Legge n. 561 del 1896 sulle tranvie

Legge 27 dicembre 1896, n. 561. Riflettente le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

(GURI n. 1, 2 gennaio 1897)

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. Tramvie a trazione meccanica

Art. 1.
La concessione del suolo stradale occorrente per l’impianto delle tramvie è di competenza dell’ente proprietario della strada, e non potrà avere durata maggiore di anni sessanta.
All’autorizzazione dell’esercizio a trazione meccanica si provvede con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, prima dell’inizio dei lavori.

Art. 2.
Le tramvie dovranno avere la loro sede su strade ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta opportuna in brevi tratti del percorso qualche parziale deviazione.
Il binario sarà collocato al livello del suolo stradale, in modo da recar il minor possibile ostacolo per l’ordinario carreggio, al quale dovrà restare sempre riservata una zona di larghezza tale, che a giudizio dell’ente proprietario della strada concedente, sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli, e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio del treno.
Nel caso però che tale larghezza fosse inferiore a quattro metri, si dovrà ottenere l’approvazione governativa.
La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia dovrà, salvo casi eccezionali, riconosciuti dal Governo, distare non meno di ottanta centimetri da qualsiasi ostacolo fisso che superi metri 1.20 di altezza sul piano stradale.

Art. 3.
Ultimati i lavori, si procederà al relativo collaudo in concorso di un rappresentante del Governo prima dell’apertura al pubblico esercizio della tramvia o di qualche tronco di essa.

Art. 4.
L’approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione teledinamica od elettrica è riservata al Governo, e dovrà ottenersi insieme all’autorizzazione dell’esercizio, ovvero prima di applicarli se trattasi di innovazioni durante l’esercizio stesso.

Art. 5.
Tutte le stazioni delle tramvie a trazione meccanica e le fermate che saranno indicate dall’autorità prefettizia dovranno essere collegate da apposito filo telegrafico o telefonico e fornite degli apparecchi necessari pel regolare servizio di corrispondenza.
Inoltre nei punti della linea che saranno determinati dal prefetto, il concessionario dovrà applicare opportuni segnali od apparati avvisatori, previamente approvati dal prefetto stesso, sentiti funzionari tecnici governativi.

Art. 6.
La velocità massima dei treni nei vari punti del percorso di una tramvia sarà determinata dal prefetto sentiti i funzionari tecnici governativi, non potrà superare in qualsiasi tratto della linea i trenta chilometri all’ora, quando i treni siano muniti di freni continui; altrimenti essa non potrà superare i venti chilometri.
Dal prefetto, sentiti i funzionari tecnici governativi, saranno prescritte le norme speciali per limitare la velocità nei tratti a forti discese, nelle curve e nei punti pericolosi, nelle traverse degli abitati e nelle ore notturne, in modo da assicurare la incolumità delle persone e la pronta fermata del treno.

Art. 7.
La composizione massima dei treni, la dotazione minima di personale di servizio per ogni treno e per la custodia e sicurezza della linea, il minimo intervallo fra i treni che si succedono, saranno determinati dal prefetto, sentiti i funzionari tecnici governativi, tenendo conto delle condizioni di andamento altimetrico e planimetrico della via.

Art. 8.
L’approvazione degli orari è riservata al prefetto, tenuto conto degli obblighi risultanti dagli tatti di concessione, nei quali potranno pur essere determinati speciali punti di fermata.
Tale approvazione si intenderà implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli orari all’ufficio di prefettura, senza che il prefetto abbia fatto pervenire al concessionario un provvedimento contrario.
Quanto ai treni speciali basterà che ne sia dato avviso in tempo utile con la comunicazione del relativo orario e della sua composizione al prefetto, il cui silenzio equivarrà ad approvazione.

Art. 9.
Quando trattisi di linee tramviarie percorrenti il territorio di diverse provincie, le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 sono prese d’accordo dai rispettivi prefetti; e in caso di dissenso dei medesimi, decide il ministro dei lavori pubblici.
L’approvazione degli orari, di che all’art. 8 compete al prefetto della provincia, nella quale ha sede la direzione dell’esercizio della linea tramviaria.

Art. 10.
Le tariffe massime dei trasporti saranno fissate nell’atto di concessione dal proprietario della strada. Ogni successivo aumento dovrà pure essere approvato dal medesimo.

Art. 11.
La sorveglianza dell’esercizio, per quanto riguarda la pubblica sicurezza, spetta all’autorità governativa e verrà disciplinata con apposito regolamento.
E in facoltà del Governo, per constatati e gravi motivi di sicurezza, di far sospendere l’esercizio della linea, sentito l’ente proprietario della strada, e qualora non si provveda, potrà anche revocare ogni autorizzazione.

