Legge n.° 1483 del 1853, Ordinamento dell’Amministrazione centrale piemontese

Legge n.° 1483 del 1853 del Regno di Sardegna, sull’Ordinamento dell’Amministrazione centrale, della Contabilità e della Corte dei Conti

VITTORIO EMANUELE II
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO. Dell’Amministrazione centrale dello Stato.
Art. 1.
I Ministri provvederanno all’Amministrazione centrale dello Stato per mezzo di Uffizi posti sotto l’immediata loro direzione.
Gli Uffizi relativi ad un medesimo ramo d’Amministrazione, e dipendenti da un solo Ministero, potranno venire riuniti in Direzioni generali, che faranno tuttavia parte integrante del Ministero.
Art. 2.
L’ordinamento dei Ministeri e degli Uffizi, di cui all’articolo precedente, avrà luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale.
Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle Direzioni generali e degli altri Uffizi interni dei Ministeri, saranno determinati da Regolamento deliberato in Consiglio dei Ministri ed approvato con Decreto Reale da pubblicarsi ed inserirsi negli Atti del Governo. Non potranno esservi
recate variazioni se non nello stesso modo. Gli stipendi annessi ai diversi gradi saranno stabiliti con legge.

TITOLO SECONDO. Della Contabilità generale dello Stato.
CAPO PRIMO. Dei Bilanci.
Art. 3.
Il Ministro delle Finanze forma annualmente il progetto dei Bilanci attivo e passivo dello Stato.

Art. 4.
Il Bilancio attivo comprende tutti i proventi dei quali è prevista la
riscossione entro l’esercizio finanziario. Essi vi sono distinti per Titoli in Ordinari
e Straordinari; i Titoli sono divisi in Categorie secondo la diversa natura degli
oggetti, e le Categorie si suddividono in Articoli giusta la particolare loro specie.
Nella presentazione del Bilancio attivo il Ministero indicherà compiutamente i mezzi di far fronte a tutte le spese previste nel Bilancio passivo.
Art. 5.
Il Bilancio passivo riassume le spese proposte nei Bilanci parziali formati da ciascun Ministro e posti a corredo del medesimo.
Queste spese nei Bilanci parziali sono distinte per Titoli in Ordinarie e Straordinarie, e quindi si dividono in Categorie e si suddividono in Articoli secondo la diversa loro natura e specie.
Nel Bilancio generale passivo ne è soltanto riferita la divisione per Titoli e per Categorie.
Art. 6.
Le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi pubblici e stabilite in modo continuativo da Leggi, Regolamenti o speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.
Tutte le altre spese saranno considerate come straordinarie.
Art. 7.
Le spese straordinarie nuove, le quali eccedono la somma di trentamila lire, non possono essere inscritte in Bilancio se non sono state preventivamente approvate con Legge speciale.
Art. 8.
Il progetto dei Bilanci attivo e passivo dev’essere dal Ministro delle Finanze presentato al Parlamento dieci mesi prima che cominci l’esercizio al quale si riferiscono.
Se a quest’epoca le Camere si troveranno prorogate, i Bilanci si stamperanno e si distribuiranno ai membri delle medesime.
Qualora la Camera dei Deputati fosse disciolta, i Bilanci saranno stampati coi documenti a corredo. I Bilanci verranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Regno, e presentati poi al Parlamento nei quindici giorni successivi alla sua convocazione.
Art. 9.
I Bilanci attivo e passivo sono stabiliti con due Leggi distinte.
Art. 10.
Stabiliti i Bilanci, le somme stanziate per ogni Categoria saranno definitivamente ripartite da ciascun Ministro in Articoli sulla norma del Bilancio parziale presentato al Parlamento, e delle variazioni in esso introdotte colle Leggi di cui all’articolo precedente.
Il riparto sarà approvato con Decreto Reale.
Art. 11.
L’esercizio finanziario comprende i proventi accertati e le spese compiute o date in appalto o cominciate ad economia, non meno che i diritti acquistati dallo Stato e dai suoi creditori dal primo gennaio al 31 dicembre; esso però si protrae sino a tutto giugno dell’anno successivo, unicamente per le operazioni relative alle riscossioni di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese.

