Legge n. 110 del 18 novembre 1850 Riforma delle tariffe postali in Piemonte
VITTORIO EMANUELE II
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Il Senato e la camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1.
Dal primo gennaio mille ottocento cinquant’uno la tariffa delle poste-lettere sarà regolata per tutte le provincie dello Stato secondo il disposto della presente Legge.
Art. 2.
La lettera semplice spedita da un luogo all’altro qualsiasi dei Regií Stati continentali, e d’oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.
Art. 3.
La lettera semplice da distribuirsi nell’ufficio in cui viene impostata è sottoposta alla tassa di cinque centesimi.
Art. 4.
Le lettere assicurate vanno soggette, oltre la tassa progressiva stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di quaranta centesimi.
L’affrancamento delle medesime è obbligatorio. In caso di perdita non cagionata da forza maggiore, l’Amministrazione delle poste corrisponde al destinatario od al mittente l’indennità di lire cinquanta per caduna delle medesime; e non può essere tenuta ad altro risarcimento in favore così del mittente come del destinatario. Vengono anche ammesse le assicurazioni per li paesi esteri, coi Governi dei quali esistono, o saranno conchiuse analoghe stipulazioni. La predetta indennità di lire cinquanta viene parimenti soddisfatta dall’Amministrazione riguardo a lettere assicurate per l’estero, quando la perdita di esse è accaduta sul territorio dei Regii Stati. Allorché questa è occorsa sul territorio straniero, non si fa luogo ad indennità che nei casi in cui nelle convenzioni coi Governi esteri sia stipulata reciprocamente una tal condizione.
Art. 5.
Le lettere contenenti cedole, biglietti di banca, carta monetata, e qualunque altra di valore in corso spedite da e per l’interno, che si vorrebbero assicurare per l’ammontare del valore di esse carte, vengono sottoposte, oltre la tassa ordinaria portata dalla tariffa pelle medesime, al diritto proporzionale di venticinque centesimi per ogni cento lire, e frazione di cento lire sul valore entrostante debitamente accertato dai mittenti presso gli uffizii di posta in partenza, e riconosciuto dai destinatarii presso gli uffizii di posta in arrivo, mediante l’adempimento delle speciali formalità, cautele e condizioni che verranno stabilite con regolamento, il quale indicherà pure gli uffizii, e determinerà le somme per cui saranno questi autorizzati ad eseguire tali operazioni.
L’Amministrazione delle poste è risponsale delle suaccennate assicurazioni per la loro integrità, salvo il caso di perdita seguita per forza maggiore.
Art. 6.
Il diritto d’affrancamento della lettera semplice diretta a bass’ufficiali e soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi dicci per qualunque destinazione nei Regii Stati. La lettera diretta ai medesimi contenente un vaglia postale, sempre che ne sia fatta annotazione sull’indirizzo, viene considerata come semplice.
Art. 7.
E tenuta per semplice la lettera od il piego, il di cui peso non oltrepassa sette grammi e cinque decigrammi.
Art. 8.
Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:
Da oltre ai sette grammi e cinque decigrammi alli venti grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice.
Da oltre i grammi venti alli sessanta inclusivamente quattro volte la tassa della lettera semplice.
Da oltre i grammi sessanta ai cento inclusivamente, sci, volte la tassa.
Da oltre i grammi cento ad ulterior peso, per ogni cinquanta grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.
Art. 9.
Le lettere da e per l’estero, oltre alla tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi governi stranieri.
Art. 10.
E ammesso nei Regii Stati l’uso facoltativo dei così detti francobolli (timbres postes) per l’affrancamento delle lettere c pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi. A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi.
Art. 11.
La forma dei francobolli, il di cui rispettivo valore sarà indicato sui medesimi, verrà determinata da un Decreto Reale.
Art. 12.
La formazione dei medesimi è esclusivamente riservata all’Amministrazione delle regie poste.
Art. 13.
