Legge elettorale del Granducato di Toscana del 1848

Legge elettorale toscana

NOI LEOPOLD0 II
PER LA GRAZIA Di Dio Principe Imperiale d’Austria, Principe Reale d’Ungheria e di Boemia, Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana, ecc.
Dopo avere collo Statuto fondamentale ordinato il Governo rappresentativo della Toscana, rimaneva a compiere questa grande e perenne Istituzione, che da noi fossero promulgate le leggi e le norme che regolar debbono la elezione dei deputati al Consiglio generale.
Il quale proposito da noi già annunziato siamo ora tanto più solleciti di adempire colla presente legge, quanto più con
fidiamo che, per qualunque difficoltà i tempi ne adducano, il voto e il pronto concorso dei rappresentanti il nostro popolo sia pegno allo Stato di prosperità tranquilla e durevole, e dia salda fermezza a quelle patrie istituzioni, all’integrità delle quali intendemmo noi di dare più larga e più sicura base colla promulgazione dello Statuto fondamentale. Quindi in esecuzione dell’art. 79 dello Statuto medesimo, sentito il nostro Consiglio di Stato, promulghiamo la presente legge elettorale che fa parte integrale di esso.

TITOLO I. Distribuzione territoriale.

1. I Deputati che nel Consiglio generale rappresenteranno la Toscana verranno eletti per distretti, o per sezioni di di stretto, nei modi sotto indicati.
Il numero dei deputati e la distribuzione dei distretti non potranno alterarsi che per legge.
2. La tavola seguente presenta la divisione della Toscana agli effetti elettorali, e i luoghi dove devono radunarisi i Collegii.

TITOLO II. Degli Elettori.

3. Sono Elettori tutti quei possessori di beni stabili, che hanno nel distretto elettorale una rendita imponibile di lire trecento.
4. Quei possessori che avranno la detta rendita distribuita in più distretti potranno cumulare le cifre sparse per acquistare la qualità di elettore nel luogo della loro dimora stabile.
5. Sarà computata al padre la rendita imponibile dei beni del figlio da esso usufruiti durante la patria potestà, al ma rito la rendita imponibile della moglie. La vedova avrà facoltà di trasportare la sua rendita imponibile sulla testa di uno de’ suoi figli.
6. Oltre i possessori di beni stabili indicati negli articoli precedenti, saranno elettori al titolo di capacità:
(a) l Professori insegnanti ed emeriti delle università toscane, (b) I Magistrati dei Tribunali collegiali e del pubblico Ministero;
(c) I Parrochi e Cappellani, Curati inamovibili, i Sacerdoti laureati ed i canonici delle Chiese cattedrali;
(d) I Professori insegnanti delle RR. Accademie di belle Arti, ed i professori dei Collegi o Licei pubblici, nominati con sovrano rescritto;
(e) I Membri ordinarii ed emeriti della Società economico Agraria di Firenze;
(f) Gli avvocati dopo tre anni dalla prima inscrizione all’albo del loro collegio;
(g) I Procuratori laureati inscritti definitivamente da tre anni ai ruoli dei Tribunali;
(h) I Notari di rogito esercenti da tre anni;
(i) I medici e chirurghi matricolati da tre anni;
(k) Gl’ingegneri laureati da cinque anni o addetti da cinque anni al corpo degli Ingegneri;
(l) Gli ufficiali delle RR. Truppe di terra e di mare, in ri tiro, dai gradi superiori fino a quello di capitano insclusive;
(m) Tutti gl’insigniti degli ordini toscani.
7. Saranno elettori altresì:
(a) I membri delle Camere di commercio;
(b) I Direttori delle Società anonime, Banche di sconto, e Casse di risparmio;
(c) E finalmente tutti i pubblici impiegati, capitalisti, commercianti, ed esercenti qualsivoglia industria o professione, i quali pagano non meno di quindici lire di tassa di famiglia secondo l’attuale tassazione, o che in altro sistema di tassazione venissero compresi in una categoria di contribuenti, corrispondente a quella ora designata dalla sopra espressa cifra.
8. Non potranno essere elettori:
(a) Le donne;
(b) I minori di anni venticinque;
(c) I pienamente interdetti;
(d) I forestieri, comunque possessori, o domiciliati;
(e) I non possessori, i quali non abbiano da un anno di mora stabile nel distretto elettorale;
(f) Quelli che nei legittimi modi sieno stati inabilitati all’esercizio delle professioni che danno il diritto elettorale;
(g) I condannati a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza, o a qualunque pena, per falsità, furti ed altri congeneri delitti contro le proprietà.
9. In quei collegi, dove raccogliendo i titoli precedenti non si giungesse al numero di 200 elettori, saranno compite le liste inscrivendo in esse fino al detto numero i possidenti di rendita imponibile immediatamente inferiore alla prescritta, i quali vi abbiano dimora stabile, o vi abbiano trasportato il domicilio politico a norma dell’art. 11.
10. Niuno potrà esercitare il diritto elettorale in più Collegi.
11. Il luogo della dimora stabile costituisce per regola il domicilio politico agli effetti delle elezioni.
Ma il possessore di suolo potrà assumere il suo domicilio politico tanto in un’altra sezione dello stesso distretto, quanto in distretto diverso, quando abbia la rendita imponibile de terminata all’art. 3.
12. In questo caso egli dovrà dichiarare dentro il mese di ottobre, in qual distretto o sezione di distretto intende di esercitare il suo diritto elettorale. La dichiarazione sarà fatta al Tribunale di Prima istanza del distretto dove ha la dimora stabile, il quale rilascierà certificato della fatta dichiarazione.
Il certificato notificato al ministro del censo del distretto dove ha dimora stabile, ed al ministro del censo del distretto dove vuole trasportare il domicilio politico, gli darà titolo per
dare il voto in quel collegio dove intende di esercitare il suo diritto come Elettore.
13. Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente.

