Legge elettorale veneta del 1848

Istituzione di un’Assemblea legislativa; norme e condizioni di elezione dei suoi Membri del 24 dicembre 1848

Per approfondire: Cronologia di Venezia

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA
Considerando che le nostre condizioni politiche richieggono l’esistenza di una permanente Assemblea di Rappresentanti, la quale, fornita di mandato illimitato, possa ad ogni bisogno venire prontamente convocata;
Decreta:
Viene istituita un’Assemblea permanente dei rappresentanti dello Stato di Venezia.
Essa avrà mandato per decidere su qualsiasi argomento che si riferisca alle condizioni interne ed esterne dello Stato.
Per l’elezione dei rappresentanti sono stabilite le norme seguenti:
1. L’Assemblea è composta di rappresentanti eletti con suo agio universale diretto, a maggioranza relativa di voti segreti.
2. La rappresentanza ha per base la popolazione, e si nomina un rappresentante per ogni 1500 abitanti.
3. Le elezioni si fanno per circondarii elettorali.
Nella seguente Tabella sono indicati i circondarii elettorali in cui è diviso il territorio dello Stato attualmente libero, ed il numero di rappresentanti da eleggersi in cadaun circondario, ragguagliato alla sua popolazione.
Di mano in mano che rimarrà libera altra parte del territorio, saranno stabiliti altri circondari elettorali.
Legge elettorale 1848, Venezia
4. Sono elettori tutti i cittadini maschi che abbiano già compiuto gli anni 21 nel primo giorno dell’elezione.
5. Si ritengono cittadini per l’esercizio del diritto elettorale
a) quelli i quali hanno il loro stabile domicilio nel territorio dello Stato da oltre sei mesi, e non hanno conservato altra cittadinanza;
b) gli arrolati al servizio militare sotto la bandiera di questo Stato, che non abbiano conservato altra cittadinanza.
6. Sono esclusi dal diritto di elezione i dementi.
7. Tutti gli elettori che abbiano già compiuti gli anni 25 il giorno della elezione sono eleggibili alle funzioni di rappresentante.
8. Non si possono per altro eleggere quelli che sono o furono inquisiti per qualunque delitto, ed anche per gravi trasgressioni di furto, d’infedeltà, di truffa, e contrarie alla pubblica costumatezza, se non hanno ottenuto un giudizio definitivo d’innocenza. Pei cittadini arrolati al servigio militare aggiungesi come causa d’incapacità il degrado in forza di una condanna, e l’inquisizione attuale o, subita per titolo di codardia, senz’avere ottenuto un giudizio definitivo d’innocenza.
In tali esclusioni non si comprende chi fosse stato condannato od inquisito per delitti politici sotto le precedenti Dominazioni.
9. Gli elettori esercitano il loro diritto nel circondario elettorale a cui appartiene la parrocchia ove hanno abitato fino al primo dicembre 1818; ma potranno scegliere i rappresentanti anche fra gli eleggibili di tutti gli altri circondari.
Nessun elettore può votare in più circondarii, quand’anche per errore fosse stato compreso in più liste.
10. Il diritto elettorale dev’essere esercitato personalmente.
11. I cittadini arrolati al servigio militare, il cui domicilio per le esigenze del servigio stesso va soggetto a frequenti mutazioni, ritengonsi ascritti ai circondarii elettorali 13 e 14, com’è indicato nella Tabella all’articolo 3. Essi esercitano il diritto elettorale colle norme speciali indicate negli articoli 38 e seguenti.
12. Le elezioni avranno luogo contemporaneamente in tutti i circondarii, e principieranno col giorno 20 gennaio 1849.
13. Col giorno 1° gennaio si apre in ogni parrocchia, nel locale che sarà indicato con Avviso affisso alla porta della chiesa parrocchiale, il registro d’iscrizione degli elettori non arrolati al servigio militare, che sono od erano domiciliati in quella parrocchia al 1° dicembre 1848.
14. Ogni elettore per essere iscritto dovrà indicare il suo nome, cognome e soprannome, se ne ha, la paternità e il luogo di nascita, e, nelle parrocchie urbane, la contrada e il numero della casa in cui abita.
L’elettore darà queste indicazioni sopra una modula a stampa che sarà distribuita gratuitamente in ogni parrocchia. I nomi degli elettori saranno registrati in ordine alfabetico.