Art. 12.
Le tramvie andranno soggette ad un annuo contributo chilometrico, da determinarsi nel decreto di autorizzazione dell’esercizio, in una misura non eccedente lire venti al chilometro, da versarsi nelle casse dello Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza.
Quanto alle tramvie esistenti, il contributo per ciascuna di esse, nel limite sovraccennato, sarà stabilito dal Governo.

TITOLO II. Ferrovie economiche

Art. 13.
Le ferrovie economiche verranno concesse per decreto reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici.
Esse debbono essere stabilite in sede propria, salvo i casi in cui sia ritenuto opportuno dal Governo concedere parte del percorso sopra strade ordinarie, con sede separata.
Nel caso di ponti o viadotti che non rendessero possibile tale sede separata, si dovranno adottare le norme degli articoli 2 e 6 della presente legge.

Art. 14.
Le concessioni di ferrovie economiche non potranno essere fatte per un periodo di tempo eccedente i settant’anni.

Art. 15.
Lo Stato potrà concorrere nelle spese di costruzione e di esercizio delle ferrovie economiche, per la parte di esse costruita in sede propria, con sovvenzioni chilometriche, da concedersi con le norme e coi criteri di cui nelle leggi 25 luglio 1887 n. 4785, e 30 giugno 1889 n. 6183, tenuto conto per riguardo alla misura delle sovvenzioni predette, delle agevolezze consentite dalla presente legge a favore pei concessionari.

Art. 16.
Nell’atto di concessione saranno determinati, sopra proposta del concessionario, la quantità e il tipo di materiale mobile, di cui dovrà essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei capitolati verranno stabiliti per ciascun caso la velocità massima e la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada, e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell’esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione, la composizione e la circolazione dei treni.
Nell’atto di concessione saranno altresì stabilite le tariffe massime pel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, delle merci e del bestiame, le quali non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, salvo il caso in cui le pendenze da superare richiedano sistemi speciali di trazione.

Art. 17.
Compatibilmente con la sicurezza dell’esercizio si potranno ammettere le fermate in binario corrente, anche senza fabbricati, raddoppi di binari, scambi, meccanismi, od altro apparecchio, e consentire l’utilizzazione ad uso di stazione di fabbricati privati.

Art. 18.
L’armamento dovrà esser tale da permettere il passaggio ai veicoli destinati al servizio della linea che forma oggetto della concessione, e delle altre con cui si intenda stabilire un servizio comune.

Art. 19.
Il concessionario avrà l’obbligo di provvedere al numero di agenti necessario alla conservazione ed alla sorveglianza della strada, in modo da assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali che verranno adottati.

Art. 20.
Per le ferrovie economiche, nei tratti in sede propria, non vi sarà obbligo della separazione delle proprietà laterali con chiusure stabili o permanenti, ad eccezione dei tratti attraversanti località ove è bestiame vagante; e nei luoghi molto frequentati e pericolosi, nei quali la velocità massima dei treni non deve mai oltrepassare i trentacinque chilometri all’ora.

Art. 21.
Lungo i tratti di ferrovie in sede propria per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette o garette di ricovero per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.
Potranno pure permettersi, là dove, a giudizio dei funzionari tecnici governativi non si presenti alcun pericolo, la chiusura dei passaggi a livello mediante barriere manovrate a distanza; l’impianto di passaggi privati e pedonali, chiusi e manovrati dagli utenti sotto la loro responsabilità, ed anche la semplice apposizione di tabelle d’avviso ai passaggi poco frequenti, limitando in questo caso la velocità come all’articolo precedente.

Art. 22.
Quando la velocità dei treni non oltrepassi i trentacinque chilometri all’ora, la distanza dalle case o dalle capanne di legno o di paglia potrà essere ridotta a soli dieci metri.

Art. 23.
Le domande di concessione, i progetti e i capitolati per le ferrovie aventi qualche tratto sopra strade ordinarie, come all’art. 13, dovranno essere accompagnati dall’approvazione e dal consenso dell’ente proprietario della strada stessa.
Le modificazioni che venissero arrecate andranno pure soggette all’approvazione dell’ente medesimo per quanto lo concerna.
Al collaudo della linea interverrà un delegato dell’ente proprietario della strada.

Art. 24.
Sarà obbligo del concessionario di una ferrovia, avente qualche tratto su strada ordinaria, di provvedere a tutte le spese di adattamento o di sistemazione della strada medesima, che si rendano necessarie durante o dopo la costruzione della ferrovia e per effetto della medesima, non che di provvedere al ripristino, alla scadenza della concessione, quando non siasi altrimenti pattuito.

