Legge n. 5002 del 1879 sulle ferrovie

Legge 29 luglio 1879 , n. 5002. Che autorizza la costruzione di linee ferroviarie di complemento.

(GURI n. 177, 30 luglio 1879)

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
È autorizzala la costruzione delle ferrovie complementari contemplate dalla presente legge, secondo le norme e condizioni dalla stessa specificate.

Art. 2.
Saranno costruite per conto ed a spese dello Stato, salvo quanto è disposto nell’art. 31, le ferrovie iscritte nell’annessa tabella A.

Art. 3.
Saranno costruite dallo Stato, col concorso obbligatorio di cui all’art. 4, da parte delle provincie interessate, le ferrovie inscritte nell’annessa tabella B.

Art. 4.
Le provincie traversato dalle linee indicate nella tabella B, o direttamente interessate alla loro costruzione, concorreranno per un decimo nel costo di costruzione e di armamento delle linee medesime, da pagarsi in venti annue rate.
Il costo delle linee sul quale si determina l’ammontare delle annue rate di concorso, viene fissato al cominciamento dei lavori sulla base dei progetti di esecuzione e delle perizie della linea intera.
Questa somma sarà rettificata, rettificandosi i progetti stessi, e quindi definitivamente fissata in base alla finale liquidazione ed accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa delle linee. Le somme in aumento o diminuzione saranno aggiunte alle rate non ancora scadute, o detratta dalle medesime.
La decorrenza delle annualità avrà principio dal cominciamento dei lavori.
Le annualità predette saranno iscritte come spese obbligatorie nei bilanci di ciascun anno delle provincie interessate.
Con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, sarà stabilito il riparto delle quote di contributo per ciascuna linea, fra le dette Provincie, secondo il grado d’interesse di ciascuna.

Art. 5.
Saranno costruite dallo Stato, col concorso del 20 per cento delle spese di costruzione e di armamento, per parte delle provincie interessate, le ferrovie inscritte nell’annessa Tabella C.
Il concorso delle provincie viene determinato: quanto alla decorrenza, dal giorno in cui dovranno incominciare i lavori; quanto al riparto delle rate, dal tempo entro il quale i lavori dovranno presumibilmente essere compiti; e quanto alla somma, sulla base dei progetti e delle perizie approvati, salvo quanto è disposto nel primo capoverso dell’articolo 4.

Art. 6.
Per intraprendere i lavori di costruzione delle ferrovie, di cui all’articolo 5, occorre il previo assenso delle provincie interessate, che complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo, e regolarmente s’impegnino al pagamento delle loro rispettive quote di concorso.

Art. 7.
Per le ferrovie, di cui agli articoli 3 e 5, le provincie avranno diritto di rivalersi di una somma non maggiore di un terzo delle loro rispettive quote di concorso sui comuni direttamente interessati.
In caso di contestazione sulle quote, che dalla Deputazione provinciale fossero assegnate ai detti comuni, si procederà a norma dell’articolo 46 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 8.
Quando le provincie interessate non si accordassero rispetto alla loro quota di contributo alla costruzione delle ferrovie di cui all’articolo 5, il riparto sarà definitivamente stabilito con decreto reale, secondo il grado d’interesse di ciascuna provincia, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 9.
La linea da Novara al confine svizzero, presso Pino, dovrà trovarsi compita contemporaneamente alla linea principale del San Gottardo, a norma della Convenzione di Berna del 15 ottobre 1869.
La linea Ivrea-Aosta e le linee di congiunzione dei capiluoghi di provincia dovranno avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee di seconda categoria; la prima dovrà trovarsi compiuta nel 1885.
Le altre linee saranno costruite negli anni nei quali per effetto della presente legge saranno iscritte le somme necessarie alla loro costruzione, salvo le disposizioni dei seguenti articoli 10, 15, 27 e 32.