TITOLO III. Formazione delle liste elettorali.

14. Le liste elettorali dovranno essere compilate sopra una modula nella quale figurino distintamente il nome, cognome, età di ciascun elettore, l’indicazione del titolo o titoli in forza dei quali l’individuo inscritto è abilitato ad esercitare il diritto elettorale, il luogo della sua abitazione effettiva.
15. Le liste una volta compilate saranno permanenti, do vendo però ciascun anno essere rivedute e corrette per via di redazioni e inscrizioni nuove da farsi colle norme seguenti.
16. Al primo novembre di ogni anno i Gonfalonieri d’ogni distretto, o di ogni sezione di distretto, si raduneranno al capoluogo del rispettivo distretto, o sezione di distretto, e sotto la presidenza del Gonfaloniere del capoluogo procederanno alla revisione e purificazione delle liste elettorali.
17 I Parrochi o altri ufficiali dello Stato Civile somministreranno le variazioni concernenti lo Stato delle anime. Il ministro del censo farà note le variazioni relative ai possessi di beni stabili.
I Gonfalonieri compileranno le altre categorie sulle liste dei compresi nella tassa di famiglia, approvate dal Prefetto, e sopra gli altri titoli giustificativi prodotti dagli aventi interesse.
18. Nel caso previsto dall’art. 9, i Gonfalonieri formeranno la lista supplementaria dei maggiori possidenti per conseguire il numero degli elettori voluto dalla legge; alla quale aggiungeranno altri dieci individui della stessa categoria, per supplire ad ogni possibile difetto che avvenga nella ulteriore purificazione delle liste.
19. In quelle città che formino di per sé sole un distretto, o una o più sezioni di distretto, le operazioni sopraindicate si faranno dal Gonfaloniere, assistito da tre rappresentanti municipali.
20. Le liste appena compilate, insieme colle supplementarie, saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento dentro al 15 di novembre con tutte quelle osservazioni che il Gonfaloniere o i Gonfalonieri crederanno opportune.
21 Il Prefetto impreteribilmente dentro al 5 dicembre pro cederà alla generale revisione delle liste a lui trasmesse in questa operazione.
(a) Aggiungerà quelli che egli riconosca essere stati omessi.
(b) Radierà quelli che per morte, per sentenza, o per diminuzione di censo non vi dovevano essere inscritti;
(c) Indicherà quelli che devono essere radiati, comunque la inscrizione loro non fosse impugnata.
22. Il Prefetto terrà un registro di queste sue decisioni provvisorie, facendo in esso menzione dei motivi e dei documenti giustificativi.
23. Le liste in tal modo purificate saranno trasmesse al Gonfaloniere del Capoluogo del distretto, o della sezione del distretto, che ne ordinerà l’affissione alla porta dei singoli uffizi comunitativi compresi nel distretto, o nella sezione del distretto.
Copia delle medesime liste sarà depositata nell’uffizio del Prefetto, nell’archivio del ministro del censo, e nell’uffizio comunitativo del capoluogo. a 24. L’affissione delle liste terrà luogo di notificazione per quelli che vi sono ascritti.
25. Quelle decisioni del Prefetto, che porteranno decadenza del diritto elettorale, saranno notificate dentro cinque giorni ai decaduti.
26. Questa notificazione sarà fatta al domicilio reale per coloro che hanno dimora stabile nel distretto : al domicilio eletto, per i possessori di suolo non dimoranti nel distretto, o in difetto di domicilio, all’Uffizio comunitativo del capoluogo.
La notificazione sarà fatta per mezzo dei donzelli delle rispettive comunità e colle forme consuete.
27. Alle liste in tal modo rettificate non potrà esser fatto alcun cangiamento, se non in forza di ricorso e nelle forme stabilite negli appresso articoli.