CAPO SECONDO. Del Patrimonio dello Stato e dei Proventi.
Art. 12.
A diligenza del Ministro di Finanze sarà formato e depositato per copia negli Archivi delle Camere, entro l’anno mille ottocento cinquantaquattro, l’inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato.
Ciascun Ministro dovrà presentare entro lo stesso termine l’inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla sua Amministrazione, e quindi annualmente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi.
Art. 13.
Le alienazioni dei beni immobili dello Stato dovranno essere autorizzate per Legge speciale. Quelle però previste dall’articolo quattrocento trentuno del Codice civile potranno essere autorizzate per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato. Il Decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno.
Gli effetti mobili, i quali non potessero più servire ad uso qualunque dello Stato, saranno nelle forme prescritte alienati col consenso del Ministro di Finanze, ed il loro prodotto sarà intieramente versato nelle casse del Tesoro.
Essi non potranno mai darsi in pagamento ai creditori dello Stato; se non che potranno essere ceduti agli appaltatori d’opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita a pubblici incanti.
Art. 14.
I proventi dello Stato si riscuoteranno a norma delle Leggi o Regolamenti che li concernono, ed in conformità delle Leggi annuali di Bilancio.
Tale riscossione sarà effettuata per conto del Ministero delle Finanze, e l’ammontare ne sarà iscritto nei registri di contabilità generale del Ministero stesso.
Art. 15.
I proventi dello Stato saranno concentrati nelle Tesorerie provinciali ed in quella generale dello Stato.
I servizi delle Tesorerie saranno determinati con Regolamento da approvarsi per Regio Decreto il quale verrà pubblicato ed inserto negli Atti del Governo.
Art. 16.
Per ogni versamento od invio di numerario o di altri valori fatto per servizio pubblico alle casse dello Stato, è spedita una ricevuta a madre e figlia con imputazione del versamento.
Questa ricevuta libera il versante, e forma titolo a suo favore verso il pubblico Erario, purché egli entro le ventiquattro ore la faccia vidimare dagli Uffiziali a tal fine destinati dal Ministro delle Finanze.
Art. 17.
Tutti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il maneggio di pubblico danaro, ovvero caricamento in materia, sono sotto la dipendenza o sotto la vigilanza del Ministro di Finanze e sottoposti alla giurisdizione della Camera dei Conti.
Art. 18.
La Legge determina quali contabili deggiono prestare cauzione e ne stabilisce il modo.
L’ammontare della medesima è fissato per Decreto Reale.
Art. 19.
Le funzioni di contabile sono incompatibili con quelle di amministratore od ordinatore di pagamento per conto dello Stato.
Art. 20.
I funzionari stipendiati dallo Stato, e specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili, rimarranno risponsabili delle somme di cui lo Stato andasse perdente per loro colpa.
La Camera dei Conti potrà a norma delle circostanze attenuare gli effetti di tale risponsabilità, determinando la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari.

CAPO TERZO. Dell’approvazione delle spese eccedenti i Bilanci.
Art. 21.
È vietato lo storno di fondi da Categoria a Categoria di un Bilancio approvato.
Lo storno da un Articolo ad un altro della stessa Categoria può essere autorizzato, per Decreto Reale.
Art. 22.
Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcune delle Categorie del Bilancio per gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire una spesa nuova non preveduta in apposita Categoria, si provvederà con Legge speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte.
Art. 23.
Nell’intervallo fra le sessioni dei Parlamento occorrendo casi di necessità ed urgenza, gli assegnamenti di fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria da un Decreto Reale.
Questo Decreto, preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, verrà controsegnato dal Ministro di Finanze, vidimato da quello cui l’eccedenza riguarda, ed inserito nel Giornale ufficiale del Regno.
Nella successiva sessione del Parlamento il Ministro delle Finanze presenterà un progetto collettivo per la conversione in Legge di tutti i Decreti di questa natura.