Art. 10.
Il Governo del Re è autorizzato a costruire millecinquecentotrenta chilometri di ferrovie secondarie, sempreché, a suo giudizio ed a norma dell’articolo 244 della legge sui lavori pubblici, sia comprovata l’utilità di tali ferrovie; e le provincie e i comuni isolatamente o riuniti in consorzio, colle norme degli articoli 43 e seguenti della legge predetta, abbiano dimostrato di possedere i mezzi per il loro concorso alla relativa spesa di costruzione e di armamento, e si siano regolarmente impegnati al concorso medesimo nelle proporzioni ed alle condizioni specificate nell’articolo 11.
Nelle ferrovie secondarie è compresa la linea Lecco-Colico, la quale dovrà avere la precedenza nella costruzione su tutte le linee contemplate nel presente articolo.

Art. 11.
Il concorso a carico degli enti interessati, di cui al precedente articolo 10, è di quattro decimi del costo delle linee fino alle prime lire 80,000 al chilometro; di tre decimi nelle successive lire 70,000; e di un decimo nella rimanente somma.
La misura, la decorrenza, e il riparto annuo del concorso saranno determinati colle norme fissate nell’articolo 5 della presente legge.

Art. 12.
Il Governo del Re è inoltre autorizzato a fare per decreto Reale concessioni di ferrovie pubbliche colle sovvenzioni e colle norme fissate nella legge 29 giugno 1873, numero 1475 (Serie 2ª).

Art. 13.
Il valore dei terreni ceduti gratuitamente alle provincie e ai comuni per la costruzione delle linee sarà computato nella quota a cui essi sono tenuti in virtù della presente legge.

Art. 14.
La proprietà delle linee costruite dallo Stato, per effetto della presente legge, rimarrà interamente a lui devoluta.
Il Governo provvederà all’esercizio di esse linee e corrisponderà agli enti interessati che hanno concorso alla costruzione di quelle considerate dagli articoli 3, 5 e 10, una partecipazione al prodotto netto quale risulterà dai conti annualmente liquidati dal Governo, deducendo dal prodotto lordo tutte le spese d’esercizio, ed inoltre il 10 per cento per l’uso e il rinnovamento del materiale mobile.
Tale partecipazione sarà proporzionale per ogni linea alla quota contribuita dagli enti interessati per la costruzione.
Trascorsi trenta anni dall’apertura delle linee all’esercizio, il Governo potrà liberarsi, in qualsivoglia epoca, dall’obbligo della detta partecipazione corrispondendo agli enti interessati un capitale pari alla quota da essi versata per la costruzione.

Art. 15.
Se per la costruzione di alcuna delle linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, vi saranno offerte di concorso per parte degli enti interessati maggiori almeno di un decimo delle quote rispettivamente fissate dagli Articlo1i 4, 5 e 11, vi si avrà riguardo nel determinare l’ordine della costruzione delle linee stesse.
Qualora poi da parte degli enti interessati venisse offerta l’anticipazione senza interessi della quota spettante al Governo, le linee, cui tale quota si riferisce, avranno la precedenza nell’ordine della costruzione.
La restituzione dell’anticipazione suddetta verrà dallo Stato eseguita entro dieci anni a decorrere dall’apertura delle linee all’esercizio ed in dieci annue rate uguali senza interessi. Durante tale periodo sarà devoluto egli enti interessati il prodotto netto a norma del precedente articolo 14, che andrà diminuendo annualmente in proporzione delle rate restituite.

Art. 16.
Per le ferrovie contemplate nella presente legge, che non posano far parte di una linea o rete principale dovranno adottarsi i sistemi più economici di costruzione e di esercizio.
Le linee di cui agli articoli 3, 5 e 10, l’esercizio delle quali non possa perturbare quello della rete principale, potranno, a giudizio del Governo, essere costruite a binario ridotto.
Per tali ferrovie si potrà permettere che il binario sia collocato sul piano delle strade nazionali, parche rimanga libera per il carreggio una larghezza, non minore di metri 5; e colla stessa condizione potranno simili occupazioni essere sanzionate per le strade provinciali e comunali.

Art. 17.

