Legge per l’unificazione legislativa

Legge n. 2248. Legge per l’unificazione legislativa del Regno d’Italia.

(GURI n. 101, 27 aprile 1865)

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:
1.° Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli.
2.° Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863.
3.° Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 15 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all’ordine, e della legge dell’8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 665 dello stesso Codice, e con l’aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate.
4.° Il Codice della marina mercantile, che costituisce l’allegato A.
5.° La legge per l’estensione alle Provincie Toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l’allegato B.
6.° La legge per l’estensione alle Provincie Toscane dell’Ordinamento Giudiziario del 13 novembre 1859, e della legge sugli stipendi della Magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l’allegato C.
7.° La legge per alcune modificazioni all’organico giudiziario del Regno, che costituisce l’allegato D.
8.° la legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei Giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario, che costituisce l’allegato E.
9.° La legge circa l’espropiazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l’allegato F.
10.° la legge per la proprietà letteraria ed artistica, che costituisce l’allegato G.

Art. 2.
Il Governo del Re avrà facoltà di introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell’articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati senza alterarli, nonchè per coordinare tali codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.
Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

Art. 3.
I Codici civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1.° gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.
Con Reale Decreto sarà stabilita l’epoca nella quale andranno in vigore le altre leggi indicate nell’art. 1.

Art. 4.
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale che sarà nominata dal Ministro della Giustizia.
Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, nonché di quella della Città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettanti criteri.
Sarà pure determinato con Decreto Reale il numero dei Funzionarii ed Ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie.

Art. 5.
Coll’attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, rimarrà soppresso il Tribunale di terza istanza di Milano.
La Corte di Cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864, n.° 2050, estenderà la sua giurisdizione alle Provincie di Lombardia anche nelle materie civili.
Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia.
Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze.

Art. 6.
Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che stimerà d’introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari, che saranno richieste dalle disposizioni e dall’attuazione delle leggi indicate nell’art. 1.


Data a Torino addì 2 aprile 1865.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
G. Vacca.

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