CAPO QUARTO. Dei Contratti.
Art. 24.
Tutti i contratti nell’interesse dello Stato avranno luogo a publici incanti in conformità dei Regolamenti, salve le eccezioni indicate nell’archivio, seguente, od altrimenti stabilite dalle Leggi.
Art. 25.
Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d’incanti.
1.° Per somministranze, trasporti o lavori, la cui spesa totale non ecceda le lire seimila, ovvero la cui spesa annuale non superi le lire seicento quando lo Stato resti obbligato per oltre sei anni;
2.° Per gli acquisti di tabacco, e per rimonte di cavalli all’estero;
3.° Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente conceduta per privilegio d’invenzione;
4.° Per gli oggetti che sono posseduti da un solo;
5.° Per le opere, le macchine e gli oggetti d’arte e di precisione, dei quali l’eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti o per riparazioni e riduzioni di corredo militare;
6.° Per coltivazioni, fabbricazioni e somministranze fatte a titolo d’esperimento;
7.° Per le materie e derrate, che per la loro natura particolare, e per la specialità dell’impiego a cui esse sono destinate, si acquistano e si scelgono nel luogo della produzione, o si somministrano direttamente dai produttori stessi;
8.° Per le somministranze, i trasporti e lavori che non hanno formato l’oggetto d’offerta negli incanti, o al riguardo dei quali non sono stati proposti che prezzi inaccettabili; in questo caso però, lorquando l’Amministrazione ha stabilito e fatto conoscere un maximum di prezzo, essa non potrà oltrepassare questo maximum;
9.° Per le somministranze, i trasporti e lavori che, in caso di evidente urgenza prodotta da impreviste circostanze, non possono ammettere i termini degli incanti, e per le provviste relative ai provvigionamenti dei forti, le quali hanno per oggetto la sicurezza dello Stato;
10.° Per le somministranze nelle carceri dello Stato; pel mantenimento dei ditenuti, quando ne sia affidata l’amministrazione ad Opere pie, non che per l’impresa del lavoro da somministrarsi ai carcerati e per lo smercio delle cose da essi manufatte.
Art. 26.
In nessun contratto per somministranze o lavori si potranno stipulare pagamenti in a buon conto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato.
Fanno eccezione al disposto di quest’articolo i contratti contemplati nel numero dieci dell’articolo precedente.
Art. 27.
I contratti nell’interesse dello Stato, il cui ammontare eccede le venticinque mila lire saranno comunicati in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere.
Sarà pure necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato ogni qual volta si voglia procedere per mezzo di trattativa privata ad un contratto eccedente le lire due mila.
Tanto i sovra indicati, quanto quelli stipulati con formalità d’incanti che eccedono le lire sei mila, e quelli portanti alienazione di stabili, prima di essere resi esecutivi saranno pure comunicati al Consiglio di Stato acciò ne esamini la regolarità.
Art. 28.
I contratti saranno stipulati avanti i funzionari a tal effetto indicati per Legge o per Regolamento approvato con Decreto Reale, pubblicato ed inserito negli Atti del Governo.
Saranno poi resi esecutori per Decreto del Ministro cui spetta.
CAPO QUINTO.
Del pagamento delle spese.
Art. 29.