Fermi gli obblighi di cui agli Articoli precedenti, il Governo del Re potrà concedere all’industria privata, la costruzione e l’esercizio, anche a binario ridotto, di quelle fra le linee contemplate negli articoli 3, 5, e 10, per le quali la concessione dell’esercizio non perturbi il sistema generale che sarà da esso adottato per esercitare le reti principali, e purché né risultino per la Finanza dello Stato oneri rispettivamente non maggiori di quelli che conseguono dagli articoli 4, 5 e 11.
Gli atti di concessione saranno sottoposti all’approvazione del Parlamento.

Art. 18.
Sulla domanda dei Corpi morali interessati, il Governo potrà fare per decreto Reale ad essi la concessione delle linee contemplate nell’articolo 10 da essere costruite a binario ridotto, rimanendo fermo il concorso dello Stato nelle proporzioni che conseguono direttamente dalle disposizioni contenute nell’art. 11.
Il concorso a carico dello Stato si estenderà anche alla spesa per la provvista del materiale mobile.
I concessionari saranno obbligati a fare la costruzione e l’armamento delle linee a proprie spese e ad multarle a loro rischio e pericolo con materiale mobile proprio.
Queste concessioni potranno farai per un tempo non maggiore di 90 anni.

Art. 19.
Restano fermi gli obblighi che dalle leggi 14 maggio 1865, n. 2279 e 28 agosto 1870, n. 5858, sono stati imposti alla Società delle ferrovie meridionali per la costruzione delle linee Aquila-Rieti e Termoli-Campobasso alla linea Benevento-Napoli.
Qualora fosse revocata o venisse risoluta, per la parte che riguarda le linee predette, la concessione fatta alla Società delle ferrovie meridionali, si applicheranno alle medesime linee, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge, e sarà cominciata immediatamente la loro costruzione per essere compiuta nel termine generale fissato dall’art. 9.

Art. 20.
Non è approvata la convenzione coll’annesso capitolato stipulata il 30 ottobre 1872 fra il Ministro delle Finanze, quelle dei Lavori Pubblici e la Società civile proprietaria della tenuta demaniale di Monticchio, per la costruzione e l’esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Candela pel ponte di Santa Venere alla Fiumara d’Atella.

Art. 21.
Il tracciato delle linee indicate nella presente legge ed i punti di distacco dalle linee esistenti saranno determinati per decreto Ministeriale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mantenendo però inalterato l’andamento generale delle linee con questa legge approvato.

Art. 22.
Ai Consorzi di provincie e di comuni, che si costituiranno per le ferrovie contemplate nella presente legge, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2ª).

Art. 23.
Alle ferrovie, che saranno concesse in virtù della presente legge, saranno applicate le esenzioni e franchigie indicate negli articoli 4, 5 e 6 della legge sopracitata 29 giugno 1873.

Art. 24.
E’autorizzata la spesa di lire 1,260,000,000 per le costruzioni ferroviarie contemplate nella presente legge, per soddisfare agli impegni relativi a ferrovie dipendenti da leggi precedenti, e per provvedere le nuove linee del necessario materiale mobile.
Questa spesa sarà imputata ai bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici, a datare dal 1880 a tutto il 1900, in guisa che gli stanziamenti annui risultino della effettiva somma di 60,000,000 di lire.

Art. 25.
Per le spese dipendenti dagli oneri derivanti allo Stato per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate, e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie in esercizio, sono stabiliti i seguenti stanziamenti, da ripartirsi secondo i diversi oggetti in capitoli distinti nei bilanci successivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Esercizio 1880 . . . . L. 32,500,000
» 1881 . . . . » 28,500,000
» 1882 . . . . » 19,500,000
» 1883 . . . . » 14,898,817
» 1884 . . . . » 12,500,000
» 1885 . . . . » 10,000,000
» 1886 . . . . » 8,500,000
» 1887 . . . . » 7,500,000
» 1888 . . . . » 7,500,000
» 1889 . . . . » 5,600,000
» 1890 . . . . » 5,600,000
» 1891 . . . . » 5,600,000
» 1892 . . . . » 5,600,000
» 1893 . . . . » 5,600,000
Totale. . . L. 169,398,817

