Legge elettorale del regno di Napoli del 1848

Legge elettorale provvisoria del regno di Napoli delli 29 febbrajo 1848.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

FERDINANDO II ecc.
Visto l’articolo 62 della Costituzione, in cui venne stabilito che per la prima convocazione delle Camere legislative sarebbe pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non di verrebbe definitiva, se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura;
Visti gli articoli 53 e 54 della Costituzione medesima, coi quali venne stabilito che il numero de Deputati corrisponderebbe sempre alla forza della popolazione, computata secondo gli ultimi censimenti; e che dovendo esservi un Deputato per ogni complesso di quarantamila anime, la legge determinerebbe l’occorrente ove nella circoscrizione del collegi elettorali vi fosse difetto o eccesso di popolazione;
Visti gli articoli 56 n. 1, e 57 n. 1, della stessa Costituzione, in cui vengono annoverati fra gli elettori e gli eleggibili tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarebbe determinata la quantità dalla medesima legge elettorale;
Considerando essere necessario il definir permanentemente, per un dato periodo di tempo, dall’un canto il computo delle popolazioni che debbono inviare i Deputati alla Camera, e dall’altro i centri ove possa eseguirsene la elezione;
Considerando che stabilire a centri di elezione i capoluoghi delle provincie riuscirebbe incomodo per coloro che hanno domicilio nelle comuni situate in su gli estremi; e che alla riunione degli elettori offrono punto più agevole i capoluoghi del distretti;
Considerando che dopo essersi eletti per ogni distretto tanti Deputati quanti corrispondono a ciascun complesso di quarantamila anime, se vi si scorge un eccesso di popolazione che superi le ventimila anime, convien riguardare questo numero di abitanti come bastevole alla elezione di un altro Deputato;
Considerando che nel determinare la quantità della rendita imponibile per gli elettori e per gli eleggibili, è giusto l’aver riguardo al modo in cui trovasi distribuita la proprietà fondiaria, ed all’indole delle contribuzioni dirette che si trovano attualmente stabilite nel reame;
Considerando doversi valutare questa rendita e darle degli equivalenti in guisa che non rimanga troppo ristretto il numero degli eleggibili; e che inoltre si lasci agli elettori, secondo lo spirito e lo scopo della costituzione, una latitudine sufficiente a poter includere nella scelta de’ diversi rappresentanti alla Camera coloro che per credito di lumi e di probità meritino particolarmente la loro fiducia;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell’Interno;
Udito il nostro Consiglio de Ministri Segretari di Stato;
Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo provvisoria mente la seguente legge:

Disposizioni Generali.

ART. I.
Saranno centri di elezione i capoluoghi del distretti; ed in ciascuno di essi verrà eletto un numero di Deputati, che per corrispondere alla forza della popolazione, secondo gli ultimi censimenti, e secondo la regola innanzi stabilita intorno agli eccessi o a difetti della medesima, rimane determinato come segue:

Provincia di Napoli.      Popolazione      Deputati
Pel distretto di Napoli      495942      12
Casoria      118,911      3
Castellamare.      137634      3
Pozzuoli      65,879      2
Provincia di Terra di Lavoro.            
Pel distretto di Caserta      273,335      7
Nola      116,543      3
Gaeta      124,511      3
Sora      114,826      3
Piedimonte      102,699      3
Provincia di Principato Citra.            
Pel distretto di Salerno      246113      6
Sala      91022      2
Campagna      105,544      3
Vallo      102912      3
Provincia di Principato Ultra.            
Pel distretto di Avellino      175677      4
Ariano      95,839      2
S. Angelo dei Lombardi      109,647      3
Provincia di Basilicata.            
Pel distretto di Potenza      182,124      5
Matera      97,482      2
Melfi      103099      3
Lagonegro      118,686      3
Provincia di Molise.            
Pel distretto di Campobasso.      161,616      4
Isernia      125517      4
Larino      85,182      2
Provincia di Capitanata.            
Pel distretto di Foggia      124,788      3
Sansevero      122679      3
Bovino      73,608      2
Provincia di Terra di Bari.            
Pel distretto di Bari      236,743      6
Barletta      184,742      5
Altamura      75,975      2
Provincia di Terra d’Otranto
Pel distretto di Lecce      106,826      3
Taranto      103,862      3
Gallipoli      105,333      3
Brindisi      91,633      2
Provincia di Abruzzo Citra
Pel distretto di Chieti      102,373      3
Lanciano      106.265      3
Vasto      99,811      2
Provincia di Abruzzo Ultra 2.
Pel distretto di Aquila      104,574      3
Solmona      73.810      2
Avezzano      86,916      2
Città Ducale      55,123      1
Provincia di Abruzzo Ultra 1.
Pel distretto di Teramo      124,005      3
Città S. Angelo      99,097      2
Provincia di Calabria Citra.
Pel distretto di Cosenza      170,021      lº
Castrovillari      105,197      3
Paola      95,481      2
Rossano      56,382      1
Provincia di Colabria Ultra 2.
Pel distretto di Catanzaro      113.230      3
Cotrone      49,548      1
Monteleone      120,475      3
Nicastro      90,656      2
Provincia di Calabria Ultra 1.
Pel distretto di Reggio      114,454      3
Gerace      94,395      2
Palmi      101,486      3
Totale generale      6,517,628      164

