Legge n. 1376 del 1856 per finanziare la guerra di Crimea

Legge n. 1376 del 13 febbraio 1856 Prestito di milioni di lire, destinato a coprire le spese per la guerra di Crimea

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Il Ministro delle Finanze è autorizzato a contrarre sì nell’interno che all’estero un prestito di trenta milioni effettivi di lire mediante alienazione di rendite sul Debito Pubblico dello Stato.
L’annua assegnazione per l’estinzione di questo debito non potrà eccedere l’uno per cento del capitale nominale delle rendite.
Art. 2.
Il pezzo di questa alienazione potrà essere stipulato in monete forestiere; ed in questo caso la corrispondente rendita potrà essere dichiarata egualmente pagabile nella medesima specie.
Art. 3.
Alle rendite stabilite colla presente Legge sono estese le disposizioni della Legge 24 dicembre 1819 relative ai sequestri, ai trapassi (salvo le rendite al portatore), alle ipoteche, alle prescrizioni, ed alla imponibilità.
Art. 4
Ultimata l’operazione di cui all’art. 1, il Ministro delle Finanze ne renderà conto al Parlamento.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Dat. Torino addì 13 febbraio 1856.
VITTORIO EMANUELE
(Luogo del Sigillo).
V.° Il Guardasilli
U. RATTAZZI.
C. CAVOUR.

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