Il franco-bollo non opera l’affrancamento che per le sole lettere e pieghi trasportati dall’amministrazione delle regie poste.
Art. 14.
Allorché il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.
Art. 15.
Le lettere e pieghi che si vogliono spedire per mezzi estranei alle poste (salve le eccezioni prescritte dalla Legge) vanno preventivamente sottomessi al bollo in corso particolare, mediante pagamento dei dritti portati dalla tariffa.
Art. 16.
Le lettere ed i pieghi che giungono dall’estero per via di mare dovranno pagare, oltre alla retribuzione dovuta ai capitani dei piroscafi e bastimenti a vela, ed ai diritti che potessero spettare alle Amministrazioni postali estere in forza di speciali convenzioni, la tassa di cinque centesimi, se destinate per la città o luogo di approdo, e la tassa di venti centesimi, se destinate per altre località, entrambe estensibili a ragione del peso in conformità della progressione stabilita dall’articolo ottavo.
Art. 17.
Le lettere spedite dai Regii Stati a qualunque destinazione estera in via di mare vengono affrancate contro il pagamento delle tasse e della retribuzione, di cui all’articolo precedente, ed assoggettate inoltre, ove ne sia il caso, alli diritti che fossero dipendenti da particolari convenzioni colle poste estere. Le suddette lettere hanno liberamente corso verso i paesi coi quali, al favore di esse convenzioni, l’affrancamento è facoltativo.
Art. 18.
Alle lettere dell’interno per l’interno spedite per la via di mare dall’amministrazione delle poste con mezzi estranei alla medesima, viene applicata la tassa dietro la tariffa, oltre al diritto che si dovesse corrispondere al capitano del piroscafo o bastimento latore delle medesime.
Art. 19.
Le lettere e pieghi dell’estero per l’estero, che vengono introdotti nei Regii Stati per la via di mare, sono assoggettati ai diritti dipendenti dalle stipulazioni in vigore coi Governi interessati.
Art. 20.
Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gl’inviti e le participazioni qualsiansi, non manoscritti, anche con firma monoscritta, purché affrancati, che non eccedano in grandezza la dimensione di undici decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati a un diritto fisso di dieci centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell’interno dei Regii Stati, a riserva di quella da distribuirsi nell’ufficio stesso in cui vennero impostati; nel qual caso, anche senza la condizione dell’affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di cinque centesimi cadun foglio.
Art. 21.
I plichi di carte manoscritte destinati per l’interno sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, alla metà del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, purché siano sotto fascia e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da poter essere facilmente riconosciuta. Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.
Art. 22.
I giornali, le gazzette, le raccolte, gli annali, le memorie, ed i bullettini periodici, purché sotto fascia, per qualsiasi destinazione nell’interno dello Stato, sono assoggettati alla tassa in affrancamento di due centesimi cadun foglio della dimensione stabilita nel seguente articolo ventiquattro. I giornali, le gazzette che non eccederanno la metà di tale dimensione, sono assoggettati alla tassa di un centesimo. I supplementi dei giornali e delle gazzette surriferite, non eccedenti in grandezza il foglio principale, purché uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa nel limite d’un foglio. Andrà pure esente da ogni tassa quel maggior numero di supplementi che possono occorrere pella pubblicazione delle discussioni del Parlamento e degli atti del Governo.
Art. 23.
Gli stampati m genere, le litografie, le incisioni di ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta e simili, purché sotto fascia, sono soggetti al diritto fisso in affrancamento di centesimi due cadaun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo per qualsiasi desti nazione interna.
Art. 24.
Per foglio di stampa s’intende quello che supera in superficie i venti decimetri quadrati, e non eccede i quaranta. Per mezzo foglio s’intende quello che non cecede i venti decimetri quadrati.
Art. 25.
La tassa verrà accresciuta di due centesimi per ogni quaranta decimetri quadrati o frazione eccedente.
Art. 26.