28. Dal dì 10 dicembre, giorno dell’affissione delle liste, sino al 31 dicembre sarà aperto un registro all’uffizio della Prefettura per raccogliervi i ricorsi.
I ricorsi registrati per ordine di data saranno firmati dal ricorrente.
Il Prefetto rilascerà al medesimo ricevuta del ricorso e dei documenti presentati, enunciando in quella la data del ricorso e il numero d’ordine della registrazione.
29. I ricorsi potranno essere presentati tanto dalle parti di rettamente interessate, quanto dai terzi, purché siano iscritti sulle liste.
30. I ricorsi saranno ammessi: Per iscrizione indebita o irregolare;
Per iscrizione omessa;
Per radiazione ingiustamente ordinata.
31. I ricorsi fatti dai terzi si avranno come non avvenuti, se il ricorrente non prova di averli notificati alla parte interessata.
Questa ha cinque giorni, dal dì della notificazione, per rispondere e giustificare i propri titoli.
32. I documenti giustificativi dei ricorsi saranno ostensibili alle parti interessate.
33. Il Prefetto in Consiglio di Prefettura deciderà sui ricorsi cinque giorni dopo dal dì della loro presentazione.
Nel caso però di ricorsi presentati dai terzi, pronunzierà su quelli cinque giorni dopo spirato il termine fissato dall’art. 31.
Le decisioni saranno motivate.
34. Il Prefetto rettificherà di mano in mano le liste elettorali in ordine alle decisioni proferite sui ricorsi, facendovi le aggiunte opportune per condurre i Collegi al numero determinato dall’art. 9.
35. Al 15 Gennaio il Prefetto dichiarerà la chiusura delle liste, e queste munite di sua firma e del sigillo della Prefettura saranno trasmesse al rispettivo Gonfaloniere del Capo luogo del distretto, o della sezione del distretto.
36. Le liste elettorali in tal modo purificate e sanzionate rimarranno affisse fino al 31 Gennaio, e depositate nei luoghi indicati dall’art. 23.
L’affissione delle liste anche in questo caso terrà luogo di notificazione per quelli che vi sono inscritti.
37 Sopra queste liste si faranno l’elezioni, in qualunque tempo sieno convocati i Collegi elettorali, fino al 31 Gennaio dell’anno successivo.
38. Le decisioni le quali contengono rifiuto d’iscrizione, o che rigettino, o accolgano domande di radiazione, dovranno essere notificate a tutte le parti interessate, nel modo e nei termini stabiliti agli art. 25 e 26.
39. Qualunque delle parti interessate, dentro gli otto giorni dal dì della notificazione, potrà appellare dalle decisioni medesime alle Corti Regie aventi giurisdizione nel rispettivo Compartimento, accompagnando la istanza coi documenti giustificativi.
L’atto di appello dovrà esser notificato entro otto giorni, sotto pena di nullità, tanto al Prefetto, quanto alla parte interessata.
40. Quando la decisione del Prefetto abbia rigettata una domanda d’iscrizione fatta da un terzo, il diritto all’appello non potrà essere esercitato che dall’individuo stesso nell’interesse del quale la iscrizione fu chiesta.
41. L’appello preserva il diritto alle parti interessate, ma non sospende l’effetto immediato delle decisioni dalle quali fu appellato, Dalle decisioni delle Corti Regie è luogo al ricorso in Cassazione, da interporsi per altro dentro il termine di cinque giorni dal dì della pronunziata sentenza.
42. Le cause elettorali saranno tratte tanto in Corte Regia quanto in Corte di Cassazione per urgenza, sommariamente in
Camera di consiglio, e senza bisogno per procuratore, ma saranno giudicate udito l’appellante, o il suo difensore, e previe le conclusioni del pubblico Ministero.
La sentenza sarà motivata, e letta in pubblica udienza.
43. Il Prefetto, avuta che abbia notificazione della sentenza revocatoria, farà sulle liste elettorali la rettificazione ordinata alla sentenza.