Art. 25.
Alla scadenza della concessione e per i tratti sulla strada ordinaria, l’ente proprietario della medesima subentrerà al concessionario coi diritti medesimi che spettano allo Stato per le ferrovie in sede propria.
Ove vi siano più enti interessati, dovranno preventivamente decidere se intendono costituirsi in consorzio con le norme della legge 29 giugno 1873 n. 1475, per conservare la ferrovia, oppure richiedere il ripristino della strada di cui era stata concessa l’occupazione: nel primo caso il Governo rappresenterà nel consorzio quei tratti di strade proprie o di ferrovia in sede propria che verranno a lui devoluti.

Art. 26.
Alla scadenza del contratto il concessionario non potrà alienare il materiale mobile, ne’ gli attrezzi e le provviste, che dopo aver fatto la riconsegna della strada agli enti proprietari della medesima.

Art. 27.
Le facoltà e i diritti consentiti allo Stato dagli articoli 250 e 251 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, s’intenderanno estesi anche agli enti proprietari dei tratti di strade occupati con ferrovie economiche.

Art. 28.
Nel caso di decadenza del concessionario, il Governo dovrà preventivamente interpellare gli enti proprietari delle strade ordinarie, se intendano che abbiano corso le pratiche di cui agli articoli 253 e seguenti della citata legge.
Qualora gli enti predetti si pronunzino per la continuazione ed ultimazione delle opere, è fatta facoltà al Governo di deliberare la nuova concessione per mezzo di licitazione o trattativa privata, sempreché sia andato deserto il primo incanto.
Nel caso che gli enti predetti decidano il ripristino della strada ordinaria, esso dovrà eseguirsi a tutto carico e spesa del concessionario decaduto. In verun caso il concessionario decaduto avrà diritto a chiedere corrispettivo o indennità per le opere eseguite o provviste fatte, sia sui tratti in sede propria, sia su quelli percorrenti le strade ordinarie.

Art. 29.
Nel caso di riscatto da parte dello Stato di una ferrovia avente qualche tratto sopra strada ordinaria, il medesimo subentrerà al concessionario negli obblighi verso gli enti proprietari della strada.

Art. 30.
Per le ferrovie su strade ordinarie potranno, con decreto reale, sentiti il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, essere delegate alle Amministrazioni provinciali alcune delle funzioni di vigilanza e di riscontro, che per legge competano al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 31.
La zona libera per il carreggio nei tratti di strade ordinarie da occuparsi con una ferrovia economica, dovrà avere una larghezza non inferiore a metri cinque.

Art. 32.
La zona predetta sarà separata da quella riservata alla ferrovia nei modi che verranno determinati nell’atto di concessione (siepe, stecconata, muro), tenendo conto delle condizioni speciali della località attraversata, salvo le eccezioni di cui all’art. 13.

Art. 33.
Per i tratti di ferrovie stabiliti sopra strade ordinarie, il limite massimo della velocità assoluta dei treni non potrà oltrepassare i trenta chilometri all’ora.
A traverso gli abitati, nei passaggi a livello e nei tratti comuni con la via carreggiabile, si applicheranno norme speciali di sicurezza, col procedimento prescritto per le tramvie a trazione meccanica.

Art. 34.
Non sono applicabili ai tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie.

Art. 35.
Sulla sede propria, e nelle dipendenze delle ferrovie economiche, è proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di introdursi, di circolare o di fermarsi, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l’accesso ai convogli o per la spedizione delle merci, le traversate a livello nel tempo in cui per opera del personale delle strade ferrate sono tenute aperte ed i passaggi privati e pedonali; e di introdurvi animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.
Tale divieto non è applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della sicurezza pubblica e dell’Amministrazione delle finanze dello Stato, che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure, intesi i concessionari, le opportune misure di precauzione.

Art. 36.
Ai prodotti di quei treni viaggiatori che l’esercente organizzasse con l’annuenza del Governo per servizi suburbani delle grandi città, o per servizi locali od in occasione di mercati d’importanza, esclusivamente composti di vetture della classe inferiore, con velocità di corsa non eccedente trenta chilometri all’ora e con modalità speciali di servizio, in sostituzione della tassa erariale del 13 per cento sul prezzo di trasporto, sarà applicata quella per i trasporti a piccola velocità.

Art. 37.
È fatta facoltà al Governo di accordare a ferrovie economiche già esistenti e ad altre ferrovie pubbliche l’applicazione in tutto o in parte delle norme d’impianto e d’esercizio, ed altre facilitazioni ammesse colla presente legge.