Art. 26.
Per le ferrovie a costruirsi dallo Stato, di cui ai numeri 1 e 2 della tabella annessa all’articolo 2 della presente legge, è assegnata la complessiva somma di lire 76,400,000, da ripartirsi nei seguenti esercizi:

Esercizio 1880 . . . . L. 10,000,000
» 1881 . . . . » 10,000,000
» 1882 . . . . » 12,000,000
» 1883 . . . . » 9,000,000
» 1884 . . . . » 7,000,000
» 1885 . . . . » 6,000,000
» 1886 . . . . » 6,000,000
» 1887 . . . . » 6,000,000
» 1888 . . . . » 4,000,000
» 1889 . . . . » 2,400,000
» 1890 . . . . » 2,000,000
» 1891 . . . . » 2,000,000
Totale come sopra L. 76,400,000

Per le altre linee di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tabella annessa allo stesso art. 2, è assegnata la complessiva somma di lire 353,600,000, e questa sarà ripartita pei singoli esercizi, a partire dal 1880 a tutto il 1894, come segue:

Esercizio 1880 . . . . L. 9,600,000
» 1881 . . . . » 11,000,000
» 1882 . . . . » 16,000,000
» 1883 . . . . » 28,000,000
» 1884 . . . . » 26,000,000
» 1885 . . . . » 29,000,000
» 1886 . . . . » 80,000,000
» 1887 . . . . » 31,000,000
» 1888 . . . . » 38,000,000
» 1889 . . . . » 86,000,000
» 1890 . . . . » 36,000,000
» 1891 . . . . » 83,000,000
» 1892 . . . . » 22,000,000
» 1893 . . . . » 10,000,000
» 1894 . . . . » 8,000,000
Totale come sopra L. 353,600,000

Art. 27.
Le somme che, prelevati gli stanziamenti per le spese di cui ai precedenti articoli 25 e 26 e per lo acquisto dell’occorrente materiale mobile, avanzeranno sull’annuo assegno complessivo di 60 milioni di lire, saranno attribuite ai lavori di costruzione delle linee delle altre categorie di cui agli articoli 3, 5 e 10, e saranno ripartite pei singoli esercizi a partire dal 1880 a tutto il 1900 nella proporzione dell’importo totale del contributo dello Stato, rispettivamente assegnato per le categorie stesse, cioè:
Per le linee di cui all’articolo 3 (2ª categoria). Contributo dello Stato . . . . . . . L. 253,566,600
Per le linee di cui all’art. 5 (3ª categoria).
Contributo dello Stato . . . . . . . . . . . . . » 259,797,120
Per le linee di cui all’art. 10 (4ª categoria).
Contributo dello Stato . . . . . . . . . . . . . » 105,630,000
Totale . . . L. 618,993,720

Il riparto della spesa, per le linee di cui nella tabella annessa all’art. 3 (categoria 2ª) comprenderà un periodo di anni 18, ossia dal 1880 a tutto il 1897; ed un periodo di anni 21, cioè dal 1880 a tutto il 1900, il riparto della spesa per le linee di cui agli articoli 5, 10 della presente legge (categorie 3 e 4).
Quelle somme, che in un anno non vi fosse modo di erogare in una di queste categorie di spese, potranno essere nell’anno stesso assegnate alle altre categorie, salvo la debita reintegrazione negli anni seguenti.

