Legge organica della Gran Corte de conti ne’ Dominii al di là del Faro.
Napoli 7 gennaio 1818
Categoria: Regno delle Due Sicilie
FERDINANDO I
EC EC. EC.
Visto il decreto degli 11 di ottobre dello scorso anno sull’amministrazione civile del nostri Domini al di là del Faro;
Sulla proposizione del nostri Segretari di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze, Udito ii nostro Consiglio di Stato:
Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.
TITOLO I. Ordinazione e composizione della Gran Corte de conti ne Domini al di là del Faro.
Art. 1, Il Tribunale dell’Erario c della Corona, instituito nel 1815 ne’ nostri Domini al di là del Faro, a contare dal 1° marzo di questo anno rimane abolito.
2. A contare dalla detta epoca, Noi erigiamo per gli enunciati nostri Domini una Gran Corte de’ conti.
3. La Gran Corte de conti sarà composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, di due Consiglieri, di due Supplenti, di un Procurato re generale, di un Cancelliere colle funzioni di Segretario generale, di un Archivario, di un Ajutante dell’Archivio, di quattro Razionali, due de quali saranno Consiglieri supplenti, di un Cassiere del proventi fiscali.
e di un numero corrispondente di Uscieri.
4. Il pubblico Ministero presso la Gran Corte dei conti sarà rappresentato dal nostro Procuratore generale.
5. Il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, ed il Procuratore generale della Gran Corte
de’ Conti vestiranno la toga. I Razionali e il Cancelliere indosseranno la mezza toga.
6. Il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Procuratore Generale, il Cancelliere, i Razionali, i Supplenti, l’Archivario, l’aiutante dell’Archivio, il Cassiere, e gli Uscieri, saranno da Noi nominati.
TITOLO II. Attribuzioni della Gran Corte de conti, e de’ suoi componenti.
7. La Gran Corte de conti è da Noi ordinata ed instituita;
1° per pronunziare in prima istanza sulle controversie che verranno in appresso enunciate;
2° per discutere ed esaminare i ricorsi ed i gravami in materia di contenzioso amministrativo.
CAPITOLO I. Oggetti pe’ quali la Gran Corte de conti pronunzia in prima istanza.
8. La Gran Corte de conti giudicherà in prima istanza;
1.° tutte le controversie relative alla esecuzione dei contratti riguardanti gli appalti, ed altre convenzioni che saranno fatte in quei Domini dall’Intendente generale dell’esercito, e dall’Amministrazione di marina; e generalmente le controversie relative ai contratti celebrati nei Domini suddetti, tanto da quel Ministero, quanto dai Ministeri residenti presso di Noi;
2.° le cause di ricusa di un’intero Consiglio d’Intendenza;
3.° i conti annuali delle rendite e delle spese del danaro regio, da qualunque ramo provengano, e per qualunque ramo si facciano; e con ispecialità i conti della generale Tesoreria, del debito pubblico, e del fondo di ammortizzazione da Noi destinato per la estinzione del debito dello Stato.
9. Le decisioni che saranno emesse per le cause e pei conti enunciati nell’articolo precedente, potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, tanto dal pubblico Ministero, quanto dalle parti interessate; riserbandoci di dichiarare con altro nostro Decreto il Collegio che dovrà esaminare il ricorso, e di definire i casi nei quali potrà esser prodotto, e il modo in cui dovrà essere esaminato e discusso.
II ricorso che sarà prodotto, avrà il mero effetto devolutivo.
10. Anche senza alcun ricorso, o gravame, le decisioni che saranno emesse pe’ conti della Tesoreria generale espresse nel § 3° articolo 8°, non saranno eseguite senza la nostra Sovrana approvazione.
CAPITOLO II. Oggetti pe’ quali la Gran Corte de conti pronunzia in grado di appello.