TITOLO III. Disposizioni comuni e transitorie

Art. 38.
Le domande di concessione per le ferrovie economiche e quello per l’autorizzazione dell’esercizio delle tramvie a trazione meccanica, dovranno essere accompagnate dai documenti indicati nell’art. 244 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248.
Per le ferrovie economiche che dovranno stabilirsi, e per qualche tratto, sopra strade ordinarie, e per le tramvie, sarà da fornire la prova che sia stato accordato il consenso dell’ente proprietario della strada, presentando l’atto di concessione del suolo stradale.
Quando le strade da occupare da una ferrovia economica, o da un tramvia, siano di spettanza di enti diversi, si stabiliranno dei Consorzi con le norme fissate dalla legge del 29 giugno 1873, n. 1475.
Le provincie, i comuni e gli altri corpi morali, quando vi concorra l’interesse locale, potranno accordare sussidi alle ferrovie economiche, e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all’esercizio; ferma l’osservanza dell’art. 2 della legge 23 luglio 1894, n. 340; al disposto del quale articolo potrà essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.
È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 39.
Le tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche non potranno essere esercitate dalle provincie, dai comuni e corpi morali o Consorzi, ma dovranno essere affidate in esercizio all’industria privata.

Art. 40.
Gli enti proprietari della strada da occuparsi per l’impianto delle ferrovie economiche o delle tramvie a trazione meccanica, dovranno esigere dai concessionari un deposito a garanzia degli obblighi assunti da costoro, e potranno anche pretendere il pagamento di un canone, od una compartecipazione ai prodotti.

Art. 41.
Alle tramvie a trazione meccanica, ed alle ferrovie economiche, qualunque ne sia il tipo, è accordato il diritto della espropriazione a causa di pubblica utilità, da esercitarsi in conformità delle relative leggi.

Art. 42.
I concessionari di ferrovie stabilite sopra strade ordinarie e gli esercenti delle tramvie a trazione meccanica non potranno pretendere alcun compenso, quando siano obbligati a sospendere temporaneamente l’esercizio per provvedere alla manutenzione, riparazione e sistemazione delle strade stesse, e dovranno, al bisogno, rimuovere il binario.
Essi sono, inoltre, obbligati alla manutenzione, a proprie spese, della zona occupata dal binario, e per le tramvie fino a metri 0.50 dalla rotaia interna verso l’asse della strada, compresi i manufatti e le opere d’arte, anche se di terzi proprietari, ed a contribuire personalmente alla spesa per lo sgombro della neve da entrambe le sedi stradali, salvo le convenzioni speciali.

Art. 43.
In caso che altri concessionari di ferrovie o di tramvie non concorrenti intendano valersi di qualche tratto di linea già concessa o costruita, potrà il Governo rendere obbligatorio l’uso promiscuo di quel tratto, fissandone le relative norme e compensi.
È riservata all’Amministrazione governativa la facoltà di permettere attraversamenti a livello fra diverse ferrovie o tramvie, e di stabilirne le condizioni.

Art. 44.
Gli agenti delle tramvie e delle ferrovie economiche su strade ordinarie sono equiparati ad agenti di polizia stradale allo scopo di far osservare le prescrizioni di polizia stradale nei tratti di via ordinaria percorsi dalle tramvie e ferrovie economiche.

Art. 45.
I concessionari di ferrovie economiche e di tramvie saranno obbligati al trasporto e scambio gratuito delle corrispondenze postali, ed a fare eseguire dai loro agenti, direttamente col personale delle Amministrazioni delle poste, il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni.
Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di centesimi otto per pacco fino a tre chilogrammi, e di centesimi dodici per pacco da tre a cingile chilogrammi. Quando sia aumentato il limite massimo del peso attualmente ammesso pei pacchi postali, detto corrispettivo sarà aumentato di centesimi due per ogni chilogrammo in più, senza pregiudizio delle speciali convenzioni attualmente esistenti.

Art. 46.
Tutte le tramvie a trazione meccanica esistenti o concesse all’atto della promulgazione della presente legge cadranno sotto la osservanza delle disposizioni in essa contenute, in quanto non siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza dei patti contrattuali, o non alterino le condizioni delle vigenti concessioni.
I concessionari dovranno sottoporre le loro tariffe vigenti all’approvazione del proprietario della strada e dichiarare, entro un anno, se intendono che le loro linee sieno considerate quali tramvie, o classificate le tra ferrovie economiche rispettando i diritti acquisiti.
Questa classificazione avrà luogo in seguito ad una visita di appositi delegati del Governo ed inteso il Comitato superiore delle strade ferrate: e sarà seguita dalla stipulazione di speciale atto a modificazione della concessione esistente.
Spirato il termine di un anno, senza che il concessionario abbia fatto l’opzione, il Governo provvederà d’ufficio alla classificazione delle tramvie a trazione meccanica nei modi indicati nel paragrafo precedente.
Nello stesso termine e cogli stessi procedimenti i concessionari di ferrovie pubbliche potranno chiedere che queste siano classificate tra le economiche.

Art. 47.
Per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche non contemplate nella presente legge rimangono in vigore, per quanto sieno ad esse applicabili e non derogate dai precedenti articoli, le disposizioni della legge 20 marzo 1865 n. 2248.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 27 dicembre 1896.
UMBERTO

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