TITOLO IV. Dei Collegi elettorali.

44. I Collegi elettorali sono convocati dal Granduca.
Tanto nel caso di elezioni generali, quanto nel caso di elezioni parziali, tra l’ordine di convocazione e l’apertura dei Collegi dovrà correre l’intervallo di otto giorni almeno.
§ 1. – Luogo dell’adunanza.
45. I collegi elettorali, distretto per distretto o sezione per sezione, si raduneranno ciascuno in una sola assemblea.
46. Il collegio elettorale si radunerà a suono di campana nella chiesa a tale effetto destinata dal Gonfaloniere del capo luogo del distretto, o della sezione di distretto, di concerto coll’autorità ecclesiastica del luogo.
47. Niuno avrà accesso nella chiesa se non figura sulle liste degli Elettori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere.
Potrà però esservi ammesso chi si presenti munito di una sentenza delle Corti Regie che lo dichiari far parte del Collegio.
18. Nella chiesa saranno affisse:
I. La lista degli Elettori componenti il Collegio.
II. La lista dei 20 Elettori più anziani.
III. La lista dei 20 Elettori più giovani.
49. Il Banco della presidenza sarà collocato in guisa che gli Elettori vi possano circolare liberamente intorno, durante lo spoglio dello squttinio.
50. Prossima al Banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli Elettori, a vista del Seggio, scriveranno il loro suffragio.
51. Sul banco della Presidenza vi sarà l’urna destinata ad accogliere le schede.
52. La chiesa, dove si aduna il Collegio elettorale, sarà aperta alle oro otto precise del mattino.
§ 2. – Presidenza dei Collegi Elettorali.
53. Il Gonfaloniere del capo-luogo del distretto, o della sezione del distretto, assistito dal Parroco della chiesa, se questa è parrocchiale, presiede il Collegio.
54. Il Ministro del Censo o un Notaro a lui sostituito dal Prefetto disimpegna le funzioni di segretario, e tiene il pro cesso verbale.
55. Nelle città componenti un intero distretto diviso per sezioni, o componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere, saranno presiedute da uno degli altri Rappresentanti municipali per ordine di nomina.
§. 3. – Apertura del Collegio.
56. Il Gonfaloniere Presidente si troverà a ore otto precise nella chiesa, e deporrà sul banco della Presidenza:
Le liste elettorali.
Il Motuproprio di convocazione.
Lo statuto fondamentale.
La legge elettorale.
57. Appena saranno presenti 30 Elettori, il Gonfaloniere leggerà l’atto di convocazione, e quindi chiamerà a disimpegnare le funzioni di squittinatori provvisori i due Elettori più anziani, e i due Elettori più giovani inscritti sulle liste, che risponderanno i primi all’appello.
58. Cosi formato il Seggio, il Presidente procederà immediatamente alla elezione definitiva degli squittinatori per via di schede.
§ 4. – Elezioni degli Squittinatori.
59. La elezione ha principio coll’appellare che farà il Presidente i nomi iscritti sulla lista degli Elettori.
60. Ogni Elettore presentandosi al Seggio della Presidenza vi deporrà il suo biglietto d’ingresso, e riceverà una scheda aperta nella quale registrerà quattro nomi.
Quando sia illetterato li farà scrivere secretamente da Persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il Seggio.
Deporrà quindi la sua scheda nell’urna a ciò destinata.
61. Il Segretario, o uno degli squittinatori provvisori, avendo innanzi la lista degli Elettori con un margine in bianco, registrerà di fronte al nome dell’Elettore votante l’atto del voto, apponendovi di contro la propria firma.
62. Terminato l’appello, il Presidente procederà ad un se condo appello, per gli Elettori che non abbiano votato.
Saranno però ammessi a votare anche gli Elettori che, sebbene non rispondenti al primo ed al secondo appello, si presenteranno prima delle tre pomeridiane.
63. Tre almeno dei membri componenti il Seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio.