15. L’Ufficio d’iscrizione resterà aperto per otto giorni, cioè fino all’8 gennaio, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeri diane.
I parenti o procuratori possono far seguire l’iscrizione degli elettori od erano domiciliati in quella parrocchia al 1° dicembre 188. assenti che avessero domicilio nella parrocchia.
16. L’Ufficio che dirige la compilazione delle liste parrocchiali sarà composto:
a) per le parrocchie dei primi dieci circondarii, del parroco o suo coadiutore, di un Assessore o Consigliere comunale designato dal Municipio, e di cinque notabili della parrocchia, designati due dal parroco e tre dal Municipio;
b) per le parrocchie dell’11° e 12° circondario, del parroco o suo coadiutore, di un Deputato o Consigliere comunale designato dal Deputato anziano, e di cinque notabili della parrocchia, designati due dal parroco e tre dalla Deputazione comunale.
Gli elettori della parrocchia di Cavallino s’iscriveranno nella parrocchia di Burano, e quelli di sant’Anna, Cavanella e Cabianca nella parrocchia di san Giacomo in Chioggia, alle quali per l’esercizio del diritto elettorale intendonsi aggregati.
17. L’Ufficio parrocchiale decide se l’iscrizione debba o no aver luogo giusta la domanda che vien fatta da chi presenta la modula.
In caso negativo, rilascia a tergo della modula, ed a chi ne facesse richiesta per l’appellazione, un certificato. Nei casi dubbi segue l’iscrizione con avvertenza marginale.
18. Le liste parrocchiali saranno erette in duplo. Un esemplare, insieme con le modulo, sarà trasmesso il giorno 9 all’Ufficio del circondario; l’altro rimarrà presso il Parroco, e potrà esservi consultato dagli elettori finché le liste di circondario sieno rettificate.
19. L’Ufficio di circondario sarà composto:
a) nei primi otto circondarii,
1. da un consigliere dei Tribunali, designato dalla Presidenza del Tribunale di appello:
2. da due comunali, designati dal Municipio;
3. da due ufficiali della Guardia civica, designati dal Comando generale della Guardia;
4. da otto fra notabili del circondario iscritti come elettori, scelti dal Municipio in tutte le parrocchie del circondario.
b) nel 9 circondario,
1. dal pretore;
2. da due Assessori o consiglieri comunali, designati dal Municipio;
3. da due ufficiali della Guardia civica, designati dal Comandante della Guardia;
4. da otto fra notabili del circondario, scelti dal Municipio fra gli elettori iscritti di ogni parrocchia.
c) nel 10 circondario,
1. dall’Aggiunto anziano della Pretura;
2. 3. e 4. (come sopra).
d) nell’11 e 12 circondario,
1. da un Aggiunto della Pretura urbana di Venezia, a scelta del pretore;
2. da due Deputati o consiglieri comunali per ciascun Comune compreso nel circondario, designati dalla rispettiva Deputazione comunale;
3. da due ufficiali della Guardia civica, a scelta del Comandante locale;
4. Assessori o consiglieri da sei fra gli elettori notabili del circondario, designati dalla Deputazione comunale.
e) nel 13 e 14 circondario,
1. da un Auditore militare;
2. da un Commissario amministratore di guerra, designato dai rispettivi capi;
3. da due ufficiali della Guardia civica, designati dal Comando generale;
4. da due notabili elettori di Venezia, designati dal Municipio;
5. da quattro ufficiali scelti dai diversi Corpi del circondario 20.
Un Avviso, affisso nella parrocchia prima del 9 gennaio, indicherà il luogo di residenza dell’Ufficio del circondario.
21. L’Ufficio di circondario rifonde in una sola lista alfabetica tutte le liste parrocchiali, vi pratica le correzioni di fatto, e giudica i casi dubbi stati segnati con avvertenze. Questo lavoro deve essere compiuto il giorno 12.