Il Ministro delle Finanze propone al Re, sulla domanda degli altri Ministri, le somme delle quali possono disporre nel bimestre successivo.
Art. 30.
Niun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi se non in virtù di mandato spedito dal Ministero al parziale Bilancio del quale si riferisce o da chi ne abbia da esso l’incarico.
Art. 31.
I mandati saranno ammessi a pagamento mediante la vidimazione che vi sarà apposta dal Ministro delle Finanze od in nome suo da funzionari da esso delegati.
Art. 52.
Per essere ammesso a pagamento il mandato deve riferirsi ad un credito regolarmente aperto, enunciare il Bilancio parziale, la Categoria e l’Articolo, o la Legge parziale cui si riferisce, e circoscriversi nei limiti delle distribuzioni dei fondi stabiliti per ogni bimestre.
Dovrà inoltre essere presentato all’Ufficio del Controllo generale coi documenti giustificativi e munito della sua vidimazione.
Art. 33.
Quando il Controllore generale non crederà di dover apporre la vidimazione, di cui all’articolo precedente, i motivi del rifiuto saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri.
Se i Ministri giudicheranno, che ciò non ostante debba essere autorizzato il pagamento sotto la loro risponsabilità, il Controllore non essendo pago delle ragioni a lui comunicate vidimerà con riserva.
In questo caso egli esporrà poi i suoi motivi nelle osservazioni di cui all’articolo trentasette.
Art. 34.
Potranno essere provvisoriamente vidimati al Controllo generale, senza uopo della giustificazione contemporanea di cui all’articolo trentadue, i mandati nei casi seguenti:
1.° Quando la natura e l’urgenza del servizio esigono l’apertura di crediti per una spesa a farsi;
2.° Quando si tratta di spese di riscossione dei Proventi dello Stato, e di quelle alla medesima inerenti;
3.° Quando un servizio da farsi ad economia necessita un’anticipazione non maggiore di lire trentamila.
La giustificazione di tali spese dovrà essere fatta presso il Controllo nel termine di quattro mesi a far data dalla vidimazione provvisoria. Se scorrerà questo termine, senza che la giustificazione venga presentata, il Controllore generale dovrà farne risultare nelle osservazioni di cui all’articolo trentasette.
Art. 35.
Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni fitti e simili, sarà ammesso dal Ministro di Finanze sovra mandati collettivi spediti dai rispettivi Ministeri, i quali notificheranno all’Ufficio del Controllo generale l’ammontare della imputazione a farsi sulle singole Categorie del Bilancio, acciò ne sia fatta annotazione ne’ suoi registri.
I documenti giustificativi di pagamento saranno presentati al Controllo prima della chiusura dell’esercizio.
Art. 36.
I funzionari che, in seguito all’apertura di un credito potranno disporre delle somme relative, saranno risponsabili dei pagamenti da essi ordinati contro il
disposto delle Leggi e dei Regolamenti di amministrazione.

CAPO SESTO. Dell’assestamento definitivo dei Bilanci.
Art. 37.
L’assestamento, definitivo dei Bilanci sarà sancito con Legge speciale.
Il progetto di questa Legge sarà presentato al Parlamento nei primi due mesi della sessione successiva al chiudimento del relativo esercizio nel modo e nelle forme stabilite per le Leggi dei Bilanci, e sarà accompagnato dai conti dei singoli Ministri, e da quello generale dell’Amministrazione delle Finanze, formato nel modo prescritto dagli articoli quarantasei, quarantasette e quarantotto, non che dalle relative osservazioni del Controllo generale.
Art. 38.
Le somme che al chiudimento di un esercizio rimanessero a riscuotere od a pagare, figureranno nel conto dell’esercizio corrente al tempo della riscossione o del pagamento in modo distinto da quelle che furono riscosse o pagate come proventi o spese proprie del corrente esercizio.
Art. 39.
I mandati di pagamento spediti e non soddisfatti prima del chiudimento di un esercizio, potranno, senza essere rinnovati, avere effetto sino al loro annullamento, e figureranno come scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull’esercizio corrente all’epoca in cui si farà il pagamento.
Art. 40.
Rimarranno annullati i mandati dei quali non sia stato chiesto il pagamento nell’intervallo di cinque anni, da contarsi dal primo gennaio dell’anno in cui furono spediti, riservata però ai creditori dello Stato la facoltà far valere i diritti che loro possono tuttavia competere.
Alla disposizione del presente articolo non sono soggetti i mandati di pagamento colpiti da sequestro ad inibizione.
Art. 41.
Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di pagamento colpiti da sequestro ed inibizione è versato nella cassa dei depositi ed anticipazioni per conto di chi di ragione.
Questo versamento libera intieramente lo Stato.
Art. 42.
Se al chiudimento di un esercizio si trovassero in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinate assegnazioni sul medesimo, se ne trasporterà sull’esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa dimostrazione verificata dal Controllo.
Art. 43.
Le somme autorizzate per una spesa straordinaria da eseguirsi in più anni si trasporteranno negli esercizi successivi fino all’intiero compimento della medesima.
Art. 44.
Le spese autorizzate che non furono effettuate al chiudimento del relativo esercizio e non contemplate nei precedenti articoli trentanove, quarantadue e quarantatre, saranno annullate.
Art. 45.
Le disposizioni comprese negli articoli trentanove, quarantadue, quarantatre e quarantaquattro dovranno fare oggetto di altrettanti articoli nella Legge d’assestamento del Bilancio.

