Legge del 1886 sulla personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso

Legge 15 aprile 1886, n. 3818. Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso

(GURI n. 100, 29 aprile 1886)

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:
assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d’impotenza al lavoro o di vecchiaia;
venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.

Art. 2. Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperata all’educazione dei soci e delle loro famiglie; dare tutto ai soci per l’acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell’annuo bilancio.
Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.

Art. 3. La costituzione della Società e l’approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli articoli 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art. 136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente;
la sede della Società ;
i fini pei quali è costituita;
le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
l’obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunante, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
la, costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori;
le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga, della Società e le modificazioni dello statuto, semprecchè le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 4. La domanda per la registrazione della Società sarà presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell’atto costitutivo e degli statuti.
Il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l’affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall’articolo 91 del codice di Commercio.
Adempiute queste formalità, la Società ha conseguita la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.
I cambiamenti dell’atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non sieno compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5. Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei, revocabili, senz’obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.
Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell’adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali; della piena osservanza degli statuti sociali;
Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sarà responsabile nemmeno quell’amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all’assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di L. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

Art. 6. Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell’adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli inscritti nella Società, possono denunciare i fatti al Tribunale civile. Questo, ove trovi fondata l’accusa, provvederà in conformità al disposto dell’articolo 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Art. 7. Qualora una Società di muto soccorso contravvenisse all’articolo 2 della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, invierà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni. Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle Società legalmente costituite.

Art. 8. I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguito o conseguisse per n fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti, distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Se la Società fosse liquidata, come pure so essa perdesse semplicemente la personalità giuridica; si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.

Art. 9. Le Società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:
1. L’esenzione dalle tasse di bollo e registro, conferita alle Società cooperative dall’art. 228 del Codice di commercio;
2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dall’imposta di ricchezza mobile come all’articolo 8 del testo unico delle leggi d’imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877 n. 4041;
3. La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell’imposta di successorie o di trasmissione per atti fra vivi;
4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.

Art. 10. Le Società registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statati e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate;

Art. 11. Le Società di mutuo soccorso già esistenti. al momento della,promulgazione della presente, e già erette in Corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell’articolo 3 di questa legge.

Art. 12. Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali il cui statuto sia conforme. alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le Società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch’esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto cosi riformato ed una copia del processo verbale dell’assemblea nella quale furono approvate le riforme.
La attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l’esenzione di cui all’articolo 9.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 15 aprile 1886.
UMBERTO.

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