Legge organica della Consulta generale del Regno delle Due Sicilie

Legge organica della Consulta generale del Regno, e corrispondente regolamento per lo servizio interno.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Napoli 14 di Giugno 1824.
FERDINANDO I,
EC. EC. EC,
Volendo rimuovere tutti gli ostacoli che hanno finora impedito di porsi in attività le Consulte del nostro Regno delle Due Sicilie instituite da Noi col decreto del dl 26 di Maggio 1821.
Volendo inoltre che l’andamento degli affari che manderemo al parere delle medesime Consulte, proceda colla conveniente speditezza, e maturità sopra basi solide, e costanti.
E trovando indispensabile che si stabilisca un centro d’unione tra le amministrazioni delle due parti del nostro Regno, atto ad impedire le divergenze del principi, e l’indebolimento di quelli necessari legami, che a vicendevoli utilità del nostri amatissimi sudditi felicemente congiungono
l’una e l’altra Sicilia sotto un medesimo scettro.
Veduto il citato nostro decreto del di 26 di Maggio 1821, e l’altro nostro Decreto del di 23 di Settembre dello stesso anno.
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.
Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.
Art. 1. Le due Consulte del nostri Domini di qua e di là del Faro risederanno sempre nel luogo della nostra residenza.
2. Le medesime nel dare il loro parere negli affari che da Noi saranno ad esse inviati, si occuperanno separatamente l’una dall’altra di quegli affari che riguardano oggetti di particolare interesse di quella parte del nostro Regno per cui ciascuna Consulta è stabilita; ma si uniranno in Consulta generale allorché si tratterà di affari che risguardano oggetti o d’interesse comune, o che sebbene d’interesse particolare di una parte del Regno, possano in qualsivoglia modo influire sull’interesse dell’altra, e formeranno la Consulta generale del nostro Regno delle Due Sicilie.
3. La Consulta generale e le due Consulte del nostri domini di qua e di là del Faro, corrispondentemente all’oggetto per cui sono stabilite, non hanno nelle rispettive attribuzioni, che il voto puramente consultivo.
4. Un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, che nomineremo indistintamente tra i nostri sudditi dell’una o dell’altra parte del Regno, presederà la Consulta generale, ed avrà intervento nel nostro Consiglio di Stato ordinario.
5. La Consulta generale sarà composta di ventiquattro Consultori.
6. Sedici del suddetti Consultori, scelti da Noi tra i nostri sudditi più distinti e meritevoli di questa parte del Regno, formeranno la Consulta de’ Reali Domini di qua del Faro, la quale sarà preseduta da uno de suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-Presidente.
7. Otto altri Consultori, scelti da Noi tra i nostri sudditi più degni e ragguardevoli de’ nostri domini oltre il Faro, comporranno la Consulta di quell’altra parte del Regno, la quale sarà parimente preseduta da uno de suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-Presidente.
8. Ciascuna delle due Consulte avrà un Segretario, che sceglieremo tra i nostri sudditi di quella parte del Regno per la quale la Consulta è particolarmente formata. Un Segretario generale, che nomineremo promiscuamente tra i nostri sudditi dell’una o dell’altra parte del regno, sarà addetto alla Consulta generale.
9. In caso di mancanza, di assenza, o di altro impedimento del Presidente della Consulta generale, sarà questa preseduta momentaneamente dal più antico per nomina tra i Vice-Presidenti delle due Consulte, fino a che non sarà da Noi destinato un’altro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, il quale faccia provvisoriamente le veci dell’ordinario Presidente.
10. Nello stesso modo, in caso di mancanza o d’impedimento del Segretario generale, assumerà momentaneamente, e fino ad altra nostra destinazione, le funzioni del medesimo presso la Consulta generale il più antico per nomina tra i Segretari delle due Consulte particolari.
11. Il Presidente della Consulta generale potrà anche intervenire nelle sessioni delle due Consulte particolari, in que’ casi ne quali giudicherà utile il suo intervento al miglior accertamento del parere che a Noi sommetteranno le Consulte.