64. Alle tre pomeridiane il Presidente dichiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla contazione dei votanti. Del numero accertato sarà fatta menzione nel Processo verbale dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio.
65. Aperta l’urna contenente le schede, raffronterà il numero di queste col numero dei votanti.
66. Il Seggio prenderà le sue decisioni in proposito ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatto menzione nel Processo verbale.
67. Il presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio.
68. Uno degli squittinatori provvisori prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscontrate, aperte le passerà al Presidente che dopo averne fatta lettura a voce alta le passerà all’altro squittinatore.
69. Il Seggio radierà dalle schede i nomi iscritti oltre i primi quattro: non conterà le schede in bianco: non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l’individuo al quale vogliono applicarsi.
Anche di queste decisioni sarà tenuto Registro nel Processo verbale.
70. Due squittinatori provvisori, ed il segretario, tengon nota dello spoglio dello squittinio.
71. Saranno squittinatori definiti quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità il più anziano avrà la preferenza.
72. Conosciuto lo squittinio, il Presidente farà abbruciare le schede, presenti gli Elettori, e l’adunanza sarà disciolta.
§ 5. Elezioni del Deputato.
73. Nel giorno appresso il Collegio si adunerà nell’ora fissata dall’art. 56, ed il presidente aprirà l’adunanza chiamando al Seggio i quattro squittinatori eletti nel giorno antecedente.
74. Avvertirà quindi gli Elettori:
I. Che Essi devono eleggere un deputato per rappresentare la Toscana nel Consiglio generale.
II. Che essi lo possono eleggere tra tutti quelli che in ordine all’art. 31 dello Statuto fondamentale hanno titolo ad esser Elettori nei diversi Collegi del distretto elettorale.
III. Che essi lo devono eleggere tra gli Elettori che hanno l’età di 30 anni compiti.
75. Per la elezione del deputato si osserveranno le norme fissate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, del titolo precedente, salvo il prescritto nell’articolo successivo.
76. Nelle Schede gli Elettori scriveranno un solo nome; il Seggio radierà i nomi scritti oltre il primo.
77. Niuno potrà essere eletto nel primo o nel secondo squittinio, se non riunisca almeno il terzo, più uno, dei voti sulla totalità del Collegio, e la metà, più uno, dei voti dati.
78. Non vi sarà più di uno squittinio per giorno.
79. Il Presidente pronunzia il risultato dello squittinio, fa bruciare pubblicamente le schede, dopo di che l’adunanza è
immediatamente sciolta.
80. Se nei due primi squittini non si abbia elezione secondo il prescritto dall’art. 77, il Presidente al termine del secondo squittinio pronunzierà i nomi dei due Candidati che nei detti due squittini abbiano ottenuto il maggior numero dei suffragi, ed intimerà un terzo squittino, nel quale però i suffragi non potranno esser dati che all’uno, o all’altro di essi.
La elezione sarà fatta in questo caso a pluralità di voti.
81. Se i due nomi anzidetti non si potranno trascegliere senza incontrare con altro Candidato a parità di voti, potranno esser paritati anche tre o più nomi, dei quali però non sarà
vinto chi non ottenga la maggiorità assoluta. La quale ove non
si ottenga si procederà ad un quarto squittinio tra i due che nel terzo abbiano ottenuto più voti.
Se la parità persista, allora, dopo ritentato l’esperimento, la sorte decide.
82. Il giorno appresso all’elezione, il Presidente letto il Pro cesso verbale pronunzierà lo scioglimento del Collegio. Lo pronunzierà altresì se il decimo giorno decorre senza che abbia avuto luogo la Elezione.
83. Il Presidente invierà al Prefetto il Processo verbale con
le carte annesse. Il Prefetto trasmetterà l’uno e le altre al Ministero dell’interno, il quale provvede a passarle al Consiglio Generale.

