Legge del 1861 sul Regolamento interno del Consiglio dell’Impero

Legge del 31 Luglio 1861, concernente il Regolamento interno del Consiglio dell’Impero.

Categoria: Impero Austriaco

A fine di regolare in via di legge le disposizioni riguardanti il corso d’affari e la comunicazione delle due Camere del Consiglio dell’Impero tra di loro e con altri, intorno a cui il §. 21 della Legge fondamentale sulla rappresentanza dell’Impero del 26 Febbrajo 1861 rimanda al Regolamento Interno, trovo, dietro proposta del Consiglio dell’Impero, di stabilire e di ordinare:
§. 1.
I Presidenti delle due Camere del Consiglio dell’Impero nominati dall’Imperatore presteranno, prima dell’apertura della Sessione, nelle di Lui mani, in luogo di giuramento, la promessa di fedeltà ed obbedienza all’Imperatore, di osservanza delle leggi e di coscienzioso adempimento dei loro doveri.
Essi ed i Vicepresidenti nominati dell’Imperatore vengono presentati dal Ministro delegato dall’Imperatore ai Membri della loro Camera, i quali si saranno radunati nella sala delle sedute nel giorno fissato nella Convocazione Imperiale ed all’ora notificata.
Poscia i Vicepresidenti ed i Membri di ciascuna Camera, dietro invito del Presidente, presteranno la stessa promessa. I membri ch’entrano più tardi presteranno la promessa al loro ingresso.
§. 2.
Prestata la promessa, ha luogo la solenne apertura del Consiglio dell’Impero in presenza delle due Camere sia mediante l’Imperatore in persona, sia mediante una Commissione delegata all’uopo dall’Imperatore, la quale saluta il radunato Consiglio dell’Impero con un Messaggio Imperiale.
§. 3.
L’elezione d’un Membro della Camera dei deputati, fatta da una Dieta Provinciale è da assoggettarsi ad un’esame da parte della Camera, quando v’abbia una notevole contestazione dell’elezione. A quest’oggetto viene eletta dalla Camera una Giunta, di cui peraltro non dee far parte quegli, di cui è contestata l’elezione.
La decisione intorno alla validità dell’elezione avviene dietro il rapporto di questa Giunta. La stessa Giunta esamina anche le legittimazioni e gli atti relativi all’elezione di quei deputati, i quali, in seguito all’elezione immediata, ordinata dall’Imperatore a senso del §. 7 della legge fondamentale sulla rappresentanza dell’Impero, vengono eletti dai distretti, dalle città e dalle corporazioni anzi che dalla Dieta provinciale.
Fino a che la Camera non abbia dichiarata nulla la elezione contestata di un deputato, questi ha sede e voto.
§. 4.
In caso di dichiarazione di nullità dell’elezione d’un deputato, come pure nei casi contemplati dal §. 17 della Legge fondamentale sulla rappresentanza dell’Impero, devesi immediatamente disporre l’opportuno per avviare una nuova elezione.
Il caso d’impedimento continuato d’un membro della Camera dei deputati, contemplato nel §. 17 della Legge fondamentale è da risguardarsi come esistente, anche quando un Membro, il quale ritarda oltre otto giorni la sua entrata nel Consiglio o s’allontana senza permesso, oppure rimane assente oltre il permesso, non ottempera all’eccitamento fattogli dal Presidente, di comparire entro 14 giorni, o di giustificare la sua assenza sotto pena di essere considerato come uscito dal Consiglio.
§. 5.
Il Governo può presentare le sue proposte nell’una o nell’altra Camera; soltanto le proposte finanziarie vengono presentate da prima nella Camera dei deputati.
Nel fissare l’ordine del giorno, darassi la preferenza alle proposte governative di confronto a tutti gli altri oggetti, in quanto lo loro discussione non sia ancora in corso.
Le proposte governative e le proposte che giungono da una Camera all’altra, non hanno bisogno d’appoggio, né possono essere respinte senza discussione preliminare.
In quanto le proposte delle Commissioni, delle Giunte e dei Comitati sopra siffatte mozioni differiscano da queste in tutto od in parte, e queste varianti vengano rejette, le mozioni stesse verranno sottoposte a votazione nella loro forma originaria.
Il Governo può sempre modificare od anche ritirare interamente le sue proposte, senza che un membro possa farle proprie per la ulteriore pertrattazione.
§. 6.
I Ministri, i Cancellieri aulici ed i capi dei Dicasteri centrali ed i loro sostituti, in base al diritto loro assicurato col §. 19 della legge fondamentale sulla rappresentanza dell’Impero, possono prender la parola anche ripetute volte, senza però interrompere un oratore, ed è loro altresi con cesso di leggere proposte scritte.