11. La Gran Corte de’ conti come giudice di appello esaminerà tutti i gravami, o ricorsi che saranno prodotti:
1° avverso le decisioni, provvedimenti ed ordinanze emesse da giudici del contenzioso amministrativo, compresevi le decisioni che saranno emanate da Consigli d’Intendenza nel giudizio de conti delle rendite e spese delle Valli, di cui è parola nell’articolo 186 dello stesso decreto degli 11 ottobre 1817.
2 avverso le liquidazioni amministrativamente spedite contro i con tabili dello Stato, per agirsi presso il potere giudiziario per l’espropria del loro beni, o di quelli del loro cauzionari, Le forme delle anzidette liquidazioni saranno da Noi prescritte nelle nuove ordinazioni per l’amministrazione delle finanze, enunciate nell’articolo 14 del mentovato decreto degli 11 di ottobre;
3 deciderà definitivamente, anche nella inesistenza dei gravami, i conti del cassieri di quei Comuni che avranno uno stato discusso da Noi decretato. A qual effetto gl’Intendenti rispettivi trasmetteranno di uffizio alla Gran Corte per pezzo del Procurator generale gli enunciati conti,
dopo discussi e liquidati da Consigli d’Intendenza.
12. Le decisioni che saranno emesse da Consigli d’Intendenza, ed in generale da giudici del contenzioso amministrativo sugli oggetti contenuti nell’articolo precedente, saranno eseguite non ostante il ricorso delle parti, o la revisione d’ufficio; salvo alla Gran corte di proporne al Luogo tenente generale la sospensione, in quei soli casi limitatamente, ne quali manifestamente si vedesse che il ricorso fosse fondato sopra motivi giusti e ragionevoli.
15. La Gran Corte del conti, per quanto si è enunciato in questo capitolo, non pronunziando che sopra oggetti di pubblica amministrazione, le sue decisioni non potranno eseguirsi, se non dopo l’approvazione che in nostro Nome sarà data dal Luogotenente generale.
CAPITOLO III. Disposizioni comuni ai due articoli precedenti.
14. La Gran Corte de conti, qualora nello esame dei conti e delle cause portate alla sua conoscenza rilevasse che in qualche Consiglio d’Intendenza, o da qualunque autorità amministrativa si fossero alterati i principi generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministero presso il Luogotenente generale, il quale darà gli ordini per ristabilire la osservanza degli enunciati principi.
15. Qualora dalla verificazione, o discussione di altri conti si scovrisse qualche errore di calcolo, o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità, o doppio impiego; a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla Gran Corte riveduto,
Potrà egualmente il contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua domanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.
Per devenirsi alla revisione del conti, la Gran Corte, inteso il pubblico Ministero, dovrà deliberare se la domanda sia ammissibile in forza della presente legge.
16. Il metodo e le forme colle quali dovranno i conti essere presentati; i doveri del contabili relativi a questo oggetto; il procedimento da osservarsi nella Gran Corte del conti, saranno da Noi determinati con altro decreto.
Fino alla pubblicazione di un tal decreto rimarranno in osservanza i regolamenti che sono attualmente in vigore in quella parte del nostri Domini.
CAPITOLO IV. – Del Presidente.
17. Il Presidente sarà incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de conti.
Egli adempirà ancora a tutti quei doveri che gli sono imposti dalla legge sulla procedura amministrativa.
18. Il Presidente in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento sarà riampiazzato dal Vice-Presidente; e, questo anche assente o impedito, dal più antico Consigliere nell’ordine di nomina.
19. Sarà parimenti nelle attribuzioni del Presidente:
1° di designare in caso di mancanza, o di legittimo impedimento de’ Consiglieri, i supplenti che dovranno rimpiazzarli;
2′ di destinare in caso di parità, uno de’ supplenti per derimerla;
3° di fare le commesse ai Consiglieri ed ai Razionali;
4º di decidere le quistioni de Commessari;
5° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.
CAPITOLO V. Del Procurator generale.