§. 6. – Disciplina dei collegi elettorali.
84. Il presidente del Collegio cura la disciplina dell’adunanza.
Il Seggio della Presidenza deciderà inappellabilmente sui reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l’adunanza, e di tutto vien fatta menzione nel processo verbale.
85. Se il Presidente non può mantener l’ordine nell’adunanza, dopo due intimazioni pronunzia lo scioglimento di essa rinviandola al giorno appresso.
Gli Elettori in questo caso si separeranno immediatamente.
86. I Collegi non potranno trattare oggetti estranei alla elezione. È vietato arringare gli Elettori: ogni discussione e deliberazione sono interdette.
87. Gli elettori non potranno intervenire armati.
88. I Collegi non potranno corrispondere tra loro, né ricevere, né inviare indirizzi, petizioni o deputazioni.
89. È interdetta la presenza, o l’avvicinamento di qualsiasi forza pubblica al luogo della elezione o alle vie che vi conducono.
90. Il Presidente potrà bensì adoperare la Guardia Civica, quando ciò creda opportuno per assicurare l’ordine, e la libertà dell’elezioni.

TITOLO V. Degli Eligibili.

91. Ogni Elettore è eligibile purché concorrano in esso i requisiti voluti dall’art. 31 dello Statuto fondamentale.
Quindi i Collegi potranno eleggere indistintamente chiunque abbia titolo per essere Elettore nei diversi Collegi del distretto elettorale.
92. Il Consiglio generale è la sola autorità competente per
decidere sulla validità dell’elezioni, e sulla verificazione dei requisiti di eligibilità.
93. Quando il deputato sia stato eletto da più Collegi, esso dentro i dieci giorni dal dì che il Consiglio generale abbia deciso sulla validità dell’elezione dovrà ottare per un di questi Collegi.
Se ciò non avvenga, la designazione sarà fatta per via di sorte a Cura dell’Assemblea.
94. Le funzioni di senatore sono incompatibili con quelle di Deputato.
95. I Prefetti, Sotto Prefetti, Pretori delegati e i loro de pendenti in uffizio, i Comandanti delle Piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitate le loro funzioni dentro l’anno.

TITOLO VI. Disposizioni Penali.

96. Chiunque impedisce in qualsivoglia modo, ad uno o a più individui, il libero esercizio dei diritti elettorali è punito colla carcere da tre mesi ad un anno.
Se il detto impedimento avrà avuto luogo per parte di dieci o più persone a quest’oggetto riunite, dovrà applicarsi la pena del carcere per non meno di sei mesi, e nei casi più gravi la detenzione nella Fortezza di Volterra da uno a tre anni.
97. Colla pena della carcere, da due ad otto mesi, è punito:
1.° Chiunque nelle elezioni fraudolentemente suppone, falsifica, o sopprime le schede elettorali.
2.° Chiunque non avendo le qualità d’Elettore esercita fraudolentemente il diritto elettorale.
3.° Chiunque dà o promette danaro, o altri oggetti stimabili in danaro ad un Elettore per ottenere il voto nella elezione a vantaggio proprio, ed altrui, non meno che l’Elettore che accetta il donativo o la promessa.
Il corruttore ed il corrotto sono inoltre condannati ciascuno ad una multa dupla del valore delle cose date o promesse.
98. In tutti i casi contemplati nel precedente articolo 96, e nei §§ 1 e 3 dell’art. 97, alle pene rispettivamente comminate si aggiunge l’interdizione dai diritti politici d’elezione e di eligibilità per quattro, o per otto anni.

TITOLO VII. Disposizioni transitorie.

99. Dopo quindici giorni dal dì della promulgazione della Legge presente i Gonfalonieri destinati all’art. 16 procede ranno alla prima formazione delle liste elettorali nei modi ordinati dal Titolo III.
Sono applicati tutti i termini stabiliti nel titolo stesso.
100. Le dichiarazioni, di che nell’art. 11, 12, saranno fatte dentro il mese di Marzo.
101. Il Consiglio generale eletto in quest’anno 1848 viene a cessare il trentuno Decembre 1851.


Dato il tre Marzo mille ottocento quarantotto.
LEOPOLDO.
V. F. CEMPINI.
L. ALBIANI.

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