§. 7.
I Ministri, Cancellieri aulici, ed i capi dei Dicasteri centrali sono autorizzati a comparire nelle Commissioni, nelle Giunte e nel Comitato dell’intera Camera, per dare schiarimenti ed informazioni sui progetti di legge del Governo e sopra altri oggetti di discussione, senza però poter assistere alla discussione finale ed alla votazione.
Anche le Commissioni e le Giunte hanno il diritto di domandare ad essi per l’organo del Presidente della Camera siffatti schiarimenti ed informazioni e di invitarli a tal’uopo alle sedute.
Ai Ministri, Cancellieri aulici e capi dei Dicasteri centrali compete in ambo i casi il diritto di farsi rappresentare da delegati.
§. 8.
Le Commissioni e le Giunte d’ambo le Camere hanno il diritto di domandare per mezzo del Presidente della Camera ai Ministri, Cancellieri aulici e capi dei Dicasteri centrali l’avviamento di rilievi che eventualmente fossero necessarii, di citare dei periti a conferenze verbali o di farli invitare a dare un parere in iscritto.
§. 9.
Se in una Camera si respinge un progetto di legge del Governo o dell’altra Camera, ed anche una proposta principale, questi progetti e proposte non possono più esser posti all’ordine del giorno nella Camera stessa durante la sessione del corrente anno, salve le eccezioni dei §§. 10 ed 11.
§. 10.
Le due Camere comunicano tra di loro verbalmente mediante messaggieri, od in iscritto per mezzo dei Presi denti colla consoscrizione d’un Segretario.
Le proposte che vengono respinte dalla Camera nella quale furono fatte, non vengono comunicate all’altra Camera.
Una proposta adottata, viene comunicata all’altra Camera, assieme alla decisione presa in proposito.
Se l’altra Camera vi assente senza variazioni la proposta viene trasmessa al Ministero e la Camera che l’aveva comunicata ne viene contemporaneamente informata.
Se l’assenso succede con mutamenti, la proposta e la decisione vengono rimesse alla Camera, in cui ebbe luogo la prima discussione. La comunicazione viene reciproca mente continuata fino a che si sia ottenuto un accordo in torno alle modificazioni.
Se l’assenso viene affatto negato, la Camera che aveva fatta la comunicazione, ne viene avvertita.
La rejezione d’un progetto di legge del Governo devesi notificare al Ministero, sia che abbia avuto luogo nel l’una o soltanto nell’altra Camera.
§. 11.
Se nella discussione del preventivo annuale o d’urgente progetto di legge del Governo, la cui decisione, non può essere prorogata fino all’altra sessione, non v’ha possibilità di ottenere l’accordo delle due Camere, le Giunte d’entrambe le Camere che erano incaricate della relazione sullo stesso oggetto, oppure dei membri all’uopo eletti si riuniranno in conferenza per fare un rapporto comune, che verrà pertrattato dapprima in quella Camera che fu la prima a prendere una decisione in proposito.
§. 12.
Le interpellanze che un Membro fa ad un Ministro, ad un Cancelliere aulico o ad un capo d’un Dicastero centrale, sono da consegnarsi in iscritto al Presidente, e precisamente nella Camera dei Signori con almeno dieci e nella Camera dei Deputati con almeno venti firme; esse vengono comunicate immediatamente all’interpellato e lette nella seduta.
L’interpellato può risponder subito, differire la risposta ad una seduta posteriore, oppure rifiutare la risposta adducendone i motivi.
§. 13.
Petizioni ed altri scritti diretti alla Camera si accettano soltanto quando sono presentati da un membro della Camera stessa.
§. 14.
Non sono ammesse deputazione né nelle sedute delle Camere, né in quelle delle loro Sezioni, Commissioni o Giunte.
§. 15.
Non possono essere inviate deputazioni d’una Camera alla residenza Sovrana se non dopo avere ottenuto l’assenso Imperiale.
Le camere e le loro Sezioni, Commissioni e Giunte non possono comunicare al di fuori che per mezzo dei Presidenti delle Camere e ciò soltanto coi Ministri, Cancellieri aulici e capi dei Dicasteri centrali, e specialmente poi non sono autorizzate ad entrare in comunicazione diretta con una Rappresentanza Provinciale, oppure a rilasciare Notificazioni di qualsiasi genere.
§. 16.
Le disposizioni della presente legge sono da inserirsi nel Regolamento interno d’ogni Camera del Consiglio del l’Impero in quanto esse la riguardano.


Vienna li 31 Luglio 1861.
Francesco Giuseppe m. p.

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