II. La quantità della rendita imponibile per esser compreso nelle liste, di cui sarà parlato in seguito, relativamente alla elezione de’ Deputati, rimane determinata per gli elettori ad annui ducati ventiquattro, e per gli eleggibili ad annui ducati duecento quaranta.
Tra le rendite imponibili s’intendono comprese quelle che si percipiscono sopra fondi enfiteuci, tanto dal padron diretto, quanto dal padrone utile, e quelle che a titolo di semplice usufrutto si ritraggono da un fondo di cui appartenga ad altri la proprietà.
III. Sarà considerato come equivalente alla rendita imponibile, di cui è oggetto nel precedente articolo, sia una rendita di ugual valore iscritta da due anni nel gran libro del debito pubblico, ed all’uopo immobilizzata per tutto il tempo della legislatura de cinque anni; sia l’interesse di ugual valore che un cittadino ritragga da un capitale posseduto da due anni e garantito da valida ipoteca.
Sono dispensati dal possesso de’ due anni coloro cui quella rendita iscritta, o quel capitale a interesse appartenga specificatamente a titolo di successione.
IV. La rendita de’ fondi dotali della moglie varrà pel ma rito, il quale viva con essa in constanza di matrimonio, a farlo comprendere nelle liste degli elettori e degli eleggibili, sia da sé sola, sia in supplemento della di lui propria rendita.
Lo stesso è a dirsi tanto della rendita de’ beni de’ figli di cui un padre abbia l’amministrazione legale durante la loro età minore, quanto di quella che la vedova non rimaritata voglia intestare o ad uno de’ suoi figli, o al marito della di lei unica figlia.
V. La metà delle diverse specie di rendita, di cui si parla ne tre precedenti articoli, basterà per essere compresi nella lista degli eleggibili, tanto a coloro che avendo diploma di laureati nella Regia Università degli Studj abbiano esercitato la loro corrispondente professione per lo spazio di cinque anni, quanto a coloro i quali tengono in attività una fabbrica di manifatture in un edificio, pel quale paghino un affitto, regolarmente stipulato, di annui ducati cento.
VI. Quando in un distretto vi sia insufficienza delle indicate specie di rendita per la classe degli eleggibili, vi si formeranno delle liste supplementari, nelle quali andranno compresi coloro che abbiano rendite più alte, benché non giungano a quelle strettamente richieste dalla presente legge.
VII. Purché il complesso del censo in interessi di capitali o in rendita imponibile sia nel territorio del reame, non è ostacolo ad essere compreso nelle liste degli elettori e degli eleggibili, che un cittadino lo possegga distribuito in luoghi diversi da quello in cui ha il suo effettivo domicilio.
In questo caso però non è permesso ad alcuno di esercitare la sua qualità di elettore in due diversi collegi. Il doppio voto rimane per sempre interdetto.
VIII. Coloro che posseggono il loro censo distribuito in luoghi diversi da quello in cui hanno l’effettivo loro domicilio, debbono dichiarare all’autorità competente in qual collegio in tendono esercitare la loro qualità di elettore o di eleggibile, per essere compresi nelle corrispondenti liste.
La legge elettorale definitiva stabilirà di qual tempo questa dichiarazione dee precedere la ordinaria convocazione de collegi elettorali.
IX. Rimane dichiarato che tanto a professori titolari del Real Collegio Militare, quanto a quelli del Real Collegio degli Aspiranti Guardia Marina, competono i medesimi dritti per essere elettori ed eleggibili, che gli articoli 56 e 57 della Costituzione attribuiscono a cattedratici titolari della Regia Università degli Studi.

Della formazione delle liste elettorali.