12. Nel caso di dubbio se un affare debba essere riguardato come oggetto d’interesse comune, a termini dell’articolo 2°. della presente legge, la risoluzione di un tal dubbio apparterrà al Presidente della Consulta generale, il quale dopo di aver intese le osservazioni del due Vice-Presidenti, determinerà come crederà giusto, e farà eseguire la sua determinazione.
13. Le Consulte discuteranno gli oggetti che giudicheremo essere più convenienti al nostro Real servizio ed al bene e vantaggio de’ nostri amatissimi sudditi d’inviare al loro parere, esaminandoli e rischiarandoli secondo gl’interessi inseparabili della Corona e del bene generale del Regno.
Ognuno de’ componenti le medesime enuncierà il suo voto, e potrà farlo registrare separatamente e firmarlo quando lo crederà necessario per l’adempimento del suo dovere.
14. La rimessione degli affari, sia alla Consulta generale, sia a ciascuna delle Consulte particolari, avrà luogo solamente nel nostro Real Nome.
15. Le Consulte, sempre con nostra speciale commessione, saranno incaricate di discutere e dare il loro avviso
1.° su progetti di alta legislazione e sulle misure di amministrazione generale;
2.º sulla interpetrazione o spiega di disposizioni, e sulla risoluzione de dubbi sulle materie legislative;
3.º sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo;
4.° su dubbi che potranno sorgere nell’Animo nostro nell’approvazione delle dhttps://www.mirkoriazzoli.it/mirkoriazzoli/wp-admin/post-new.php#category-addecisioni della Gran Corte de conti di Napoli e di Palermo, e sulla revisione che ne sarà da Noi in seguito ordinata;
5.º sulle nostre autorizzazioni per procedimento contro funzionari pubblici rivestiti della nostra garenzia, a termini della legge del di 19 di ottobre 1818;
6.º sulle dimande di naturalizzazione, e su quelle di cambiamento di cognome;
7.º sulla impartizione del nostro beneplacito per l’accettazione di donazioni, eredità o legati lasciati alle corporazioni ecclesiastiche o civili;
8.º sulla nostra approvazione del contratti de luoghi pii ecclesiasti ci o laicali, come anche su quella dei contratti de’ Comuni che hanno bisogno della nostra autorizzazione, sia per solennità prescritta, sia per dispensa della legge;
9.º sulle dimande per instituzione di maggiorati;
10.º sull’esercizio della regalia del regio exequatur, su ricorsi di abuso in materia ecclesiastica, sulla circoscrizione dell’intero Regno relativamente alla ecclesiastica giurisdizione, e su tutti gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare sugli stabilimenti ed ordini religiosi;
11.º sulle quistioni di precedenza tra le diverse autorità del Regno;
12.º sulla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del Regno e delle sue parti;
13.º sulle quistioni di confini tra Comuni che appartengono a provincie e valli diverse;
14.º sulla nostra approvazione degli stati discussi provinciali, e delle contrattazioni del Consigli provinciali, come pure di quegli stati discussi comunali, che per legge è a Noi riserbata, e della imposizione de dazi comunali, e delle tariffe di essi;
15.º sulla impartizione del nostro beneplacito sullo stabilimento dei corpi e società religiose e civili, qualunque sia l’oggetto della loro instituzione, e sull’approvazione delle regole costitutive ed amministrative così degli stabilimenti novelli, come di quelli legittimamente esistenti:
16.º sull’approvazione degli stati discussi e delle contrattazioni degli stabilimenti di pubblica beneficenza, che hanno bisogno della nostra autorizzazione, a termini del N.° 6.8 di quest’articolo, perché considera ti come sezioni del Comuni;
17.º sulla concessione del nostro beneplacito per la celebrazione delle fiere e de mercati, e sulla concessione delle privative, e delle patenti d’invenzione o di perfezione in qualunque genere d’industria;
18.º ed in generale su tutti quegli allari appartenenti a nostri Ministri di Stato, pe’ quali giudicheremo necessario che la nostra decisione sia preceduta e rischiarata da una più estesa e matura discussione.