CAPO SETTIMO. Dei conti parziali dei Ministri e di quello generale dell’Amministrazione delle Finanze.
Art. 46.
Al fine di ogni esercizio ciascun Ministro dovrà formare il conto della propria amministrazione.
Questo conto comprenderà l’insieme delle operazioni che ebbero luogo dall’aprimento alla chiusura dell’esercizio.
Sarà redatto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del Bilancio.
Le spese autorizzate con Leggi speciali saranno riferite in apposite Categorie.
Tutte le operazioni verranno riassunte in un quadro generale indicante per Categorie i risultati della situazione definitiva dell’esercizio scaduto che servono di base alla proposizione di Legge per la sistemazione del medesimo.
Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostanziate a seconda della natura di ciascun servizio, delle spese accertate, dei pagamenti effettuati e di quelli rimasti ad effettuarsi, a termini dell’articolo quarantadue alla fine di ciascun esercizio.
Art. 47.
Il Ministro di finanze formerà il conto generale dell’Amministrazione delle Finanze.
Tale conto comprenderà tutte le operazioni relative alla riscossione ed all’impiego del pubblico denaro, e presenterà la situazione di tutti i servizi d’entrata e di spesa dell’esercizio.
Art. 48.
Il conto generale, di cui all’articolo precedente, sarà corredato:
1.° Da conti speciali d’ogni ramo d’entrata portanti le somme liquidate a carico dei contabili e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle rimaste a riscuotersi.
A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori e delle materie che furono oggetto di tassa e che hanno determinato i dritti riscossi;
2.° Da un conto che riassumerà le spese pubbliche dello Stato, diviso per Ministero e per Categorie, e presenterà i dritti accertati a favore dei creditori dello Stato, e risultanti dai servizi fatti durante l’anno, non che i pagamenti effettuati, e quelli rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese;
3.° Dal conto del movimento dei fondi;
4.° Dalle situazioni della Tesoreria generale e delle provinciali;
5.° Dai conti dell’Amministrazione del Debito pubblico, e di altri servizi.
speciali;
6.° Dallo specchio generale della situazione finanziaria al chiudimento dell’esercizio.

CAPO OTTAVO. Dei conti dei contabili.
Art. 49.
I Tesorieri e tutti gli altri contabili verso lo Stato, in danaro od in materia, rendono il conto della loro gestione alla Camera dei Conti nelle forme e nei modi stabiliti da appositi Regolamenti.

TITOLO TERZO. Disposizioni generali e transitorie
Art. 50.
Sono soppresse tutte le Aziende e loro Tesorerie, non che l’Ispezione generale dell’Erario.
Art. 51.
Un Uffizio speciale di Amministrazione sarà stabilito nella sede del Comando generale della Regia Marina, sotto la dipendenza immediata del Ministro di questo dipartimento.
Art. 52.
Il Congresso permanente d’Acque e Strade, ed il Consiglio delle Miniere saranno presieduti dai Ministri da cui dipendono questi servizi, ed in loro vece da Vice-Presidenti nominati annualmente dal Re.
Art. 53.
Le disposizioni dell’articolo quarantuno sono applicabili anche alle somme circa le quali fossero in corso inibizioni o sequestri all’epoca della pubblicazione della presente Legge.
Art. 54.
Le disposizioni della presente Legge saranno attuate per Decreti Reali a misura che potrà essere provveduto alla loro esecuzione in modo che siano tutte in vigore al primo gennaio 1854.
Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e gli altri Ministri ciascuno nella parte che lo riguarda, è incaricato dell’esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti governativi.

Dat. Torino, addì 23 marzo 1853.
VITTORIO EMANUELE
V.° C. BONCOMPAGNI.
V.° DI S. MARTINO.
V.° COLLA.
C. CAVOUR.

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