I supplementi di giornali e gazzette, e le frazioni di foglio degli oggetti di cui agli articoli vigesimosecondo e vigesimoterzo presentati isolatamente alla posta, saranno sottoposti alla tassa prescritta dal citato articolo vigesimo secondo.
Art. 27.
Le circolari, gli avvisi, le participazioni non manoscritte, anche con firma manoscritta, i giornali interni ed esteri, non meno che gli stampati di cui agli articoli ventidue e ventitre gettati nella buca per una qualche destinazione dei Regii Stati, sono, sì gli uni che gli altri, tassati dieci centesimi a carico del destinatario, fermo quanto alle dimensioni il disposto degli articoli ventesimo, ventesimoquarto e ventesimoquinto.
Art. 28.
I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei. Regii Stati per l’estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri, oltre al diritto di bollo devoluto al Regio demanio, riguardo a quelli a destinazione dei Regii Stati predetti.
Art. 29.
I fogli stampati non debbono contenere né su fogli a parte, né sulle fascie, né sui margini veruno scritto a mano.
Art. 30.
È fatta facoltà ad ognuno d’abbuonarsi a giornali o gazzette estere, sia direttamente, sia per quell’altro mezzo che ravviserà più opportuno. Quando però quest’abbuonamento verrà operato da un ufficio postale, l’Amministrazione preleverà un diritto di commissione di lire due pel periodo di esso abbuonamento, sia annuale o per tempo minore.
Art. 31.
Le somme di danaro, depositate presso gli uffizii postali contro rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dello Stato, vengono per cura dell’Amministrazione corrisposte ai destinatarii mediante il diritto anticipato dell’uno per cento, oltre a quello fisso di spedizione di centesimi cinque per ognuna delle medesime. Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bassi ufficiali e soldati presenti al corpo viene eseguito gratuitamente sino alla concorrenza di lire venti, fermo però il disposto circa al diritto di spedizione. Un decreto Reale determinerà gli uffìzii ed il maximum delle somme pagabili in ciascuno dei medesimi.
Art. 32.
Alle somme provenienti dal peculio dei detenuti, spedite per la posta, viene estesa la facilitazione accennata all’alinea dell’articolo trent’uno, purché ognuna di esse non ecceda lo stesso limite di lire venti.
Art. 33.
L’Amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme di cui negli articoli trigesimoprimo e trigesimosecondo, regolarmente consegnate ai proprii uffizii, le quali venissero derubate o smarrite senza eccezione di casi.
Art. 34.
I campioni di merci che si vogliono spedire per mezzo delle poste, sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, al dritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso e mediante lo adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento.
Art. 35.
I reclami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro, non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di due anni per le prime, e di cinque pei secondi dalla data della loro spedizione.
Art. 36.
Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse sono considerate come centesimi intieri.
37. Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente Legge mediante regolamento approvato per Regio Decreto.
Art. 38.
Le franchigie di posta saranno limitate al carteggio della Famiglia Reale, ed a quello dei Senatori e Deputati durante le sessioni parlamentari per venti giorni prima e dopo di esse, ed a quello relativo al pubblico servizio.
Un Decreto Regio determinerà l’estensione ed il modo con cui verrà usufruita la concessione della franchigia.
Art. 39.
Il tributo per le poste nell’isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal primo gennaio mille ottocento cinquant’uno. 40. Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere agevolezze, coerenti alle disposizioni nella presente Legge contenute, a quei Governi esteri che reciprocamente le acconsentissero a vantaggio di questi Stati. Il Decreto Reale, con cui saranno questi trattati posti ad effetto, sarà presentato all’approvazione del Parlamento nella prossima sessione. Il Nostro ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri è incaricato dell’esecuzione della presente Legge, che sarà registrata dall’Ufficio del Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del Governo.
Dat. a Torino, addì 18 novembre 1850.
VITTORIO EMANUELE
V.° SICCARDI.
V.° NIGRA.
V.° COLLA.
AZEGLIO.