16. Affinché il lavoro delle Consulte abbia un corso più spedito, ciascuna delle medesime sarà divisa in due Commissioni, le quali si occuperanno separatamente degli affari particolari di minore importanza, ed anche della preparazione di quegli altri affari di maggiore rilievo, che dovranno portarsi alla discussione ed al parere rispettivamente di ciascuna delle suddette Consulte.
17. Le due Commessioni della Consulta del nostri domini di qua del Faro saranno composte ciascuna di sei Consultori. Una di esse tratterà degli oggetti appartenenti a dipartimenti della giustizia e degli affari ecclesiastici, l’altra degli oggetti risguardanti i dipartimenti delle finanze e
degli affari interni di questa parte del Regno.
18. Le due Commissioni della Consulta del nostri domini di là del Faro saranno composte ciascuna di quattro Consultori. La prima di esse tratterà parimente degli oggetti appartenenti a dipartimenti della giustizia e degli affari ecclesiastici della Sicilia oltre il Faro; la seconda degli oggetti del dipartimenti delle finanze e degli affari interni della stessa parte del Regno.
19. I rimanenti quattro Consultori della Consulta del nostri domini di quà del Faro si uniranno con due Consultori che saranno destinati fissamente dal Presidente della Consulta generale tra i componenti della Consulta de Domini di là del Faro, e formeranno una quinta Commessione, che sarà mista, e si occuperà degli affari particolari e di minore importanza appartenenti al dipartimento della guerra e marina, ed a quella classe di oggetti puramente amministrativi del dipartimento degli affari esteri, che avendo rapporto con altri dipartimenti, potranno essere in qualche caso da noi inviati al parere delle Consulte. Questa stessa Commessione mista si occuperà della preparazione degli altri affari di maggiore rilievo, che appartengono a medesimi dipartimenti della guerra e marina, e degli affari esteri per soli oggetti di amministrazione, e che per la loro indole di comune interesse dovranno portarsi alla discussione ed al parere della intiera Consulta generale, a termini dell’articolo 2 della presente legge.
20. Per la preparazione poi di tutti gli altri affari di grave importanza e d’interesse comune, che appartengono a dipartimenti della giustizia, degli affari ecclesiastici, delle finanze, e degli affari interni, sarà cura del Presidente della Consulta generale di formare secondo il bisogno Commessioni straordinarie, composte di un proporzionato numero di Consultori dell’una e dell’altra Consulta, le quali si occuperanno a raccogliere e fissare tutti i dati e le osservazioni necessarie per la discussione della Consulta generale.
21. In ogni sessione della Consulta generale dovranno intervenire almeno quindici Consultori.
In ogni sessione della Consulta del domini di qua del Faro dovranno intervenire almeno dieci Consultori della medesima.
In ogni sessione della Consulta del domini di là del Faro dovranno intervenire almeno cinque Consultori della medesima.
Ed in ogni sessione delle particolari Commessioni dovranno intervenire almeno quattro Consultori per quelle composte di sei, e tre per quelle composte di quattro.
22. La Consulta generale opinerà a pluralità di voti e ci presenterà il suo parere corredato di motivi su i quali lo avrà fondato. Se uno o più Consultori opineranno diversamente, il voto o i voti del medesimi dovranno essere notati e firmati nel registri della Consulta, e dovrà mandarsene a Noi una copia estratta unitamente al parere della maggioranza per averlo presente.
23. La stessa regola avrà esattamente luogo pe’ pareri che ci saran no trasmessi da ciascuna delle Consulte del nostri domini di qua e di là del Faro.
24. I pareri così della Consulta generale, come delle Consulte particolari, saranno trasmessi a Noi per mezzo del rispettivi nostri Ministri Segretari di Stato da quali ne sarà stata fatta remissione nel nostro Real Nome, e ci verranno proposti da medesimi nel nostro Consiglio di Stato ordinario per la nostra Sovrana risoluzione.
