Legge per la difesa economica e militare dello Stato

Legge n. 273 del 1915 portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato

(GURI n. 72, 21 marzo 1915)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Provvedimenti relativi ai divieti di esportazione
Art. 1.
Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei cammini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppose la devia se destinata originariamente a un porto italiano delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lite cinquecento.
Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall’esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.
Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell’armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.
Se il latore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.
Il proprietario, l’armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.
La merce si confisca.
Art. 2.
È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per meta al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l’altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.
Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo tielle cose confiscate.

TITOLO II. Provvedimenti relativi alla difesa militare dello Stato

Art. 3.
Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell’art. 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o topografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.
Le stesse pone si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie -suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell’uso.
Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell’art. 110 del Codice penale.
Per quello di entrare nei luoghi, l’accesso ai quali sia vietato, la pena è dell’arresto fino a quattro mesi o dell’ammenda fino a lire mille.
Art. 4.
È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.
Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.
Art. 5.
Con le pene rispettivamente stabilite nell’articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.
Art. 6.
Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell’art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell’art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.
Art. 7.
Chiunque tenta d’indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorché questi non siano stati commessi.
Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d’indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all’esercito o all’armata.
Art. 8.
Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a lire mille.
Art. 9.
Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall’applicazione dello art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.
Art. 10.
Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell’art. 4 del Codice penale.
Art. 11.
È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:
operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
pubblicazioni cartografiche;
ricerche di sostanze |minerali, coltivazione e di miniere, cave, torbiere;
allevamento di colombi viaggiatori;
impianti radiotelegrafici od affini;
esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
invenzioni od applicazioni industriali;
segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo i polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
espatrio per ragioni di lavoro;
occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
soggiorno degli stranieri in determinate località.
Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.
I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.
Art. 12.
La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell’art. 1, e agli effetti di questo, é fatta a cura del pubblico ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67
del Codice di procedura penale.
Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell’art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell’art. 313, n. 8, del Codice di procedura penale.
Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell’art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.
La cognizione del delitto preveduto dall’art. 1 appartiene al tribunale penale.
La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell’ultimo capoverso dell’art. 3 e nell’art. 11 appartiene al pretore.
Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 8 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorché appartengano a persone estranee al delitto.
Art. 13.
La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 14.
È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigenti in ciascuna di esse.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 21 marzo 1915.
VITTORIO EMANUELE.

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