X. In ciascun comune vi sarà una Giunta elettorale composta dal Sindaco e da quattro Decurioni, a ciò delegati dallo stesso Decurionato, la quale si occuperà della formazione delle liste tanto per gli elettori, quanto per gli eleggibili.
XI. Nel dì seguente alla pubblicazione della presente legge, il Sindaco riunirà il Decurionato per la scelta de’ quattro Decurioni che debbono far parte della Giunta elettorale: e in quel giorno medesimo la Giunta procederà immediatamente alla formazione delle liste, le quali debbono esser compiute fra lo spazio improrogabile di otto giorni.
Per gli eletti nella città di Napoli, che rappresentano il Sindaco ne’ rispettivi loro quartiere, il Decurione nominerà egli quattro notabili cittadini per ciascun quartiere, i quali rappresenteranno coll’eletto la Giunta elettorale di cui si parla nella presente legge.
XII. La Giunta elettorale consulterà i registri della contribuzione che posseggono fondiaria per rendita comprendere imponibile, nelle richiesta liste i nomi dalla di presente coloro legge, e nel giorno medesimo in cui dà cominciamento alla formazione delle liste, farà affiggere un bando alla porta della casa comunale, sollecitando con esso i cittadini che hanno ivi domicilio, a produrre i loro documenti per essere compresi nel numero degli elettori o degli eleggibili.
Per questi documenti vi sarà piena esenzione d’ogni specie di registro e bollo.
XIII. Per la qualità di eleggibile o di elettore la Giunta terrà sott’occhio nella formazione delle liste ciò che viene prescritto all’uopo, tanto in questa legge, quanto negli articoli 56 e 57 della Costituzione.
XIV. Scorsi gli otto giorni di cui si parla nell’articolo XI, le liste, sottoscritte da tutti i membri della Giunta, saranno affisse alla porta della casa comunale, perché ad ogni cittadino sia dato di prenderne piena e libera conoscenza.
XV. Ne cinque giorni innanzi alla consecutivi Giunta i suoi è libero documentali ad ogni cittadino reclami, g sia per non vedervisi egli compreso, sia per vedervi compreso chi non ne avesse le qualità richieste dalla legge.
Nel periodo stesso di que’ cinque giorni la Giunta dee decidere dei reclami prodotti: e laddove sieno ben fondati, emendarne coerentemente le liste.
XVI. Scorso lo spazio di que’ cinque giorni, le liste sono dichiarate chiuse: e fatte in doppio esemplare, l’un di essi rimarrà depositato nella cancelleria del comune, e ne sarà inviato l’altro alla Giunta elettorale del capoluogo del distretto, ove il Collegio per la elezione dee riunirsi.
XVII. Coloro che nel proprio comune crederanno di essersi mal rigettato il loro reclamo, potranno, fra i tre giorni dopo la chiusura delle liste, produrne appello alla Giunta elettorale del capoluogo del distretto, la quale, aggiungendo al suo numero due altri decurioni all’uopo, deciderà di siffatti appelli fra lo stesso periodo di tempo; e trovandoli ben fondati, ne correggerà coerentemente le liste.
Ove i prodotti reclami sieno rigettati, anche in questo grado di appello, si potrà in ultima istanza ricorrere al tribunale civile della provincia, le cui decisioni rimarranno sull’oggetto inappellabili.
XVIII. La Giunta elettorale di ciascun comune rappresenta l’autorità innanzi alla quale debbono presentarsi le dichiarazioni di cui si parla nell’articolo vili di questa legge.
XIX. La legge elettorale definitiva stabilirà i modi, onde dichiarate permanenti le liste, vi si dovranno apportar periodicamente le variazioni che il solo scorrer degl’anni e delle vicende farà credere indispensabili.

De Collegi elettorali.