22. Al 13 gennaio la lista degli elettori del circondario sarà ostensibile per sei giorni.
Nei primi tre sarà inappellabilmente giudicato dall’Ufficio sui ricorsi degl’individui non ammessi dagli Uffici parrocchiali o che indebitamente non farono compresi nella lista del circondario; nei due giorni successivi ad ogni elettore di qualsiasi circondario sarà lecito di chiedere, con ricorso in iscritto, l’eliminazione d’individui indebita mente compresi nella lista. Anche intorno a questi casi l’Ufficio pronunzia inappellabilmente, ritratte, ove occorrano, dalle parti le opportune giustificazioni. Ogni giudizio relativo sarà compiuto il sesto giorno, e la lista elettorale del circondario dichiarata chiusa.
23. I soli elettori già iscritti nelle liste prendono parte alla votazione che segue nell’Ufficio del circondario, secondo l’ordine del loro arrivo.
24. Ogni elettore si presenta colla propria scheda chiusa, nella quale avrà scritto tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggersi nel suo circondario elettorale.
Nella scheda non vi dovrà essere scritto, per qualsiasi ragione, il nome dell’elettore che la consegna.
25. Il presidente dell’Ufficio chiede il nome all’elettore; un membro dell’Ufficio riscontra il nome nella lista e vi fa un segno. Allora il presidente riceve la scheda e la pone nell’urna.
26. L’elettore che fosse illetterato e sospettasse che non fossero compresi nella scheda i nomi degli eleggibili a quali intende dare il proprio voto potrà, in luogo appartato e segretamente, farsi leggere la propria scheda da un membro dell’Ufficio, e farvi all’uopo praticare le desiderate variazioni nei nomi.
27. La votazione dura per tre giorni in ogni circondario, dalle 9 ore antimeridiane alle 5 pomeridiane, e la sera del terzo giorno, se vi sono ancora presenti elettori, fino alle 8. A quest’ora è chiusa definitivamente. Sopra ogni incidente all’atto della votazione l’Ufficio di circondario giudica inappellabilmente.
28. Ogni giorno, al cessare delle operazioni, i registri e le urne sono chiusi e suggellati dai membri dell’Ufficio, e si fa processo verbale dell’operato.
29. Nelle parrocchie dell’11° e 12° circondario la votazione si fa eccezionalmente in cadauna parrocchia sotto la direzione dell’Uffizio indicato all’articolo 16; al qual uopo l’Ufficio di circondario rimanderà in tempo ad ogni parrocchia la lista parrocchiale degli elettori rettificata. La votazione dura per due giorni, dalle ore 9 alle 3 pomeridiane; nel terzo giorno le urne e tutti gli atti suggellati sono spediti all’Uffizio del circondario. Dovransi osservare del resto tutte le norme antecedenti.
30. Lo spoglio delle schede si fa dall’Uffizio del circondario il giorno dopo finita la votazione, con l’aiuto, in caso di bisogno, di altri elettori a scelta del consesso.
31. L’Ufficio apre le urne, e riscontra se il numero delle schede corrisponda al numero dei votanti; poi ne eseguisce lo spoglio.
32. Nello spoglio delle schede non si avrà riguardo ai nomi illeggibili od a quelli che non identificassero sufficientemente la persona. Ove una scheda contenesse un numero minore di nomi di quello dei rappresentanti da eleggersi nel relativo circondario, i nomi stessi verranno contati nello spoglio. All’opposto, se una scheda contenesse un numero di nomi eccedente, non si terrà conto nello spoglio che dei primi nomi, fino a raggiungere il numero di rappresentanti assegnato al circondario.
33. L’Ufficio registra in apposito foglio l’esito dello scrutinio, notando i nomi dei proposti ed il numero di voti da ciascuno ottenuto. Questo foglio sarà sottoscritto da tutti i membri dell’Ufficio. I nomi dei rappresentanti che risultano eletti pel circonda rio sono tosto proclamati: l’Ufficio ne dà anche avviso immediato agli eletti.
34. Se riguardo alla elezione di alcuno dei proposti l’Ufficio trovasse di dover fare alcuna osservazione, sarà questa scritta in margine del sopraccennato registro.
35. Qualora nel numero dei voti che determinasse la maggioranza relativa per essere eletto, si verificasse parità fra due o più individui, saranno preferiti e proclamati i seniori.
36. Gli elettori hanno diritto di assistere in una parte del locale alle votazioni ed allo spoglio delle schede, e perciò lo spazio loro accordato sarà diviso dal rimanente mediante una sbarra.
37. Terminato lo spoglio delle schede, sono queste risuggellate in un solo piego e mandate con gli atti tutti della elezione, parimenti suggellati, alla Commissione centrale.
