è inoltre sopravvegliata da una Commissione composta di nove individui le cui funzioni sono gratuite.
La Commissione di vigilanza è composta come segue:
Due senatori e due membri della Camera dei deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere.
Due consiglieri di Stato designati dal Re sulla proposizione concertata dei ministri dell’interno, dei lavori pubblici e delle finanze;
Il direttore generale dell’amministrazione del debito pubblico, amministratore della Cassa;
Un membro della Camera dei conti;
L’intendente generale dell’azienda dell’interno.
La Commissione eleggerà essa stessa il suo presidente fra i membri che la compongono.
Art. 22. In ogni mese sarà dall’amministrazione del debito pubblico reso conto alla detta Commissione della situazione della Cassa.
La Commissione potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi dell’esattezza delle scritturazioni e del buon andamento del servizio.
Essa delibererà nella mensile sua tornata sull’impiego da farsi dei fondi e sopra ogni altro emergente che le sarà sottoposto.
Art. 23. Alla Sessione annuale del Parlamento il presidente della Commissione, a nome della Commissione stessa ed in presenza dell’amministratore, farà un rapporto alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa.
Tale rapporto, in un coi relativi allegati, sarà reso pubblico.
Art. 24. Le discipline di contabilità e di corrispondenza colle intendenze e le tesorerie provinciali attualmente vigenti pel servizio della Cassa sono mantenute, salvo bensì quelle successive modificazioni e variazioni che si riconoscessero necessarie, le quali dovranno essere concertate tra i dicasteri dell’interno, dei lavori pubblici e delle finanze, e sancite con reale decreto, da emanare sulla relazione del capo di quest’ultimo dicastero.
Art. 25. Il tesoriere incaricato del maneggio dei fondi di detta Cassa alla scadenza dell’anno finanziere corrispondente a quello stabilito per le contabilità dello Stato, rimetterà all’amministratore capo il suo conto particolarizzato di caricamento e scaricamento corredato da tutti i necessari documenti, il quale, dopo che sarà stato sottoposto al la Commissione di vigilanza, sarà dal detto amministratore capo firmato e trasmesso al magistrato della regia Camera dei conti per le definitive sue verificazioni.
CAPO IV. Disposizioni transitorie.
Art. 26. Un apposito regolamento sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi nell’adempimento della presente legge.
Art. 27. Fino alla pubblicazione del regolamento di cui all’articolo antecedente sono tenute in vigore le vigenti disposizioni in quanto non sieno contrarie a questa nuova legge.
Art. 28. È data facoltà al Governo di autorizzare mediante decreti reali la Cassa a ricevere quei depositi che fossero in seguito prescritti da altre disposizioni legislative o fatti da altre amministrazioni civili o militari, nell’interesse reciproco di queste amministrazioni e di quella della Cassa.
Art. 29. I nostri ministri dei lavori pubblici, dell’interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell’esecuzione della presente legge.
Torino addì diciotto di novembre mille ottocento cinquanta.
VITTORIO EMANUELE
V.° SICCARDI.
V.° NIGRA.
V.° COLLA.
PALEOCAPA.