20. Il Procurator generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi e del regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo, e della esattezza del servizio degl’impiegati.
Egli adempirà inoltre presso la Gran Corte a tutte le funzioni che sono inerenti all’esercizio del pubblico Ministero.
21. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratterranno nella Gran Corte del conti.
22. Il Procurator generale in caso di assenza, o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dall’ultimo del Consiglieri nell’ordine di nomina,
23. Per tutti gli affari di competenza della Gran Corte de’ conti la corrispondenza, tanto co nostri Segretari di Stato Ministri, e col Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, quanto con tutte le autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro Procurator generale.
CAPITOLO VI. Del Cancelliere.
24. Il Cancelliere sederà nella Gran Corte de conti in quel modo che siede a Napoli il Cancelliere della Gran Corte de’ Conti di questi in Domini, e finché la forma materiale de’ locali non sarà fissata, sederà in ultimo luogo.
Egli sarà incaricato;
1° di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni che saranno prese nelle sedute della Gran Corto;
2° di contrassegnare le spedizioni, o sia copie, e gli estratti degli arresti, e delle deliberazioni che saranno emesse dalla Gran Corte, e redatte dai Razionali Commessari;
3° di redigere e contrassegnare le decisioni della Gran Corte;
4° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti alla Gran Corte del conti.
In caso d’impedimento l’ultimo de Razionali per ordine di nomina potrà supplire il Cancelliere nelle sedute della Gran Corte.
25. La polizia interna e la superiore direzione della cancelleria apparterranno al nostro Procurator generale.
CAPITOLO VII. De Razionali
26. I Razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli di rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti, e per gli articoli delle spese, sui crediti da noi accordati.
Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto, e le pruove in appoggio di ciascun articolo.
27. Essi interverranno nelle sedute della Gran Corte nelle sole discusssioni de’ conti che da loro si proporranno. Il Razionale relatore avrà voto deliberativo.
28. Un nostro decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i Razionali della Gran Corte dei conti; i requisiti che dovranno concorrere nella loro elezione; e l’economia del loro servizio.
Collo stesso decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo della elezione de pro-razionali, e sul loro numero.
CAPITOLO VIII. Degli Uscieri.
29. Gli uscieri addetti alla Gran Corte de conti, avranno esclusiva mente il dritto d’istrumentare in Palermo, e nella estensione della Intendenza di Palermo medesima, per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.
30. All’udienza della Gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli uscieri addetti al suo servizio.
31. Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i diritti ed i doveri degli uscieri in generale.
TITOLO III. Soldi e gratificazioni del componenti la Gran Corte dei conti.
32. I soldi del componenti della Gran Corte de conti sono fissati ne seguente modo, e verranno pagati in rate mensili.
Presidente, annui ducati . . . . . . . 3600 onc. 1200.
Vice-Presidente . . . . . . . . . . . . 2100 » 800
Consigliere . . . . . . . . . . . . . 1800 » 600
Procurator generale . . . . . . . . . 3600 » 1200
Cancelliere . . . . . . . . . . . . . 1000 » 333.10
Archivario . . . . . . . . . . . . . .480 » 160
Ajutante . . . . . . . . . . . . . . . 210 » 80
Razionale. . . . . . . . . . . . . . . 600 » 200
Cassiere . . . . . . . . . . . . . . . 360 » 120
Usciere . . . . . . . . . . . . . . . . 120 » 40
33. Oltre i soldi di sopra enunciati, il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Procurator generale ed il Cancelliere, godranno per l’assistenza personale in ciascuna estrazione della lotteria ordinaria le seguenti gratificazioni.
Il Presidente, ducati . . . . . . . . . . . . . . . 20 onc. 6.20
Il Vice-Presidente ed il Consigliere . . . . . . . . 10 » 3.10
Il Procurator generale . . . . . . . . . . . . . . . 20 » 6.20
il Cancelliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 2. »
Nell’estrazioni della lotteria straordinaria avranno la metà dell’enunciate gratificazioni.