38. Nei circondarii 13 e 14 le sopraindicate norme per la compilazione delle liste e per le votazioni subiranno le seguenti modificazioni.
In ogni compagnia, colla scorta dei ruoli, si farà da una Commissione la lista in duplo dei cittadini arrolati in quella compagnia al servigio militare, i quali abbiano i requisiti indicati dagli articoli 4, 5 e 6, e conseguentemente siano elettori.
La Commissione sarà composta del Comandante e di un sottoufficiale designato dalla compagnia.
La lista è assoggettata all’esame delle compagnie, e dovranno esservi registrate le osservazioni od eccezioni che da alcuno dei militi fossero fatte. Poscia ne vien mandato un esemplare all’Ufficio del circondario elettorale, dove resta ostensibile per tre giorni a tutti gli elettori. L’Ufficio del circondario accoglie ogni ulteriore osservazione e vi pratica le occorrenti rettificazioni.
I militari elettori che non fanno parte di alcuna compagnia saranno iscritti presso i rispettivi Corpi od Uffici, in liste speciali, che saranno parimente rettificate dall’Ufficio di circondario.
39. Nei giorni e luoghi che saranno determinati dai Comandi generali tutti i militi che dalle liste rettificate risultassero elettori saranno chiamati, con appello nominale, a dare la loro scheda segreta per la elezione dei rappresentanti nel numero assegnato al rispettivo circondario; le schede saranno tosto suggellate in un piego e spedite con l’elenco dei votanti all’Ufficio del circondario. La operazione sarà diretta da una Commissione composta di ufficiali scelti dal Comando, con l’assistenza nel luogo di due sottoufficiali o militi designati da ciascuna compagnia o distaccamento. Lo spoglio delle schede si farà nell’Ufficio del circondario.
40. La formazione delle liste e la votazione indicate nei due precedenti articoli non abbisogna che seguano in giorni fissi, come negli altri circondarii, e solo dovranno essere compiute in tempo perché lo spoglio delle schede dei due circondarii e la proclamazione dei rappresentanti non sia prorogata oltre il termine prescritto pegli altri circondarii.
41. Una Commissione centrale di dieci elettori, scelti dal Municipio fra quelli dei circondarii interni di Venezia, e di due ufficiali superiori della Guardia civica, designati dal Comando generale, e preseduta dal Delegato provinciale, compila sopra le note particolari dei circondarii l’elenco generale dei rappresentanti eletti per l’Assemblea, lo fa pubblicare, e lo comunica nello stesso giorno al Governo ed ai rappresentanti.
42. Qualora lo stesso individuo risultasse nominato da più circondarii elettorali, sarà tosto invitato dalla Commissione centrale a dichiarare in iscritto, entro 24 ore, per qual circondario egli accetti la rappresentanza.
Se la dichiarazione non fosse fatta entro 24 ore, sarà ritenuto rappresentante di quel circondario nel quale avrà riportato più voci. Rispetto agli altri circondarii né quali era stato eletto, si convocheranno gli elettori acciò segua entro tre giorni una nuova elezione.
43. Tutti gli atti relativi alle elezioni degli Uffici parrocchiali, degli Uffizi di circondario e della Commissione centrale saranno conservati e trasmessi all’Assemblea nel giorno della sua convocazione.
44. Appena terminate le operazioni elettorali, il Governo con apposito Decreto convocherà l’Assemblea per la verificazione dei poteri, per la nomina della Presidenza e la compilazione di un Regolamento interno.
45. Decidendosi dall’Assemblea irregolare la nomina di un rappresentante, si farà immediatamente una nuova votazione nel circondario da cui il rappresentante venne eletto, onde provvedere alla sostituzione.
Ciò si eseguirà pure in ogni caso in cui venisse a mancare per qualsiasi ragione un rappresentante.
46. L’Assemblea potrà deliberare ogni qualvolta sia presente la metà più uno del numero di rappresentanti dei quali dev’essere costituita, giusta l’articolo 3.
47. Il mandato degli attuali rappresentanti s’intende dato dagli elettori per sei mesi dal giorno della prima riunione dell’Assemblea.

Venezia, 24 dicembre 1848.
MANIN – GRAZIANI – CAVEDALIS

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