Art. 28.
Presso l’Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti e all’immediata dipendenza della medesima vi sarà una Cassa delle Strade Ferrate garantita dallo Stato, per il servizio dei titoli da emettersi a norma di questo articolo, allo scopo di procurare allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai loro Consorzi i mezzi per soddisfare gli obblighi loro rispettivamente imposti dalla presente legge.
I prestiti alle provincie, ai comuni e loro Consorzi saranno fatti dalla Cassa predetta sopra delegazioni degli esattori delle imposte dirette, quali sono stabilite dagli articoli 3 e 7 della legge 27 marzo 1871, n. 131.
Le delegazioni non potranno essere in numero maggiore di 75, e ciascuna delegazione non potrà importare un onere maggiore del quinto delle imposte erariali sui terreni e fabbricati per l’anno in cui il prestito verrà contratto.
Nel computo del quinto, di cui sopra, sarà incluso l’ammontare delle delegazioni che dallo stesso comune, o dalla stessa provincia, fossero già state rilasciate a norma della predetta legge 27 marzo 1871, e dell’art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.
I contratti di mutuo fra le provincie, i comuni e loro Consorzi, e l’Amministrazione della Cassa del Depositi e Prestiti (Cassa delle Strade Ferrate) andranno esclusivamente soggetti alla tassa fissa.
Il Ministro del Tesoro è autorizzata ad emettere ogni anno ed alienare per mezzo della Cassa predetta tanti titoli fruttiferi 5 per cento, ammortizzabili in 75 anni, quanti occorrano per far entrare nelle Casse dello Stato la somma di 60 milioni, giusta l’art. 24; e per procurare le somme per prestiti alle provincie, ai comuni e loro Consorzi pel pagamento dei concorsi e delle anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31.
La detta Cassa verrà sottoposta alla sorveglianza diretta del Parlamento, esercitata da una Commissione eletta annualmente, la quale alla fine dell’anno riferirà con analoga relazione.
La Cassa delle Ferrovie renderà il conto giudiziale di ogni esercizio alla Corte dei conti.
Con decreto Reale verranno stabilite le norme opportune per il tempo, il modo ed il saggio delle emissioni; per il sorteggio ed il rimborso dei titoli; pel pagamento dei fratti e per tutt’altro riferentesi all’andamento amministrativo della Cassa predetta.

Art. 29.
Su tutte le linee ferroviarie del Regno, le quali a partire dalla pubblicazione della presente legge verranno costruite dallo Stato, sia per intero, sia col concorso degli interessati nei limiti stabiliti, e che rimangono di proprietà dello Stato medesimo, viene per effetto della presente legge costituita la ipoteca legale a garanzia dei titoli, di cui all’articolo precedente, senza che occorra la formalità della iscrizione.

Art. 30.
I titoli ferroviari saranno inclusi separatamente nel Gran Libro, e godranno del beneficio del deposito accordato dalla legge del 4 aprile 1856.
Le cedole (vaglia o coupons) saranno trimestrali, pagabili nel Regno, e potranno essere ricevute in pagamento delle imposte dirette.
Questo pagamento potrà farsi colle cedole del trimestre in corso e con quelle del trimestre successivo.

Art. 31.
Le sovvenzioni volontariamente votate dai comuni e dalle province per le linee contemplate nella tabella annessa all’art. 2 sono integralmente devolute allo Stato.
In luogo però delle sovvenzioni, che riguardano la linea di cui al n. 8 della predetta tabella, è stabilito un concorso nella spesa di costruzione della somma di lire 10,745,000, da dividersi fra i Corpi morali interessati colle norme di riparto fissate dall’art. 4.
Le sovvenzioni votate per le linee delle altre categorie sono parimenti devolute allo Stato fino alla concorrenza delle rispettive quote di contributo dovute a norma della presente legge.
Per sopperire al pagamento degli oneri predetti, le provincie ed i comuni potranno valersi delle disposizioni di cui all’art. 28; e per il pagamento di quelli che riguardano le linee di cui nella tabella annessa all’art. 2, potranno valersi anche del termine indicato nell’art. 4.

Art. 32.
Colla legge annuale del bilancio di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, il Governo presenterà all’approvazione del Parlamento un prospetto degli impegni da assumere e delle somme a stanziarsi per le singole categorie, col riparto per ciascuna linea.

Art. 33.
Con legge speciale sarà provveduto alla costruzione della rete delle ferrovie secondarie della Sardegna da eseguirsi con metodi economici.
La detta legge sarà presentata al Parlamento entro un anno dall’apertura al pubblico servizio delle ferrovie in costruzione nell’isola di Sardegna per effetto della Convenzione approvata con legge 20 giugno 1877, n. 3910 (Serie 2ª).