34. I Razionali, indipendentemente dal soldo stabilito coll’articolo 32, godranno una gratificazione annuale di ducati 3,80, once 1160.
35. Dalla somma enunciata nell’articolo precedente saranno prelevati duc. 1080, once 360, per essere distribuite a due Razionali Consiglieri supplenti in compenso delle funzioni ch’essi in mancanza del Consiglieri disimpegneranno nella Gran Corte de’ conti; senza che un tal compenso sia loro d’impedimento per partecipare alla gratificazione de’ conti loro commessi come Razionali.
36. Il fondo di gratificazione di cui è parola nell’articolo 3′, dedotta la somma enunciata nell’articolo precedente, sarà ripartito ai quattro Razionali per premio de conti che da essi saranno liquidati; da non percepirsi, che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.
Le gratificazioni assegnate per le liquidazioni di ciascun conto saranno determinate da un regolamento, che sarà sottoposto alla nostra approvazione.
37. All’infuori de soldi e delle gratificazioni stabilite co’ due artico li precedenti, i membri tutti componenti la Gran Corte de’ conti non potranno godere verun altro emolumento.
In conseguenza, appena la Gran Corte sarà installata, rimarranno aboliti i dritti delle missioni sopra i processi; divisa sopra tutte le scritture, relazioni, calcoli e simili; di candele, di provvisioni, o sia jus decreti di esecuzione, di ordini esecutivi sopra istrumenti, mandati ec.;
ed ogni altro lucro, o emolumento sotto nome di propine, regali, e sotto qualunque altro aspetto.
38. I soli uscieri, oltre del soldo, per la esecuzione degli atti di cui saranno incaricati, continueranno a godere i dritti che sono in vigore, finché non verranno riformati.
TITOLO IV. Disposizioni generali.
39. La Gran Corte de conti non potrà dirsi costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno tre votanti.
Il Presidente ed il Vice-Presidente, quando sono presenti, debbono votare.
40. I supplenti rimpiazzeranno i Consiglieri mancanti, o impediti.
41. La Gran Corte presenterà un regolamento che fissi il suo servi zio interno.
Il Procurator generale presenterà al nostro Ministro delle Finanze, per mezzo del Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, il progetto del servizio della cancelleria.
Questo progetto indicherà ancora il numero degl’impiegati necessari.
42. La forza armata per la polizia e pel buon ordine nelle sedute della Gran Corte sarà fornita dall’Intendenza di Palermo.
TITOLO V. Disposizioni transitorie
43. Finché non saranno organizzati i Tribunali giudiziari nel nostri Domini al di là del Faro, tutte le cause relative al contenzioso giudiziario di competenza dell’abolito Tribunale dell’Erario, sia che si trovassero introdotte, sia che dovessero introdursi, saranno esaminate e decise dalla Gran Corte de’ conti, nello stesso modo e colle stesse forme che lo sarebbero state nell’enunciato Tribunale dell’Erario. In conseguenza per le mentovate cause, mancando il numero de votanti con questa nostra legge definito, interverranno in luogo de Razionali Consiglieri supplenti gli stessi supplenti dell’abolito Tribunale dell’Erario.
44. Similmente le controversie che ora sono di competenza del Tribunale dell’Erario, e che in conformità del nostro decreto degli 11 di ottobre 1817 apparterrebbero ai primi giudici del contenzioso amministrativo; fino a che questi non si trovino stabiliti nell’esercizio delle loro
funzioni, verranno provvisoriamente esaminate e decise dalla Gran Corte dei conti colle stesse regole e forme che lo sarebbero state dall’abolito Tribunale dell’Erario.
45. Le disposizioni contenute nell’articolo 37 della presente legge sono applicabili alle cause enunciate negli articoli precedenti.
Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.
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