25. Un particolare regolamento stabilirà il modo col quale dovrà progredire il servizio interno della Consulta generale delle Consulte dei domini di qua e di là del Faro, e delle Commessioni delle medesime.
26. Il soldo de Consultori, del Segretario generale, e del due Segretari particolari è fissato nel modo seguente: il Consultore Vice-presidente, oltre del soldo di Consultore in annui ducati duemila seicento, avrà una gratificazione di annui ducati quattrocento ripartita in rate mensuali, durante il tempo che giudicheremo di affidargli l’incarico di Vice-presidente;
Consultore, annui ducati duemila seicento;
Segretario generale, annui ducati duemila;
Segretario particolare, annui ducati mille dugento.
I militari i quali occuperanno talune delle dette cariche non avranno altro soldo qualora il loro semplice soldo militare sarà rispettivamente uguale o maggiore degli enunciati soldi; e ne avranno il supplimento qualora il loro semplice soldo militare sarà minore.
Lo stesso avrà luogo per quegli altri impiegati, pe’ quali la carica di Consultore non sarà incompatibile col simultaneo esercizio del loro impieghi.
Gli ecclesiastici costituiti in cospicue dignità, che saranno da Noi prescelti per Consultori, godranno di tutte le rendite della loro dignità, ed avranno in oltre una gratificazione mensuale che sarà da Noi determinata secondo le rispettive circostanze di ognuno.
Finalmente coloro che passeranno a taluna delle suddette cariche da altre cariche di soldo maggiore, avranno il soldo stabilito nel presente articolo, ed in oltre il supplimento fino alla somma che precedentemente percepivano, in una corrispondente gratificazione mensuale.
27. Il Presidente della Consulta generale essendo sempre un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, godrà il solito soldo di Consigliere di Stato in annui ducati tremila, ed avrà in oltre, durante il detto incarico di Presidente, una gratificazione annuale di altri ducati tremila pagabili in rate mensuali.
28. Allorché la nostra residenza sarà nel nostri domini di qua del Faro, i Consultori, incluso il Vice-Presidente, del nostri domini di là del Faro riceveranno a titolo d’indennità, oltre del soldo, o de supplimenti, o delle gratificazioni di cui si è parlato nell’articolo 26, annui ducati mille per ognuno. La stessa somma sarà accordata a titolo d’indennità a Consultori, incluso il Vice-Presidente, del nostri domini di qua del Faro, allorché la nostra residenza sarà nella Sicilia oltre il Faro.
29. La residenza della Consulta per gli affari della Sicilia oltre il Faro presso la nostra Persona essendo principalmente diretta a farci conoscere con maggiore celerità e chiarezza i bisogni di quella parte del nostro Regno, rende superflua la permanenza presso di Noi di un Segretario di Stato incaricato unicamente degli affari della medesima.
Ritorneranno perciò i vari dipartimenti della Real Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia a rispettivi nostri Ministeri di Stato a quali precedentemente appartenevano; e gli attuali impiegati in quella Real Segrete ria di Stato passeranno a prestare lo stesso servizio presso i suddetti nostri ordinari Ministeri di Stato.
30. Finalmente avendo trovato più conducente al ben essere de’ nostri sudditi, e più conforme all’oggetto per lo quale furono da Noi instituite le Consulte, la riunione delle medesime nel luogo della nostra residenza per formarne una Consulta generale, ed avendo perciò dovuto cambiare e modificare il numero de membri di esse Consulte, rimane in conseguenza rivocata la nomina de Consultori del nostri Domini di qua del Faro, che in veduta di una diversa organizzazione fu fatta col decreto del dì 23 di settembre 1821, siccome rimangono interamente abrogate le disposizioni del precedente decreto del dì 26 di maggio dello stesso anno, e di tutte le leggi, decreti e regolamenti anteriori, contrarie a quelle contenute nella presente legge.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio del Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri Reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de’ Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

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