Art. 34.
Con legge speciale da presentarsi, entro tre anni sarà provveduto alla costruzione fra Napoli e Roma di una diretta comunicazione ferroviaria, alla quale potranno coordinarsi le linee da Velletri a Terracina, e da Sparanise a Gaeta, fermo per la costruzione di queste due linee quanto è disposto nell’art. 5.

Art. 35.
Il Governo è autorizzato a permettere temporaneamente, e per non più di 20 anni, che sulle ferrovie private si faccia il servizio pubblico, mediante l’osservanza delle norme e cautele che esso prescriverà, ed il pagamento delle tasse stabilite sui trasporti ferroviari per tutto ciò che concerne il servizio pubblico.


Tabella A.
1. Novara al confine svizzero presso Pino per Sesto Calende;
2. Roma alla linea Solmona-Aquila;
3. Parma-Spezia con diramuzione a Starzana;
4. Faenza-Pontassieve;
5. Terni-Rieti-Aquila;
6. Campobano-Benevento;
7. Codola-Nocera;
8. Reggio (Calabria)-Paola-Castrocucco alla linea Ebdli-Romagnano per le valli della Noce e di Diano, e da Castrocuoco alla linea Eboli-Salerno pel Cilento.

Tabella B.
1. Bassano-Primolano;
2. Aosta-Ivrea;
3. Linea d’accesso al Senipíone, da Gozzano fino a Domodossola;
4. Onneo Nizza per Ventimiglia ed il Colle di Tenda;
5. Suceursale alla ferrovia dei Giovi;
6. Sondrio-Colico-Chiavenna;
7. Belluno-Feltre-Treviso;
8. Macerata-Albacina;
9. Ascoli-San Benedetto;
10. Teramo-Giulianova;
11. Avezzano al tronco Ceprano Roccasecca;
12. Campobasso-Termoli;
13. Birievent AvelÏino;
14. Cosenza-Nocera Tirrena;
15. Dalla marina di Catanzaro allo stretto Veraldi per Catanzaro;
16. Taranto-Brindisi;
17. Messina-Patti al tronco Cerda-Termini;
18. Siracusa-Licata;
19. Adria-Chioggia.

Tabella C.
1. Novara-Varallo;
2. Chivasso-Casale;
3. Carmagnola-Bra;
4. Cuneo-Mondovi;
5. Vercelli-Mortara-Cava Manara-Bressana-Broni, coi prolungamenti Stradella e Pavia;
6. Airasca-Cavallermaggiore;
7. Lecco-Como e tronco Ponte San Pietro-Seregno;
8. Parma-Brescia-Iseo;
9. Mantova-Leguago;
10. Mestre-San Don’a-Portograaro;
11. Bologna-Verona;
12. Ferrara-Ravenna-Rimini con diramazione da Lavezzola a Lugo;
13. Gaiano-Borgo San Donnino;
14. Piombino-Cornia;
15. Lucca-Viareggio;
16. Aulla-Lucca;
17. Viterbo-Attigliano;
18. Dalla stazione di Frascati alla città;
19. Velletri-Terracina;
20. Cajanello-Isernia;
21. Sparanise-Carinola-Gaeta;
22. Salerno·San Severino;
23, Foggia-Lucera;
24. Foggia-Manfredonia;
25. Candela-Fiumara d’Atella;
26. Ponte Santa Venere-Avellino;
27. Ponte Santa Venere per Venosa-Altamura a Gioja;
118. Sólmona-Isernia-Campobasso;
29. Fiumara d’Atella alla linea Eboli-Potenza;
30. Zollino-Gallipoli e dalla stazione di Gallipoli al porto;
31. Valaavoja-Caltagirone;
32. Ceva-Ormea;
33. Sant’Arcangelo-Urbino-Fabriano;
34. Legnago-Monselice;
35. Gallarate ad un punto della Pino-Novara superiormente a Sesto Calende;
36. Portograaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona colla traversale Treviso-Motta

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1879.
UMBERTO.

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