XX. Il complesso degli elettori compresi nelle liste delle di verse comuni di un distretto, ne rappresenta il collegio elettorale.
XXI. Ciascun collegio elettorale si riunirà nel capoluogo del suo distretto nel giorno designato dal real decreto di convocazione; né di altro potrà legalmente occuparsi che della sola elezione de’ Deputati; ogni altro atto sarà nullo.
XXII. Nel giorno medesimo, il Sindaco del capoluogo del distretto adunerà il collegio elettorale nella ordinaria casa del comune, o in altro apposito edifizio, perché possa procedere alla elezione che gli è delegata.
Nella sala della riunione saranno affisse, a libera lettura di tutti, le liste complessive di tutti gli elettori e di tutti gli eleggibili del distretto.
XXIII. Il Sindaco del capoluogo del distretto assumerà provvisoriamente le funzioni di presidente del collegio: i quattro decurioni che formavano con lui la Giunta elettorale di quel comune capoluogo, assumeranno provvisoriamente le funzioni di Segretari.
XXIV. In capo della sala delle riunioni sarà posto in elevato strato il seggio del presidente: de’ tavolini con ricapito da scrivere saranno collocati a lui dinnanzi in uno strato più basso, pe’ quattro Segretari.
Saranno su quei tavolini una copia della Costituzione, un’altra della legge elettorale, una terza della lista complessiva degli elettori e degli eleggibili del distretto, ed un’urna a due chiavi, di cui l’una sarà conservata dal presidente, l’altra agli scrutatori, de’ quali sarà parlato in seguito.
I tavolini de’ Segretari saranno collocati in modo che a ciascuno degli elettori sia dato di avervi accesso, e girarvi liberamente intorno.
XXV. Niuno potrà presentarsi armato nel sito ove si riunisce il collegio elettorale: un drappello di guardia nazionale sarà solamente collocato presso la sala delle riunioni, sotto gli ordini del presidente del collegio.
XXVI. Per prima operazione, il presidente provvisorio del collegio farà l’appello nominale degli elettori presenti, e pro cederà immediatamente a richiedere la elezione del presidente definitivo.
XXVII. Ciascun elettore, avvicinandosi a tavolini de Segre tari, scriverà o farà scrivere dall’uno de segretari medesimi su d’un apposito polizzino il nome di colui fra gli elettori, al quale intenderà di dare il suo voto per la presidenza.
Ciò fatto, piegando il polizzino, lo gitterà egli stesso nel l’urna.
I polizzini si faranno trovare preparati della medesima forma e dimensione su i tavolini del segretari.
XXVIII. Compiuta la votazione, l’un de’ Segretari, assistito da due scrutatori scelti fra i più avanzati in età degli elettori, aprirà l’urna, e spiegando l’un dopo l’altro i polizzini che vi sono rinchiusi, prima verificherà se il numero de medesimi corrisponde a quello de votanti; indi leggerà ad alta voce il nome del candidato scritto in ciascun polizzino, e lo passerà al presidente, dopo che gli altri segretari ne hanno preso registro in appositi fogli.
Quello fra i candidati che avrà in sé riunita la pluralità del suffragi, sarà proclamato presidente definitivo del collegio:
ed occupando il seggio a lui destinato, farà egli procedere nello stesso modo ed immediatamente alla elezione del segretari definitivi.
XXIX. Laddove al primo giro di scrutinio non vi sarà pluralità di suffragi per alcun candidato, se ne faranno degli altri consecutivamente, sino a che si ottenga la pluralità richiesta.
In caso di parità di suffragi, sarà preferito il più avanzato in età, ed in caso di pari età i nomi verranno riposti nel l’urna, ed il primo estrattone a sorte sarà preferito.
XXX. Terminata la elezione del presidente e del segretari, si procederà immediatamente a quella de’ Deputati, colle stesse norme prescritte ne tre precedenti articoli.
XXXI. Per la elezione de’ Deputati, ciascun elettore scriverà sul suo polizzino tanti nomi di eleggibili per quanto è il numero de Deputati che debbono eleggersi nel distretto.
Fattosene lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori, il presidente proclamerà ad alta voce i nomi di coloro sui quali
si sarà riunita la pluralità del suffragi per assumere carattere di Deputati al Parlamento. I polizzini saranno allora bruciati alla presenza del collegio: e i segretari stenderanno processo verbale della elezione già seguita in tre spedizioni, delle quali una sarà consegnata al Deputato eletto che gli terrà luogo di mandato, l’altra sarà inviata d’officio al Ministro Segretario di Stato dell’Interno, e la terza sarà depositata nell’archivio del comune capoluogo del distretto.
I processi verbali saranno sottoscritti dal presidente e dai quattro segretari.
La durata delle operazioni del collegio non potrà eccedere i tre giorni.
XXXII. Ci riserbiamo di apportar delle modificazioni a questa nostra legge provvisoria elettorale per applicarla conveniente mente ai bisogni ed alle speciali condizioni de’ nostri reali dominj di là dal Faro, tosto che avremo dato effetto a quanto trovasi disposto nell’art. 87 della Costituzione.
XXXIII. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell’Interno, e tutti i Ministri Segretari di Stato, ciascuno nella parte che li può concernere, sono incaricati della esecuzione della presente legge.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri, e registrata e depositata nell’archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de’ Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini, per mezzo delle corrispondenti
autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.
Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.


Napoli, il dì 29 di febbraio 1848.
(Firmato) FERDINANDO.

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